Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2765 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Francesco Distefano ConSIliere Dott. Irene Lupo ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COMERIO CINZIA e dell'avv. GREGIO MARIO ) C/O C.F._2
ST.AV.A.CARDINALI-VIA MILANO ,228 COMO , con elezione di domicilio in
CORSO LODI 65 MILANO, presso e nello studio dell'avv. COMERIO CINZIA
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZANOTELLI CP_1 P.IVA_1
ERIC , dell'avv. PADOVESE NADIA DANIELA ( ) viale C.F._3 regina margherita 35 20122 MILANO e dell'avv CAPRA GIOVANNI ( VIALE REGINA MARGHERITA, 35 20122 MILANO , C.F._4 con elezione di domicilio in VIA CARLO POMA, 4 20129 MILANO presso e nello studio dell'avv. ZANOTELLI ERIC;
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, alla luce delle argomentazioni di cui al presente atto di appello così provvedere: IN RITO, IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte, l'inesistenza, ovvero in subordine la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado da parte della società e per l'effetto: - Dichiararsi la nullità assoluta ed CP_1 insanabile dell'intero procedimento di primo grado n. 27722/2021 R.G. avanti il Tribunale di Milano e della relativa sentenza n. 3654/2024 pubblicata il 02.04.2024; - In via gradata: disporsi la rimessione della causa al Primo Giudice, Tribunale di
l'ulteriore effetto dichiarando che nulla deve l'appellante all'appellata ad alcun titolo, ragione e causa;
IN OGNI CASO Sulla scorta delle argomentazioni tutte dedotte, dichiarare la nullità e/o riformare integralmente la sentenza n. 3654/2024 del Tribunale di Milano – Giud. pubblicata il 02.04.2024 in esito al Per_1 procedimento n. 27722/2021 R.G. qui impugnata, conseguentemente accertando e dichiarando il diritto della IG.ra , in atti generalizzata, a trattenere la Parte_1 caparra versata da parte di respingendo integralmente le domande di CP_1 di primo grado, nonché per l'ulteriore effetto dichiarando che nulla CP_1 deve l'appellante all'appellata ad alcun titolo, ragione e causa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA • Per tutte le esposte ragioni, disporsi la rinnovazione, eventualmente avanti all'adita Corte d'Appello, della fase istruttoria del procedimento, concedendo termine alle parti di depositare memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. (previgente), ovvero, in subordine, memorie ex art. 171-ter c.p.c.;
• Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di seguito capitolate 1. Vero che, alla fine del mese di maggio del 2020, presso il terreno sito in Vimodrone (MI) di proprietà della SI.ra , Fg. 5, mapp. 158, 169 e 170, il teste vedeva un Parte_1 drone radiocomandato;
2. Vero che il drone radiocomandato di cui al precedente capitolo 1, era munito di dispositivo di ripresa video;
3. Vero che il drone radiocomandato di cui ai precedenti capitoli 1 e 2, nel frangente sorvolava la zona antistante il terreno sito in Vimodrone di proprietà della SI.ra di cui Parte_1 al capitolo 1; 4. Vero che il teste apprendeva che il drone di cui ai precedenti capitoli 1 e 2 appartenesse al Geom. Si indica quale testimone sui capitoli Controparte_2 da 1 a 4 che precedono, il SI. , presso Milano;
5. Vero che in CP_3 data 15.06.2020, il Geom. si recava presso l'Agenzia Immobiliare Controparte_2
Maggi in SE (MI), via Matteotti n. 14; 6. Vero che nel frangente di cui al precedente capitolo 5, il Geom. dichiarava di voler formulare Controparte_2 offerta d'acquisto in relazione a terreno sito in Vimodrone (MI) di proprietà della SI.ra , Fg. 5, mapp. 158, 169 e 170; 7. Vero che nel frangente di cui Parte_1 al precedente capitolo 5, il Geom. dichiarava al teste di aver già Controparte_2 visionato il terreno sito in Vimodrone (MI) di proprietà della SI.ra , Parte_1
Fg. 5, mapp. 158, 169 e 170; 8. Vero che nel medesimo frangente di cui al precedente capitolo 5, il Geom sottoscriveva offerta di acquisto di cui al documento CP_2 che si rammostra (cfr. doc. 7); Si indica quale testimone sui capitoli da 5 a 8 che precedono, il SI. presso SE (MI) Testimone_1
PER VENTUNO S.R.L.
Disattesa ogni avversa domanda, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra , e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di compensi del grado di appello (oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2, DM 157/22), da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis DM 147/22 per l'uso di tecniche di navigabilità dell'atto, oltre oneri previdenziali e fiscali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la società ha agito per ottenere la restituzione del CP_1 doppio della caparra (€ 40.000), avendo esercitato il recesso ex art. 1385 c.c. per grave inadempimento della promittente venditrice ( ), in relazione ad un Pt_1 contratto preliminare di vendita immobiliare.
