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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/04/2024, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 04/2020 Verbale di Udienza del giorno 11 aprile 2024
E' presente l'avv. Orlando Sasso, il quale, preliminarmente, si riporta integralmente al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento;
si impugna e contesta, altresì, l'avverso dedotto punto per punto. Pertanto, così conclude: Voglia l'attenta
Giudicante accertare e dichiarare che il credito per cui si procede è inesistente e per tutti i motivi rappresentati in atti e ribadito nel corso del giudizio, con la conseguente estinzione della sanzione e con condanna dell''Ente al pagamento di spese e competenze di lite.
In ipotesi di malaugurata e non auspicabile soccombenza si chiede, ricorrendone i giusti motivi, di voler rimodulare la sanzione e, comunque, compensare le spese di lite.
E' presente per L' (già ) il funzionario delegato Avv Sabria di CP_1 CP_1
Stefano. L'amministrazione resistente si riporta alle difese e richieste in atti. In ordine e a quanto emerso in fase istruttoria evidenzia come i testi escussi hanno confermato il contenuto dell'accertamento ispettivo.
Il G.O.P.
All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo verrà letto a fine udienza.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 11/04/2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione ordinanza ingiunzione e vertente
T R A
,CF: in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
pt, sig. ( C.F. ) anche personalmente, Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Rossomando, ) CodiceFiscale_2
in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2
Dirigente p.t. rappresentato e difeso dal Capo dell'Ufficio p.t. dott. ssa Paola Caporali
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso la sede di CodiceFiscale_3 CP_2
come in atti
RESISTENTE Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 09 agosto 2022 ,previo scardinamento dal ruolo del dott. , nella Controparte_3
fase della precisazione delle conclusioni e discussione, pertanto la scrivente con decreto del 12/08/2022 fissava per il prosieguo del giudizio innanzi a sé l'udienza del
20/01/2023.
Alla odierna udienza , il Giudice ha invitato ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ogni difensore presente si è riportato a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 / art. 6 D.lgs 150/11 associazione Parte_1
svolgeva opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione di pagamento nr. 185/B/19
(Verbale Unico AV0000/2015/014/01), per la somma di euro € 7.507,50, emessa dall'
per aver occupato nel periodo Controparte_2
dall'01/09/2014 al 31/10/2014 la sig.ra in assenza di preventiva Parte_3
comunicazione di assunzione. Pt_4
L'opponente, in proprio e nella qualità di coobbligato in solido, preliminarmente rilevava la nullità dell'atto notificato privo degli elementi necessari allo ius defensionis, violando di conseguenza l' l'iter procedimentale richiesto dalla normativa in CP_4
materia.
Nel merito contestava la pretesa creditoria dell'Ufficio esponendo di non aver mai avuto alle proprie dipendenze la sig.ra atteso che la società opponente Parte_3 è un'associazione di volontariato ex L. 266/91 che si occupa di assistenza socio- sanitaria per la quale è vietata ogni sorta di retribuzione.
Rilevava che nel caso di specie nel centro di accoglienza CAS di che si occupa Pt_5
delle persone immigrate, della loro assistenza e alfabetizzazione con lo svolgimento di corsi di lingua, la ha svolto esclusivamente attività di volontariato Parte_3
supportando gli ospiti del CAS attraverso corsi di alfabetizzazione. Di conseguenza mai alcun rapporto di lavoro subordinato si era instaurato tra le parti.
Chiedeva pertanto la sospensione dell'efficacia della sanzione inflitta e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare cessata la materia del contendere ovvero dichiarare l'atto impugnato nullo, illegittimo e quindi annullare l'ordinanza ingiunzione di pagamento 185/B/19 (Verbale
Unico AV0000/2015/014/01),emessa dalla Controparte_5
, già , estinguendo la stessa
[...] Controparte_6
essendo del tutto infondata e comunque: accertare e dichiarare che il credito per cui si procede è inesistente, e per motivi di cui sopra, con la conseguente estinzione della sanzione e con condanna dell'Ente al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito per dichiarato anticipo fattone”.
