CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 343/2022 (con riunito R.G. n. 344/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite promosse con appelli depositati in data 29.04.2022 da
elettivamente Parte_1
domiciliata presso gli avv.ti prof. Roberto Pessi e Francesco
Giammaria che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro e Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati presso l'avv. Marco Vorano che li rappresenta e difende per mandati depositati telematicamente
- appellati-
Oggetto: appelli avverso sentenze n. 51/2022 e 52/2022 del Tribunale di Vicenza
In punto: patto di non concorrenza
Causa trattata all'udienza del 13.03.2025
Conclusioni per parte appellante in RG n. 343/22: “1) in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 51/2022 pubblicata in data 30.3.2022, notificata il 31.3.2022 e conseguentemente rigettare le domande formulate dal Sig. con il ricorso introduttivo del Controparte_1
primo grado del presente giudizio, in quanto inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché sfornite di prova. 2)
In ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi
i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Conclusioni per parte appellante in RG n. 344/22: “1) in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 52/2022 pubblicata in data 31.3.2022, notificata il 31.3.2022 e conseguentemente rigettare le domande formulate dal Sig. con il ricorso introduttivo Controparte_2
del primo grado del presente giudizio, in quanto inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché sfornite di prova. 2) In ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” Conclusioni per parte appellata: “rigettare
l'appello e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado;
in via istruttoria come da ricorso introduttivo di primo grado;
con vittoria di spese”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata in RG 343/22: “rigettarsi l'appello e confermare la Sentenza impugnata;
in via istruttoria come da ricorso di primo grado. Con vittoria di spese”.
Conclusioni per parte appellata in RG n. 344/22: “rigettare l'appello
e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado;
in via istruttoria come da ricorso introduttivo di primo grado;
con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi in appello depositati in data 29.04.2022, la
[...]
ha impugnato le sentenze indicate in epigrafe Parte_1
con cui, in accoglimento delle domande degli originari ricorrenti e – ex dipendenti della Controparte_1 Controparte_2
stessa con mansioni di private banker – è stata accertata la nullità dei patti di non concorrenza post contrattuale stipulati rispettivamente il
7.05.2018 ) e 13.06.2017 ( ) ed è stato dichiarato che CP_1 CP_2
non erano tenuti alle conseguenze previste dai predetti patti per il caso di loro violazione.
Il Giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto nulla la clausola n.
2 di ciascun patto, relativa all'ambito territoriale della sua operatività, in quanto contenente una “frontiera mobile” dell'ambito territoriale, non preventivamente individuata, ma riferita a vicende future e incerte del rapporto di lavoro essendo connessa a eventuali mutamenti di sede del lavoratore e condizionata anche dalla possibilità – riservata al datore di lavoro – di effettuare degli aggiornamenti ai limiti territoriali indicati nel patto in caso di trasferimento del dipendente. Sotto altro profilo, i patti sono stati dichiarati nulli per mancanza di congruità del corrispettivo, da valutarsi alla luce della già rilevata indeterminatezza dei limiti territoriali di ciascun patto che li esponevano ad una
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
possibile estensione territoriale rispetto alle tre Regioni originariamente indicate nel testo contrattuale.
La in relazione ad entrambe le sentenze, ha proposto appello Pt_1
sulla base di due motivi:
a) Con il primo si censurano le decisioni di primo grado per aver ritenuto violato l'art. 2125 c.c. e, nello specifico, si argomenta in ordine all'erroneità dell'affermazione circa l'indeterminatezza dell'ambito territoriale di applicazione del patto di non concorrenza atteso che erano state puntualmente indicate tre Regioni italiane, con previsione di una possibile modifica in caso di trasferimento in una diversa Regione rispetto a quelle indicate mediante una formula che avrebbe determinato non un'estensione ma, piuttosto, una riduzione della zona;
b) Con il secondo motivo, connesso al primo, si censurano le sentenze per aver affermato l'asserita non congruità del corrispettivo atteso che, essendo legittima clausola relativa alla possibilità di variare la zona in caso di trasferimento, il corrispettivo sarebbe del tutto congruo anche tenendo conto dell'estensione territoriale del vincono contrattuale. La Pt_1
ha, inoltre, rappresentato in entrambi gli appelli come dovesse ritenersi congruo il corrispettivo (Euro 9.800 annui) anche in relazione alla retribuzione annuale lorda, vista la sua quantificazione tra il 14 e 15% di quest'ultima.
