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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 902/2022 promossa da:
(CF ) e per essa, quale mandataria, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
– (CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_2
MARCO ROSSI (CF: ) C.F._1
(CF ) e per essa, quale mandataria, Parte_3 P.IVA_3
– (CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_2
MARCO ROSSI (CF: ) C.F._1
APPELLANTI nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
FRANCESCO VANNI MARIA GUSMANO (CF e dell'Avv. C.F._3 stabilito ABOGADO PILAR (CF ) CP_3 C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 861/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 15/11/2021
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
In data 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
… come da citazione in atti (conclusioni da intendersi qui trascritte):
In via principale:
1. Riformare la sentenza 861/2021 del Tribunale di Siena (RG 4207/2018) non notificata e per le ragioni sopra esposte:
a. accertare che l'importo finanziato in contratto è pari ad € 30.145,74;
b. accertare la corretta indicazione del TAEG in contratto;
c. in subordine accertare l'errata applicazione dell'art. 125bis TUB;
d. in ogni caso accertare l'irrilevanza del TAEG in relazione agli interessi di mora;
e. in ogni caso riformare il capo delle spese di lite;
Con f. in ogni caso rigettare ogni domanda dell'opponente a
g. per l'effetto confermare il DI opposto;
2. in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_5 di della somma € 44.920,11 alla data del DI (ovvero della diversa Controparte_2 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al pagamento;
In ogni caso:
3. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
In via istruttoria:
4. In via istruttoria, si producono:
a. (all. A) procura alle liti;
(All. B) sentenza di primo grado impugnata, (All. C.1, C.2 e C.3) copia integrale del fascicolo di primo grado comprensivo del fascicolo monitorio e della sentenza impugnata;
(All. D) attestazione di conformità dei precedenti allegati;
pagina 2 di 20 b. (doc. 1) visura 2021-1 PSV Srl, (doc. 2) mandato IFIS NPL 2021-1 CP_1
SPV Srl – , (doc. 3) visura camerale Parte_2 Parte_2
(doc. 4) procura notarile dott.ssa ,
[...] Persona_1 Parte_2
(doc. 5) attestato di ruolo dott.ssa , (doc. 6) certificato iscrizione Persona_1 camerale , (doc. 7) procura notarile dott.ssa Parte_3 Per_1
(doc. 8) mandato
[...] Parte_3 Controparte_6
, (doc. 9) visura camerale , (doc. 10)
[...] Parte_2 procura notarile dott.ssa , (doc. 11) Persona_1 Parte_2 attestato di ruolo dott.ssa (doc. 12) Trib. Perugia 7/2/2022, Persona_1
(doc. 13) Trib. Messina 24/6/2021, (doc. 14) Trib. Milano 20/4/2021.
c. si chiede che il Cancelliere richieda la trasmissione del fascicolo di primo grado ex art. 347 cpc c. III.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'appello promosso dalla società
[...] avverso la sentenza n. 861/2021 del Tribunale di Siena emessa Parte_4 in data 15/11/2021, depositata il 15/11/2021, perché improcedibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. così come modificato dalla legge 07.08.2012 n. 348 e come tale da respingersi ex art. 348 bis c.p.c. perché inammissibile;
In via principale, RIGETTARE l'appello dalla società Parte_4 avverso la sentenza n. 861/2021 del Tribunale di Siena emessa in data 15/11/2021, depositata il 15/11/2021 perché del tutto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, CONFERMARE l'impugnata sentenza e CONDANNARE l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite di Pt_2 entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 861/2021 pubblicata il 15/11/2021, il Tribunale di Siena ha così deciso:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
Dichiara che l'importo a debito di parte attrice opponente è pari ad euro 21.962,41, da dividersi per le residue rate
Condanna parte attrice opponente al pagamento di euro Controparte_2
pagina 3 di 20 21.962,41, da dividersi nelle residue rate
Condanna parte convenuta opposta , in persona del l.r.p.t. a Parte_2 rifondere le spese processuali di parte attrice opponente, che liquida in euro 13.000,00, per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione di riferimento, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta opposta.
In sostanza il giudice di prime cure:
- ha ritenuto che il TAEG fosse difforme da quello indicato in contratto dovendo essere determinato includendovi i costi dell'assicurazione facoltativa;
- ha accertato che l'importo ancora dovuto dalla fosse pari ad € CP_2
21.962,41 - a fronte di un importo finanziato pari ad € 28.042,55 e di quello residuo dopo il versamento delle 22 rate - detraendo da quest'ultimo il totale degli interessi previsti pari ad € 2.723,41, riportando il TAEG al tasso minimo
BOT;
- ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 1412/2018 col quale il
Tribunale di Siena, su ricorso di (di seguito solo , aveva Parte_2 CP_1 ingiunto alla di pagare alla ricorrente, la somma di € 44.920,11 oltre CP_2 agli interessi di mora al tasso convenzionale e alle spese, opposizione proposta dalla al fine di sentir: a) accertare e dichiarare che il capitale CP_2 finanziato fosse pari ad € 28.042,55 e non ad € 28.227,83 pari all'importo ingiunto;
b) accertare e dichiarare l'ammontare del debito da ella pagato e per l'effetto stornare tale somma dal quantum ingiunto;
c) accertare e dichiarare la natura usuraria delle condizioni economiche pattuite in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento e per l'effetto dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è da considerarsi stipulato a titolo gratuito e non oneroso il tutto ex art. 1815 II comma c.c. con conseguente pagina 4 di 20 ricalcolo del saldo debitorio del finanziamento;
d) accertare e dichiarare l'erroneità del TAEG indicato nel contratto di finanziamento per cui è causa e per l'effetto sostituire il tasso d'interesse contrattualizzato del prestito con quello minimo dei BOT vigente nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto così come previsto dall'art. 125 bis comma 7 TUB.
Si era costituita in giudizio concludendo: Parte_2
• in tesi per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso, per l'accertamento che essa fosse creditrice di
[...] della somma di € 44.920,11 (ovvero di quella diversa somma ritenuta CP_2 di giustizia) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento;
• in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, per la condanna di (ex art. 2033 c.c. o 2041 Controparte_2
c.c.) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € Parte_2
44.920,11 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma.