In particolare, l'attrice adduceva quali motivi del recesso che le fosse stato negato il sopralluogo all'immobile e che la superficie lorda reale dell'immobile (50 mq) fosse inferiore a quella promessa (137 mq dichiarati).
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Con sentenza il giudice riteneva legittimo il recesso esercitato da CP_1 condannava la al pagamento del duplum della caparra (€ 40.000) nonché alla Pt_1 refusione delle spese legali.
Avverso la sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma integrale Pt_1
e lamentando:
A) in via pregiudiziale la nullità/inesistenza della notifica della citazione atteso che:
-la notifica è stata fatta nel 2021 in via Dante Alighieri al n. 4, SE (MI), mentre la residenza della dal 2020 era al n. 2 della stessa via come da certificato di Pt_1 residenza . La notifica è avvenuta per compiuta giacenza;
-nessuna consegna dell'atto è avvenuta alla persona dell'appellante, né alcun avviso pervenuto;
-la SI.ra è venuta a conoscenza del processo solo dopo la notifica della Pt_1 sentenza (nell'agosto 2024).
B) Nel merito, l'erroneità della motivazione del giudice in ordine al dichiarato inadempimento.
Si è costituita in giudizio eccependo pregiudizialmente la tardività CP_1 dell'appello mentre l'appellante ha replicato eccependo la nullità della notifica della sentenza.
Fatte precisare le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la corte che l'eccezione di sia fondata e che l'appello sia CP_1 inammissibile, atteso che il termine per l'impugnazione è spirato il 10 giugno 2024 mentre il gravame è stato instaurato con citazione notificata il 30 settembre 2024.
Infatti, la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta correttamente in SE in via Dante Alighieri n. 2, come da certificato di residenza.
In particolare, la sentenza di primo grado, unitamente al decreto di correzione di errore materiale e atto di precetto, veniva affidata a per la notificazione CP_4 ex L. 53/1994 in data 24 aprile 2024 e notificata in data 11-5-24 all'indirizzo corretto (come si evince dal relativo avviso di ricevimento, il CAD è stato regolarmente trasmesso alla convenuta e l'atto è rimasto in giacenza presso l'ufficio postale di SE per 10 giorni, decorsi i quali l'ufficio postale ha restituito (l'11 maggio 2024) la cartolina mod. 23L con la dizione “atto non ritirato nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D.”
Sulla questione la assume di aver avuto conoscenza del procedimento solo Pt_1 in data 26-agosto 24 quando ha ritirato la sentenza presso l'ufficio postale, ed eccepisce la nullità della notificazione in quanto il duplicato dell'avviso di ricevimento (CAD) non sarebbe valido non recando il timbro postale né la firma dell'addetto.
Tanto premesso la corte osserva quanto segue.
La notificazione della sentenza di primo grado si è svolta tramite il servizio postale ed è stata eseguita ai sensi della L. 53/1994 dal difensore Avv. Eric Zanotelli, autorizzato alle notifiche in proprio dal ConSIlio dell'Ordine di Milano con provvedimento del 23 giugno 2005 (come riportato in relata); l'art. 3, co. 1 della citata L. 53/1994 prescrive requisiti formali per la notifica in proprio, che nel caso di specie sono stati osservati:
- la relazione di notificazione è stata regolarmente scritta sia sull'originale, sia sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale (Milano 63) per mezzo del quale è stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato a/r;
-il piego è stato trasmesso con raccomandata a/r n. 78536480019-4, come indicato nella relata e sul tagliando di spedizione pinzato alla relata, sulla busta e nell'avviso di ricevimento;
-il piego è stato consegnato a il 24 aprile 2024 alle ore 13:02, come si CP_4 legge nel tagliando di spedizione pinzato alla relata;
- la busta di notifica , così come il tagliando di spedizione e l'avviso di ricevimento, reca chiaramente indicato nome, cognome e indirizzo di residenza della destinataria (in SE, Via Dante Alighieri 2, risultante anche dal suo certificato storico di residenza sub doc. 2 del fascicolo appellante);
-la busta inoltre indica gli elementi prescritti dall'ultimo periodo dell'art. 3, co. 1, lett. b), L. 53/1994, e cioè il numero del registro cronologico di cui all'art. 8 (numero 456, indicato sia nella relata che nell'avviso di ricevimento), nome e sottoscrizione del notificante (l' Avv. Eric Zanotelli), nonché il domicilio del notificante, racchiuso nel timbro dello Studio apposto nel riquadro “inserire indirizzo mittente”.
