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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
475/2019, pubblicata il 22 febbraio 2019, iscritto al n. 5335/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 15 ottobre 2024
e pendente
TRA
la (c.f.: ), con sede in Milano, alla Via A. Pestalozza Parte_1 P.IVA_1
n. 12/14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dall' avv.
Antonio Borraccino (c.f.: ) APPELLANTE C.F._1
E
l' (c.f.: , con sede in Torre del Greco Controparte_1 P.IVA_2
(NA), alla via Marconi n. 66, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Martucci (c.f.:
e Raffaele Montanaro (c.f.: APPELLATA C.F._2 C.F._3 R NA Controparte_2
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
FATTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il Parte_2
(di seguito anche solo “ ”) chiedeva al Tribunale di
[...] Parte_2
Torre Annunziata di ordinare all' di pagare in suo favore la somma di € Controparte_3
73.192,61, “oltre interessi ex D.lgs 231/02 dalla maturazione del credito fino al saldo”,
a titolo di saldo delle fatture emesse, per le prestazioni relative alla branca di eseguite in regime di accreditamento negli anni 2007 (per un controvalore Parte_2
di € 26.573,94) e 2008 (per un controvalore di € 46.618,67).
Con decreto ingiuntivo n. 1617 del 18 novembre 2014 l'adito Tribunale accoglieva il ricorso del . Parte_2
Con Ricevuta la notifica il 28 novembre 2014, l' con citazione in opposizione notificata alla controparte presso la Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata il 30 dicembre 2014, eccepiva, per quanto è d'interesse in questa sede, che l'importo richiesto dalla controparte non era dovuto in quanto:
A) per l'annualità 2007, essa aveva trattenuto la somma di € 29.761,74, in virtù dell'applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1 comma 796, lett. o) della L.
296/2006, e la somma di € 18.994,84 “per contestazioni su prestazioni non autorizzate”;
B) per l'annualità 2008, essa aveva trattenuto la somma di € 27.358,28, in ragione del medesimo sconto tariffario, e la soma di 104,45 €“per contestazioni su prestazioni non autorizzate” (pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.).
Con comparsa di costituzione depositata il 9 novembre 2015, il Parte_2
eccepiva che:
a) non era valida la notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo avvenuta tramite deposito in cancelleria, in quanto essa avrebbe dovuto essere effettuata “a mezzo PEC come richiesto dalla legge”;
Con b) lo sconto tariffario invocato dall' non era applicabile, in quanto illegittimo
“in seguito all'annullamento dell'atto presupposto ossia del DM del 12/09/2006”.
Con
. NAPOLI 3 SUD Pag. 2 di 8 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
L'11 marzo 2016 interveniva in giudizio la (di seguito Parte_1
Par anche solo “ ”), quale cessionaria del credito de quo – in virtù del contratto di cessione dei crediti rogato il 06 maggio 2015 dal notaio (rep. n. 51, Controparte_4
Con racc. n. 33) e notificato all' il 26 giugno 2015 – la quale reiterava le medesime difese formulate dal nella sua comparsa di costituzione e risposta. Parte_2
Con la sentenza n. 475, pubblicata il 22 febbraio 2019, il Giudice di primo grado Con ha accolto l'opposizione dell' e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo l'applicabilità dello sconto tariffario negli anni 2007 e 2008 ma compensando poi interamente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della non univoca giurisprudenza in tema di sconto .
A tale sentenza s'è appellata la che, con atto di Parte_1
Con citazione in appello notificato all il 29 novembre 2019, ha articolato i seguenti motivi di gravame:
i) col primo motivo, ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale Con aveva riconosciuto l'applicabilità dello sconto tariffario invocato dall' sostenendo che il decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996 - richiamato dall'art. 1, co.
796, lett. o), della legge 296/2006 al fine di individuare le tariffe oggetto dello sconto in questione – “per effetto delle sentenze del Tar del Lazio nn. 12977/2007, 12978/2007,
2721/2008 e 3735/2008, è stato abrogato e pertanto si rende inapplicabile la scontistica imposta dalla legge n. 296/20006, essendo stata espunta dall'ordinamento la base di calcolo della percentuale di sconto e non essendo applicabile il tariffario regionale in luogo del cosiddetto tariffario “Bindi””;
ii) col secondo motivo, ha denunciato l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale in merito all'eccezione da essa formulata in primo grado circa l'asserita invalidità della notifica in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, che avrebbe dovuto comportare la nullità della notifica dell'atto di opposizione e dell'intero procedimento.
