CA
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/03/2024, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 51/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Antonietta BONANNO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51/18 R. G., vertente
tra
avv. Stefano cf: elettivamente domiciliato in Bologna via De' Marchi 4\2 Pt_1 C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Elena Bortoluzzi che lo rappresenta e difende per mandato in atti, pec: Email_1
APPELLANTE
E
CF: elettivamente domiciliato in Messina via Camiciotti 102 presso CP_1 C.F._2 lo studio professionale dell'avv. Natale Bonfiglio che lo rappresenta e difende per procura in atti pec:
Email_2
APPELLATO
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di TT , sez. promiscua, n. 498 del 13.07.2017 avente ad oggetto opposizione ad esecuzione CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'APPELLANTE:
“ L'avv. Elena Bortoluzzi insiste nell'accoglimento del proposto appello”.
Per l'APPELATO : L'avv. Natale Bonfiglio si riporta a tutto quanto chiesto, eccepito nell'atto di costituzione e chiede il rigetto del gravame perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con citazione del 15.01.2018 l'avv. Stefano Vitale ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di TT ha rigettato CP_1 l'opposizione ad esecuzione proposta con il giudizio rubricato al n. 768\11 di RG ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolti i motivi di opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.05.2018 si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio.
All'udienza del 21.11.22 a seguito di trattazione scritta ex art. 221 commi 2 e 4 della l. n. 77 del 2020, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Considerato il contenuto delle censure mosse dall'appellante, come oltre si specificherà, appare utile premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quanto appresso.
Con ricorso in opposizione promosso in seno alla procedura esecutiva immobiliare recante il n. 51/2009 R. Es. Im. del Tribunale di TT, contestava l'iniziativa esecutiva dell'avv. CP_1
Stefano Vitale deducendo che il titolo esecutivo – il decreto ingiuntivo n. 8429\2008 emesso ai danni dell'associazione sportiva dilettantistica – non legittimava l'azione esecutiva nei Org_1 propri confronti.
Sospesa su richiesta dell'esecutato la procedura esecutiva, l'opponente nel termine concesso dal
G.E. introitava il presente giudizio. Deduceva l'opponente a supporto dell'opposizione che: 1) nessun titolo possedeva l'avv. Vitale in danno di ed il decreto ingiuntivo azionato non conteneva alcuna ingiunzione in danno CP_1 del medesimo opponente;
2) non poteva rispondere nei confronti dell'avv. Vitale per CP_1 le prestazioni rese in favore dell'associazione non riconosciuta non ricoprendo egli né la qualità di legale rappresentante né di consigliere del consiglio direttivo. Quindi, allegando di non avere mai partecipato alla conclusione del negozio tra Controparte_2
e creditore procedente, concludeva chiedendo che in accoglimento della spiegata
[...] opposizione, il Giudice, accertata la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, dichiarasse la illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dall'avv. Vitale.
Si costituiva l'avv. Vitale il quale contestava i motivi di opposizione del debitore e allegava che aveva conferito allo stesso, unitamente al presidente dell'associazione sig. CP_1 [...]
ed al vice presidente sig. l'incarico di assistere e rappresentare CP_3 Controparte_4 l'associazione sportiva nel reclamo proposto da avanti alla Corte di Parte_2
Giustizia Federale in Roma.
Chiedeva quindi che, trovando applicazione al caso in esame, la norma di cui all'art. 38 c.c., seconda la quale delle obbligazioni dell'associazione non riconosciuta rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, insisteva per la pronuncia di legittimità della procedura esecutiva promossa ed il rigetto dell'opposizione promossa ex adverso.
Il Tribunale di TT, con la sentenza impugnata, premettendo che l'impegno contrattuale assunto dal legale rappresentante dell'associazione in nome e per conto dell'ente ex art 38 c.c. ha carattere personale e solidale rispetto a quella primaria dell'associazione e che pertanto trattasi di responsabilità dell'associato a carattere accessorio, concludeva affermando che l'obbligazione di natura solidale dell'associato è inquadrabile tra le obbligazioni di garanzia, assimilabili alla fideiussione.
