Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5606 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4836/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4836/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4
) tutti nella qualità di eredi del de cuius , C.F._4 Persona_1 rapp.ti e difesi dall'avv. Gianluca Della Ragione, in sostituzione dell'avv.
Simona di Pascale, presso il cui studio, sito in Arzano (Na) alla Via A.
Gramsci 15, elett.te domiciliano, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, già , (P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro- tempore, giusta delega per procura allo stesso conferita per Notar Dott. Notaio in Milano in Via Persona_2
Borgogna n°5, al rep. 151.624- racc.25.093, sottoscritto in data 19.01.2007, corrente in Milano alla Via Tolmezzo n°15, n°15, nonché giusta procura del
13/11/2013 a rogito notaio Rep. N.9267 – Racc. N. 2382, Per_3 rappresentata e difesa dall'Avv.to Alessandro Gigante del Foro di Taranto, giusta procura in atti e tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via
Duomo 348, presso e nello studio dell'Avv.to Maria Masi.
E
, (C.F. ), dom.to come in atti Controparte_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, le appellanti in epigrafe impugnavano la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n° 29924/21, emessa in data 17/10/2021 e pubblicata in data 22/10/2021, con cui quest'ultimo rigettava la domanda di risarcimento del danno occorso al ER
, loro de cuius, nel sinistro per cui è causa. In particolare, il
[...] ER
, e successivamente a causa del suo decesso, la moglie e le figlie, con
[...] comparsa d'intervento volontario, deducevano, in primo grado, che il giorno
10/05/2013, alle ore 16:20 circa, in Napoli, alla via S. Giovanni e Paolo,
l'autovettura Mercedes Tg. DF562EC di proprietà del Sig. , Controparte_3 nel ripartire da una posizione di sosta ed in manovra di retromarcia, mal calcolava le distanze ed investiva il , che era posizionato dietro Persona_1
l'autovettura; ed ancora, che, per l'effetto dell'urto subito, costui finiva con il piede in una buca, cadendo rovinosamente al suolo, riportando lesioni personali, per le quali fu trasportato presso il P.O. “S. Giovanni Bosco di Napoli”. I danni richiesti venivano quantificati in €. 23.348,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché, spese vinte, tuttavia, successivamente ridotti ad €.
20.000,00 nella comparsa di intervento volontario spiegato dalle odierne appellanti.
Si costituiva la compagnia di assicurazione, odierna appellata, che contestando le avverse pretese, sotto molteplici aspetti, ne chiedeva il rigetto.
Autorizzata la rinotifica al responsabile civile, svolta l'istruttoria ed escusso, in particolare, il teste di parte attrice, il Giudice di prime cure, disattesa l'istanza di ctu medico legale, assegnava la causa a sentenza, rigettando la pretesa attorea.
Interposto appello, le interventrici in primo grado, odierne appellanti, censuravano la sentenza di prime cure, chiedendone l'integrale riforma, con condanna in solido degli appellati al risarcimento dei danni quantificati in
- 2 - €5.200,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e spese vinte. In estrema sintesi i motivi di appello erano i seguenti: 1) nullità, illogicità e contraddizione logico-giuridica della sentenza nonché omessa pronuncia;
2) omessa e/o errata valutazione degli atti di causa e del materiale istruttorio;
3) omessa e/o errata valutazione degli atti di causa e del materiale istruttorio;
4) errata applicazione della legge (violazione art 2697 c.c.); 5) mancata consulenza tecnica di ufficio.
Si costituiva la compagnia di assicurazione , già Controparte_1 [...]
che, contestando l'appello proposto, ed eccependo CP_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché ancora la sua improcedibilità ed inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c., ne chiedeva il rigetto con la conferma dell'impugnata sentenza.
Restava, invece, contumace il responsabile civile, , pur Controparte_3 essendo stato ritualmente evocato in giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/02/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove, preso atto delle note delle parti costituite, assegnava la causa a sentenza, concedendo loro i termini di cui all'art 190
c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non Controparte_3 costituitosi benchè nei suoi confronti si sia ritualmente perfezionato l'iter notificatorio.
Tanto premesso, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposto ex articoli 342 e 348 bis c.p.c. avanzate dalla compagnia di assicurazione appellata.
Quanto all'eccezione di cui all'art 342 c.p.c. si osserva che è costante l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” ( cfr. Cass. civ. sent. n° 40560/2021). Ancora, “l'appellante che
- 3 - intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello”
(cfr. Cass. ord. n°3115/18).
