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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6061/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. AN GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio COSTA nel cui C.F._1 studio in Bologna, via D'Azeglio n. 29, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv. Federico MENIN nel cui studio a Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28 novembre 2024.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Molinella il 3 maggio 2008. Dall'unione è nata il 1° agosto 2009. Per_1
Lo scioglimento del matrimonio tra le parti è stato pronunciato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 2493/2021, pubblicata il 25 ottobre 2021. Con tale provvedimento è stato tra l'altro stabilito che:
- fosse affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
- i Sevizi Sociali vigilassero sul nucleo familiare per tre anni affinché le parti intraprendessero un percorso terapeutico;
pagina 1 di 5 - il padre potesse vedere la figlia: a) tutti i mercoledì dall'uscita di scuola con il pernottamento e l'accompagnamento della ragazzina a scuola il giovedì mattina;
b) a week end alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 14,00 fino alla domenica sera alle ore
21,00; c) la settimana con il week end di competenza materna dal mercoledì al venerdì; d) nelle festività natalizie alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella di Capodanno;
e) nelle vacanze Pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e suddividendo il tempo in pari misura con la madre;
f) in estate tre settimane di cui due consecutive;
- il signor versasse alla signora la somma mensile di Parte_1 CP_1
400,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia oltre al 70 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
- gli assegni fossero percepiti integralmente dalla madre.
***** Con ricorso depositato il 26 aprile 2024 il signor a chiesto che: Parte_1
- sia disposto il collocamento prevalente della figlia presso di se;
- la madre possa vedere e tenere a) a fine settimana alternanti dal venerdì Per_1 pomeriggio all'uscita da scuola fino lunedì mattina successivo;
b) nelle festività Natalizie alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
c) nelle vacanze Pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) in estate tre settimane di cui due consecutive;
- a far data dal deposito del ricorso sia revocato l'obbligo a proprio carico di corrispondere il contributo per il mantenimento ordinario della minore;
- sia posto a suo carico il 70% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle detrazioni fiscali per la figlia. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato integralmente le allegazioni della controparte e ha chiesto la conferma delle condizioni di divorzio e che la vigilanza dei Servizi Sociali sul nucleo familiare sia disposta fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
Nell'udienza del 17 settembre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito la Giudice:
- ha collocato la minore presso il padre;
- ha disposto che la madre veda a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita Per_1 da scuola, o nei periodi di vacanza scolastica dalle 17,00, al lunedì mattina all'ingresso a scuola, o nei periodi di vacanza scolastica alle 9,00;
- ha revocato l'obbligo a carico del signor di corrispondere il Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia;
- ha disposto l'audizione della minore. All'esito dell'udienza del 28 novembre 2024 la Giudice, tenuto conto delle risultanze dell'esame di ha formulato una proposta transattiva che le parti hanno Per_1 accettato.
pagina 2 di 5 ***** Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'8 maggio
2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza n. 2493/2021 pubblicata il 25 ottobre 2021:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso il padre;
3) dispone che la madre possa vedere e tenere la figlia con sé
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (nel 2024 trascorrerà con la madre il giorno di Natale);
- nelle festività pasquali tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate (al pari del padre) tre settimane anche non consecutive in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) a far data dal deposito della domanda dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario della minore;
pagina 3 di 5 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i signori si Parte_1 CP_1 facciano carico rispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel
Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 3 dicembre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. AN SB
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. AN GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio COSTA nel cui C.F._1 studio in Bologna, via D'Azeglio n. 29, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv. Federico MENIN nel cui studio a Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 13/4, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28 novembre 2024.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Molinella il 3 maggio 2008. Dall'unione è nata il 1° agosto 2009. Per_1
Lo scioglimento del matrimonio tra le parti è stato pronunciato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 2493/2021, pubblicata il 25 ottobre 2021. Con tale provvedimento è stato tra l'altro stabilito che:
- fosse affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
- i Sevizi Sociali vigilassero sul nucleo familiare per tre anni affinché le parti intraprendessero un percorso terapeutico;
pagina 1 di 5 - il padre potesse vedere la figlia: a) tutti i mercoledì dall'uscita di scuola con il pernottamento e l'accompagnamento della ragazzina a scuola il giovedì mattina;
b) a week end alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 14,00 fino alla domenica sera alle ore
21,00; c) la settimana con il week end di competenza materna dal mercoledì al venerdì; d) nelle festività natalizie alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella di Capodanno;
e) nelle vacanze Pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e suddividendo il tempo in pari misura con la madre;
f) in estate tre settimane di cui due consecutive;
- il signor versasse alla signora la somma mensile di Parte_1 CP_1
400,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia oltre al 70 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
- gli assegni fossero percepiti integralmente dalla madre.
***** Con ricorso depositato il 26 aprile 2024 il signor a chiesto che: Parte_1
- sia disposto il collocamento prevalente della figlia presso di se;
- la madre possa vedere e tenere a) a fine settimana alternanti dal venerdì Per_1 pomeriggio all'uscita da scuola fino lunedì mattina successivo;
b) nelle festività Natalizie alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno;
c) nelle vacanze Pasquali ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) in estate tre settimane di cui due consecutive;
- a far data dal deposito del ricorso sia revocato l'obbligo a proprio carico di corrispondere il contributo per il mantenimento ordinario della minore;
- sia posto a suo carico il 70% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle detrazioni fiscali per la figlia. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato integralmente le allegazioni della controparte e ha chiesto la conferma delle condizioni di divorzio e che la vigilanza dei Servizi Sociali sul nucleo familiare sia disposta fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
Nell'udienza del 17 settembre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito la Giudice:
- ha collocato la minore presso il padre;
- ha disposto che la madre veda a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita Per_1 da scuola, o nei periodi di vacanza scolastica dalle 17,00, al lunedì mattina all'ingresso a scuola, o nei periodi di vacanza scolastica alle 9,00;
- ha revocato l'obbligo a carico del signor di corrispondere il Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia;
- ha disposto l'audizione della minore. All'esito dell'udienza del 28 novembre 2024 la Giudice, tenuto conto delle risultanze dell'esame di ha formulato una proposta transattiva che le parti hanno Per_1 accettato.
pagina 2 di 5 ***** Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'8 maggio
2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza n. 2493/2021 pubblicata il 25 ottobre 2021:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le Per_1 decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso il padre;
3) dispone che la madre possa vedere e tenere la figlia con sé
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio (nel 2024 trascorrerà con la madre il giorno di Natale);
- nelle festività pasquali tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate (al pari del padre) tre settimane anche non consecutive in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4) a far data dal deposito della domanda dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario della minore;
pagina 3 di 5 5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i signori si Parte_1 CP_1 facciano carico rispettivamente nella misura del 70% e del 30% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel
Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 3 dicembre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. AN SB
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