Instauratosi il contraddittorio a seguito di notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva l Controparte_2
esponendo che nel corso di un accesso ispettivo del 31/03/2014 presso la sede operativa di della venivano trovati intenti al lavoro Pt_5 Parte_1 Parte_6
e . Nella circostanza venivano acquisiti il contratto a progetto
[...] Parte_3
di e i fogli di presenza di quale insegnante la quale Parte_6 Parte_3
dichiarava di essere stata chiamata al lavoro dal secondo le sue Parte_2
direttive e in assenza di contribuzione. La circostanza veniva confermata dal Pt_6
La resistente contestava le rimostranze dei ricorrenti sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, motivato in fatto e in diritto e riportante le contestazioni mosse, le norme violate e la sanzione applicata. Contestava altresì che l'Associazione ricorrente fosse un'associazione di volontariato atteso che dall'attestazione della risultava invece che la Org_1 Parte_1
era iscritta al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ex L.
[...]
383/2000. Nel corso dell'ispezione non era stato rinvenuto alcun soggetto rientrante nella categoria dei volontari. La , sosteneva l'Ufficio, era da considerarsi Pt_3
lavoratrice subordinata stabilmente inserita nell'organico con vincolo di orario per cui impugnava e contestava tutta la documentazione prodotta dall'opponente peraltro non esibita né al momento dell'allontanamento della dal luogo di lavoro né Pt_3
successivamente al verbale di accertamento.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e delle richieste istruttorie di controparte.
Alla prima udienza il precedente giudicante, ritenuto di decidere anche sulla chiesta sospensiva con l'instaurazione del contraddittorio fissava l'udienza al 16/04/2020, differita per l'emergenza epidemiologica al 26/02/2021, successivamente differita per la discussione in presenza al 20 gennaio 2023. Intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, l'udienza di discussione veniva rinviata al 10 marzo 2023. In tale sede, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio veniva disposta la prova per testi. All'esito dell'assunzione della prova orale, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza nella quale viene decisa.
DIRITTO
Prima di esaminare i motivi di doglianza dell'opponente è opportuno rammentare che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente.
Da ciò consegue che spetta all'amministrazione la prova della fondatezza della pretesa fatta valere con il provvedimento.
Inoltre, l'opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 6, comma 11, D. Lgs 150/2011 che ha sostituito l'analoga previsione dell'art. 23 l. 689/81). L'opponente contesta l'ordinanza ingiunzione qui impugnata sostenendo irregolarità nell'iter procedurale e l'insussistenza delle contestazioni addebitatele.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
L'ordinanza di ingiunzione opposta trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. AV0000/2015/014/01 del 07/01/2015, notificato in data 08/01/2015. Cont Veniva eseguito accertamento ispettivo dell e all'esito dell'accertamento si contestava al ricorrente opponente l'irregolarità della posizione lavorativa e l'omessa consegna, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, di copia del contratto individuale di lavoro, individuato in attività lavorativa di carattere subordinato, alla lavoratrice . In seguito al mancato pagamento della sanzione Persona_1
amministrativa in misura ridotta indicata nel verbale unico conclusivo dell'accertamento, l emetteva l'ordinanza di Controparte_2 CP_2
ingiunzione opposta, con l'ordine di pagamento della somma complessiva di €
7.507,50.
In primo luogo, si conferma l'assoluto rispetto della normativa vigente dell'esercizio Cont dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori dell' .
Non merita accoglimento la contestata carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, l. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione e deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti non solo la norma violata ma anche la natura e la portata della trasgressione, con la conseguenza che è ammissibile anche la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione. Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione contiene la indicazione precisa delle disposizioni violate ed attraverso il richiamo dei plurimi atti presupposti, deve ritenersi del tutto assolto l'obbligo di motivazione da parte della DTL.