Partendo da tale ricostruzione normativa, il primo giudice, escludeva che nel caso in esame ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 477 cpc, ammissibile invece nelle fattispecie riguardanti le società di persone, che consente al creditore di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi da quello contro cui è stato formato, accoglieva l'opposizione azionata da e dichiarava CP_1 illegittima l'azione esecutiva promossa dall'avv.Vitale nei confronti dell'opponente.
Tale pronuncia veniva impugnata dall'avv. Vitale Stefano con due motivi di gravame.
Prima di esaminare i motivi i gravame, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 17 giugno 2019.
Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il decreto ingiuntivo ottenuto ai danni dell'associazione non poteva essere azionato nei confronti dell'associato. Deduce l'appellante che la motivazione del primo giudice è errata poiché in aderenza al parametro normativo di cui all'art. 38 c.c., delle obbligazioni assunte dall'associazione non riconosciuta rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Deduce l'appellante che ha errato il primo giudice a considerare la responsabilità dell'associato inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione.
Aggiunge che la responsabilità personale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla titolarità della rappresentanza dell'associazione bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa.
Nel caso in esame ad avviso dell'appellante è stata offerta la prova che – che CP_1 all'epoca dell'obbligazione assunta da Vitale nei confronti dell'associazione era consigliere del direttivo dell'associazione – ha conferito, unitamente al fratello , il mandato all'avv. Vitale CP_3 di rappresentare l'associazione. Conclude quindi chiedendo alla Corte che in riforma della statuizione impugnata riconosca che
è responsabile per le obbligazioni assunte dall'associazione . CP_1
Con il secondo motivo l'appellante censura gli argomenti con cui il giudice di prime cure ha negato la estensione del titolo nei confronti di ritenendo che non possa trovare CP_1 applicazione la norma di cui all'art 477 c.p.c. che consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.
Espone la parte che il primo giudice ha errato dovendosi concludere che la fondatezza degli argomenti svolti per affermare la responsabilità dell'associato nei confronti dei creditori dell'associazione consentono di affermare che il titolo esecutivo reso ai danni dell'associazione si estende anche ai danni dell'associato.
Ragioni di connessione consigliano la valutazione unitaria delle superiori doglianze.
Ritiene la Corte che le motivazioni dell'appellante siano parzialmente fondate.
Ed infatti correttamente l'appellante dichiara che la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità di colui che agisce in nome e per conto delle associazioni non riconosciute, è pacifica nell'affermare che “La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (ex multis Cass. Civ. n.8752/17; n. 14465/20).
Quindi, con riguardo alle associazioni non riconosciute, secondo la chiara previsione dell'art. 38
c.c., alla possibilità̀ di agire sul fondo comune si aggiunge per i terzi creditori la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.
Tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente, mentre la mera qualità di legale rappresentante dell'associazione non è sufficiente per ritenere sussistente la predetta responsabilità.
Nel caso in esame, seppur parte opponente dichiara di non avere svolto alcuna attività per conto dell'associazione avendo fatto parte della compagine associativa solo successivamente al sorgere dell'obbligazione (dal giugno 2008), parte opposta ha fornito la prova opposta dimostrando che spendendo il nome dell'associazione di cui era consigliere del direttivo già dal 2007, CP_1 ha conferito nel maggio del 2008 all'avv. Vitale il mandato di assistere e rappresentare l'associazione. Ciò è emerso dalle testimonianze rese dagli avvocati Mattia Grassani e Federico Menichini i quali hanno dichiarato che sono stati entrambi i fratelli uno Presidente l'altro consigliere, a CP_1 conferire all'avv. Vitale il mandato di rappresentare l'associazione avanti la Corte Org_2
in Roma.
[...]
Inoltre anche dal documento depositato agli atti da parte opposta (doc. n.11) a firma (non disconosciuta) del Presidente risulta che il consiglio direttivo della Associazione CP_3 eletto nel Luglio 2007 era costituito anche da con ciò smentendo quanto allegato CP_1 dall'opponente, il quale ha affermato di aver fatto parte dell'associazione solo dal giugno 2008. Quindi si può certamente affermare che l'opposto ha fornito la prova che l'attività negoziale per conto dell'associazione è stata svolta anche da . CP_1
Ciò posto rileva la Corte come essa prova sia irrilevante nel presente giudizio finalizzato ad accertare la legittimità dell'azione esecutiva nei confronti del e non ad accertare la CP_1 responsabilità di CP_1 Ciò perché la natura della responsabilità dell'associato non è assimilabile alla natura della responsabilità dei soci delle società di persone.
