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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi. Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17450/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv.
Marco Alessi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso e nel CodiceFiscale_2
suo studio in Scandicci (FI), Via Galileo Galilei n. 13
ADOTTANTE
nata il [...] a Bagno a [...] e residente a [...] in Parte_2
Via De Sanctis n. 10.
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM (visto del 28/10/2024)
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato, (25/11/1964) ha chiesto al Parte_1
Tribunale di dichiarare l'adozione da parte dell'istante di Parte_2
(13/11/2005), figlia dell'attuale coniuge a fondamento Persona_1 dell'istanza, il ricorrente ha dichiarato di aver convissuto con l'adottanda da 11 anni, ovvero da quando nell'anno 2013 si è unito in matrimonio con la di lei madre, provvedendo a tutte le esigenze della stessa, sia sotto il profilo morale che materiale;
nel ricorso il ha rappresentato che il padre di è Pt_1 Pt_2 Persona_2
deceduto in Firenze, in data 27/02/2018, che dall'unione coniugale con la Per_1
non sono nati figli e che sono parimenti deceduti sia i genitori del che quelli Pt_1
della Per_1
2. All'udienza del 18/12/2024 sono comparsi l'adottante e l'adottanda, che hanno espresso il consenso all'adozione; è altresì comparsa la madre dell'adottanda, unico genitore in vita della medesima, la quale ha prestato il proprio consenso all'adozione della propria figlia da parte del ricorrente;
il Giudice relatore, preso atto che non era presenti in atti la dichiarazione sostitutiva notarile di assenza di figli da parte dell'adottante, ha concesso termine per il deposito di detta documentazione, che è stata depositata in PCT dall'adottante in data 20/12/2024; all'esito, ha riservato la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, considerato che l'adottante è nato nel 1964 e l'adottanda nel 2005, sussistendo pertanto una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni;
riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta adozione: difatti, l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato pagina 2 di 4 consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un decennale percorso di affetto e solidarietà.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006): le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dal coniuge dell'adottante, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono difatti un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere Parte_2
adottata dal marito della madre, Parte_1
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., di tal chè può farsi luogo all'adozione.
4. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente a [...] di nata a Bagno a [...] il [...], e residente a [...]Parte_2
(FI) in Via De Sanctis n. 10, che antepone il cognome dell'adottante al proprio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Bagno a Ripoli (FI), dove l'atto di nascita è stato formato.
pagina 3 di 4 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8/01/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Giudice relatore La Presidente
dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi. Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17450/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv.
Marco Alessi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso e nel CodiceFiscale_2
suo studio in Scandicci (FI), Via Galileo Galilei n. 13
ADOTTANTE
nata il [...] a Bagno a [...] e residente a [...] in Parte_2
Via De Sanctis n. 10.
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM (visto del 28/10/2024)
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato, (25/11/1964) ha chiesto al Parte_1
Tribunale di dichiarare l'adozione da parte dell'istante di Parte_2
(13/11/2005), figlia dell'attuale coniuge a fondamento Persona_1 dell'istanza, il ricorrente ha dichiarato di aver convissuto con l'adottanda da 11 anni, ovvero da quando nell'anno 2013 si è unito in matrimonio con la di lei madre, provvedendo a tutte le esigenze della stessa, sia sotto il profilo morale che materiale;
nel ricorso il ha rappresentato che il padre di è Pt_1 Pt_2 Persona_2
deceduto in Firenze, in data 27/02/2018, che dall'unione coniugale con la Per_1
non sono nati figli e che sono parimenti deceduti sia i genitori del che quelli Pt_1
della Per_1
2. All'udienza del 18/12/2024 sono comparsi l'adottante e l'adottanda, che hanno espresso il consenso all'adozione; è altresì comparsa la madre dell'adottanda, unico genitore in vita della medesima, la quale ha prestato il proprio consenso all'adozione della propria figlia da parte del ricorrente;
il Giudice relatore, preso atto che non era presenti in atti la dichiarazione sostitutiva notarile di assenza di figli da parte dell'adottante, ha concesso termine per il deposito di detta documentazione, che è stata depositata in PCT dall'adottante in data 20/12/2024; all'esito, ha riservato la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette l'adozione “alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, considerato che l'adottante è nato nel 1964 e l'adottanda nel 2005, sussistendo pertanto una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni;
riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta adozione: difatti, l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato pagina 2 di 4 consenso ex art. 296 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un decennale percorso di affetto e solidarietà.
Si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006): le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dal coniuge dell'adottante, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono difatti un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere Parte_2
adottata dal marito della madre, Parte_1
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., di tal chè può farsi luogo all'adozione.
4. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente a [...] di nata a Bagno a [...] il [...], e residente a [...]Parte_2
(FI) in Via De Sanctis n. 10, che antepone il cognome dell'adottante al proprio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Bagno a Ripoli (FI), dove l'atto di nascita è stato formato.
pagina 3 di 4 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8/01/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Giudice relatore La Presidente
dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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