Basti esaminare il verbale del 31/10/2014 e il verbale unico di accertamento del
07/01/2015, di cui la parte opponente ha avuto piena cognizione, che contiene in maniera dettagliata ed esaustiva sia l'iter del procedimento sanzionatorio, sia le determinazioni assunte alla conclusione delle indagini ispettive, sia le ragioni ed il fondamento normativo e probatorio della fondatezza degli addebiti mossi.
Non può accogliersi la contestazione della ricorrente in ordine all'assenza del rapporto di subordinazione, peraltro non contestato dalla ricorrente stessa in sede di accesso ispettivo.
Ora, l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero in violazione delle disposizioni di legge, costituisce il prius logico-giuridico per ritenere la fondatezza dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione che ci occupa con cui è stata irrogata all'odierna opponente la sanzione amministrativa per il contestato impiego di n. 1 lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione del disposto dell'art. 3, 3° comma, primo periodo del D.L. n.
12 del 22 febbraio 2002, convertito nella legge n. 73/2002 come modificato dall'art. 4, comma 1, lett.a) della legge 183/2010.
Giova rammentare che l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato consiste nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio (ancorché potenziale) di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (si veda ex plurimis Cass. n. 16849/2011,
Cass. n. 26986/2009, Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002 Cass. n. 7608/1991).
Orbene, l'amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento irrogativo della sanzione le dichiarazioni rese e . Parte_6 Persona_1
Dalle dichiarazioni rilasciate ai verbalizzanti si evince che la lavoratrice Per_1
ha iniziato a lavorare presso l'Associazione ricorrente dal giorno 0/09/2014
[...] come insegnante di lingua italiana dal lunedì al venerdì per 3-4 ore sotto le direttive della Associazione senza aver stipulato contratto e senza aver percepito retribuzione, pur non prestando attività di volontariato.
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni circostanziate rese dalla lavoratrice in occasione dell'accesso ispettivo, siano attendibili tanto più che nel presente giudizio la in sede di escussione ha confermato tutte le circostanze dichiarando : ”Io non Per_1
ero volontaria nell'associazione. Ero docente di italiano non ho percepito stipendio né ho mai avuto assunzione. Preciso che successivamente ho agito legalmente per il recupero delle mie spettanze”.
Nello specifico, dalle dichiarazioni rese dal soggetto menzionato si evince, chiaramente, l'insussistenza dei caratteri propri della prestazione volontaria d'opera a tutto vantaggio di quelli propri del lavoro subordinato.
A mente della disciplina vigente ratione temporis e precisamente nell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91 richiamata anche dallo Statuto della
[...]
all'art.3) nonché nell'art. 17 del d.lgs. n.117/2017: “Per Controparte_7
volontariato si intende … quell'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà” – ancora - “Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del
Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”.
L'attività di un volontario, dunque, si estrinseca in una prestazione resa senza vincolo di subordinazione.
Di contro, il tenore univoco delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice esclude in radice la configurabilità d'una prestazione d'opera su base volontaria. La lavoratrice chiaramente svolto l'attività di insegnate con il solo fine di ricevere una controprestazione in danaro, tanto da adire le vie legali per il ricevimento della contribuzione, risultando quindi del tutto carenti i caratteri tipici del volontariato, quali la liberalità e la gratuità della prestazione.
Né in questo giudizio la ricorrente è stata in grado di contestare concretamente ed efficacemente, con specifica prova , queste circostanze e le dichiarazioni rese dai lavoratori in fase di accertamento, dichiarazioni che costituiscono elementi di prova in ordine alla verifica delle inadempienze a carico del datore di lavoro, quando la questione verte sulla sussistenza o meno del rapporto di lavoro. Le risultanze processuali concorrono, nel loro insieme, uniti al fatto che parte ricorrente non ha fornito alcun argomento probatorio contrario, a dimostrare l'avvenuto impiego a nero, da parte del ricorrente, di forza lavoro non regolare o non dichiarata e, nello specifico, delle persone ivi identificate, secondo le modalità ed i tempi dagli stessi riferite che non consentono di ritenere sufficientemente scalfite le risultanze degli accertamenti espletati dagli ispettori in sede di visita ispettiva.