Infatti, esaminando la natura della responsabilità degli associati al fine di verificare l'ammissibilità di poter estendere ed azionare il titolo ottenuto contro l'associazione anche nei confronti dell'associato, alla stregua delle possibilità consentite dall'artt. 477 c.p.c. ai rapporti tra i creditori delle società di persone ed i soci illimitatamente responsabili, emerge come non sia ammissibile estendere il titolo agli associati. Sull'argomento in esame la Suprema Corte ha affermato che “Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto
l'obbligazione.
Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ.” (Cass. civ. n. 29733/2011, n. 12714\19).
Non sussistendo nei confronti dell'associato una responsabilità diretta e personale per le obbligazioni dell'associazione, il titolo emesso nei confronti dell'associazione non è azionabile ai danni degli associati. In applicazione dei superiori principi, il creditore avrebbe dovuto agire per fare riconoscere la responsabilità dell'associato ed ottenere un titolo azionabile nei confronti dello stesso, in qualità di responsabile solidale per le obbligazioni assunte nel nome dell'associazione.
Quindi gli argomenti sostenuti dal primo giudice, con cui ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, nei termini sopra illustrati vanno condivi e confermati.
3. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo, applicando per la semplicità delle questioni trattate le tariffe minime del DM 147\22 dello scaglione di valore compreso tra 5200 e 26.000.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AL FA contro avverso la CP_1 sentenza n. 498 del 13.7.2017 del Tribunale Civile di TT nel proc. iscritto al n. 768/2011 RG. così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano per il presente grado nella somma complessiva di E 2.906 di cui E 567,00 per fase di studio, E 461,00 per fase introduttiva, ed E 922,00 per fase trattazione ed E 956,00 per fase decisoria, oltre spese generali,
Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Natale Bonfiglio anticipatario;
3. dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
dpr 115/2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 28.02.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Antonietta Bonanno dr. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Antonietta BONANNO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 51/18 R. G., vertente
tra
avv. Stefano cf: elettivamente domiciliato in Bologna via De' Marchi 4\2 Pt_1 C.F._1 presso lo studio professionale dell'avv. Elena Bortoluzzi che lo rappresenta e difende per mandato in atti, pec: Email_1
APPELLANTE
E
CF: elettivamente domiciliato in Messina via Camiciotti 102 presso CP_1 C.F._2 lo studio professionale dell'avv. Natale Bonfiglio che lo rappresenta e difende per procura in atti pec:
Email_2
APPELLATO
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di TT , sez. promiscua, n. 498 del 13.07.2017 avente ad oggetto opposizione ad esecuzione CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'APPELLANTE:
“ L'avv. Elena Bortoluzzi insiste nell'accoglimento del proposto appello”.
Per l'APPELATO : L'avv. Natale Bonfiglio si riporta a tutto quanto chiesto, eccepito nell'atto di costituzione e chiede il rigetto del gravame perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con citazione del 15.01.2018 l'avv. Stefano Vitale ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di TT ha rigettato CP_1 l'opposizione ad esecuzione proposta con il giudizio rubricato al n. 768\11 di RG ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolti i motivi di opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.05.2018 si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio.
All'udienza del 21.11.22 a seguito di trattazione scritta ex art. 221 commi 2 e 4 della l. n. 77 del 2020, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Considerato il contenuto delle censure mosse dall'appellante, come oltre si specificherà, appare utile premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quanto appresso.
Con ricorso in opposizione promosso in seno alla procedura esecutiva immobiliare recante il n. 51/2009 R. Es. Im. del Tribunale di TT, contestava l'iniziativa esecutiva dell'avv. CP_1
Stefano Vitale deducendo che il titolo esecutivo – il decreto ingiuntivo n. 8429\2008 emesso ai danni dell'associazione sportiva dilettantistica – non legittimava l'azione esecutiva nei Org_1 propri confronti.