Pertanto, ha chiesto a questa Corte di: “dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per omessa valida notifica;
in via
. SUD Pag. 3 di 8 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto od in subordine condannare la CP_3
al pagamento in favore della cessionaria del credito della
[...] Parte_1
somma di € 73.192,61 oltre interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 e ss. mod.ni e relative spese legali del procedimento monitorio”, con vittoria delle spese di giustizia.
Con Con comparsa di costituzione e risposta del 6 aprile 2020, l' ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 15 ottobre 2024 la Corte introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali e di replica.
DIRITTO
I. Va prioritariamente esaminato per la sua pregiudizialità il secondo motivo d'appello col quale la appellante contesta che il primo Giudice abbia Parte_1
omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata dall'odierna appellante in primo grado relativa all'asserita invalidità della notifica in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Esso è infondato.
Ritiene la Corte che, sebbene il Tribunale non si sia pronunciato sul punto, è possibile esaminare il vizio attinente la notifica dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio perché fatto oggetto di specifico motivo di gravame. Tuttavia tale vizio è inesistente e la citata notifica deve ritenersi valida per i seguenti motivi.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo il - che aveva eletto domicilio con Parte_2
i suoi due difensori in Caserta, cioè fuori della circoscrizione del Tribunale di Torre
Annunziata - aveva dichiarato “di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento monitorio” agli indirizzi PEC dei suoi procuratori ivi indicati.
Nulla aveva disposto per le notifiche.
Ebbene, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “[e]merge chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che l'indicazione della PEC, pure se eseguita senza ulteriori specificazioni, è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare in via esclusiva la notificazione telematica, mentre non può affermarsi
. SUD Pag. 4 di 8 Parte_1 CP_3 CP_ Con R CA ITA LIA NA
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altrettanto nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass. 10355/2020; Cass.25215/2014;
Cass.23412/2016)”.
Ne consegue che, poiché il , originario titolare del credito, aveva Parte_2
indicato il proprio indirizzo PEC ai soli fini delle comunicazioni (non delle notifiche), Con correttamente l'ufficiale giudiziario, su indicazioni dell' aveva provveduto ad effettuare la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo mediante deposito dell'atto presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, non avendo i difensori del eletto domicilio nel luogo dove aveva sede l'autorità giudiziaria Parte_2
procedente (cfr., per tutte, Cass. 14616/2020).
A tanto va aggiunto che “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (così Cass.26544/2024).
II. Infondato è anche l'altro motivo d'appello relativo allo sconto tariffario.
Infatti, non vi è contestazione sul fatto che le prestazioni sanitarie erogate erano relative agli anni 2007 e 2008, e pertanto, erano soggette allo «sconto» sui corrispettivi imposto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, a tutela delle esigenze di salvaguardia della spesa pubblica, ai titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie remunerate a carico del
Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009 (secondo quanto poi condivisibilmente chiarito da Cass. 10582/2018 e 27007/2021).
Sul tema, nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare,
SPV PROJECT 1505 S.R.L. c. SUD Pag. 5 di 8 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha avuto modo di osservare che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31/12/2009. In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la
S.C. secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass.
27007/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 10582/2018).
Nel caso in esame, le prestazioni contestate sono state effettuate nel triennio suddetto, quindi rientrano certamente nella previsione in esame.
Inoltre va chiarito che i corrispettivi delle prestazioni indicati nel «decreto del
Ministro 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996», cui fa espresso riferimento la citata previsione della legge 296/2006, costituiscono solo la base di calcolo e non anche il presupposto giuridico del suddetto «sconto», che dunque deve ritenersi nella specie applicabile sebbene il suddetto decreto sia stato annullato dal giudice amministrativo e fosse già stato superato nella Regione Campania dall'approvazione di un tariffario regionale.
III. In definitiva, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
. SUD Pag. 6 di 8 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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IV. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento a Con favore dell' elle sole spese del presente grado di giudizio, non avendo quest'ultima proposto appello incidentale sulla compensazione di quelle del primo grado disposta dal Tribunale.
Le spese d'appello vanno liquidate in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra 52.000,01 € e 260.000,00 €, in complessivi
8.395,00 €, di cui 7.300,00 € per compenso (1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per quella introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione, 2.600,00 € per quella decisoria) e 1.095,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre n. 475/2019, pubblicata il 22 febbraio 2019 proposto Con dalla con atto di citazione notificato all' il 29 novembre Parte_1
2019, così provvede :
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi 8.395,00 €,
[...]
di cui 7.300,00 € per compenso e 1.095,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, 28 gennaio 2025.