In particolare, occorre rimarcare il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010) (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori consentono di attribuire alle stesse particolare pregnanza dovendosi ritenere le stesse particolarmente genuine in quanto rese nella immediatezza della visita ispettiva e quindi connotate da spontaneità e scevre da possibili condizionamenti derivanti da ripensamenti per la valutazione delle conseguenze dalle stesse derivanti, oltre che confermate nel presente giudizio. Né può avere alcun valore la semplice dichiarazione dell'opponente, in ricorso, che sostiene genericamente non sussistente la violazione contestata.
Per quanto riguarda poi la richiesta di rideterminazione dell'entità della sanzione “in misura pari al minimo edittale deve osservarsi che la parte opponente ha avuto la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento della sanzione in misura ridotta, come previsto dall'art. 6 della legge 689/81, di cui l'opponente non ha inteso avvalersi. Conseguentemente la richiesta di rideterminazione della sanzione nei limiti del minimo edittale, non appare accoglibile.
Per questi motivi
consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'entità della sanzione irrogata che risulta congrua rispetto alle violazioni accertate.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 47/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00), per le fasi effettivamente svolte con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 429 c.p.c. per la sua estrema snellezza, tenuto conto delle questioni giuridiche e di merito trattate, con la riduzione de 20% ex art. 9 D. Lgs n. 149/2015 attesa la costituzione dell tramite un proprio funzionario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino–Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione l' ordinanza- ingiunzione di pagamento nr. 185/B/19 (Verbale Unico AV0000/2015/014/01), per la somma di euro € 7.507,50, emessa dall' CP_2 Controparte_2 Controparte_2
del 07/01/2015 e notificata in data 08/01/2015 b)condanna parte ricorrente al pagamento in favore di controparte delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.032,00, oltre oneri accessori di legge se dovuti e maggiorazione nella misura del 15%.
Così deciso in Avellino in data 11 aprile 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
E' presente l'avv. Orlando Sasso, il quale, preliminarmente, si riporta integralmente al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento;
si impugna e contesta, altresì, l'avverso dedotto punto per punto. Pertanto, così conclude: Voglia l'attenta
Giudicante accertare e dichiarare che il credito per cui si procede è inesistente e per tutti i motivi rappresentati in atti e ribadito nel corso del giudizio, con la conseguente estinzione della sanzione e con condanna dell''Ente al pagamento di spese e competenze di lite.
In ipotesi di malaugurata e non auspicabile soccombenza si chiede, ricorrendone i giusti motivi, di voler rimodulare la sanzione e, comunque, compensare le spese di lite.
E' presente per L' (già ) il funzionario delegato Avv Sabria di CP_1 CP_1
Stefano. L'amministrazione resistente si riporta alle difese e richieste in atti. In ordine e a quanto emerso in fase istruttoria evidenzia come i testi escussi hanno confermato il contenuto dell'accertamento ispettivo.
Il G.O.P.
All'esito della discussione orale della causa decide come da separata sentenza che forma parte integrante del presente verbale e il cui dispositivo verrà letto a fine udienza.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 11/04/2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione ordinanza ingiunzione e vertente
T R A
,CF: in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
pt, sig. ( C.F. ) anche personalmente, Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Rossomando, ) CodiceFiscale_2
in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2
Dirigente p.t. rappresentato e difeso dal Capo dell'Ufficio p.t. dott. ssa Paola Caporali
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso la sede di CodiceFiscale_3 CP_2
come in atti
RESISTENTE Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 09 agosto 2022 ,previo scardinamento dal ruolo del dott. , nella Controparte_3
fase della precisazione delle conclusioni e discussione, pertanto la scrivente con decreto del 12/08/2022 fissava per il prosieguo del giudizio innanzi a sé l'udienza del
20/01/2023.