Sospesa su richiesta dell'esecutato la procedura esecutiva, l'opponente nel termine concesso dal
G.E. introitava il presente giudizio. Deduceva l'opponente a supporto dell'opposizione che: 1) nessun titolo possedeva l'avv. Vitale in danno di ed il decreto ingiuntivo azionato non conteneva alcuna ingiunzione in danno CP_1 del medesimo opponente;
2) non poteva rispondere nei confronti dell'avv. Vitale per CP_1 le prestazioni rese in favore dell'associazione non riconosciuta non ricoprendo egli né la qualità di legale rappresentante né di consigliere del consiglio direttivo. Quindi, allegando di non avere mai partecipato alla conclusione del negozio tra Controparte_2
e creditore procedente, concludeva chiedendo che in accoglimento della spiegata
[...] opposizione, il Giudice, accertata la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, dichiarasse la illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dall'avv. Vitale.
Si costituiva l'avv. Vitale il quale contestava i motivi di opposizione del debitore e allegava che aveva conferito allo stesso, unitamente al presidente dell'associazione sig. CP_1 [...]
ed al vice presidente sig. l'incarico di assistere e rappresentare CP_3 Controparte_4 l'associazione sportiva nel reclamo proposto da avanti alla Corte di Parte_2
Giustizia Federale in Roma.
Chiedeva quindi che, trovando applicazione al caso in esame, la norma di cui all'art. 38 c.c., seconda la quale delle obbligazioni dell'associazione non riconosciuta rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, insisteva per la pronuncia di legittimità della procedura esecutiva promossa ed il rigetto dell'opposizione promossa ex adverso.
Il Tribunale di TT, con la sentenza impugnata, premettendo che l'impegno contrattuale assunto dal legale rappresentante dell'associazione in nome e per conto dell'ente ex art 38 c.c. ha carattere personale e solidale rispetto a quella primaria dell'associazione e che pertanto trattasi di responsabilità dell'associato a carattere accessorio, concludeva affermando che l'obbligazione di natura solidale dell'associato è inquadrabile tra le obbligazioni di garanzia, assimilabili alla fideiussione.
Partendo da tale ricostruzione normativa, il primo giudice, escludeva che nel caso in esame ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 477 cpc, ammissibile invece nelle fattispecie riguardanti le società di persone, che consente al creditore di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi da quello contro cui è stato formato, accoglieva l'opposizione azionata da e dichiarava CP_1 illegittima l'azione esecutiva promossa dall'avv.Vitale nei confronti dell'opponente.
Tale pronuncia veniva impugnata dall'avv. Vitale Stefano con due motivi di gravame.
Prima di esaminare i motivi i gravame, in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c.p.c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 17 giugno 2019.
Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il decreto ingiuntivo ottenuto ai danni dell'associazione non poteva essere azionato nei confronti dell'associato. Deduce l'appellante che la motivazione del primo giudice è errata poiché in aderenza al parametro normativo di cui all'art. 38 c.c., delle obbligazioni assunte dall'associazione non riconosciuta rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Deduce l'appellante che ha errato il primo giudice a considerare la responsabilità dell'associato inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione.
Aggiunge che la responsabilità personale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla titolarità della rappresentanza dell'associazione bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa.
Nel caso in esame ad avviso dell'appellante è stata offerta la prova che – che CP_1 all'epoca dell'obbligazione assunta da Vitale nei confronti dell'associazione era consigliere del direttivo dell'associazione – ha conferito, unitamente al fratello , il mandato all'avv. Vitale CP_3 di rappresentare l'associazione. Conclude quindi chiedendo alla Corte che in riforma della statuizione impugnata riconosca che
è responsabile per le obbligazioni assunte dall'associazione . CP_1
Con il secondo motivo l'appellante censura gli argomenti con cui il giudice di prime cure ha negato la estensione del titolo nei confronti di ritenendo che non possa trovare CP_1 applicazione la norma di cui all'art 477 c.p.c. che consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.
Espone la parte che il primo giudice ha errato dovendosi concludere che la fondatezza degli argomenti svolti per affermare la responsabilità dell'associato nei confronti dei creditori dell'associazione consentono di affermare che il titolo esecutivo reso ai danni dell'associazione si estende anche ai danni dell'associato.
Ragioni di connessione consigliano la valutazione unitaria delle superiori doglianze.