Era intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_7 attuale titolare del credito, chiedendo l'estromissione della cedente e concludendo negli stessi termini della convenuta opposta.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (già Controparte_5 [...]
e di seguito ) e per essa quale mandataria Pt_2 Controparte_8 [...]
(di seguito ) e da (di seguito Parte_2 CP_9 Parte_3
pagina 5 di 20 e per essa quale mandataria (di seguito CP_10 Parte_2
) (di seguito anche APPELLANTI) ha convenuto in giudizio, innanzi CP_9 questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA) Controparte_2 proponendo gravame avverso le seguenti parti della suddetta sentenza:
• quella che ritiene il TAEG contrattuale difforme e, per l'effetto, applica
(erroneamente) l'art. 125bis TUB;
• quella che dichiara (implicitamente) nulla la pattuizione sugli interessi moratori, e li sostituisce con il tasso BOT;
• quella che accerta un importo finanziato inferiore a quanto pattuito in contratto;
• quella sulle spese.
Il tutto affidato ai seguenti motivi di appello e alle questioni non esaminate dal primo giudice:
1. LE ASSICURAZIONI SONO FACOLTATIVE
2. IL CONTRATTO PREVEDE UN IMPORTO FINANZIATO DI € 30.145,74
3. LA DIFFORMITÀ DEL TAEG NON COLPISCE LA CLAUSOLA SUGLI INTERESSI DI MORA
4. IL TASSO DI MORA È INFERIORE AL TSU
5. HA PRODOTTO IL PIANO DI AMMORTAMENTO Pt_2
6. NEI PRESTITI AL CONSUMO IL MODULO SECCI SOSTITUISCE IL DOCUMENTO DI SINTESI
7. ERRONEITÀ DELLE SPESE LIQUIDATE
Per tali ragioni è stata pertanto formulata da parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_2 eccepito in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello ed ha pagina 6 di 20 contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Col primo motivo di gravame parte APPELLANTE lamenta l'avvenuta inclusione, da parte del primo giudice, nel calcolo del TAEG dell'importo relativo alle assicurazioni malgrado le stesse siano facoltative. A tal fine invoca quanto scritto a pag. 3 del contratto di finanziamento per cui è lite ove è precisato quanto segue:
Deduce, altresì, che sarebbe spettato alla dare la prova della CP_2 sussistenza di un patto (obbligatorietà dell'assicurazione) contrario all'accordo pagina 7 di 20 sopra riportato (facoltatività dell'assicurazione), ma la stessa non l'ha fatto, né tale prova avrebbe potuto essere offerta mediante il ricorso a presunzioni.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la natura “obbligatoria” dell'assicurazione non avrebbe potuto essere desunta dalla mera contestualità, essendo stato necessario che la controparte avesse dato prova di tutti gli indici di matrice giurisprudenziale e cioè:
1. della presunta contestualità del contratto di assicurazione e del contratto di finanziamento: da essa sarebbe ricavabile la connessione dei contratti (ma non l'obbligatorietà dell'assicurazione);
2. della natura di assicurazione a protezione del credito;
3. dell'indennizzo parametrato al debito residuo.
La CTU espletata nel corso del primo grado del giudizio e recepita dal Tribunale ha affermato che “ai fini della corretta determinazione del TAEG occorre prendere in considerazione anche i costi assicurativi per l'importo di euro 2.103,19 che la società finanziaria si è trattenuta in sede di erogazione del finanziamento. Le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi nella versione dell'agosto 2009 ha previsto l'inclusione all'interno del calcolo delle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing
o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Anche la giurisprudenza ormai prevalente
e costante ha ritenuto che i premi assicurativi corrisposti contestualmente
pagina 8 di 20 all'erogazione del credito debbano essere considerati ai fini del calcolo del TAEG contrattuale: in tal senso le sentenze della Corte di Cassazione n.17466/2020,
5160/2018 e 8806/2017”.
Il Tribunale ha recepito le valutazioni del CTU avendo affermato: “La giurisprudenza prevalente ha ritenuto che i premi assicurativi corrisposti contestualmente all'erogazione del credito debbano essere considerati ai fini del calcolo del TAEG contrattuale (vedasi sentenza Corte di Cassazione
n.17466/2020, 5160/2018 e 8806/2017). Questo giudice condivide tale orientamento e nel caso di specie ricorre detta ipotesi. La sanzione per l'errata indicazione del TAEG è espressamente prevista per norma imperativa dall'articolo
125-bis (Contratti e comunicazioni) del Testo Unico Bancario vigente che alla data di stipula del contratto”.
Ciò posto, rileva la Corte ai fini della determinazione del TAEG che, anche se l'espletata CTU – recepita sul punto dal giudice di prime cure - ha accertato l'addebito di costi assicurativi, l'art. 3 del contratto di finanziamento invocato da parte APPELLANTE esclude espressamente l'esistenza di assicurazione obbligatoria correlata alla erogazione del credito.
La Corte regolatrice, a tal proposito, ha avuto modo di rilevare che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022).
Ebbene, nella fattispecie, il ricorso a presunzioni non può aver luogo, ostandovi il combinato disposto degli artt. 2722 e 2729 comma 2 c.c.
pagina 9 di 20 Neppure è dato ritenere che il patto aggiunto contrario all'art. 3 del contratto di finanziamento n. 46345813 per cui è lite possa essere stato concluso per facta concludentia, per il fatto che una tale pattuizione essendo contemporanea a tale contratto – avuto riguardo alla data di accredito dei costi assicurativi – avrebbe dovuto essere conclusa per iscritto.
Ad analoghe conclusioni si perviene, volendo ritenere il patto contrario successivo alla stipula del finanziamento de quo, posto che lo stesso ex art. 2723 c.c. - avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed al fatto che è relativo ad un costo del finanziamento da concludersi per iscritto ex art. 117 TUB – è inverosimile che fosse stato concluso verbalmente.
Pertanto, pur essendo state le spese assicurative trattenute dalla BANCA, contestuali alla erogazione del credito, non è dato presumere che le stesse siano obbligatorie e, comunque, volte a garantire il finanziamento, deponendo in senso contrario il tenore dell'art. 3 sopra citato.