Alla odierna udienza , il Giudice ha invitato ciascun difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ogni difensore presente si è riportato a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 / art. 6 D.lgs 150/11 associazione Parte_1
svolgeva opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione di pagamento nr. 185/B/19
(Verbale Unico AV0000/2015/014/01), per la somma di euro € 7.507,50, emessa dall'
per aver occupato nel periodo Controparte_2
dall'01/09/2014 al 31/10/2014 la sig.ra in assenza di preventiva Parte_3
comunicazione di assunzione. Pt_4
L'opponente, in proprio e nella qualità di coobbligato in solido, preliminarmente rilevava la nullità dell'atto notificato privo degli elementi necessari allo ius defensionis, violando di conseguenza l' l'iter procedimentale richiesto dalla normativa in CP_4
materia.
Nel merito contestava la pretesa creditoria dell'Ufficio esponendo di non aver mai avuto alle proprie dipendenze la sig.ra atteso che la società opponente Parte_3 è un'associazione di volontariato ex L. 266/91 che si occupa di assistenza socio- sanitaria per la quale è vietata ogni sorta di retribuzione.
Rilevava che nel caso di specie nel centro di accoglienza CAS di che si occupa Pt_5
delle persone immigrate, della loro assistenza e alfabetizzazione con lo svolgimento di corsi di lingua, la ha svolto esclusivamente attività di volontariato Parte_3
supportando gli ospiti del CAS attraverso corsi di alfabetizzazione. Di conseguenza mai alcun rapporto di lavoro subordinato si era instaurato tra le parti.
Chiedeva pertanto la sospensione dell'efficacia della sanzione inflitta e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare cessata la materia del contendere ovvero dichiarare l'atto impugnato nullo, illegittimo e quindi annullare l'ordinanza ingiunzione di pagamento 185/B/19 (Verbale
Unico AV0000/2015/014/01),emessa dalla Controparte_5
, già , estinguendo la stessa
[...] Controparte_6
essendo del tutto infondata e comunque: accertare e dichiarare che il credito per cui si procede è inesistente, e per motivi di cui sopra, con la conseguente estinzione della sanzione e con condanna dell'Ente al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito per dichiarato anticipo fattone”.
Instauratosi il contraddittorio a seguito di notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva l Controparte_2
esponendo che nel corso di un accesso ispettivo del 31/03/2014 presso la sede operativa di della venivano trovati intenti al lavoro Pt_5 Parte_1 Parte_6
e . Nella circostanza venivano acquisiti il contratto a progetto
[...] Parte_3
di e i fogli di presenza di quale insegnante la quale Parte_6 Parte_3
dichiarava di essere stata chiamata al lavoro dal secondo le sue Parte_2
direttive e in assenza di contribuzione. La circostanza veniva confermata dal Pt_6
La resistente contestava le rimostranze dei ricorrenti sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, motivato in fatto e in diritto e riportante le contestazioni mosse, le norme violate e la sanzione applicata. Contestava altresì che l'Associazione ricorrente fosse un'associazione di volontariato atteso che dall'attestazione della risultava invece che la Org_1 Parte_1
era iscritta al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ex L.
[...]
383/2000. Nel corso dell'ispezione non era stato rinvenuto alcun soggetto rientrante nella categoria dei volontari. La , sosteneva l'Ufficio, era da considerarsi Pt_3
lavoratrice subordinata stabilmente inserita nell'organico con vincolo di orario per cui impugnava e contestava tutta la documentazione prodotta dall'opponente peraltro non esibita né al momento dell'allontanamento della dal luogo di lavoro né Pt_3
successivamente al verbale di accertamento.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e delle richieste istruttorie di controparte.
Alla prima udienza il precedente giudicante, ritenuto di decidere anche sulla chiesta sospensiva con l'instaurazione del contraddittorio fissava l'udienza al 16/04/2020, differita per l'emergenza epidemiologica al 26/02/2021, successivamente differita per la discussione in presenza al 20 gennaio 2023. Intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, l'udienza di discussione veniva rinviata al 10 marzo 2023. In tale sede, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio veniva disposta la prova per testi. All'esito dell'assunzione della prova orale, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza nella quale viene decisa.