Del resto, l'art 342 c.p.c. nella misura in cui richiede l'indicazione dei motivi specifici, non impone né l'utilizzo di particolari forme sacramentali né la redazione di un progetto di sentenza alternativo a quello del giudice di prime cure posto che il giudizio d'appello è pur sempre, nella sua sostanza, giudizio in cui il giudice accede all'intero rapporto controverso. In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(cfr. Cass. civ. sent. n° 27199/17).
In effetti, le censure delle appellanti si appuntano sulla parte della sentenza in cui il giudicante avrebbe commesso errori di valutazione nella disamina del quadro probatorio, rendendo, per le ragioni poc'anzi esposte, e tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla decodificazione dell'art 342 c.p.c., pienamente ammissibile l'atto d'appello proposto dallo stesso.
Parimenti, va disattesa la seconda eccezione di cui all'art 348 bis, posto che il
“filtro” dell'inammissibilità di cui al citato articolo trova la sua ragion d'essere nella misura in cui, il giudice d'appello, nell'udienza di cui all'art
350 c.p.c., abbia ritenuto sussistenti quegli elementi da cui desumere la ragionevole probabilità che il gravame non sarà accolto, ma, una volta che, come nel caso di specie, abbia rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e l'abbia poi assegnata a sentenza, non v'è più spazio per l'esame dell'eccezione in parola.
- 4 - Per ciò che concerne l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 345 c.p.c., anch'essa è infondata, ed infatti, non può condividersi la tesi dell'appellata secondo cui, siccome le appellanti avrebbero concluso nell'atto di appello, al punto 1), nel senso dell'“integrale risarcimento dei danni e delle lesioni patiti dagli appellanti”, allora, con tale espressione, esse avrebbero domandato per la prima volta la liquidazione dei danni anche materiali. A parte che non si comprende che cosa voglia intendere la compagnia appellata con la generica locuzione “danni materiali”, ma, in ogni caso, è di tutta evidenza che la richiesta delle appellanti è riferita ai punti 1,2,3,4,5,6,7 del gravame, che involgono i soli danni occorsi alla persona del , loro congiunto, che sono quelli già richiesti in Persona_1 primo grado, sicché si tratta della stessa domanda e non di una nuova, con conseguente infondatezza dell'eccezione in commento. Piuttosto, occorre, semmai rilevare che le appellanti hanno, in sede di gravame, ridotto il quantum richiesto, stimato in € 5.200,00, in luogo di €. 20.000,00 richiesti in primo grado.
Venendo ai motivi di appello, invero, essi possono essere esaminati congiuntamente, muovendo, in effetti, dal comune presupposto logico giuridico dell'erroneo vaglio critico del materiale probatorio commesso dal
Giudice di Pace in primo grado.
Pare opportuno, quindi, riportare quanto scrive il Giudice di Pace: “La domanda nel merito è infondata e non va accolta in quanto la istruttoria non ha consentito di verificare che il sinistro e la sua dinamica si siano verificati come descritti da parte attrice e pertanto a causa del conducente dell'autovettura di proprietà del convenuto. Infatti si appalesa del tutto generica ed assolutamente vaga la deposizione resa da teste Testimone_1
(escusso all'udienza del 17 settembre 2018), il quale ha riferito che in occasione dei fatti si trovava a Napoli in compagnia del cognato e del suocero. Ritiene il Giudice che tale deposizione non sia attendibile in considerazione sia dello stretto vincolo di parentela che lega il teste all'attore, sia della circostanza che il teste dichiara testualmente di aver “per effetto dell'urto mio suocero perse l'equilibrio e fece un balzo verso destra andando a finire in una buca con il suo piede destro e poi cadde a terra… ricordo che questa buca non era visibile perché ricoperta da cartacce…”. Non è assolutamente desumibile da tale deposizione testimoniale e dall'intero materiale probatorio in atti delle parti processuali (messe in mora , referto pronto soccorso , dichiarazione resa dal conducente dell'autovettura
- 5 - Mercedes e dal presunto danneggiato ) quale sia stata la reale ER dinamica del sinistro;
se lo stesso sia stato causato dalla condotta del conducente l'autovettura, se dalla presenza della buca oppure finanche a seguito di impatto tra la Mercedes e un motoveicolo condotto dall'attore originario. Quindi in ordine all'an debeatur, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio ai sensi dell'articolo 2697 c.c. in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi che sono a fondamento del diritto preteso.
In specie, non è rimasto accertato il fatto storico e la conseguente responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso”.
La sentenza del Giudice di Pace, innanzi riportata, si presenta immune da censure e, pertanto, lo spiegato gravame non può essere accolto.
