TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3299/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3299/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 10:41 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per 'avv. DEL GAUDIO GENNARO, oggi sostituito dall'avv. MATTEINI Parte_1
Per il dott. Controparte_1 Controparte_2
Per l'avv. COLELLA PATRIZIA CP_1
L'avv. Matteini stante la sentenza della Cassazione del 2025 pubblicata dopo l'iscrizione al ruolo e la notifica del ricorso non insiste nella domanda per il riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013 e chiede la compensazione delle spese di lite atteso i requisiti dell'art. 92 cpc. Il dott. conclude come in memoria CP_2 L'avv. Colella conclude come in memoria.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3299/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 GENNARO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ERCOLANO 8 00183 ROMApresso il difensore avv. DEL GAUDIO GENNARO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 Controparte_2 FIRENZEpresso il difensore avv. Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_2 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio il e davanti al Tribunale di Firenze formulando le seguenti Controparte_3 CP_1 conclusioni:
1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013;
2. per l'effetto, ordinare al convenuto Controparte_3
l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 28/34 anni sia avvenuto il 12 agosto 2019 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in Cont giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
3. accertare, dichiarare e condannare il , in Controparte_3
1 persona del p.t., a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze stipendiali, CP_3 conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dai 5 anni antecedenti il giorno della diffida del 23 settembre 2024, pari alla somma di € 1.138,44 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione CP_1 quinquennale;
4. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
In fatto ha allegato di essere dipendente del convenuto, assunta con contratto a tempo CP_3 indeterminato e che a causa del cosiddetto congelamento dello “scatto” per l'anno 2013, previsto dall'art. 9 commi 17, 21 e 23 della Legge 122/2013, il detto anno scolastico non era stato ritenuto utile, da parte del , ai fini della maturazione delle progressioni economiche. CP_3
Ha sostenuto quindi, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, con la quale era stata sancita l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale relativo all'anno 2013, previsto dal
DPR 122/2013, di aver diritto il riconoscimento del servizio prestato appunto nell'anno 2013, sia ai fini economici che a quelli giuridici.
Si è costituito in giudizio il eccependo la prescrizione delle pretese retributive e contributive CP_3 avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio anteriore al giorno di notificazione del ricorso e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso mel merito.
, costituitosi a sua volta, ha concluso chiedendo che ove nel giudizio fossero stati accertati crediti CP_1 retributivi, fossero anche accertati i contributi conseguentemente dovuti, nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9 e 10, L n. 335/95 , con conseguente condanna del datore di lavoro al versamento.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di non insistere nella domanda non contrastando il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 10215 del 2 aprile 2025.
In assenza di attività istruttoria la casa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare ed assorbente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente ha affermato di condividere la posizione del . CP_3
Considerata la novità della questione proposta ed il recente intervento della Corte di Cassazione in materia sussistono i presupposti per dare corso alla integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3299/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 10:41 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per 'avv. DEL GAUDIO GENNARO, oggi sostituito dall'avv. MATTEINI Parte_1
Per il dott. Controparte_1 Controparte_2
Per l'avv. COLELLA PATRIZIA CP_1
L'avv. Matteini stante la sentenza della Cassazione del 2025 pubblicata dopo l'iscrizione al ruolo e la notifica del ricorso non insiste nella domanda per il riconoscimento ai fini economici dell'anno 2013 e chiede la compensazione delle spese di lite atteso i requisiti dell'art. 92 cpc. Il dott. conclude come in memoria CP_2 L'avv. Colella conclude come in memoria.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3299/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 GENNARO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ERCOLANO 8 00183 ROMApresso il difensore avv. DEL GAUDIO GENNARO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 Controparte_2 FIRENZEpresso il difensore avv. Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_2 SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio il e davanti al Tribunale di Firenze formulando le seguenti Controparte_3 CP_1 conclusioni:
1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto della ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse anche l'anno 2013;
2. per l'effetto, ordinare al convenuto Controparte_3
l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 28/34 anni sia avvenuto il 12 agosto 2019 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in Cont giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
adeguando, da tale data, tutti i successivi scatti stipendiali;
3. accertare, dichiarare e condannare il , in Controparte_3
1 persona del p.t., a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze stipendiali, CP_3 conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, a partire dai 5 anni antecedenti il giorno della diffida del 23 settembre 2024, pari alla somma di € 1.138,44 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l' anch'essa nei limiti della prescrizione CP_1 quinquennale;
4. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
In fatto ha allegato di essere dipendente del convenuto, assunta con contratto a tempo CP_3 indeterminato e che a causa del cosiddetto congelamento dello “scatto” per l'anno 2013, previsto dall'art. 9 commi 17, 21 e 23 della Legge 122/2013, il detto anno scolastico non era stato ritenuto utile, da parte del , ai fini della maturazione delle progressioni economiche. CP_3
Ha sostenuto quindi, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, con la quale era stata sancita l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale relativo all'anno 2013, previsto dal
DPR 122/2013, di aver diritto il riconoscimento del servizio prestato appunto nell'anno 2013, sia ai fini economici che a quelli giuridici.
Si è costituito in giudizio il eccependo la prescrizione delle pretese retributive e contributive CP_3 avanzate con riferimento a date anteriori al quinquennio anteriore al giorno di notificazione del ricorso e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso mel merito.
, costituitosi a sua volta, ha concluso chiedendo che ove nel giudizio fossero stati accertati crediti CP_1 retributivi, fossero anche accertati i contributi conseguentemente dovuti, nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9 e 10, L n. 335/95 , con conseguente condanna del datore di lavoro al versamento.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di non insistere nella domanda non contrastando il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 10215 del 2 aprile 2025.
In assenza di attività istruttoria la casa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare ed assorbente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente ha affermato di condividere la posizione del . CP_3
Considerata la novità della questione proposta ed il recente intervento della Corte di Cassazione in materia sussistono i presupposti per dare corso alla integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3