DIRITTO
Prima di esaminare i motivi di doglianza dell'opponente è opportuno rammentare che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente.
Da ciò consegue che spetta all'amministrazione la prova della fondatezza della pretesa fatta valere con il provvedimento.
Inoltre, l'opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 6, comma 11, D. Lgs 150/2011 che ha sostituito l'analoga previsione dell'art. 23 l. 689/81). L'opponente contesta l'ordinanza ingiunzione qui impugnata sostenendo irregolarità nell'iter procedurale e l'insussistenza delle contestazioni addebitatele.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
L'ordinanza di ingiunzione opposta trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. AV0000/2015/014/01 del 07/01/2015, notificato in data 08/01/2015. Cont Veniva eseguito accertamento ispettivo dell e all'esito dell'accertamento si contestava al ricorrente opponente l'irregolarità della posizione lavorativa e l'omessa consegna, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, di copia del contratto individuale di lavoro, individuato in attività lavorativa di carattere subordinato, alla lavoratrice . In seguito al mancato pagamento della sanzione Persona_1
amministrativa in misura ridotta indicata nel verbale unico conclusivo dell'accertamento, l emetteva l'ordinanza di Controparte_2 CP_2
ingiunzione opposta, con l'ordine di pagamento della somma complessiva di €
7.507,50.
In primo luogo, si conferma l'assoluto rispetto della normativa vigente dell'esercizio Cont dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori dell' .
Non merita accoglimento la contestata carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, l. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione e deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti non solo la norma violata ma anche la natura e la portata della trasgressione, con la conseguenza che è ammissibile anche la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione. Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione contiene la indicazione precisa delle disposizioni violate ed attraverso il richiamo dei plurimi atti presupposti, deve ritenersi del tutto assolto l'obbligo di motivazione da parte della DTL.
Basti esaminare il verbale del 31/10/2014 e il verbale unico di accertamento del
07/01/2015, di cui la parte opponente ha avuto piena cognizione, che contiene in maniera dettagliata ed esaustiva sia l'iter del procedimento sanzionatorio, sia le determinazioni assunte alla conclusione delle indagini ispettive, sia le ragioni ed il fondamento normativo e probatorio della fondatezza degli addebiti mossi.
Non può accogliersi la contestazione della ricorrente in ordine all'assenza del rapporto di subordinazione, peraltro non contestato dalla ricorrente stessa in sede di accesso ispettivo.
Ora, l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero in violazione delle disposizioni di legge, costituisce il prius logico-giuridico per ritenere la fondatezza dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione che ci occupa con cui è stata irrogata all'odierna opponente la sanzione amministrativa per il contestato impiego di n. 1 lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione del disposto dell'art. 3, 3° comma, primo periodo del D.L. n.
12 del 22 febbraio 2002, convertito nella legge n. 73/2002 come modificato dall'art. 4, comma 1, lett.a) della legge 183/2010.
Giova rammentare che l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato consiste nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio (ancorché potenziale) di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (si veda ex plurimis Cass. n. 16849/2011,
Cass. n. 26986/2009, Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002 Cass. n. 7608/1991).
Orbene, l'amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento irrogativo della sanzione le dichiarazioni rese e . Parte_6 Persona_1
Dalle dichiarazioni rilasciate ai verbalizzanti si evince che la lavoratrice Per_1
ha iniziato a lavorare presso l'Associazione ricorrente dal giorno 0/09/2014
[...] come insegnante di lingua italiana dal lunedì al venerdì per 3-4 ore sotto le direttive della Associazione senza aver stipulato contratto e senza aver percepito retribuzione, pur non prestando attività di volontariato.
Ritiene questo Giudice che le dichiarazioni circostanziate rese dalla lavoratrice in occasione dell'accesso ispettivo, siano attendibili tanto più che nel presente giudizio la in sede di escussione ha confermato tutte le circostanze dichiarando : ”Io non Per_1
ero volontaria nell'associazione. Ero docente di italiano non ho percepito stipendio né ho mai avuto assunzione. Preciso che successivamente ho agito legalmente per il recupero delle mie spettanze”.
