Ordinanza cautelare 12 giugno 2024
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanni Lentini, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Ministero Dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico, e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- DEL DECRETO MINISTERIALE -OMISSIS-, CHE HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE E COMUNQUE CONNESSO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. TE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Il ricorrente è dipendente del Ministero dell’Interno, con la qualifica di-OMISSIS- all’epoca dei fatti.
B. È imputato in un procedimento penale per i delitti ex artt. -OMISSIS-, in quanto avrebbe versato 3.500 € al -OMISSIS-, quest’ultimo componente della Commissione d’esame per l’ammissione al Corpo, nella selezione alla quale ha preso parte la moglie-OMISSIS-
C. L’atto impugnato si focalizza sulla natura dei reati contestati, di gravità tale da procurare turbamento all’ordinato andamento dell’amministrazione nella sede dei Vigili del Fuoco di appartenenza e in qualsiasi altra struttura, e un grave danno all’immagine del Corpo.
D. Con gravame tempestivamente notificato e ritualmente depositato presso la Segreteria della Sezione, parte ricorrente impugna l’atto in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 7 della L. 241/90 per omessa preventiva emissione dell’avviso di avvio del procedimento, che avrebbe permesso di esporre riflessioni rilevanti a propria discolpa.
II) Falsa applicazione dell’art. 14 comma 3 del CCNL in relazione alla Carta costituzionale, difetto di proporzione e adeguatezza, insufficiente motivazione, dato che il fatto contestato riguarda una condotta intrapresa da privato cittadino e non nell’esercizio delle proprie funzioni, per cui la fattispecie che legittima la sospensione facoltativa deve essere così grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro; manca un approfondimento sulla gravità del fatto e sul rapporto causale con il mantenimento del posto di lavoro; inoltre, non è stato considerato che il -OMISSIS- non era in realtà componente della Commissione d’esame (ciò che induce a ritenere eccessivo il giudizio di gravità della condotta); né è spiegato come una somma che si presume erogata a un soggetto estraneo alla Commissione possa compromettere l’immagine dell’amministrazione; la sospensione determina un gravissimo pregiudizio economico sull’interessato e sulla famiglia, per cui l’astratta tutela dell’Ente pubblico andrebbe comparata con i precetti costituzionali (tutela della perosna umana e della famiglia) e con il principio di presunzione di innocenza.
E. Si è costituita in giudizio l’amministrazione.
E.1 In punto di fatto ha chiarito che il 23/5/2022 è pervenuta l’ordinanza di applicazione di misure cautelari per i reati contestati, per cui il ricorrente è risultato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. L’11/3/2024 è pervenuto il decreto del Tribunale di Trapani 28/2/2024 che dispone il giudizio. Per questo è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. Precisa che l’art. 14 comma 3 del C.C.N.L. di categoria prevede la sospensione cautelare facoltativa del dipendente nel caso in cui lo stesso sia sottoposto ad un procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando, comunque, sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6, del suddetto Contratto Collettivo.
E.2 L’amministrazione ha ritenuto che i reati contestati in sede penale al ricorrente fossero lesivi dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità cui deve orientarsi l’attività amministrativa secondo quanto previsto dall’art. 97 Cost., nonché dannosi per l’immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il decreto che dispone il giudizio afferma che un membro della Commissione di concorso (pubblico ufficiale) ha ricevuto da -OMISSIS-la somma di 3.500 € per compiere gli atti contrari ai doveri d’ufficio e in particolare per interferire sul giudizio della Commissione, consentire alla candidata di accedere presso la piscina -OMISSIS-ed effettuare delle prove fisiche in via riservata e preferenziale, e così garantirle il giudizio di idoneità (cfr. pag. 6 Decreto del G.I.P. che dispone il giudizio). Sostiene che la sospensione cautelare ha funzione di allontanare temporaneamente dal servizio il dipendente, nel caso in cui i fatti addebitati penalmente siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ovvero nel caso in cui la presenza in ufficio possa costituire fondato pericolo di discredito e di danno all’immagine dell’Amministrazione.