Inoltre, anche a voler ritenere rilevabile ex officio la simulazione della pattuizione di cui all'art. 3 del contratto (che sostanzialmente prevede una assicurazione facoltativa), in quanto contrastante con l'effettivo addebito dell'importo assicurativo contestualmente alla stipula del contratto (che depone per una assicurazione obbligatoria), resta il fatto che la prova della simulazione non può essere fornita per testi, né dunque, desunta da elementi presuntivi, in difetto di una espressa domanda da parte di creditori e terzi e ad opera della parte finanziata volta far valere l'illiceità del contratto dissimulato, così come prevede l'art. 1417 c.c.
Neppure è stato prodotto un patto scritto contrario a quello sopra indicato, che attesti l'obbligatorietà dell'assicurazione e la sua correlazione all'importo finanziato.
pagina 10 di 20 La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata - volta a confutare l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui l'importo finanziato da Pt_5 sarebbe pari ad € 28.042,55, anziché pari ad € 30.145,74 (€ 28.042,55 + €
2.103,19) - è fondata, in quanto strettamente connessa alla prima.
Il CTU, per l'ipotesi recepita da questa Corte, di mancata comprensione del premio assicurativo tra le spese iniziali rilevanti ai fini del calcolo del TAEG, ha quantificato il capitale mutuato effettivamente in complessivi € 30.145,74 (€
28.042,55 + € 2.103,19) e quindi la sentenza impugnata che di discosta da tale ipotesi deve essere sul punto riformata, per le considerazioni assorbenti svolte in ordine al primo motivo di gravame.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è volta a scalfire la sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure ha recepito l'ipotesi del TAEG pari al tasso minimo BOT ed ha proceduto alla imputazione delle rate pagate solo alla quota capitale del finanziamento, mentre invece, e detta di , avrebbe CP_9 dovuto, in ogni caso, condannare la debitrice al pagamento degli interessi di mora al tasso contrattuale, senza alcuna sostituzione con il tasso BOT, in quanto la difformità del TAEG non colpisce la clausola relativa agli interessi di mora.
A detta delle APPELLANTI, dal calcolo del TAEG sarebbero, infatti, escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora.
Il Tribunale ha recepito le risultanze della relazione del CTU che ha accertato il totale degli interessi previsti nell'ipotesi di riportare il TAEG al tasso minimo BOT, in misura pari ad € 2.723,41.
La censura coglie nel segno.
pagina 11 di 20 Il collegio rileva in primo luogo che essendo la un consumatore deve CP_2 trovare applicazione nella fattispecie l'art. 125 bis TUB che al comma 6 prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera
e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”.
Per quanto già detto, le spese assicurative non avrebbero dovuto essere conteggiate nel TAEG ed analogo discorso va fatto per gli interessi di mora, la cui usurarietà va accertata in maniera del tutto autonoma da quella relativa agli interessi corrispettivi e quindi senza alcuna sommatoria.
Infatti, “la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Pertanto, il primo giudice non avrebbe dovuto applicare il TAEG in misura pari al tasso minimo BOT posto che la eventuale difformità del TAEG rispetto a quello pattuito non ha niente a che vedere col tasso di mora, peraltro previsto in contratto e non suscettibile di essere sostituito con i tassi BOT di cui all'art. 117
TUB.
In conclusione, dal momento che, nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna difformità del TAEG rispetto alle pattuizioni contrattuali, che prevedono un TAEG
pagina 12 di 20 pari al 9,37%, non può neppure trovare applicazione l'art. 125 bis comma 7 lett.
a) TUB che ai riferisce ai soli casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata.
IV. Il quarto motivo costituisce invero, la riproposizione della questione della non usurarietà degli interessi di mora, sulla quale il primo giudice non si sarebbe pronunciato, ribadendo le APPELLANTI, al riguardo, che il tasso di mora sarebbe inferiore al TSU di mora pari al 22,05% (TEGM moratori: 14,44%).
A giudizio della Corte, la censura non è sorretta da un interesse concreto ed attuale, in difetto di appello incidentale condizionato da parte della CP_2 sulla omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda volta a sentir
“accertare e dichiarare [in positivo] la natura usuraia delle condizioni economiche pattuite in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento e per
l'effetto dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è da considerarsi stipulato a titolo gratuito e non oneroso il tutto ex art. 1815 II comma c.c. con conseguente ricalcolo del saldo debitorio del finanziamento”.
La non ha neppure riproposto la domanda sopra indicata, avendovi in CP_2 sostanza rinunciato e “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 33761 del 19/12/2019). Piuttosto, la stessa APPELLATA, nel costituirsi in giudizio, ha testualmente affermato che, “pur non condividendo le motivazioni esposte dalla Suprema Corte, non si può che confermare come con
l'aumento di 2,1 punti percentuali il tasso di mora non sia più usurario”, così riconoscendo la natura non usuraria degli interessi di mora.
Ad ogni buon conto, la Corte rileva che l'art. 121 comma 1 lett. e) definisce il pagina 13 di 20 TAEG come "costo totale del credito" che indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
La S.C. ha avuto modo di precisare che l'indice in questione “si traduce in una formula sintetica, d'immediata intelligibilità, che esprime l'incidenza dell'interesse
e di tutti i costi accessori e che, per conseguenza, risponde a funzione informativa, volta a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione (Cass. n. 4597/23; n. 14000/23)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n.
35676 del 21/12/2023).
Il Collegio richiama la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ed in particolare, la precitata Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022, secondo cui ai fini della verifica dell'usura, non occorre calcolare il TAEG con l'inclusione degli interessi di mora.
Da tale principio può ricavarsi la regola generale secondo cui nel TAEG non confluiscono gli interessi di mora, data la loro natura, posto che tale indice esprime il costo totale del finanziamento espresso in percentuale annua sul credito concesso.
Ebbene se il TAEG è il costo effettivo del finanziamento “prima di accedervi” indicando l'effettiva onerosità di tale contratto, è sufficiente conoscere a priori il solo tasso di mora autonomamente indicato, in quanto il ritardo nel pagamento delle singole rate, non essendo ipotizzabile prima del suo concretizzarsi, implica che correlativamente non sia possibile quantificarne, a priori, il costo effettivo.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata.
pagina 14 di 20 V. Col quinto motivo IFIS deduce che sebbene la questione non sia stata affrontata dal Giudice di primo grado, il contratto prevede espressamente il piano di ammortamento alla francese.