Nello specifico, dalle dichiarazioni rese dal soggetto menzionato si evince, chiaramente, l'insussistenza dei caratteri propri della prestazione volontaria d'opera a tutto vantaggio di quelli propri del lavoro subordinato.
A mente della disciplina vigente ratione temporis e precisamente nell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91 richiamata anche dallo Statuto della
[...]
all'art.3) nonché nell'art. 17 del d.lgs. n.117/2017: “Per Controparte_7
volontariato si intende … quell'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà” – ancora - “Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del
Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”.
L'attività di un volontario, dunque, si estrinseca in una prestazione resa senza vincolo di subordinazione.
Di contro, il tenore univoco delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice esclude in radice la configurabilità d'una prestazione d'opera su base volontaria. La lavoratrice chiaramente svolto l'attività di insegnate con il solo fine di ricevere una controprestazione in danaro, tanto da adire le vie legali per il ricevimento della contribuzione, risultando quindi del tutto carenti i caratteri tipici del volontariato, quali la liberalità e la gratuità della prestazione.
Né in questo giudizio la ricorrente è stata in grado di contestare concretamente ed efficacemente, con specifica prova , queste circostanze e le dichiarazioni rese dai lavoratori in fase di accertamento, dichiarazioni che costituiscono elementi di prova in ordine alla verifica delle inadempienze a carico del datore di lavoro, quando la questione verte sulla sussistenza o meno del rapporto di lavoro. Le risultanze processuali concorrono, nel loro insieme, uniti al fatto che parte ricorrente non ha fornito alcun argomento probatorio contrario, a dimostrare l'avvenuto impiego a nero, da parte del ricorrente, di forza lavoro non regolare o non dichiarata e, nello specifico, delle persone ivi identificate, secondo le modalità ed i tempi dagli stessi riferite che non consentono di ritenere sufficientemente scalfite le risultanze degli accertamenti espletati dagli ispettori in sede di visita ispettiva.
In particolare, occorre rimarcare il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010) (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori consentono di attribuire alle stesse particolare pregnanza dovendosi ritenere le stesse particolarmente genuine in quanto rese nella immediatezza della visita ispettiva e quindi connotate da spontaneità e scevre da possibili condizionamenti derivanti da ripensamenti per la valutazione delle conseguenze dalle stesse derivanti, oltre che confermate nel presente giudizio. Né può avere alcun valore la semplice dichiarazione dell'opponente, in ricorso, che sostiene genericamente non sussistente la violazione contestata.
Per quanto riguarda poi la richiesta di rideterminazione dell'entità della sanzione “in misura pari al minimo edittale deve osservarsi che la parte opponente ha avuto la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento della sanzione in misura ridotta, come previsto dall'art. 6 della legge 689/81, di cui l'opponente non ha inteso avvalersi. Conseguentemente la richiesta di rideterminazione della sanzione nei limiti del minimo edittale, non appare accoglibile.
Per questi motivi
consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'entità della sanzione irrogata che risulta congrua rispetto alle violazioni accertate.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 47/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00), per le fasi effettivamente svolte con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 429 c.p.c. per la sua estrema snellezza, tenuto conto delle questioni giuridiche e di merito trattate, con la riduzione de 20% ex art. 9 D. Lgs n. 149/2015 attesa la costituzione dell tramite un proprio funzionario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino–Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione l' ordinanza- ingiunzione di pagamento nr. 185/B/19 (Verbale Unico AV0000/2015/014/01), per la somma di euro € 7.507,50, emessa dall' CP_2 Controparte_2 Controparte_2
del 07/01/2015 e notificata in data 08/01/2015 b)condanna parte ricorrente al pagamento in favore di controparte delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.032,00, oltre oneri accessori di legge se dovuti e maggiorazione nella misura del 15%.
Così deciso in Avellino in data 11 aprile 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale