Articolo 116 del Codice della proprietà industriale
Articolo 115Articolo 117
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15 maggio 2005
Art. 116. Rinvio 1. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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