Valgono, al riguardo, le considerazioni svolte in ordine al motivo che precede, circa la mancanza di un interesse concreto ed attuale, rilevandosi, peraltro, che lo stesso Tribunale ha fatto espresso riferimento al piano di ammortamento, a pag.
4 della sentenza e quindi il motivo è assorbito.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col sesto motivo deduce che nei prestiti al consumo il modulo Secci CP_9 sostituisce il documento di sintesi.
Anche questa censura è assorbita dalle considerazioni sopra svolte.
VII. La settima censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il settimo motivo di gravame lamenta l'erroneità delle spese CP_9 processuali poste a proprio carico nel primo grado del giudizio.
Dovendo essere la sentenza di prime cure riformata per le considerazioni sopra svolte, anche le spese in questione dovranno seguire la soccombenza della per le considerazioni svolte in ordine alle spese processuali. CP_2
VIII. Sulle domande dell'appellante
ha chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di: CP_9
a) accertare che l'importo finanziato in contratto è pari ad € 30.145,74;
b) accertare la corretta indicazione del TAEG in contratto;
c) in subordine accertare l'errata applicazione dell'art. 125bis TUB;
d) in ogni caso accertare l'irrilevanza del TAEG in relazione agli interessi di mora;
e) in ogni caso riformare il capo delle spese di lite;
pagina 15 di 20 Con f) in ogni caso rigettare ogni domanda dell'opponente a g) per l'effetto confermare il DI opposto.
La stessa APPELLANTE ha chiesto in ogni caso, di accertare che Controparte_5
è creditrice nei confronti di della somma € 44.920,11 alla data Controparte_2 del DI (ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al relativo pagamento.
In relazione alle considerazioni svolte in ordine ai motivi di gravame, le domande sopra formulate sub lett. a), b), c) e d) sono fondate e vanno accolte, essendo la sentenza di prime cure da riformare sulle varie questioni oggetto di tali domande.
La richiesta sub e) è assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al settimo motivo di gravame.
Non c'è necessità di rigettare “ogni” domanda dell'opponente a posto che la CP_4 non ha riproposto le domande sulle quali il Tribunale non si è CP_2 pronunciato ed in particolare quella relativa all'accertamento dell'usurarietà del contratto di finanziamento per cui è lite.
L'opposizione va, invece, respinta in riforma della impugnata sentenza solo in ordine alle questioni poste dall'APPELLANTE ritenute fondate.
A ciò, tuttavia, non può conseguire la conferma del D.I. opposto, atteso che il rigetto dell'opposizione in appello non comporta la reviviscenza del titolo definitivamente caducato. La Corte regolatrice sul punto è chiara nell'affermare che “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto,
pagina 16 di 20 non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Va, dunque, emessa pronuncia di condanna nei confronti della a CP_2 beneficio di che evidentemente si è resa cessionaria del credito Controparte_8 vantato da (già senza alcuna allegazione in tal senso, ma CP_11 CP_1 anche senza alcuna contestazione circa la sua legittimazione attiva, come
APPELLANTE da parte della CP_2
Col ricorso monitorio aveva chiesto di ingiungere a quest'ultima il CP_1 pagamento della somma di € 44.920,11, di cui € 28.227,83 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed € 16.692,28 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di € 28.227,83 al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. n. 108/1996) dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data della domanda.
A sostegno del “quantum” preteso credito in sede monitoria aveva CP_1 depositato l'estratto conto alla data di efficacia della cessione del credito ovvero al
30/11/2017, da cui si evince una sorte capitale rimasta insoluta pari ad €
28.227,83, a fronte di un capitale mutuato pari ad € 30.145,75, calcolato dal CTU senza comprendere, tra le spese iniziali rilevanti ai fini del calcolo del TAEG, il premio assicurativo.
Gli interessi di mora, calcolati al tasso di mora indicato nel contratto sul capitale residuo di € 28.227,83, come da prospetto di calcolo non contestato per l'ipotesi
1 qui recepita ammontano ad € 16.692,28.
La va quindi condannata al pagamento della somma € 44.920,11 alla CP_2 data del DI, oltre interessi convenzionali di mora sino al saldo effettivo.
IX. Sulle spese processuali
pagina 17 di 20 In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa quale mandataria di CP_9 CP_5
- 1) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere
[...] poste a carico della ed a favore delle APPELLANTI, in misura pari al CP_2 compenso unitario dovuto, senza alcun aumento per il numero delle parti, a fronte della proposizione dell'appello principale, con un unico atto e con le medesime difese, per ciascuna di esse, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Per contro, nel rapporto con quale mandataria di (già CP_9 CP_10 CP_1
le spese del primo grado del giudizio e quelle del procedimento monitorio
[...] vanno liquidate solo a favore di quest'ultima e per essa di , le prime CP_9 sempre ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri e le seconde così come liquidate nel D.I. opposto.
Infatti, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da (E PER ESSA QUALE MANDATARIA Controparte_5 [...]
) e da (QUALE MANDATARIA DI Parte_2 Parte_2 [...]
) nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_3 Controparte_2
pagina 18 di 20 861/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 15/11/2021, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza:
a. accerta che l'importo finanziato in contratto è pari ad € 30.145,74;
b. accerta la corretta indicazione del TAEG in contratto e la sua irrilevanza in relazione agli interessi di mora;
c. accerta che alla data del D.I. opposto, è creditrice Controparte_5 della complessiva somma € 44.920,11, per le causali indicate in parte motiva, nei confronti di e condanna quest'ultima al pagamento di tale Controparte_2 somma in favore di , quale mandataria della predetta Parte_2 società, oltre interessi convenzionali di mora sino al saldo effettivo;
2. CONDANNA la alla rifusione: CP_2
- in favore di (e per essa quale mandataria di Parte_3 [...]
