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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1501/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/02/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sonia Brenna (C.F. ), con studio in Erba (CO), Via Turati 9/B C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Garbagnate Milanese il 07/08/1990
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Sonia Brenna (C.F. ), con studio in Erba (CO), Via Turati 9/B C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
con i seguenti figli: nata il [...], C.F. cittadina Persona_1 C.F._4 italiana pagina 1 di 7
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico,
e rettificato/integrato con successivo deposito del 07/03/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Milano, Via Cicerone n. 17, concessa in godimento d'uso, a tempo indeterminato, ai sigg.ri e dalla Abitare Società Cooperativa, con un canone di Parte_1 Parte_2
godimento annuo pari a Euro 6.228,00, oltre Iva di legge, a decorrere dal 15/02/2023, ivi inclusi i beni mobili, è assegnata al sig. , che si farà carico, per intero, del canone di godimento d'uso, del Parte_1
canone temporaneo e di tutte le relative spese.
Il sig. si obbliga a richiedere, nell'immediatezza, l'intestazione esclusivamente a proprio nome, a Parte_1 proprie spese, del contratto, esonerando la sig.ra da tutte le obbligazioni relative alla predetta unità Parte_2
immobiliare.
Nell'ipotesi in cui la Abitare Società Cooperativa dovesse rifiutare, per qualsivoglia motivo, lo svincolo della sig.ra il sig. si obbliga sin d'ora a manlevarla dal pagamento e dalle obbligazioni relative Parte_2 Parte_1
all'immobile de quo.
Ad oggi i rapporti economici tra le parti con riferimento ai canoni pregressi e alle relative spese sono stati definiti.
Per 2) La IA continuerà a frequentare l'asilo nido in Milano e, a decorrere da settembre 2025, frequenterà una scuola dell'infanzia sita in Milano, nell'istituto scolastico individuato di comune accordo tra i genitori.
Per La IA , allo stato, manterrà la residenza a Milano unitamente al padre.
Per 3) La IA è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della IA , che Per verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di .
Il collocamento sarà paritario, secondo i tempi e le modalità di seguito indicati:
3.1) SETTIMANA 1
GIORNI INFRA-SETTIMANALI
Per
trascorrerà con la madre:
pagina 2 di 7 il lunedì, il mercoledì, il giovedì (con relativi pernottamenti sino ai giorni successivi a quelli indicati, precisando che, nei giorni scolastici, la madre la preleverà all'uscita dall'asilo e la riaccompagnerà all'asilo il giorno seguente)
Per
trascorrerà con il padre:
il martedì (con relativo pernottamento sino al giorno successivo, precisando che, nei giorni scolastici, il padre la preleverà all'uscita dall'asilo e la riaccompagnerà all'asilo il giorno seguente)
Parte_3
[...
trascorrerà con la madre:
il venerdì (con relativo pernottamento sino al giorno successivo, precisando che, nei giorni scolastici, la madre la preleverà all'uscita dall'asilo)
Per
trascorrerà con il padre:
il sabato e la domenica (il padre preleverà dalla casa materna alle 9.30 circa del sabato e, nei giorni scolastici, la riaccompagnerà all'asilo il lunedì mattina)
3.2) SETTIMANA 2
GIORNI INFRA-SETTIMANALI
Per
trascorrerà con la madre:
il lunedì e il martedì (con relativi pernottamenti sino ai giorni successivi a quelli indicati, precisando che, nei giorni scolastici, la madre la preleverà all'uscita dall'asilo e la riaccompagnerà all'asilo il giorno seguente)
Per
trascorrerà con il padre:
il mercoledì e il giovedì (con relativi pernottamenti sino ai giorni successivi a quelli indicati, precisando che, nei giorni scolastici, il padre la preleverà all'uscita dall'asilo e la riaccompagnerà all'asilo il giorno seguente)
Parte_3
[...
trascorrerà con la madre il venerdì, il sabato e la domenica (con relativi pernottamenti precisando che, nei Per giorni scolastici, la madre preleverà dall'asilo il venerdì e la riaccompagnerà all'asilo il lunedì).
Al termine della settimana 2) si riprenderà dalla settimana 1) e così a seguire.
Per Nei giorni infra settimanali festivi i genitori preleveranno nelle rispettive abitazioni secondo i giorni di propria competenza.
pagina 3 di 7 Con riferimento a particolari periodi dell'anno, il collocamento verrà regolato come segue:
- Vacanze natalizie
Dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, alternando annualmente i medesimi archi temporali, ad eccezione della sera della vigilia di Natale e del giorno di Natale che
Pers trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
- Vacanze pasquali Pers trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta, alternando annualmente i medesimi momenti.
- Vacanze Estive
Due settimane, anche non consecutive, dalla fine della scuola nel mese di giugno sino all'inizio dell'anno scolastico a settembre, da concordare indicativamente entro la data 30 aprile. Durante tale arco temporale, i genitori dovranno comunicare il luogo di destinazione ed i recapiti, garantendo il contatto telefonico della minore con l'altro genitore, in una fascia oraria da concordare.
Ferma restando la regolamentazione sopra indicata, i genitori potranno comunque prendere accordi diversi, che tengano conto del preminente interesse della IA e nel rispetto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della medesima.
Pers 4) Poiché la minore trascorrerà pari tempo con il padre e con la madre, le Parti provvederanno al mantenimento diretto della stessa.
Con riferimento alle spese straordinarie, ivi incluse quelle retta degli istituti scolastici che la minore frequenterà
e della mensa scolastica se prevista, verranno divise come segue: 70% a carico del sig. e 30% a carico Parte_1
della sig.ra Parte_2
Per quanto non precisato, al fine di stabilire le spese straordinarie relative alla IA, vengono adottate le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
pagina 4 di 7 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Alla fine di ciascun mese, le Parti si comunicheranno per iscritto gli importi rispettivamente sostenuti, corredati da idonea documentazione, e verseranno l'uno a favore dell'altro le quote di spettanza per la differenza.
Qualora la sig.ra dovesse usufruire del bonus asilo, la stessa verserà al sig. l'importo Parte_2 Parte_1
residuo incassato in eccedenza rispetto al 30% di propria competenza.
I compensi della baby sitter, qualora necessaria, saranno a carico del genitore che dovesse usufruirne.
L'assegno unico e universale spetterà per intero alla sig.ra Parte_2
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
pagina 5 di 7 6) I sigg.ri e manterranno in essere il conto corrente cointestato destinato esclusivamente Parte_2 Parte_1
ai bisogni della minore, prevedendo che entrambi potranno procedere ai versamenti ma, con riferimento ai prelievi, gli stessi dovranno essere concordati per iscritto tra i genitori.
7) I genitori concordano nel non esporre la minore sui sociali o su piattaforme internet.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Le suddette condizioni decorreranno dalla data del deposito del presente atto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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