L'appellante ha, in ogni caso, riproposto anche le difese svolte in primo grado rispetto alle ulteriori doglianze degli originari ricorrenti, rimaste assorbite nelle decisioni gravate.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
sostenendo l'infondatezza dei ricorsi e riproponendo gli
[...]
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
ulteriori argomenti svolti in primo grado a sostegno della prospettata nullità del patto di non concorrenza sotto i profili dell'eccessiva limitazione delle capacità professionali, dell'erogazione del corrispettivo in misura meramente simbolica rispetto alle obbligazioni gravanti sui lavoratori, del carattere sproporzionato della penale, dell'indeterminatezza del corrispettivo legato all'effettiva durata del rapporto di lavoro, dell'attribuzione al datore di lavoro di un autonomo potere di recesso dal patto in costanza di rapporto di lavoro.
Nella memoria di si richiama anche la dedotta Controparte_2
violazione degli artt. 1427, 1434, 1435 c.c..
Le cause, previa adozione del provvedimento di riunione ex art. 151 disp. att. c.p.c., sono state discusse e decise all'udienza del
13.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Le decisioni di primo grado si fondano su due distinti argomenti, ognuno dei quali idoneo e sufficiente a condurre alla declaratoria di nullità del patto di non concorrenza.
2 – Il primo motivo di ricorso, con cui si censura il primo di questi argomenti, è infondato e va respinto.
2.1. – Il patto di non concorrenza stipulato dal sig. CP_1
prevedeva: “il presente patto di non concorrenza sarà territorialmente limitato per il periodo di vigenza stabilito alle Regioni Veneto,
Lombardia e Trentino Alto Adige nonché a quella corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella precedente, ove l'ultima assegnazione sia intervenuta da meno di un anno, salva la possibilità per la Banca, in occasione del trasferimento in Regioni diverse da quelle previste nel
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
presente Patto, di aggiornare tali limiti territoriali onde garantire il proprio effettivo interesse allo stesso ovvero di rinunziarvi”.
Questo invece il testo, in larga parte sovrapponibile, del patto di non concorrenza stipulato dal sig. : “il presente patto di non CP_2
concorrenza sarà territorialmente limitato per il periodo di vigenza stabilito alle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ovvero
a quella corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella precedente, ove
l'ultima assegnazione sia intervenuta da meno di un anno, salva la possibilità per la Banca, in occasione del trasferimento in Regioni diverse da quelle previste nel presente Patto, di aggiornare tali limiti territoriali onde garantire il proprio effettivo interesse allo stesso ovvero di rinunziarvi”
Dalla piana lettura di tale clausola si ricava che l'ambito territoriale del patto era individuato, per , nelle Regioni Veneto, CP_1
Lombardia e Trentino-Alto Adige cui si aggiungeva (atteso l'uso della locuzione “nonché”) la Regione corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e quella precedente (eventualmente anche diversa dalle tre nominativamente indicate) ove l'ultima assegnazione fosse intervenuta da meno di un anno. Nella clausola riferita al patto di non concorrenza del sig. , CP_2
invece, l'ambito territoriale del patto era individuato nelle Regioni
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna o, in alternativa, (in questo senso la locuzione “ovvero”) la Regione corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e quella precedente (eventualmente anche diversa da quelle nominativamente indicate) ove l'ultima assegnazione fosse intervenuta da meno di un anno. Già tali indicazioni risultano vaghe o comunque, non specificamente pre-determinate atteso che la Pt_1
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
datrice di lavoro era certamente nelle condizioni di variare unilateralmente la sede di lavoro dipendente, destinandoli a qualsivoglia altra Regione rispetto a quelle puntualmente indicate.