Innanzitutto, il fatto illecito sopra descritto si inquadra nell'ambito dell'art
2054 co 1 c.c., a mente del quale, “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Dalla lettura della norma emerge che è posta a carico del veicolo una presunzione di responsabilità, con conseguente obbligo per lo stesso di risarcire il danno causato ad altri durante la guida. Al fine di superare questa presunzione, il conducente del veicolo deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta, invero, di una prova liberatoria piuttosto difficoltosa da fornire, che, per buona misura, coincide con il caso fortuito nel quale può rientrare anche il comportamento del terzo, ad esempio del pedone, da qualificarsi imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. civ. sent. n° 4551/2017).
Orbene, per quanto la fattispecie di cui all'art 2054 c.c. predichi una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, in ciò, derogando al criterio di imputazione soggettiva del fatto illecito al suo autore previsto dall'art. 2043
c.c., in ossequio a tale norma, però, è pur sempre necessario accertare la presenza della condotta illecita, del danno ingiusto e del nesso di causalità tra quest'ultimi. Ed è ancora evidente che, a tal fine, non si può prescindere da una rigorosa ricostruzione del fatto storico che è, in ogni caso, onere del danneggiato provare ai sensi dell'art 2697 c.c.
Ritiene il Tribunale, condivisibilmente con quanto stabilito dal Giudice di prime cure, che la domanda delle appellanti risulti manchevole di adeguato ed idoneo supporto probatorio tale da giustificarne l'accoglimento.
- 6 - Va rilevato, innanzitutto, l'assoluta genericità, nella ricostruzione del fatto storico, dell'atto di citazione di primo grado, nonché la divergenza di contenuto tra tale atto, la costituzione in mora inviata alla compagnia di assicurazione (v. produzione parte appellante) e quanto riferito dal e ER riportato nel referto redatto dai medici del PS del P.O. “S. Giovanni Bosco di
Napoli. Con riferimento al primo aspetto, in citazione si riporta la seguente dinamica: “Che il giorno 10–05-2013 alle 16:20 circa in Napoli alla via S Giovanni e Paolo, l'autovettura Mercedes Tg. DF 562 EC di proprietà del
Sig. , nel ripartire da una posizione di sosta ed in manovra di Controparte_3 retromarcia, mal calcolava le distanze ed investiva il Sig. che Persona_1 era posizionato dietro l'autovettura. Che per effetto dell'urto subito il Sig.
finiva con il piede in una buca cadendo rovinosamente al Persona_1 suolo tant'è che riportava lesioni personali (…)”. Tale dinamica è assolutamente generica: non si indica il punto esatto della strada in cui si trovava il danneggiato;
non si fa alcun riferimento alla circostanza che costui fosse in compagnia del genero e del cognato, indicati poi come testimoni nel giudizio di primo grado;
non vi è alcuna descrizione dei luoghi, né se il danneggiato stesse o meno attraversando la strada percorsa ( circostanza questa poi inopinatamente riferita dal teste escusso); né, infine, come sia avvenuto l'impatto, in particolare, quale lato del corpo del la Mercedes ER abbia attinto e quali siano state le lesioni subite.
Con riferimento al secondo aspetto, si rileva che la costituzione in mora in atti reca una dinamica diversa. In tale atto si riferisce che: “Il sinistro verificatosi il 10/Maggio/2013 verso le 16:20 circa, in Napoli alla Via S. Giovanni e
Paolo, è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Tg. DF 562 EC Vs assicurata, il quale, nel ripartire da una sosta ed in manovra di retromarcia, mal calcolava le distanze andando ad investire il richiedente che cadeva al suolo (…)”. Ora, a parte che anche tale documento è lacunoso, in relazione alla dinamica del sinistro, almeno quanto lo è l'atto di citazione, deve, altresì, evidenziarsi che in esso non viene operato alcun riferimento alla presenza nel luogo del sinistro di una “buca” nel manto stradale ed al fatto che essa abbia contribuito a far perdere l'equilibrio al danneggiato, “buca”, invece, presente nell'atto di citazione.
Tale dinamica appare divergente anche con quanto dichiarato dal Sig. ER
in ospedale ai medici del P.S. ove nessun riferimento, invece, il
[...] danneggiato faceva all'investimento. Nel referto, in atti, infatti, si legge,
- 7 - “riferisco caduta per disconnessione stradale, nella buca ci finivo per colpa di una macchina”.