SPV . SUD Pag. 7 di 8 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
475/2019, pubblicata il 22 febbraio 2019, iscritto al n. 5335/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 15 ottobre 2024
e pendente
TRA
la (c.f.: ), con sede in Milano, alla Via A. Pestalozza Parte_1 P.IVA_1
n. 12/14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dall' avv.
Antonio Borraccino (c.f.: ) APPELLANTE C.F._1
E
l' (c.f.: , con sede in Torre del Greco Controparte_1 P.IVA_2
(NA), alla via Marconi n. 66, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Martucci (c.f.:
e Raffaele Montanaro (c.f.: APPELLATA C.F._2 C.F._3 R NA Controparte_2
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
FATTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il Parte_2
(di seguito anche solo “ ”) chiedeva al Tribunale di
[...] Parte_2
Torre Annunziata di ordinare all' di pagare in suo favore la somma di € Controparte_3
73.192,61, “oltre interessi ex D.lgs 231/02 dalla maturazione del credito fino al saldo”,
a titolo di saldo delle fatture emesse, per le prestazioni relative alla branca di eseguite in regime di accreditamento negli anni 2007 (per un controvalore Parte_2
di € 26.573,94) e 2008 (per un controvalore di € 46.618,67).
Con decreto ingiuntivo n. 1617 del 18 novembre 2014 l'adito Tribunale accoglieva il ricorso del . Parte_2
Con Ricevuta la notifica il 28 novembre 2014, l' con citazione in opposizione notificata alla controparte presso la Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata il 30 dicembre 2014, eccepiva, per quanto è d'interesse in questa sede, che l'importo richiesto dalla controparte non era dovuto in quanto:
A) per l'annualità 2007, essa aveva trattenuto la somma di € 29.761,74, in virtù dell'applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1 comma 796, lett. o) della L.
296/2006, e la somma di € 18.994,84 “per contestazioni su prestazioni non autorizzate”;
B) per l'annualità 2008, essa aveva trattenuto la somma di € 27.358,28, in ragione del medesimo sconto tariffario, e la soma di 104,45 €“per contestazioni su prestazioni non autorizzate” (pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.).
Con comparsa di costituzione depositata il 9 novembre 2015, il Parte_2
eccepiva che:
a) non era valida la notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo avvenuta tramite deposito in cancelleria, in quanto essa avrebbe dovuto essere effettuata “a mezzo PEC come richiesto dalla legge”;
Con b) lo sconto tariffario invocato dall' non era applicabile, in quanto illegittimo
“in seguito all'annullamento dell'atto presupposto ossia del DM del 12/09/2006”.
Con
. NAPOLI 3 SUD Pag. 2 di 8 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
L'11 marzo 2016 interveniva in giudizio la (di seguito Parte_1
Par anche solo “ ”), quale cessionaria del credito de quo – in virtù del contratto di cessione dei crediti rogato il 06 maggio 2015 dal notaio (rep. n. 51, Controparte_4
Con racc. n. 33) e notificato all' il 26 giugno 2015 – la quale reiterava le medesime difese formulate dal nella sua comparsa di costituzione e risposta. Parte_2
Con la sentenza n. 475, pubblicata il 22 febbraio 2019, il Giudice di primo grado Con ha accolto l'opposizione dell' e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo l'applicabilità dello sconto tariffario negli anni 2007 e 2008 ma compensando poi interamente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della non univoca giurisprudenza in tema di sconto .
A tale sentenza s'è appellata la che, con atto di Parte_1
Con citazione in appello notificato all il 29 novembre 2019, ha articolato i seguenti motivi di gravame:
i) col primo motivo, ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale Con aveva riconosciuto l'applicabilità dello sconto tariffario invocato dall' sostenendo che il decreto del Ministro della Sanità del 22 luglio 1996 - richiamato dall'art. 1, co.
796, lett. o), della legge 296/2006 al fine di individuare le tariffe oggetto dello sconto in questione – “per effetto delle sentenze del Tar del Lazio nn. 12977/2007, 12978/2007,
2721/2008 e 3735/2008, è stato abrogato e pertanto si rende inapplicabile la scontistica imposta dalla legge n. 296/20006, essendo stata espunta dall'ordinamento la base di calcolo della percentuale di sconto e non essendo applicabile il tariffario regionale in luogo del cosiddetto tariffario “Bindi””;
ii) col secondo motivo, ha denunciato l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale in merito all'eccezione da essa formulata in primo grado circa l'asserita invalidità della notifica in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, che avrebbe dovuto comportare la nullità della notifica dell'atto di opposizione e dell'intero procedimento.