) delle spese del primo grado del giudizio che liquida in € Parte_2
7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali Iva
e Cap come per legge nonché delle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel D.I. opposto;
- in favore di (e per essa quale mandataria di Parte_3 Pt_2
) e di (e per essa quale mandataria Parte_2 Controparte_5 di ) delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_2 liquida per entrambe in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 13.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore pagina 19 di 20 dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 902/2022 promossa da:
(CF ) e per essa, quale mandataria, CP_1 Parte_1 P.IVA_1
– (CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_2
MARCO ROSSI (CF: ) C.F._1
(CF ) e per essa, quale mandataria, Parte_3 P.IVA_3
– (CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_2
MARCO ROSSI (CF: ) C.F._1
APPELLANTI nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
FRANCESCO VANNI MARIA GUSMANO (CF e dell'Avv. C.F._3 stabilito ABOGADO PILAR (CF ) CP_3 C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 861/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 15/11/2021
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
In data 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
… come da citazione in atti (conclusioni da intendersi qui trascritte):
In via principale:
1. Riformare la sentenza 861/2021 del Tribunale di Siena (RG 4207/2018) non notificata e per le ragioni sopra esposte:
a. accertare che l'importo finanziato in contratto è pari ad € 30.145,74;
b. accertare la corretta indicazione del TAEG in contratto;
c. in subordine accertare l'errata applicazione dell'art. 125bis TUB;
d. in ogni caso accertare l'irrilevanza del TAEG in relazione agli interessi di mora;
e. in ogni caso riformare il capo delle spese di lite;
Con f. in ogni caso rigettare ogni domanda dell'opponente a
g. per l'effetto confermare il DI opposto;
2. in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_5 di della somma € 44.920,11 alla data del DI (ovvero della diversa Controparte_2 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al pagamento;
In ogni caso:
3. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
In via istruttoria:
4. In via istruttoria, si producono:
a. (all. A) procura alle liti;
(All. B) sentenza di primo grado impugnata, (All. C.1, C.2 e C.3) copia integrale del fascicolo di primo grado comprensivo del fascicolo monitorio e della sentenza impugnata;
(All. D) attestazione di conformità dei precedenti allegati;
pagina 2 di 20 b. (doc. 1) visura 2021-1 PSV Srl, (doc. 2) mandato IFIS NPL 2021-1 CP_1
SPV Srl – , (doc. 3) visura camerale Parte_2 Parte_2
(doc. 4) procura notarile dott.ssa ,
[...] Persona_1 Parte_2
(doc. 5) attestato di ruolo dott.ssa , (doc. 6) certificato iscrizione Persona_1 camerale , (doc. 7) procura notarile dott.ssa Parte_3 Per_1
(doc. 8) mandato
[...] Parte_3 Controparte_6
, (doc. 9) visura camerale , (doc. 10)
[...] Parte_2 procura notarile dott.ssa , (doc. 11) Persona_1 Parte_2 attestato di ruolo dott.ssa (doc. 12) Trib. Perugia 7/2/2022, Persona_1
(doc. 13) Trib. Messina 24/6/2021, (doc. 14) Trib. Milano 20/4/2021.
c. si chiede che il Cancelliere richieda la trasmissione del fascicolo di primo grado ex art. 347 cpc c. III.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare e pregiudiziale, rigettare l'appello promosso dalla società
[...] avverso la sentenza n. 861/2021 del Tribunale di Siena emessa Parte_4 in data 15/11/2021, depositata il 15/11/2021, perché improcedibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. così come modificato dalla legge 07.08.2012 n. 348 e come tale da respingersi ex art. 348 bis c.p.c. perché inammissibile;
In via principale, RIGETTARE l'appello dalla società Parte_4 avverso la sentenza n. 861/2021 del Tribunale di Siena emessa in data 15/11/2021, depositata il 15/11/2021 perché del tutto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, CONFERMARE l'impugnata sentenza e CONDANNARE l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite di Pt_2 entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 861/2021 pubblicata il 15/11/2021, il Tribunale di Siena ha così deciso:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
Dichiara che l'importo a debito di parte attrice opponente è pari ad euro 21.962,41, da dividersi per le residue rate
Condanna parte attrice opponente al pagamento di euro Controparte_2
pagina 3 di 20 21.962,41, da dividersi nelle residue rate
Condanna parte convenuta opposta , in persona del l.r.p.t. a Parte_2 rifondere le spese processuali di parte attrice opponente, che liquida in euro 13.000,00, per compenso, oltre il CU relativo allo scaglione di riferimento, oltre RF, CPA ed IVA ai sensi di legge pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta opposta.
In sostanza il giudice di prime cure:
- ha ritenuto che il TAEG fosse difforme da quello indicato in contratto dovendo essere determinato includendovi i costi dell'assicurazione facoltativa;
- ha accertato che l'importo ancora dovuto dalla fosse pari ad € CP_2
21.962,41 - a fronte di un importo finanziato pari ad € 28.042,55 e di quello residuo dopo il versamento delle 22 rate - detraendo da quest'ultimo il totale degli interessi previsti pari ad € 2.723,41, riportando il TAEG al tasso minimo
BOT;
- ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 1412/2018 col quale il
Tribunale di Siena, su ricorso di (di seguito solo , aveva Parte_2 CP_1 ingiunto alla di pagare alla ricorrente, la somma di € 44.920,11 oltre CP_2 agli interessi di mora al tasso convenzionale e alle spese, opposizione proposta dalla al fine di sentir: a) accertare e dichiarare che il capitale CP_2 finanziato fosse pari ad € 28.042,55 e non ad € 28.227,83 pari all'importo ingiunto;
b) accertare e dichiarare l'ammontare del debito da ella pagato e per l'effetto stornare tale somma dal quantum ingiunto;
c) accertare e dichiarare la natura usuraria delle condizioni economiche pattuite in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento e per l'effetto dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è da considerarsi stipulato a titolo gratuito e non oneroso il tutto ex art. 1815 II comma c.c. con conseguente pagina 4 di 20 ricalcolo del saldo debitorio del finanziamento;
d) accertare e dichiarare l'erroneità del TAEG indicato nel contratto di finanziamento per cui è causa e per l'effetto sostituire il tasso d'interesse contrattualizzato del prestito con quello minimo dei BOT vigente nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto così come previsto dall'art. 125 bis comma 7 TUB.
Si era costituita in giudizio concludendo: Parte_2
• in tesi per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso, per l'accertamento che essa fosse creditrice di
[...] della somma di € 44.920,11 (ovvero di quella diversa somma ritenuta CP_2 di giustizia) oltre ai successivi interessi di mora al tasso convenzionale (comunque entro i limiti di cui alla L. 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna al pagamento;
• in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, per la condanna di (ex art. 2033 c.c. o 2041 Controparte_2
c.c.) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € Parte_2
44.920,11 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma.
Era intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_7 attuale titolare del credito, chiedendo l'estromissione della cedente e concludendo negli stessi termini della convenuta opposta.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (già Controparte_5 [...]
e di seguito ) e per essa quale mandataria Pt_2 Controparte_8 [...]
(di seguito ) e da (di seguito Parte_2 CP_9 Parte_3
pagina 5 di 20 e per essa quale mandataria (di seguito CP_10 Parte_2
) (di seguito anche APPELLANTI) ha convenuto in giudizio, innanzi CP_9 questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA) Controparte_2 proponendo gravame avverso le seguenti parti della suddetta sentenza:
• quella che ritiene il TAEG contrattuale difforme e, per l'effetto, applica
(erroneamente) l'art. 125bis TUB;
• quella che dichiara (implicitamente) nulla la pattuizione sugli interessi moratori, e li sostituisce con il tasso BOT;
• quella che accerta un importo finanziato inferiore a quanto pattuito in contratto;
• quella sulle spese.
Il tutto affidato ai seguenti motivi di appello e alle questioni non esaminate dal primo giudice:
1. LE ASSICURAZIONI SONO FACOLTATIVE
2. IL CONTRATTO PREVEDE UN IMPORTO FINANZIATO DI € 30.145,74
3. LA DIFFORMITÀ DEL TAEG NON COLPISCE LA CLAUSOLA SUGLI INTERESSI DI MORA
4. IL TASSO DI MORA È INFERIORE AL TSU
5. HA PRODOTTO IL PIANO DI AMMORTAMENTO Pt_2
6. NEI PRESTITI AL CONSUMO IL MODULO SECCI SOSTITUISCE IL DOCUMENTO DI SINTESI
7. ERRONEITÀ DELLE SPESE LIQUIDATE
Per tali ragioni è stata pertanto formulata da parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_2 eccepito in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello ed ha pagina 6 di 20 contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Col primo motivo di gravame parte APPELLANTE lamenta l'avvenuta inclusione, da parte del primo giudice, nel calcolo del TAEG dell'importo relativo alle assicurazioni malgrado le stesse siano facoltative. A tal fine invoca quanto scritto a pag. 3 del contratto di finanziamento per cui è lite ove è precisato quanto segue:
Deduce, altresì, che sarebbe spettato alla dare la prova della CP_2 sussistenza di un patto (obbligatorietà dell'assicurazione) contrario all'accordo pagina 7 di 20 sopra riportato (facoltatività dell'assicurazione), ma la stessa non l'ha fatto, né tale prova avrebbe potuto essere offerta mediante il ricorso a presunzioni.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, la natura “obbligatoria” dell'assicurazione non avrebbe potuto essere desunta dalla mera contestualità, essendo stato necessario che la controparte avesse dato prova di tutti gli indici di matrice giurisprudenziale e cioè:
1. della presunta contestualità del contratto di assicurazione e del contratto di finanziamento: da essa sarebbe ricavabile la connessione dei contratti (ma non l'obbligatorietà dell'assicurazione);
2. della natura di assicurazione a protezione del credito;
3. dell'indennizzo parametrato al debito residuo.
La CTU espletata nel corso del primo grado del giudizio e recepita dal Tribunale ha affermato che “ai fini della corretta determinazione del TAEG occorre prendere in considerazione anche i costi assicurativi per l'importo di euro 2.103,19 che la società finanziaria si è trattenuta in sede di erogazione del finanziamento. Le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi nella versione dell'agosto 2009 ha previsto l'inclusione all'interno del calcolo delle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing
o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Anche la giurisprudenza ormai prevalente
e costante ha ritenuto che i premi assicurativi corrisposti contestualmente
pagina 8 di 20 all'erogazione del credito debbano essere considerati ai fini del calcolo del TAEG contrattuale: in tal senso le sentenze della Corte di Cassazione n.17466/2020,
5160/2018 e 8806/2017”.
Il Tribunale ha recepito le valutazioni del CTU avendo affermato: “La giurisprudenza prevalente ha ritenuto che i premi assicurativi corrisposti contestualmente all'erogazione del credito debbano essere considerati ai fini del calcolo del TAEG contrattuale (vedasi sentenza Corte di Cassazione
n.17466/2020, 5160/2018 e 8806/2017). Questo giudice condivide tale orientamento e nel caso di specie ricorre detta ipotesi. La sanzione per l'errata indicazione del TAEG è espressamente prevista per norma imperativa dall'articolo
125-bis (Contratti e comunicazioni) del Testo Unico Bancario vigente che alla data di stipula del contratto”.
Ciò posto, rileva la Corte ai fini della determinazione del TAEG che, anche se l'espletata CTU – recepita sul punto dal giudice di prime cure - ha accertato l'addebito di costi assicurativi, l'art. 3 del contratto di finanziamento invocato da parte APPELLANTE esclude espressamente l'esistenza di assicurazione obbligatoria correlata alla erogazione del credito.
La Corte regolatrice, a tal proposito, ha avuto modo di rilevare che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022).
Ebbene, nella fattispecie, il ricorso a presunzioni non può aver luogo, ostandovi il combinato disposto degli artt. 2722 e 2729 comma 2 c.c.
pagina 9 di 20 Neppure è dato ritenere che il patto aggiunto contrario all'art. 3 del contratto di finanziamento n. 46345813 per cui è lite possa essere stato concluso per facta concludentia, per il fatto che una tale pattuizione essendo contemporanea a tale contratto – avuto riguardo alla data di accredito dei costi assicurativi – avrebbe dovuto essere conclusa per iscritto.
Ad analoghe conclusioni si perviene, volendo ritenere il patto contrario successivo alla stipula del finanziamento de quo, posto che lo stesso ex art. 2723 c.c. - avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed al fatto che è relativo ad un costo del finanziamento da concludersi per iscritto ex art. 117 TUB – è inverosimile che fosse stato concluso verbalmente.
Pertanto, pur essendo state le spese assicurative trattenute dalla BANCA, contestuali alla erogazione del credito, non è dato presumere che le stesse siano obbligatorie e, comunque, volte a garantire il finanziamento, deponendo in senso contrario il tenore dell'art. 3 sopra citato.
Inoltre, anche a voler ritenere rilevabile ex officio la simulazione della pattuizione di cui all'art. 3 del contratto (che sostanzialmente prevede una assicurazione facoltativa), in quanto contrastante con l'effettivo addebito dell'importo assicurativo contestualmente alla stipula del contratto (che depone per una assicurazione obbligatoria), resta il fatto che la prova della simulazione non può essere fornita per testi, né dunque, desunta da elementi presuntivi, in difetto di una espressa domanda da parte di creditori e terzi e ad opera della parte finanziata volta far valere l'illiceità del contratto dissimulato, così come prevede l'art. 1417 c.c.
Neppure è stato prodotto un patto scritto contrario a quello sopra indicato, che attesti l'obbligatorietà dell'assicurazione e la sua correlazione all'importo finanziato.
pagina 10 di 20 La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata - volta a confutare l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui l'importo finanziato da Pt_5 sarebbe pari ad € 28.042,55, anziché pari ad € 30.145,74 (€ 28.042,55 + €
2.103,19) - è fondata, in quanto strettamente connessa alla prima.
Il CTU, per l'ipotesi recepita da questa Corte, di mancata comprensione del premio assicurativo tra le spese iniziali rilevanti ai fini del calcolo del TAEG, ha quantificato il capitale mutuato effettivamente in complessivi € 30.145,74 (€
28.042,55 + € 2.103,19) e quindi la sentenza impugnata che di discosta da tale ipotesi deve essere sul punto riformata, per le considerazioni assorbenti svolte in ordine al primo motivo di gravame.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è volta a scalfire la sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure ha recepito l'ipotesi del TAEG pari al tasso minimo BOT ed ha proceduto alla imputazione delle rate pagate solo alla quota capitale del finanziamento, mentre invece, e detta di , avrebbe CP_9 dovuto, in ogni caso, condannare la debitrice al pagamento degli interessi di mora al tasso contrattuale, senza alcuna sostituzione con il tasso BOT, in quanto la difformità del TAEG non colpisce la clausola relativa agli interessi di mora.
A detta delle APPELLANTI, dal calcolo del TAEG sarebbero, infatti, escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora.
Il Tribunale ha recepito le risultanze della relazione del CTU che ha accertato il totale degli interessi previsti nell'ipotesi di riportare il TAEG al tasso minimo BOT, in misura pari ad € 2.723,41.
La censura coglie nel segno.
pagina 11 di 20 Il collegio rileva in primo luogo che essendo la un consumatore deve CP_2 trovare applicazione nella fattispecie l'art. 125 bis TUB che al comma 6 prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera
e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”.
Per quanto già detto, le spese assicurative non avrebbero dovuto essere conteggiate nel TAEG ed analogo discorso va fatto per gli interessi di mora, la cui usurarietà va accertata in maniera del tutto autonoma da quella relativa agli interessi corrispettivi e quindi senza alcuna sommatoria.
Infatti, “la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Pertanto, il primo giudice non avrebbe dovuto applicare il TAEG in misura pari al tasso minimo BOT posto che la eventuale difformità del TAEG rispetto a quello pattuito non ha niente a che vedere col tasso di mora, peraltro previsto in contratto e non suscettibile di essere sostituito con i tassi BOT di cui all'art. 117
TUB.
In conclusione, dal momento che, nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna difformità del TAEG rispetto alle pattuizioni contrattuali, che prevedono un TAEG
pagina 12 di 20 pari al 9,37%, non può neppure trovare applicazione l'art. 125 bis comma 7 lett.
a) TUB che ai riferisce ai soli casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata.
IV. Il quarto motivo costituisce invero, la riproposizione della questione della non usurarietà degli interessi di mora, sulla quale il primo giudice non si sarebbe pronunciato, ribadendo le APPELLANTI, al riguardo, che il tasso di mora sarebbe inferiore al TSU di mora pari al 22,05% (TEGM moratori: 14,44%).
A giudizio della Corte, la censura non è sorretta da un interesse concreto ed attuale, in difetto di appello incidentale condizionato da parte della CP_2 sulla omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda volta a sentir
“accertare e dichiarare [in positivo] la natura usuraia delle condizioni economiche pattuite in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento e per
l'effetto dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è da considerarsi stipulato a titolo gratuito e non oneroso il tutto ex art. 1815 II comma c.c. con conseguente ricalcolo del saldo debitorio del finanziamento”.
La non ha neppure riproposto la domanda sopra indicata, avendovi in CP_2 sostanza rinunciato e “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 33761 del 19/12/2019). Piuttosto, la stessa APPELLATA, nel costituirsi in giudizio, ha testualmente affermato che, “pur non condividendo le motivazioni esposte dalla Suprema Corte, non si può che confermare come con
l'aumento di 2,1 punti percentuali il tasso di mora non sia più usurario”, così riconoscendo la natura non usuraria degli interessi di mora.
Ad ogni buon conto, la Corte rileva che l'art. 121 comma 1 lett. e) definisce il pagina 13 di 20 TAEG come "costo totale del credito" che indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
La S.C. ha avuto modo di precisare che l'indice in questione “si traduce in una formula sintetica, d'immediata intelligibilità, che esprime l'incidenza dell'interesse
e di tutti i costi accessori e che, per conseguenza, risponde a funzione informativa, volta a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione (Cass. n. 4597/23; n. 14000/23)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n.
35676 del 21/12/2023).
Il Collegio richiama la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ed in particolare, la precitata Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022, secondo cui ai fini della verifica dell'usura, non occorre calcolare il TAEG con l'inclusione degli interessi di mora.
Da tale principio può ricavarsi la regola generale secondo cui nel TAEG non confluiscono gli interessi di mora, data la loro natura, posto che tale indice esprime il costo totale del finanziamento espresso in percentuale annua sul credito concesso.
Ebbene se il TAEG è il costo effettivo del finanziamento “prima di accedervi” indicando l'effettiva onerosità di tale contratto, è sufficiente conoscere a priori il solo tasso di mora autonomamente indicato, in quanto il ritardo nel pagamento delle singole rate, non essendo ipotizzabile prima del suo concretizzarsi, implica che correlativamente non sia possibile quantificarne, a priori, il costo effettivo.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata.
pagina 14 di 20 V. Col quinto motivo IFIS deduce che sebbene la questione non sia stata affrontata dal Giudice di primo grado, il contratto prevede espressamente il piano di ammortamento alla francese.
Valgono, al riguardo, le considerazioni svolte in ordine al motivo che precede, circa la mancanza di un interesse concreto ed attuale, rilevandosi, peraltro, che lo stesso Tribunale ha fatto espresso riferimento al piano di ammortamento, a pag.
4 della sentenza e quindi il motivo è assorbito.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è assorbita.
Col sesto motivo deduce che nei prestiti al consumo il modulo Secci CP_9 sostituisce il documento di sintesi.
Anche questa censura è assorbita dalle considerazioni sopra svolte.
VII. La settima censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il settimo motivo di gravame lamenta l'erroneità delle spese CP_9 processuali poste a proprio carico nel primo grado del giudizio.
Dovendo essere la sentenza di prime cure riformata per le considerazioni sopra svolte, anche le spese in questione dovranno seguire la soccombenza della per le considerazioni svolte in ordine alle spese processuali. CP_2
VIII. Sulle domande dell'appellante
ha chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di: CP_9
a) accertare che l'importo finanziato in contratto è pari ad € 30.145,74;
b) accertare la corretta indicazione del TAEG in contratto;
c) in subordine accertare l'errata applicazione dell'art. 125bis TUB;
d) in ogni caso accertare l'irrilevanza del TAEG in relazione agli interessi di mora;
e) in ogni caso riformare il capo delle spese di lite;
pagina 15 di 20 Con f) in ogni caso rigettare ogni domanda dell'opponente a g) per l'effetto confermare il DI opposto.
La stessa APPELLANTE ha chiesto in ogni caso, di accertare che Controparte_5
è creditrice nei confronti di della somma € 44.920,11 alla data Controparte_2 del DI (ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al relativo pagamento.
In relazione alle considerazioni svolte in ordine ai motivi di gravame, le domande sopra formulate sub lett. a), b), c) e d) sono fondate e vanno accolte, essendo la sentenza di prime cure da riformare sulle varie questioni oggetto di tali domande.
La richiesta sub e) è assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al settimo motivo di gravame.
Non c'è necessità di rigettare “ogni” domanda dell'opponente a posto che la CP_4 non ha riproposto le domande sulle quali il Tribunale non si è CP_2 pronunciato ed in particolare quella relativa all'accertamento dell'usurarietà del contratto di finanziamento per cui è lite.
L'opposizione va, invece, respinta in riforma della impugnata sentenza solo in ordine alle questioni poste dall'APPELLANTE ritenute fondate.
A ciò, tuttavia, non può conseguire la conferma del D.I. opposto, atteso che il rigetto dell'opposizione in appello non comporta la reviviscenza del titolo definitivamente caducato. La Corte regolatrice sul punto è chiara nell'affermare che “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto,
pagina 16 di 20 non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Va, dunque, emessa pronuncia di condanna nei confronti della a CP_2 beneficio di che evidentemente si è resa cessionaria del credito Controparte_8 vantato da (già senza alcuna allegazione in tal senso, ma CP_11 CP_1 anche senza alcuna contestazione circa la sua legittimazione attiva, come
APPELLANTE da parte della CP_2
Col ricorso monitorio aveva chiesto di ingiungere a quest'ultima il CP_1 pagamento della somma di € 44.920,11, di cui € 28.227,83 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed € 16.692,28 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di € 28.227,83 al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. n. 108/1996) dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data della domanda.
A sostegno del “quantum” preteso credito in sede monitoria aveva CP_1 depositato l'estratto conto alla data di efficacia della cessione del credito ovvero al
30/11/2017, da cui si evince una sorte capitale rimasta insoluta pari ad €
28.227,83, a fronte di un capitale mutuato pari ad € 30.145,75, calcolato dal CTU senza comprendere, tra le spese iniziali rilevanti ai fini del calcolo del TAEG, il premio assicurativo.
Gli interessi di mora, calcolati al tasso di mora indicato nel contratto sul capitale residuo di € 28.227,83, come da prospetto di calcolo non contestato per l'ipotesi
1 qui recepita ammontano ad € 16.692,28.
La va quindi condannata al pagamento della somma € 44.920,11 alla CP_2 data del DI, oltre interessi convenzionali di mora sino al saldo effettivo.
IX. Sulle spese processuali
pagina 17 di 20 In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa quale mandataria di CP_9 CP_5
- 1) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere
[...] poste a carico della ed a favore delle APPELLANTI, in misura pari al CP_2 compenso unitario dovuto, senza alcun aumento per il numero delle parti, a fronte della proposizione dell'appello principale, con un unico atto e con le medesime difese, per ciascuna di esse, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Per contro, nel rapporto con quale mandataria di (già CP_9 CP_10 CP_1
le spese del primo grado del giudizio e quelle del procedimento monitorio
[...] vanno liquidate solo a favore di quest'ultima e per essa di , le prime CP_9 sempre ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri e le seconde così come liquidate nel D.I. opposto.
Infatti, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da (E PER ESSA QUALE MANDATARIA Controparte_5 [...]
) e da (QUALE MANDATARIA DI Parte_2 Parte_2 [...]
) nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_3 Controparte_2
pagina 18 di 20 861/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 15/11/2021, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza:
a. accerta che l'importo finanziato in contratto è pari ad € 30.145,74;
b. accerta la corretta indicazione del TAEG in contratto e la sua irrilevanza in relazione agli interessi di mora;
c. accerta che alla data del D.I. opposto, è creditrice Controparte_5 della complessiva somma € 44.920,11, per le causali indicate in parte motiva, nei confronti di e condanna quest'ultima al pagamento di tale Controparte_2 somma in favore di , quale mandataria della predetta Parte_2 società, oltre interessi convenzionali di mora sino al saldo effettivo;
2. CONDANNA la alla rifusione: CP_2
- in favore di (e per essa quale mandataria di Parte_3 [...]
) delle spese del primo grado del giudizio che liquida in € Parte_2
7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali Iva
e Cap come per legge nonché delle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel D.I. opposto;
- in favore di (e per essa quale mandataria di Parte_3 Pt_2
) e di (e per essa quale mandataria Parte_2 Controparte_5 di ) delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_2 liquida per entrambe in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 13.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore pagina 19 di 20 dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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