TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 527
TAR
Ordinanza cautelare 12 giugno 2024
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Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della L. 241/90 per omessa preventiva emissione dell'avviso di avvio del procedimento

    La giurisprudenza costante considera il provvedimento di sospensione come misura cautelare per la quale non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, data l'esigenza di celerità e tempestività nell'allontanamento del dipendente dal servizio.

  • Rigettato
    Falsa applicazione dell'art. 14 comma 3 del CCNL, difetto di proporzione e adeguatezza, insufficiente motivazione

    Il provvedimento è congruamente motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto. La condotta contestata, se accertata, comporterebbe il licenziamento ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL, essendo lesiva dei principi di integrità e affidabilità e del prestigio dell'Amministrazione. La valutazione dell'incidenza dei fatti sull'ordinato svolgersi della cosa pubblica e sul prestigio dell'Amministrazione è di competenza dell'Amministrazione stessa, non richiedendo l'accertamento della fondatezza dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 527
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 527
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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