Pertanto, ha chiesto a questa Corte di: “dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per omessa valida notifica;
in via
. SUD Pag. 3 di 8 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto od in subordine condannare la CP_3
al pagamento in favore della cessionaria del credito della
[...] Parte_1
somma di € 73.192,61 oltre interessi moratori ex d.lgs n. 231/2002 e ss. mod.ni e relative spese legali del procedimento monitorio”, con vittoria delle spese di giustizia.
Con Con comparsa di costituzione e risposta del 6 aprile 2020, l' ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 15 ottobre 2024 la Corte introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali e di replica.
DIRITTO
I. Va prioritariamente esaminato per la sua pregiudizialità il secondo motivo d'appello col quale la appellante contesta che il primo Giudice abbia Parte_1
omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata dall'odierna appellante in primo grado relativa all'asserita invalidità della notifica in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Esso è infondato.
Ritiene la Corte che, sebbene il Tribunale non si sia pronunciato sul punto, è possibile esaminare il vizio attinente la notifica dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio perché fatto oggetto di specifico motivo di gravame. Tuttavia tale vizio è inesistente e la citata notifica deve ritenersi valida per i seguenti motivi.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo il - che aveva eletto domicilio con Parte_2
i suoi due difensori in Caserta, cioè fuori della circoscrizione del Tribunale di Torre
Annunziata - aveva dichiarato “di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento monitorio” agli indirizzi PEC dei suoi procuratori ivi indicati.
Nulla aveva disposto per le notifiche.
Ebbene, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “[e]merge chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che l'indicazione della PEC, pure se eseguita senza ulteriori specificazioni, è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare in via esclusiva la notificazione telematica, mentre non può affermarsi
. SUD Pag. 4 di 8 Parte_1 CP_3 CP_ Con R CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
altrettanto nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass. 10355/2020; Cass.25215/2014;
Cass.23412/2016)”.
Ne consegue che, poiché il , originario titolare del credito, aveva Parte_2
indicato il proprio indirizzo PEC ai soli fini delle comunicazioni (non delle notifiche), Con correttamente l'ufficiale giudiziario, su indicazioni dell' aveva provveduto ad effettuare la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo mediante deposito dell'atto presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, non avendo i difensori del eletto domicilio nel luogo dove aveva sede l'autorità giudiziaria Parte_2
procedente (cfr., per tutte, Cass. 14616/2020).
A tanto va aggiunto che “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (così Cass.26544/2024).
II. Infondato è anche l'altro motivo d'appello relativo allo sconto tariffario.
Infatti, non vi è contestazione sul fatto che le prestazioni sanitarie erogate erano relative agli anni 2007 e 2008, e pertanto, erano soggette allo «sconto» sui corrispettivi imposto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, a tutela delle esigenze di salvaguardia della spesa pubblica, ai titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie remunerate a carico del
Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009 (secondo quanto poi condivisibilmente chiarito da Cass. 10582/2018 e 27007/2021).
Sul tema, nella sentenza n. 94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare,
SPV PROJECT 1505 S.R.L. c. SUD Pag. 5 di 8 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha avuto modo di osservare che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31/12/2009. In tal senso, si è espressa del resto ripetutamente anche la
S.C. secondo la quale: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l'"incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione” (Cass.
27007/2021; nello stesso senso, cfr. Cass. 10582/2018).
Nel caso in esame, le prestazioni contestate sono state effettuate nel triennio suddetto, quindi rientrano certamente nella previsione in esame.
Inoltre va chiarito che i corrispettivi delle prestazioni indicati nel «decreto del
Ministro 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996», cui fa espresso riferimento la citata previsione della legge 296/2006, costituiscono solo la base di calcolo e non anche il presupposto giuridico del suddetto «sconto», che dunque deve ritenersi nella specie applicabile sebbene il suddetto decreto sia stato annullato dal giudice amministrativo e fosse già stato superato nella Regione Campania dall'approvazione di un tariffario regionale.
III. In definitiva, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
IV. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento a Con favore dell' elle sole spese del presente grado di giudizio, non avendo quest'ultima proposto appello incidentale sulla compensazione di quelle del primo grado disposta dal Tribunale.
Le spese d'appello vanno liquidate in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra 52.000,01 € e 260.000,00 €, in complessivi
8.395,00 €, di cui 7.300,00 € per compenso (1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per quella introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione, 2.600,00 € per quella decisoria) e 1.095,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
V. Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre n. 475/2019, pubblicata il 22 febbraio 2019 proposto Con dalla con atto di citazione notificato all' il 29 novembre Parte_1
2019, così provvede :
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi 8.395,00 €,
[...]
di cui 7.300,00 € per compenso e 1.095,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, 28 gennaio 2025.
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Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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