Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2001, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
"142 01 /S.U. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto . SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Primo Presidente f.f. R.G.N. 1789/00 Cron.MOZ? Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Rep. Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Antonio VELLA PRESTIPINO Consigliere Dott. Giovanni Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -Dott. Giovanni PAOLINI IL SOLE 24 ORE Bees Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 6-APR. 2001 GIANNANTONIO - Rel. Consigliere Dott. Ettore EAS ha pronunciato la seguente SE NT ENZ A LIRE 3000 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CR CG508612 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato AR CARTASEGNA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega a margine del ricorso;
Rilasciata copia legale al sig. GOBBI.... - ricorrente per diritti L. contro 26 APR. 2001. 2000 IL CANCELLIERE BO SE, NN UL, LI RIBALDI 1106 -1- RE, MO AS, AR EF, NI BE, AC CR, TI NE, RI Rilasciata copia legae NR, RB AR;
IG al sig. per diritti
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6808/99 del Tribunale di PERUGIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Goffredo GOBBI, per delega dell'avvocato RI CARTASEGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'autorità del giudice ordinario. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 5 maggio 1999 i signori SE IG, LI GI, LL IL BA, SI MO, NI PA, ER PE, RI CE, ON PO, CO CC e RI Curdini convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Perugia, quale giudice del lavoro, il Comune di Perugia in persona del Sindaco pro-tempore. Esponevano di essere dipendenti del Comune convenuto, titolari della quinta qualifica funzionale con il profilo di collaboratore professionale di vigilanza e di custodia e come tali inquadrati nel ruolo di vigili urbani della Polizia municipale dell'ente; che con delibera del 7 marzo 1996 il Comune di Perugia aveva attivato un corso di perfezionamento della durata di sessanta ore, finalizzato alla riqualificazione del personale ai sensi del comma 19, art. 5, d.p.r. 268/87, aperto a tutti gli appartenenti al corpo di Polizia municipale;
che, espletato il corso, ai partecipanti era stato rilasciato un attestato di frequenza. Aggiungevano che con delibera in data 28 marzo 1998 la Giunta comunale aveva ritenuto opportuno coprire tredici posti di istruttore di vigilanza e custodia vacanti nella pianta organica mediante un concorso interno e riservato ai dipendenti in possesso sia del titolo di studio necessario, sia dell'attestato di frequenza al menzionato corso di riqualificazione professionale;
che, espletata la procedura concorsuale, con delibera in data 29 dicembre 1998 erano stati dichiarati idonei solamente sei dipendenti, successivamente inquadrati nella qualifica superiore mediante stipula di apposito contratto;
che essi ricorrenti 1 erano stati esclusi dal beneficio della graduatoria in quanto non idonei, avendo conseguito un punteggio inferiore al ventuno su trenta. Chiedevano che il Pretore dichiarasse l'illegittimità degli atti della procedura concorsuale in quanto la commissione giudicatrice avrebbe disposto un illegittimo sbarramento imponendo, ai fini dell'idoneità, il conseguimento del punteggio di ventuno su trenta, in contrasto con l'idoneità già conseguita con la frequentazione del corso;
inoltre l'attività della commissione giudicatrice sarebbe stata espletata in contrasto con alcune specifiche previsioni del bando. Chiedevano, inoltre, la condanna del Comune alla riformulazione della graduatoria e all'inquadramento di quelli tra i ricorrenti che risultassero tra i primi tredici della nuova graduatoria. Costituitosi in giudizio, il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto la giurisdizione sullo dello stesso spetterebbe al giudice amministrativo, e l'infondatezza del ricorso stesso. Nelle more del giudizio il Comune di Perugia propone regolamento preventivo di giurisdizione illustrato con memoria affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (intitolato razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della 2 legge 23 ottobre 1992 n. 421) così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 546 del 1993, dispone che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle sole materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c della legge 23 ottobre 1992 n. 421. L'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 dispone che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La norma costituisce una deroga al principio processuale tempus regit actum che avrebbe comportato l'applicazione della legge in vigore nel momento in cui si svolge il processo ed è diretta ad evitare una immediata devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie sul rapporto di impiego protratto oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina: può determinare, peraltro, in alcuni casi un deprecabile, ma inevitabile frazionamento dei giudizi relativi all'adempimento di obblighi derivati da rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1998 (cfr. Cass. 26 agosto 1998 n. 8451; Cass. 30 dicembre 1998 n. 12908; Cass. 5 febbraio 1999 n. 35; Cass. 20 novembre 1999 3 n. 808; Cass. 4 dicembre 1999 n. 901). E' stato quindi ritenuto che la norma, proprio per gli inconvenienti cui essa potrebbe dare origine, debba essere interpretata in modo restrittivo. Essa, cioè, deve essere applicata solo nel caso in cui il diritto del dipendente nasca da atti o fatti giuridici maturati nello svolgimento del rapporto come, ad esempio, nel caso del diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato prima e dopo il 30 giugno 1998. Quando invece il diritto, o la lesione del diritto, del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, come, ad esempio, una promozione o un licenziamento, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente dal momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale. Pertanto nel caso, come quello in esame, in cui la controversia ha per oggetto la legittimità o meno del provvedimento di dichiarazione di idoneità emanato il 29 dicembre 1998, la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se il provvedimento fa riferimento a fatti avvenuti antecedentemente al 30 giugno 1998. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Nulla deve essere pronunciato in merito alle spese di questo regolamento di giurisdizione non essendosi costituite le altre parti.
P.Q.M.
SS 4 La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 Il Primo Presidente ff. вожать вашите II Presidente L'Estensore Store ferm entoris Collaboratore di Cancellerie #Callaboratore Ole ic Depositato in Cancelleria Roma, li 6 APR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Ollen 5