Va, in secondo luogo, tenuto in considerazione che il carattere vago, generico e contraddittorio, dell'asserto attoreo viene accompagnato, poi, da una testimonianza insolitamente precisa. In primo grado viene, infatti, escusso il teste , genero del , che riferisce quanto segue: Testimone_1 Persona_1
“Ricordo essere la metà del mese di maggio dell'anno 2013 verso le
16:00/16:30 circa e io mi trovavo in Napoli alla via San Giovanni e Paolo in compagnia di mio cognato il sig. e del mio defunto Controparte_4 suocero. ADR: “Ricordo che stavamo camminando lungo detta via a piedi e mio suocero era intento ad attraversare la strada.” ADR: “Ricordo che vi erano delle auto parcheggiate lungo detta via, tra cui una Mercedes di colore grigio che era parcheggiata. ADR: “Ricordo che mio suocero si fermò dietro questa Mercedes per attraversare la strada quando improvvisamente quest'auto partì in retromarcia non accorgendosi della presenza di mio suocero e lo urtava con il lato posteriore alla gamba sinistra”. ADR:
“Ricordo che per effetto dell'urto mio suocero perse l'equilibrio e fece un balzo verso destra andando a finire in una buca con il suo piede destro e poi cadde a terra”. ADR: “Ricordo che questa buca non era visibile perché ricoperta da cartacce”. ADR: “Ricordo che il conducente della Mercedes scese dall'auto e ricordo che era un uomo di mezza età il quale si scusò per l'accaduto e si offrì di accompagnare mio suocero in ospedale ma gli dicemmo che l'avremmo accompagnato noi così ci scambiammo solo le generalità, presi il numero di targa della Mercedes e vidi che era assicurata Contr
. ADR: “Ricordo che accompagnammo mio suocero in ospedale al San
Giovanni Bosco perché lamentava forti dolori alla gamba e al piede destri.”
ADR: “via S. G. e Paolo è una strada senso unico di marcia. Nel punto in cui mio suocero stava attraversando non vi erano strisce pedonali. La Mercedes era sita a sinistra rispetto al senso di marcia della strada. Le condizioni del tempo erano serene.”.
Ebbene, il Tribunale condivide il giudizio di inattendibilità del teste escusso operato dal Giudice di prime cure.
Giova in proposito ricordare con riferimento generale alla valutazione delle prove testimoniali che la giurisprudenza appare costante nell'affermare l'insindacabilità delle deposizioni testimoniali in sede di legittimità del giudizio espresso dal giudice del merito sulla credibilità ed attendibilità del testimone. Giova, sul punto, ancora richiamare l'orientamento della Suprema
Corte, secondo cui la veridicità della testimonianza che deve essere
- 8 - liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi - quali, a titolo di esempio, i rapporti tra le parti e l'eventuale interesse di fatto del testimone all'esito della lite - ed a parametri oggettivi, quali la precisione e la completezza della deposizione, oltre alle eventuali contraddizioni (cfr., di recente, Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-08-2019, n. 21239; Cass. civ. n.
7623/2016). Il giudice può, certamente, tenere in conto di elementi che inficiano la credibilità del testimone desunti da altri elementi di prova: documenti, ma anche deposizioni di altri testimoni.
Nel caso di specie, come già sopra osservato, va evidenziato che il danneggiato, come le interventrici in primo grado, non ha mai fatto alcun accenno nell'atto di citazione e nella costituzione in mora al fatto che, al momento del sinistro, si trovasse in compagnia del genero e del cognato, indicati, poi, nel corso del processo di primo grado, come testimoni;
in secondo luogo, appare piuttosto singolare che il teste abbia reso dichiarazioni sulla dinamica del sinistro più precise persino dell'attore, e per esso, del suo procuratore, riferendo di particolari del tutto nuovi (l'attraversamento della strada da parte del danneggiato al momento del sinistro;
il fatto che nella strada percorsa vi fossero parcheggiate auto;
la circostanza che la Mercedes impattò con il posteriore la gamba sinistra del il fatto che la buca ER fosse nascosta da cartacce;
il posizionamento della Mercedes al momento del sinistro ed infine che il tempo era sereno); in terzo luogo, tale precisione sembra vieppiù singolare se sol si consideri, poi, che tra il momento del sinistro, Maggio 2013, e quello in cui il teste è stato escusso, ovvero, in data
17/09/2018, sono trascorsi cinque anni, rendendo difficile credere che costui ricordasse con tale dovizia di particolari il sinistro in esame, in contrasto, invero, con la massima di comune esperienza secondo cui quanto più trascorre il tempo, tanto più i ricordi sbiadiscono.
Tali considerazioni inducono, dunque, ad infirmare la valenza probatoria della testimonianza esaminata, rendendola, nel complesso non attendibile, sicché si deve concludere che il fatto storico posto a base della citazione di primo grado, non è provato, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata.
L'appello, alla luce delle su esposte considerazioni, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM
147/22, per le cause di valore compreso tra €. 1.001,00 e €. 5.200,00, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
- 9 - Va, inoltre, dato atto che le appellanti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il
30/1/2013.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e ; Parte_3 Pt_4
b) Condanna le appellanti al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in €. 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge. Dichiara, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 5.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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