Parimenti regolare e immune da vizi è la fase finale del procedimento notificatorio, e infatti:
- come risulta dall'avviso di ricevimento del plico raccomandato Mod. 23L il postino si è presentato in data 30 aprile 2024 alla residenza della destinataria, ma non ha potuto procedere alla consegna “per temporanea assenza del destinatario” (come risulta dalla casella barrata nell'apposita sezione);
- l'ufficiale postale ha, ex art. 8/4 L. 890/82 depositato il piego presso l'ufficio postale di zona, dandone notizia con Comunicazione di Avvenuto Deposito (cd. CAD) trasmessa lo stesso 30 aprile 2024 con raccomandata a/r n. 669077520662, ed annotando tali elementi sull'avviso di ricevimento;
- come risulta annotato sull'avviso di ricevimento della CAD , l'ufficiale postale è tornato a consegnare la CAD lo stesso 30 aprile 2024 e, non avendo rinvenuto la destinataria, ha immesso la CAD nella sua cassetta postale;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 8, L. 890/1982, decorsi dieci giorni dalla data di Cont spedizione della CAD, l'11 maggio 2024 l'avviso di ricevimento Mod. (avviso relativo alla notifica dell'atto giudiziario) è stato restituito al mittente con l'indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni”.
Alla luce di quanto sopra, ed in virtù di quanto previsto dall'art. 8, co. 4, ultimo periodo, L. 890/1982, la notificazione della sentenza di primo si è perfezionata in Parte_ data 11 maggio 2024, e cioè trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della , spedita il 30 aprile 2024.
Poiché tuttavia, per giurisprudenza uniforme che ha preso le mosse da Cass. civ., SSUU, 15 aprile 2021, n. 10012 “la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” 1 , nel presente giudizio è stato prodotto sub doc. 11 l'avviso di ricevimento della CAD in duplicato , richiesto a – atteso lo smarrimento dell'originale e da CP_4 questa regolarmente trasmesso .
Con riferimento al duplicato osserva la Corte che lo stesso risulta trasmesso dalle poste, richiama l'atto da notificare e il numero della raccomandata, le generalità del destinatario e il suo indirizzo, la data dell'immissione nella cassetta postale stante l'assenza del destinatario e, in quanto è costituito da un modello compilato dall'ufficio sulla base del registro di consegna, è corretto che non rechi sottoscrizioni (non reca in particolare la firma dell'addetto alla consegna né il nome o matricola del portalettere o dell'operatore né timbri) (Cass. 2022 n. 13798 e 14574/18) : posta dunque la formale completezza del duplicato, le doglianze variamente sollevate dall'appellante relative al contenuto stesso dell'atto avrebbero dovuto essere fatte valere con una specifica querela di falso ( Cass. 14574/18) che, invece, non è stata avanzata da parte appellante. .
Dunque , il procedimento notificatorio è stato instaurato regolarmente e alla ritualità della notifica nel maggio 2024 della sentenza consegue la tardività dell'appello, notificato a settembre 2024, e quindi la sua inammissibilità ed improcedibilità.
Assume ancora l'appellante che in ogni caso la notifica della sentenza effettuata da parte della non è idonea a far decorrere il termine breve atteso che tale CP_1 notifica avveniva nei confronti della parte personalmente, senza alcun riferimento alla volontà di accorciare i termini di impugnazione, ed anzi, a fini evidentemente esecutivi (stante l'acclusione all'atto di precetto).
Anche questa difesa non è fondata. Infatti, la notifica della sentenza è avvenuta alla parte personalmente vista l'assenza di un procuratore costituito, atteso che la Pt_1 era rimasta contumace nel giudizio di primo grado.
Infatti, “Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo;
ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve”(Cass Ord n. 29037 del 13/11/2018) Inoltre, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio alla quale questa corte si conforma” La notifica della sentenza eseguita personalmente alla parte contumace in forma esecutiva contestualmente al precetto, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., è utile anche ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., non essendo rilevante il fine per il quale la notifica della sentenza sia stata richiesta ed eseguita, ma il fatto della notifica stessa nella sua natura di evento ritenuto dalla legge l'unico idoneo ad assicurare alla parte la conoscenza legale della decisione” (Cass. 5 aprile 1996 n. 3188; Cass 24 agosto 2000 n. 11078)
Alla ritualità della notifica nel maggio 2024 della sentenza consegue la tardività dell'appello, notificato a settembre 2024, e, quindi, la sua inammissibilità e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'appellante e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 3654/24 del 2-4- 24; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese CP_1 del grado che liquida in euro 6.900,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228. Così deciso in Milano, 28/05/2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte