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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 6.2.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 559/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Francesca CI
contro
- appellata- CP_1
Avv. Claudio Lalli
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 115/2023 del Tribunale di Pisa giudice del lavoro, pubblicata il 20.3.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 20.3.2023 il Tribunale di Pisa ha parzialmente accolto il ricorso con cui aveva chiesto l'annullamento del CP_1 licenziamento disciplinare, intimatole dalla società (della Parte_1 quale era stata dipendente dal marzo 2015 al 26.11.2018, sempre inquadrata nel secondo livello del CCNL industria metalmeccanica privata), oltre che la condanna della controparte al pagamento delle differenze di retribuzione, che aveva affermato le fossero dovute perché, dopo circa un anno dalla sua assunzione, quindi dal marzo del 2016 e fino al licenziamento, avrebbe svolto mansioni di impiegata, di quinto, o in ipotesi di quarto o, in via ulteriormente subordinata, di terzo, livello e non più quelle di operaia di secondo livello, per le quali era stata assunta, maturando così anche il diritto al corrispondente inquadramento.
2. Il Tribunale, sentiti diversi testimoni, ha respinto l'impugnativa di licenziamento, mentre ha ritenuto fondata la domanda diretta al riconoscimento della qualifica superiore, come richiesta in ipotesi (il quarto livello della contrattazione di categoria) e alle conseguenti differenze retributive. Ha condannato la società a pagare a CP_1
l'importo rivendicato per tale titolo in ricorso (riferito quindi al periodo compreso tra il marzo 2016 e il novembre 2018), per complessivi €
7.096,46, oltre accessori.
3. La società impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la parziale riforma, affidando le proprie ragioni a due motivi, il primo relativo alla statuizione ex art. 2103 c.c., il secondo al regolamento delle spese.
4. Con il primo motivo l'appellante assume, quanto all'an del diritto rivendicato dalla controparte, che esso non sia stato confermato dall'istruttoria e che anzi neppure avesse allegato le mansioni che CP_1 le avrebbero dato diritto all'inquadramento superiore, omettendo inoltre di produrre sia le buste paga, sia le tabelle retributive del CCNL applicato al rapporto, come sarebbe stato invece indispensabile al fine di accertare l'effettività delle differenze retributive reclamate.
5. In punto di quantum poi, la società lamenta che il Tribunale abbia recepito integralmente il conteggio prodotto dalla lavoratrice, a suo dire erroneamente, sia perché non vi sarebbe evidenza in causa che CP_1 avesse svolto le mansioni superiori già dal marzo del 2016 e non invece, al più, dalla fine del 2017, sia perché il conteggio dell'appellata non avrebbe tenuto conto dell'orario part time da lei effettivamente svolto. La difesa attrice ha richiamato il conteggio alternativo depositato in primo grado, la cui esattezza contabile non sarebbe stata mai contestata.
2 6. Con il secondo motivo la società censura la statuizione relativa alle spese, lamentando che il primo giudice l'abbia condannata alla rifusione integrale di tali spese, pur a fronte della soccombenza reciproca (quanto alla posizione della lavoratrice in relazione alla domanda di annullamento del recesso).
7. Conclude come segue: “in parziale riforma del capo impugnato della sentenza del Tribunale di Pisa, sez. Lavoro N. 115/23 nella parte in cui condanna la al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 7.096,46= oltre rivalutazione interessi dal dovuto al saldo resa in data 20/03/2023, depositata il 21.03.23 non notificata (Sent.N.115/23
Rg. N. 73/2019 Tribunale di Pisa sez. lavoro): Rigettare la domanda di condanna della al pagamento delle differenze retributive nella Parte_1 misura di € 7.096,46= per le motivazioni poste in appello e conseguentemente riformare la sentenza impugnata nel capo appellato riducendo tale importo in € 1.277,24= o € 2.305,54= o in quella somma che la Corte D'appello riterrà dovuta, con conseguente condanna della sig.ra
alla ripetizione della somma eccedente ricevuta nella misura CP_1 che sarà determinata dalla Corte D'Appello. Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del giudizio di primo grado che del giudizio di appello”.
8. Si è costituita l'appellata per resistere. Più specificamente, in ordine al primo motivo, ha assunto l'effettività del proprio diritto alla qualifica superiore, con la decorrenza indicata originariamente in ricorso, che sarebbe stata confermata dai testi maggiormente informati dei fatti e in realtà indifferenti alle vicende di causa. In ordine al quantum, poi ha rilevato come il conteggio, depositato unitamente al ricorso, fosse stato elaborato tenendo conto dell'orario part time osservato, mentre la controparte avrebbe inserito nel proprio conteggio un percepito diverso e superiore a quello che sarebbe stato documentato dalle buste paga.
9. La lavoratrice ha concluso come segue: “in tesi - Perché venga respinto il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto in ipotesi - Perché,
3 ordinata la produzione delle buste paga e nominata CTU contabile la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore venga Pt_1 condannata a pagare alla ricorrente quella somma che risulterà dovuta in causa secondo il riconosciuto 4° livello in ogni caso - Voglia condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare Parte_1 tutte le spese e competenze del giudizio secondo le vigenti tariffe, Valori
Medi, cause di valore indeterminabile (oggetto qualifica superiore)”.
10. Il collegio, ritenendolo indispensabile ai fini del decidere, ha disposto una CTU contabile. Quindi, acquisita la relazione peritale, all'esito della discussione orale, ha deciso nei termini che seguono.
11. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito, secondo la Corte, l'appello è parzialmente fondato.
12. Quanto al primo motivo invero, si è detto come, con esso, la società censuri il capo della decisione che ha accolto la domanda di riconoscimento della qualifica superiore, svolta dalla lavoratrice in ipotesi
(quindi con riferimento al quarto livello del CCNL metalmeccanici industria privata, pacificamente applicato al rapporto), in punto sia di an
(di effettività quindi del diritto alla qualifica), sia di quantum delle differenze retributive ritenute dovute.
13. In ordine all'an, il motivo è senz'altro infondato, in primo luogo in quanto assume l'insufficienza delle allegazioni del ricorso, relative alle mansioni il cui svolgimento avrebbe rappresentato il fatto costitutivo della domanda ex art. 2103 c.c., quando in contrario l'atto introduttivo della lavoratrice conteneva una compiuta descrizione dei compiti da lei, nel tempo, svolti e la specifica indicazione di quelli rientranti nei profili professionali previsti dalle declaratorie contrattuali e ritenuti pertinenti.
14. Per il resto, il motivo assume del tutto genericamente che la fondatezza della domanda attrice non risulti dall'istruttoria, senza tuttavia confrontarsi, almeno su questo specifico punto, con gli esiti della prova svolta dal Tribunale e soprattutto con il percorso argomentativo che
4 ha condotto il primo giudice a ritenere l'effettivo svolgimento, da parte di
, di mansioni rientranti nel quarto livello (anziché nel secondo, a lei CP_1 sempre riconosciuto in corso di rapporto). Del resto l'infondatezza delle difese svolte dalla società, in punto di an del diritto alla qualifica superiore, emerge con immediata evidenza dagli atti, dato che tutti i testimoni hanno riferito di come avesse svolto, in corso di rapporto, CP_1 almeno a partire da un certo momento (di cui infra) anche mansioni impiegatizie, diverse e superiori rispetto a quelle operaie originariamente affidatele. Non può dubitarsi quindi del diritto dell'attrice alla qualifica a lei riconosciuta dalla sentenza impugnata.
15. La questione è più complessa quanto alla decorrenza dell'assegnazione delle nuove mansioni (tema che evidentemente incide sul quantum delle differenze retributive eventualmente dovute alla lavoratrice).
16. Ora sul punto, pare alla Corte che l'istruttoria non abbia confermato la prospettazione dell'originaria ricorrente, secondo cui tali mansioni le sarebbero state richieste dal marzo 2016.
17. In proposito, non sono sostanzialmente utili, almeno in ordine alla questione ora in esame, le dichiarazioni del teste (ex dipendente Tes_1 della società), che non è stato in grado di riferire niente di preciso quanto all'epoca in cui aveva cominciato a svolgere mansioni impiegatizie. CP_1
Per contro devono essere necessariamente valutate con rigore le deposizioni delle testi (secondo cui avrebbe cominciato a fare Tes_2 CP_1
l'impiegata alla fine del 2017) e CI (che ha indicato tale decorrenza nel febbraio – marzo 2018), dato che entrambe le testimoni, all'epoca delle loro deposizioni avevano un rapporto di lavoro con l'odierna appellante
( era dipendente, CI consulente esterna). Peraltro deve rilevarsi Tes_2 come le dichiarazioni delle testi non siano neppure tra loro conformi, quanto alla circostanza che interessa (l'assegnazione a di nuove CP_1 mansioni), che esse datano in momenti diversi.
5 18. Quanto alle altre risultanze istruttorie, vi è innanzi tutto la deposizione del teste (alla data della sua deposizione non più Tes_3 dipendente della società), che, tuttavia, almeno sul punto di interesse, suscita qualche perplessità. Il teste ha infatti detto di come avesse CP_1 cominciato a svolgere mansioni impiegatizie “grosso modo a fine 2017, inizio 2018”, mentre non è stato in grado di ricordare quando lui stesso avesse cominciato a lavorare per l'appellante (così il testimone: “ho iniziato a lavorare tra il 2016 e il 2017, non ricordo bene”). Un fatto questo che obiettivamente pone più di un dubbio, quanto all'esattezza del ricordo del testimone.
19. Vi sono poi le dichiarazioni del teste , ex dipendente S_
(dall'ultimo trimestre 2015 ad aprile 2017, secondo quanto da Pt_1 lui riferito davanti al Tribunale), secondo cui avrebbe cominciato CP_1
a svolgere mansioni impiegatizie in maniera esclusiva già dall'estate del
2016 e quella del teste coniuge separato dell'appellata, già Tes_5 parte di un contenzioso civile con la società (relativo al suo licenziamento, lite definita in senso a lui sfavorevole, secondo quanto documentato dalla società) e coinvolto in un procedimento penale, pure avviato su impulso del legale rappresentante dell'odierna appellante. Questi ha riferito di essere stato responsabile ricerca, sviluppo e commerciale dell'appellante
(oltre che supervisore dell'attività di un ramo d'azienda affittato a Pt_1 da una società di cui il teste era socio), e di avere chiesto all'amministratore delegato di “sollevarlo dall'attività del commerciale”
(così il teste), per affidarla a , cosa che sarebbe in effetti avvenuta CP_1
a gennaio 2017. Da allora l'odierna appellata avrebbe ridotto l'attività di operaia, per occuparsi solo del commerciale “sicuramente prima dell'estate del 2017”.
20. Ora non è dubitabile che anche le dichiarazioni di Tes_5 debbano essere attentamente vagliate, date le vicende giudiziarie nelle quali il teste era o era stato coinvolto, al momento della sua deposizione.
6 Non di meno deve dirsi certo (perché riferito anche da altre due testi,
CI e che l'assegnazione a di nuove mansioni fosse Tes_2 CP_1 avvenuta su proposta di come da lui riferito. Un fatto che Tes_5 avvalora obiettivamente la sua ricostruzione e conferma la sua piena conoscenza dei fatti. D'altra parte la circostanza che l'appellata svolgesse mansioni di impiegata addetta al commerciale, almeno dai primi mesi del
2017, appare confermata dalla deposizione del teste , che ha S_ lavorato fino ad aprile 2017 e che ha descritto con molti dettagli l'attività svolta da come impiegata, il che impone di ritenere che egli l'avesse CP_1 effettivamente vista svolgere tali mansioni (per quanto pure questa deposizione debba essere vagliata con rigore, dato che il teste riferisce di una presenza quotidiana in azienda della lavoratrice, che aveva invece un orario part time verticale e le sue dichiarazioni contrastano anche con quella di proprio sull'inizio del lavoro dell'appellata al settore Tes_5 commerciale, che il testimone colloca già nel 2016).
21. A fronte di dati istruttori non univoci, come quelli sopra riportati, ritiene allora la Corte che debba darsi credito alle dichiarazioni di la persona certamente più informata dei fatti (dato che erano Tes_5 state le mansioni da lui svolte nel settore commerciale a essere state attribuite a ), che non era più legato all'originaria attrice da legami CP_1 familiari, all'epoca della sua deposizione e che ha reso dichiarazioni neppure completamente favorevoli alla sua posizione. D'altro canto, non vale a pregiudicare la credibilità del teste nella specifica vicenda di causa il contenzioso nel quale egli era o è coinvolto, che è del tutto indipendente dai fatti rilevanti in giudizio, la cui prova risulta peraltro in gran parte anche da altre acquisizioni istruttorie (in effetti la deposizione di risulta decisiva solo quanto alla decorrenza Tes_5 dell'inquadramento, mentre lo svolgimento delle mansioni superiori è nell'an del tutto certo, per quanto già sopra detto).
22. Deve quindi ritenersi che, diversamente da quanto assunto in
7 ricorso, la lavoratrice avesse cominciato a svolgere mansioni impiegatizie da gennaio 2017.
23. In punto di quantum del dovuto allora devono condividersi le conclusioni della CTU, disposta in questo grado, elaborate all'esito di un'esatta analisi dei documenti di causa e delle previsioni contrattuali soggettivamente efficaci, conclusioni cui le parti non hanno mosso alcuna censura. L'appellante deve essere condannata quindi al pagamento in favore di e in luogo della maggior somma indicata dal Tribunale, CP_1 dell'importo di € 3.646,88, di cui € 372,64 per TFR, oltre accessori. Alla pronuncia segue, come richiesto dalla società e comunque ex lege, la condanna della lavoratrice alla restituzione della maggior somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado. Statuizione che non risultava nel testo originario del dispositivo e che è stata aggiunta, con separata ordinanza, in esito all'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla società, limitatamente alla generale statuizione imposta già dalla previsione dell'art. 336 c.p.c.
24. La modifica del decisum di primo grado impone poi una nuova regolamentazione delle spese, che assorbe il secondo motivo di appello.
25. E in punto spese è indubitabile che il giudizio si sia concluso con la soccombenza reciproca delle parti, dato che la lavoratrice è stata integralmente soccombente sull'impugnativa del recesso, il che peraltro ha inciso anche sull'effettiva portata delle domande relative alla qualifica.
Infatti, accertata la conclusione del rapporto alla data del licenziamento, il bene della vita, effettivamente conseguito dall'originaria attrice in giudizio, risulta limitato sostanzialmente all'accertamento dell'inquadramento per il residuo periodo del rapporto e sul piano economico all'importo di cui si è sopra detto. Pare allora alla Corte che, considerato il maggior contenuto sostanziale dell'impugnativa di recesso, sia giustificata una compensazione per i due terzi delle spese del doppio grado e la condanna della società alla rifusione del residuo, in tale misura
8 liquidato come in dispositivo. Le spese della CTU svolta in questo grado devono invece gravare integralmente sulla società, soccombente nell'an e in misura significativa anche nel quantum, in ordine alla domanda ex art. 2103 c.c., per la quale l'indagine tecnica si è resa necessaria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la società appellante al pagamento in favore della lavoratrice appellata, in luogo della maggior somma indicata nella sentenza di primo grado, dell'importo di € 3.646,88 (di cui € 372,64 per TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze retributive al saldo. Condanna la lavoratrice alla restituzione dell'eccedenza corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado. Dichiara compensate per due terzi le spese del doppio grado e condanna la società a rifondere alla lavoratrice l'ulteriore terzo che, in tale percentuale, liquida in € 1.543,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 1.665,33 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Pone definitivamente a carico della società appellante le spese di CTU liquidate come in separato decreto. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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