Articolo 59 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 58Articolo 60
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27 febbraio 2007
Art. 59.
(Acquisto di beni e servizi a rilevenza regionale degli enti decentrati di spesa)

1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)) .
3. ((. . .)) per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono ((. . .)) costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)) .
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)) .
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)) .
Entrata in vigore il 27 febbraio 2007
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