Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2485/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAMBELLI MASSIMO (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito a Forlì Piazza A. Saffi n. 32
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BELTRAMI Controparte_1 P.IVA_1
MAURIZIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio legale sito a Forlì Via Allegretti n. 7
CONVENUTO
CONCLUSIONI ATTORE: “Voglia il Tribunale di Forlì, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, condannare la convenuta in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. , quale Parte_2
assicurato e beneficiario della polizza infortuni Saradefender n. 2531918P, la complessiva somma di € 15.705, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a
Accertare che , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
non si è presentata al tentativo obbligatorio di mediazione presso l'Organismo di
Mediazione presso il Tribunale di Forlì e condannarla quindi al pagamento di tutte le spese di mediazione e, di conseguenza, desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
Con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre le spese anticipate per la CTU.”
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis rejectis: accertare e liquidare l'indennizzo assicurativo solo ed esclusivamente a termini di cui alla polizza “SARA Defender” n. 25 31918PP, respingendo tutte le maggiori ed infondate richieste dell'attore siccome del tutto infondate in fatto e diritto e Parte_2
comunque non comprovate.
Con compensazione integrale delle spese di lite in relazione alle sproporzionate ed ultronee richieste attoree”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
ha convenuto in giudizio premettendo di Parte_1 Controparte_1
essere titolare della polizza infortuni Saradefender n. 2531918P contratta con
[...]
contro gli infortuni subiti nello svolgimento sia delle attività professionali CP_2
principali o secondarie dichiarate in polizza che di ogni altra attività non avente carattere professionale e di aver subito un infortunio, in data 15/10/2020, intorno alle ore 16, mentre usciva dall'officina meccanica Moreno di Forlì, ove si era recato per ritirare un'auto riparata, cadendo a terra su una pedana metallica posta all'esterno della porta di uscita. Ha riferito l'attore che era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Forlì ove gli era stata diagnosticata la “lussazione gleno-omerale inferiore. Focale irregolarità del profilo inferiore della glena scapolare, reperto compatibile in prima ipotesi con infrazione. Piccolo distacco osseo lamellare del processo coracoideo. Calcificazione di circa 1 cm in sede sub- acromiale” cui era seguito un lungo periodo di immobilizzazione con bendaggio immobilizzante al braccio
2 destro per 21 giorni, in esito al quale il medico-legale dott. al quale si era rivolto, Per_1
aveva accertato postumi permanenti in misura del 7,5% tabella e del 4% tabella CP_3
ANIA nonché 45 giorni di ITT e 50 giorni di ITP al 50%.
Il ha spiegato di aver denunciato l'infortunio a che, all'esito della Pt_2 CP_1
sottoposizione a visita da parte del proprio medico fiduciario, aveva proposto un indennizzo di € 2.961,14 (di cui € 382,80 per rimborso spese, € 1.115 per 21 giorni di immobilizzazione con diaria giornaliera di € 55 e € 1.500 per invalidità permanente al
2,5% tabella ), che aveva rifiutato in quanto ritenuto incongruo e, non avendo CP_3
ottenuto ristoro per l'infortunio, dopo l'infruttuoso invito alla mediazione obbligatoria, aveva proposto il presente giudizio per chiedere il riconoscimento dell'indennizzo come previsto dalle condizioni di polizza per un importo complessivo di € 15.705, di cui €
13.500 per i postumi permanenti, € 1.155 per i 21 giorni di immobilizzazione temporanea e € 1.050 per spese.
si è ritualmente costituita in giudizio in data 19/12/2022 al solo Controparte_1
fine di contestare la quantificazione dell'indennizzo sulla base delel risultanze della perizia di parte in quanto eccessiva e sproporzionata. Ha infatti evidenziato la convenuta che la quantificazione dell'indennizzo doveva avvenire sulla base dei termini previsti dalla polizza e ha quindi chiesto al tribunale di accertare, mediante CTU, i postumi riportati dal nell'infortunio e quantificare l'indennizzo dovuto a termini di polizza. Pt_2
Assegnati alla prima udienza del 21/12/2022 i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita unicamente mediante l'espletamento di una CTU medica, con rigetto delle prove orali come da ordinanza del
28/06/2023.
Previo deposito del giuramento telematico da parte del nominato CTU dott. in Per_2
data 05/10/2023, con ordinanza del 09/11/2023 è stato formalizzato il conferimento dell'incarico ed assegnati i termini per il deposito della perizia e fissata udienza di conclusioni per il 16/01/2025. A seguito di tramutamento del giudice originario assegnatario della causa, con decreto presidenziale n. 35/2024 dell'11/12/2024 la causa è stata riassegnata alla sottoscritta e con decreto del 17/12/2024 è stata fissata per il
22/01/2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al nuovo giudice, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
3 Con ordinanza del 22/01/2025, stante il rituale deposito delel note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, ritualmente depositate.
La domanda proposta dal è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati. Pt_2
Non è contestato il rapporto assicurativo del con avendo lo stesso Pt_2 CP_4
validamente stipulato la polizza denominata “SARA Defender” n. 25 31918PP con decorrenza dal 02/09/2019 al 02/09/2021. Né è contestato il fatto che il abbia Pt_2
subito un sinistro in data 15/10/2020, indennizzabile a termini di polizza.