Ritiene la Corte che le motivazioni dell'appellante siano parzialmente fondate.
Ed infatti correttamente l'appellante dichiara che la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità di colui che agisce in nome e per conto delle associazioni non riconosciute, è pacifica nell'affermare che “La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (ex multis Cass. Civ. n.8752/17; n. 14465/20).
Quindi, con riguardo alle associazioni non riconosciute, secondo la chiara previsione dell'art. 38
c.c., alla possibilità̀ di agire sul fondo comune si aggiunge per i terzi creditori la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.
Tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente, mentre la mera qualità di legale rappresentante dell'associazione non è sufficiente per ritenere sussistente la predetta responsabilità.
Nel caso in esame, seppur parte opponente dichiara di non avere svolto alcuna attività per conto dell'associazione avendo fatto parte della compagine associativa solo successivamente al sorgere dell'obbligazione (dal giugno 2008), parte opposta ha fornito la prova opposta dimostrando che spendendo il nome dell'associazione di cui era consigliere del direttivo già dal 2007, CP_1 ha conferito nel maggio del 2008 all'avv. Vitale il mandato di assistere e rappresentare l'associazione. Ciò è emerso dalle testimonianze rese dagli avvocati Mattia Grassani e Federico Menichini i quali hanno dichiarato che sono stati entrambi i fratelli uno Presidente l'altro consigliere, a CP_1 conferire all'avv. Vitale il mandato di rappresentare l'associazione avanti la Corte Org_2
in Roma.
[...]
Inoltre anche dal documento depositato agli atti da parte opposta (doc. n.11) a firma (non disconosciuta) del Presidente risulta che il consiglio direttivo della Associazione CP_3 eletto nel Luglio 2007 era costituito anche da con ciò smentendo quanto allegato CP_1 dall'opponente, il quale ha affermato di aver fatto parte dell'associazione solo dal giugno 2008. Quindi si può certamente affermare che l'opposto ha fornito la prova che l'attività negoziale per conto dell'associazione è stata svolta anche da . CP_1
Ciò posto rileva la Corte come essa prova sia irrilevante nel presente giudizio finalizzato ad accertare la legittimità dell'azione esecutiva nei confronti del e non ad accertare la CP_1 responsabilità di CP_1 Ciò perché la natura della responsabilità dell'associato non è assimilabile alla natura della responsabilità dei soci delle società di persone.
Infatti, esaminando la natura della responsabilità degli associati al fine di verificare l'ammissibilità di poter estendere ed azionare il titolo ottenuto contro l'associazione anche nei confronti dell'associato, alla stregua delle possibilità consentite dall'artt. 477 c.p.c. ai rapporti tra i creditori delle società di persone ed i soci illimitatamente responsabili, emerge come non sia ammissibile estendere il titolo agli associati. Sull'argomento in esame la Suprema Corte ha affermato che “Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto
l'obbligazione.
Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ.” (Cass. civ. n. 29733/2011, n. 12714\19).
Non sussistendo nei confronti dell'associato una responsabilità diretta e personale per le obbligazioni dell'associazione, il titolo emesso nei confronti dell'associazione non è azionabile ai danni degli associati. In applicazione dei superiori principi, il creditore avrebbe dovuto agire per fare riconoscere la responsabilità dell'associato ed ottenere un titolo azionabile nei confronti dello stesso, in qualità di responsabile solidale per le obbligazioni assunte nel nome dell'associazione.
Quindi gli argomenti sostenuti dal primo giudice, con cui ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, nei termini sopra illustrati vanno condivi e confermati.
3. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo, applicando per la semplicità delle questioni trattate le tariffe minime del DM 147\22 dello scaglione di valore compreso tra 5200 e 26.000.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AL FA contro avverso la CP_1 sentenza n. 498 del 13.7.2017 del Tribunale Civile di TT nel proc. iscritto al n. 768/2011 RG. così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano per il presente grado nella somma complessiva di E 2.906 di cui E 567,00 per fase di studio, E 461,00 per fase introduttiva, ed E 922,00 per fase trattazione ed E 956,00 per fase decisoria, oltre spese generali,
Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Natale Bonfiglio anticipatario;
3. dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
dpr 115/2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 28.02.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Antonietta Bonanno dr. Augusto Sabatini