Inoltre, la si riservava espressamente la possibilità di Pt_1
aggiornare i limiti territoriali (per garantire il proprio effettivo interesse al vincolo di non concorrenza post contrattuale) in occasione di eventuali trasferimenti in Regioni diverse da quelle nominativamente indicate.
Quest'ultima espressione viene interpretata dalla Banca nei ricorsi in appello come una mera possibilità di adeguare l'ambito territoriale di vigenza del patto andando a sostituire l'indicazione delle Regioni sopra nominate con quella riferita alla nuova sede di lavoro ma, a ben vedere, il testo contrattuale ha una portata ben più ampia. Il riferimento alla possibilità “di aggiornare tali limiti territoriali onde garantire il proprio effettivo interesse” risulta libero da condizionamenti in ordine all'individuazione dei limiti territoriali da rideterminare, salva la mera indicazione che tale facoltà sarebbe esercitabile – unilateralmente – dalla in occasione di futuri Pt_1
trasferimenti del lavoratore. Se ne ricava che la datrice di lavoro si è riservata la possibilità di modificare a piacimento l'estensione territoriale del patto, evidentemente anche in aumento rispetto a quanto originariamente indicato nel testo contrattuale. Peraltro, con specifico riferimento alla posizione del sig. , non avrebbe avuto CP_2
alcuna utilità l'indicazione della possibilità di aggiornamento dei limiti territoriali se tale espressione dovesse intendersi riferita – come prospettato dall'appellante – al mero adeguamento della Regione di riferimento a quella della sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto, atteso che tale previsione è già contemplata dalla parte precedente della pattuizione, ove si stabilisce che l'ambito territoriale
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
di efficacia del patto è limitato alle tre Regioni nominativamente indicate “ovvero” a quella corrispondente alla sede di lavoro in atto al momento della cessazione del rapporto.
Per tale ragione si deve ritenere corretta l'affermazione delle sentenze di primo grado circa l'indeterminatezza dell'estensione territoriale, atteso che alla data di sottoscrizione del patto i lavoratori non potevano avere contezza dell'effettiva area territoriale cui sarebbe stato applicabile il vincolo di non concorrenza al momento della futura cessazione del rapporto di lavoro. Di qui la violazione dell'art. 2125
c.c. e la conseguente nullità dei patti perché la facoltà di modifica dell'estensione territoriale riservata in capo alla non consente di Pt_1
ritenere soddisfatto il requisito imposto dalla norma richiamata in ordine all'indicazione di determinati limiti di luogo che, per essere tali, devono essere chiari e determinati sin dal momento della stipula del contratto.
2.2 – Neppure si può ritenere – come prospettato dalla in via Pt_1
subordinata – che la nullità della clausola non potrebbe estendersi all'intero patto. Come recentemente chiarito alla giurisprudenza di legittimità “Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luogo", ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto
"a monte" la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola” (Cass. sez. lav., 19.04.2024, n. 10679).
3 – Anche il secondo motivo di appello (proposto in entrambi i ricorsi) è infondato alla luce del rigetto del primo che, ad ogni modo, ha valore assorbente.
L'indeterminatezza dell'ambito territoriale di applicazione del patto si ripercuote, infatti, anche sulla valutazione di congruità del corrispettivo atteso che la congruità di quest'ultimo non può che rapportarsi al sacrificio imposto al lavoratore. L'ammontare di Euro
9.800 annui, pari a circa il 14% della RAL (poco meno secondo i lavoratori, poco più secondo la potrebbe ritenersi congruo se Pt_1
riferito alla zona indicata nominativamente nel contratto (le tre
Regioni Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige per e CP_1
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per ), mentre una CP_2
valutazione di congruità neppure risulta possibile al momento della stipula se non è determinato ex ante il limite territoriale di efficacia del patto che, potenzialmente, potrebbe risultare ben più esteso, rispetto a quanto indicato originariamente nel contratto, alla data di cessazione del rapporto.