La stessa convenuta, nel costituirsi in giudizio, si è limitata a contestare l'ammontare dell'indennizzo richiesto sulla base degli esiti della perizia di parte.
In ogni caso, la CTU espletata nel corso del giudizio ha eliminato qualunque dubbio, precisando che il , a seguito dell'evento occorso il 15.10.2020 aveva riportato la Pt_2
lussazione della spalla destra con verosimile infrazione del ciglio glenoideo scapolare e che tale evento “costituisce infortunio indennizzabili ai sensi delle Condizioni Generali di
Assicurazione previste dalla polizza Saradefender n. 2531918P stipulata con . Controparte_2
Il CTU ha evidenziato che sussiste rapporto causale diretto ed esclusivo fra l'infortunio del 15.10.2020 e le lesioni accertate, che non vanno dunque addebitate causalmente o concausalmente ad altre condotte o ad altro evento. Precisato che la polizza stipulata dal non contempla la garanzia per l'inabilità temporanea, il CTU ha rilevato che “il Pt_2
tutore antirotatorio applicato al Pz. risponde ai requisiti di cui al n. 2 lett. c) della Sezione
“Infortuni” (denominato "Indennità da immobilizzazione e gessatura"), pag. 24 delle Condizioni
Generali C.G.A. Deve essere conseguentemente corrisposta la prevista indennità giornaliera per 21 giorni, periodo per il quale il tutore antirotatorio è stato mantenuto a permanenza e che appare del tutto congruo per il trattamento della lussazione di spalla” e che dal sinistro sono “residuati i postumi permanenti di cui al giudizio diagnostico conclusivo, da considerare in rapporto causale diretto con la lesione accertata;
gli stessi, valutati in base alla criteriologia precedente esposta, concretizzano una invalidità permanente pari al 6 % (sei), con riferimento alla tab. prevista CP_3
dalla polizza (tabella di cui all'allegato 1 al DPR 1124 del 30.6.1965)”. Le spese mediche rimborsabili a termini di polizza sono state indicate in € 576,45.
Tenuto conto delle risultanze della CTU e di quanto previsto nelle condizioni di polizza,
l'indennizzo spettante al va determinato in complessivi € 12.416,16 di cui: Pt_2
4 - € 461,16 per rimborso spese mediche al netto della franchigia del 20% prevista dalla polizza, come da stralcio della tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti:
- € 1.155 per i 21 giorni di immobilizzazione per una diaria giornaliera prevista nella polizza in € 55;
- € 10.800 per i postumi permanenti da infortunio, tenuto conto del capitale massimo assicurato dalla polizza di € 180.000 e dei 6 punti di invalidità riconosciuti dal CTU, con esclusione di franchigia, prevedendo la polizza stipulata dal l'esclusione della Pt_2
franchigia sui primi € 60.000 come da stralcio della medesima tabella che si riporta:
A tale riguardo non può condividersi il calcolo proposto dalla difesa della convenuta, del tutto incompatibile e contrastante con la previsione di polizza di esclusione di franchigia sulla somma assicurata fino a € 60.000, essendo prevista una franchigia del 3% solo sull'importo eccedente i primi € 60.000 e fino a € 250.000.
La diversa interpretazione proposta dalla convenuta finirebbe, infatti, per introdurre anche nella polizza con la “formula senza franchigia iniziale sui primi € 60.000” una franchigia occulta, applicata di fatto anche per gli indennizzi inferiori all'importo di €
60.000 rispetto al maggior capitale assicurato, in tal modo non distinguendosi dalla garanzia assicurata dalla polizza con la diversa “formula franchigia iniziale 3%”.
Va dunque disattesa una tale interpretazione e riconosciuto l'indennizzo da postumi permanenti sull'intero capitale assicurato, rapportato ai punti di invalidità riconosciuti e senza alcuna franchigia, essendo l'importo inferiore alla soglia di € 60.000.
5 All'accoglimento della domanda segue la condanna di a corrispondere al CP_1
, a titolo di indennizzo previsto dalla polizza per l'infortunio del 15/10/2020, la Pt_2
complessiva somma di € 12.416,16 maggiorata degli interessi legali, esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di indennizzo da polizza e non di risarcimento danni, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attore per il presente giudizio che si liquidano come da dispositivo, comprensive di quelle della mediazione obbligatoria e della fattura del perito di parte, quale spesa funzionale alla tutela del proprio diritto.
Non può invece essere applicato il disposto dell'art. 12-bis d.lgs. 28/2010, introdotto dal d.lgs. 149/2022 ed in vigore dal 28/02/2023, alla presente causa, iscritta a ruolo precedentemente.
Le spese di CTU vanno poste a carico definitiva della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da con citazione notificata Parte_1
il 13/09/2022, nei confronti di così provvede: Controparte_1
condanna la convenuta a corrispondere a in base CP_1 Parte_1
alla polizza assicurativa, la complessiva somma di € 12.416,16 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna la compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese sostenute da
[...]
per il presente giudizio, che si liquidano in € 617,80 per spese (CU + spese Parte_1
per mediazione+ fattura dott. e in € 5.300,00 per compenso professionale (di cui Per_1
€ 400 per attivazione mediazione, € 900 per fase di studio, € 700 per fase introduttiva, €
1.600 per fase istruttoria e € 1.700 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU, già liquidate, a carico definitivo della convenuta soccombente.
Così deciso in Forlì, lì 20/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
6