F. Con ordinanza 12/6/2024 n. 272 è stata rigettata la domanda cautelare.
G. All’udienza pubblica del 19/2/2026 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esplicitate.
1. Si riportano le argomentazioni sviluppate in diritto nell’ordinanza cautelare n. 272/2024:
<<Considerato che:
- nei confronti del provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge e di eccesso di potere in particolare lamentando: la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che non avrebbe consentito al ricorrente stesso di evidenziare circostanze a proprio favore (in particolare che il presunto corrotto non era membro della Commissione); che l’amministrazione avrebbe omesso di motivare in ordine al pregiudizio concreto ad essa derivante dalla permanenza in servizio del ricorrente, limitandosi ad una motivazione generica e stereotipata;
-sotto il profilo cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato, rilevando in particolare, quanto al periculum in mora, che il provvedimento impugnato comporta la privazione della retribuzione e la corresponsione di una mera indennità pari al solo 50% della stessa, somma insufficiente a consentire al ricorrente di provvedere alle esigenze quotidiane della propria famiglia;
ritenuto che, ad un primo esame, il ricorso non sembri provvisto di apprezzabili profili di fumus boni iuris, atteso che il provvedimento impugnato appare congruamente motivato in relazione ai suoi presupposti di fatto e di diritto e in particolare:
-con riguardo al primo motivo, secondo una costante e condivisibile giurisprudenza essendo il provvedimento di sospensione una misura cautelare, non è richiesta la comunicazione di avvio del relativo procedimento. Infatti, mentre nelle ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì di svolgere adeguatamente le proprie difese, al contrario, quando l'instaurazione del procedimento è finalizzata all'adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, la partecipazione di questi al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. Per cui, in questo caso, le esigenze di celerità e tempestività con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l'Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione;
- con riguardo al secondo motivo, il provvedimento impugnato sembra aver fatto corretta applicazione dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria in quanto il delitto per il quale il ricorrente è stato rinviato a giudizio, ove confermato in sede dibattimentale, comporterebbe il licenziamento del dipendente, in quanto espressivo di una condotta gravemente lesiva dei principi di integrità e affidabilità che devono connotare l'operato degli appartenenti al Corpo nazionale dei VV.F., oltre che lesiva del prestigio della stessa Amministrazione; non pare decisiva– ad un sommario esame- la considerazione attorea secondo cui i fatti contestati (e negati) sarebbero estranei al rapporto di impiego, in quanto la norma del CCNL richiamata prevede la sospensione facoltativa in via alternativa anche per comportamenti che, se accertati, comporterebbero la sanzione del licenziamento>> .
2. L’ordinanza cautelare motivata di rigetto non è stata impugnata. Sulle riflessioni e sulle conclusioni ivi racchiuse si è formato incidentalmente il giudicato, e non sono state depositate ulteriori memorie. Tenuto anche conto di questo contesto, i suesposti rilievi meritano conferma.
3. In aggiunta sul secondo motivo, va rilevato che questo T.A.R. (cfr. sentenza sez. V – 28/5/2024 n. 1805) ha di recente evidenziato che “la valutazione che l'amministrazione deve fare attiene non già all'accertamento delle circostanze e dei fatti addebitati, e della loro fondatezza, il cui esame si svolge invece nell'ambito dei pertinenti procedimenti disciplinari e/o penali, quanto all'incidenza che le riferite circostanze siano suscettibili di provocare in termini di turbamento dell'ordinato svolgersi della cosa pubblica e del prestigio che la stessa amministrazione ha il preciso dovere di salvaguardare, anche impedendo, sia pure temporaneamente, al dipendente che lo minacci, per essergli contestati fatti la cui gravità coinvolge anche profili penali, il proseguimento del servizio, fatta salva la successiva eventuale reintegrazione nella posizione giuridica ed economica sospesa (così T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 5 giugno 2017, n.517)” .
4. Il provvedimento impugnato è stato adottato facendo corretta applicazione dell’art. 14 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, che prevede la sospensione cautelare facoltativa del dipendente nel caso in cui lo stesso sia sottoposto ad un procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando, comunque, sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6, del suddetto Contratto Collettivo. Nel raggio di applicazione della norma sul licenziamento, dunque, non rientrano solo i fatti attinenti al servizio. Deve essere poi sottolineato che il comma 5 richiamato delinea i contorni della fattispecie nel modo seguente (lett. h): “condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità” . Il comma 6 a sua volta contempla (lett. d) la “commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” . La fattispecie di reato addebitata, consistente nella corruzione di un pubblico ufficiale per favorire il coniuge in una procedura selettiva pubblica, assume senza dubbio alcuno i connotati della gravità.
5. Per il resto, non può essere valorizzata la mera affermazione per cui chi ha ricevuto l’elargizione non faceva parte della Commissione, visto che il giudice penale statuisce l’esatto contrario e che comunque non sarebbe attenuato il disvalore della condotta (ai fini del nocumento all’immagine).
6. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte ricorrente, alla luce delle ampie riflessioni sviluppate nell’ordinanza cautelare di rigetto n. 272/2024 (che non risulta appellata), previa compensazione del 50% per la peculiarità della vicenda e l’assenza di attività difensiva dopo la fase interinale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che si liquidano in 1.000 €, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.