4 – Giova, comunque, rilevare un ulteriore profilo di nullità del patto, rimasto assorbito nella pronuncia di prime cure, ma riproposto in grado d'appello, rinvenibile nella clausola n. 11 del contratto ove si prevede: “è in facoltà della recedere unilateralmente dal Pt_1
presente Patto di non concorrenza in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta in costanza del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi. Il venire meno del presente Patto mentre farà decadere l'obbligo di non concorrenza del/la Dipendente per il
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
periodo successivo alla cessazione dal servizio non determinerà il recupero di alcun importo da parte della ”1. Pt_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie per molti versi analoga, ha affermato che “la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. 8 gennaio 2013,
n. 212; Cass. 1 settembre 2021, n. 23723, secondo cui in motivazione sub p.to 6: "la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, è stato altresì precisato... che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie,
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo: cfr. Cass. n. 3 del 2018");
6.1. nel caso di specie, l'erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto non elide i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo "esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni" dalla stessa "espresse al riguardo" (come in esso specificato e trascritto al secondo capoverso di pg. 5 della sentenza e al p.to 2.1.1. di pg. 26 del ricorso), a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso, del contratto” (Cass. sez. lav., n. 4032 del 2022).
La Cassazione, nel caso esaminato (in cui veniva in rilevo un patto di non concorrenza con corrispettivo versato mensilmente, in cui era prevista la facoltà della di far cessare gli effetti unilateralmente Pt_1
con preavviso di nove mesi;
sei in caso di mutamento delle mansioni del lavoratore, senza pretendere in restituzione le somme medio tempore erogate mensilmente) ha preso atto sia della erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto, sia del fatto che tale erogazione non sarebbe stata caducata in caso di recesso unilaterale dal patto della ma ha comunque ritenuto che la circostanza non Pt_1
elidesse i profili di nullità, di indeterminabilità temporale del vincolo e di predeterminazione del corrispettivo del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo esclusivo interesse. Il medesimo assetto contrattuale lo si trova nel caso di specie (fatta eccezione per la durata del preavviso qui di 6 mesi).
Come rilevato dalla Suprema Corte, già in corso di rapporto, a far data dalla stipula del patto, viene in rilievo una limitazione in capo al
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
lavoratore in ordine alla possibilità di progettare un diverso futuro professionale altrove ma a fronte di un corrispettivo non determinabile ex ante, attesa la previsione di una facoltà unilaterale di recesso dal patto in capo alla Banca datrice di lavoro che, evidentemente, incide anche sulla durata del vincolo contrattuale, rendendola di fatto indeterminabile al momento della stipulazione. L'ammontare del corrispettivo, infatti, necessariamente dipende dalle tempistiche della scelta datoriale, indeterminata nell'an e nel quando, in ordine alla risoluzione unilaterale del patto.
Da ultimo, come già chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata,
l'indeterminatezza del corrispettivo (così come quella dei limiti di luogo del vincolo), determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.
Ogni altra questione rimane assorbita.
5 – Per le ragioni esposte gli appelli riuniti vanno respinti. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione. Attesa la riunione dei procedimenti, le spese vengono liquidate separatamente per ciascun appellato per la fase precedente la riunione (introduttiva e studio), mentre si procede alla liquidazione unitaria con riferimento alla fase successiva (decisionale), senza alcun aumento stante la sostanziale sovrapponibilità delle posizioni. Non si tiene conto della fase istruttoria, non essendo stata svolta in grado d'appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante – con riferimento ad entrambi i procedimenti riuniti – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta gli appelli riuniti;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore degli appellati che si liquidano in Euro 3.476 in favore di ciascuno per le fasi precedenti la riunione e nel compenso unitario di Euro 3.470 per la fase decisoria, successiva alla riunione, oltre rimborso spese forfettario e nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante – con riferimento ad entrambi i procedimenti riuniti – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Lorenzo Puccetti
~ 13 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il testo riportato è tratto dal patto stipulato dal sig. ma in termini omologhi lo si CP_1 rinviene anche nel patto che ha visto coinvolto il sig. : “è in facoltà della recedere CP_2 Pt_1 unilateralmente dal presente Patto di non concorrenza in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta in costanza del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi. Il venire meno del presente Patto mentre farà decadere l'obbligo di non concorrenza del Dipendente per il periodo successivo alla cessazione dal servizio non determinerà il recupero di alcun importo da parte della Banca”.