Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Lia Di Benedetto Presidente
2. dr. Arturo Pizzella ConIGliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia ConIGliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 10/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 186/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa come in atti dall'Avv. GOGLIA ANNAMARIA ed avv. BIFANO CARMELO con domicilio eletto in VIA DEI PRINCIPATI, n. 78, 84100 SALERNO
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. DE Controparte_1
LUCA TAMAJO RAFFAELE, con domicilio eletto in VIALE GRAMSCI N. 14 80100
NAPOLI.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1504/2022, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, in data 12/10/2022.
CONCLUSIONI:
Parte appellante.
1) Accerti e dichiari la nullità e/o annullabilità della sentenza 1504/2022 per le motivazioni di cui all'atto di appello;
2) In riforma della sentenza 1504/2022, decidendo nel merito: accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso verificatosi a discapito della Sig.ra
1
…Omissis…; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio oltre IVA e CAP, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Parte appellata: rigetto del gravame, con vittoria di spese di lite
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1504/2022, pubblicata in data 12/10/2022, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., rigettava la domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 30/07/2019 nei confronti di
[...] [...]
, avente ad oggetto “Risarcimento danni patrimoniali e non”, avanzata CP_1
ai sensi degli artt 2049 e 2087 cc..
2. La ricorrente premetteva che:
-quale dipendente di , a partire dal 08/06/2006, aveva svolto le mansioni di CP_1
postina presso il CPD di Nocera Superiore, fino al trasferimento presso la sede di
Avellino con relativa modifica delle mansioni;
-in data 28/09/2018, mentre era sul posto di lavoro, aveva un diverbio con il suo caposquadra IG. il quale la attaccava oltre che verbalmente anche Persona_1 tramite il lancio “in faccia” di fogli;
-in conseguenza di tale litigio, caduto sotto la percezione di altri colleghi, avvertiva un malore fino a subire il giorno seguente un ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nocera Inferiore per poi essere dimessa in data 05/10/2018, con diagnosi della sindrome di Tako-Tsubo, consistente in un attacco cardiaco scaturito da alti livelli di stress;
-in conseguenza dell'inidoneità a svolgere la mansione di portalettere, per la quale era stata assunta, veniva trasferita dalla sede di Nocera Superiore alla sede di Avellino, ove veniva addetta a mansioni interne.
Tanto premesso chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore di:
2 a) accertare e dichiarare il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso verificatosi a suo discapito e per l'effetto condannare le al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniale;
b) ordinare il trasferimento immediato della ricorrente dall'Ufficio postale di Avellino presso la sede originaria di Nocera Superiore ove la IG.ra aveva la residenza. Pt_1
3. Il primo Giudice, senza ammettere le prove testimoniali richieste, rigettava interamente la domanda risarcitoria -sulla quale soltanto insisteva la ricorrente- ritenendola generica ed argomentando testualmente che “la ricorrente si limita a dedurre genericamente di aver subito un danno alla sua salute a causa di un litigio avvenuto con un collega durante l'orario di lavoro, ma non deduce né descrive in cosa sarebbe consistita la condotta illegittima di e la conseguente CP_1 responsabilità di quest'ultima. Non si comprende, pertanto, in cosa si sarebbe concretizzato l'inadempimento della società convenuta, quale l'omissione di cui sarebbe responsabile la società, quale la misura di sicurezza violata, o, più precisamente, quale la sua condotta omissiva e/o commissiva in contrasto con il suo dovere in materia di salute e sicurezza…..sembra, dunque, che controparte addebiti alla società la responsabilità della patologia della IG.ra a CP_1 Pt_1
prescindere da una condotta colposa della datrice di lavoro, quasi a voler far ricadere su di lei un'ipotesi di responsabilità oggettiva per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti che, invece, nel nostro ordinamento è del tutto esclusa”.
4. Con il proposto gravame, la IG.ra censurava la sentenza di primo grado, Pt_1
deducendo:
A-nullita' e/o annullabilita' del provvedimento impugnato per difetto di motivazione – errata interpretazione e violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto – artt.
2087 c.c. e 2049 c.c.
B-nullita' e/o annullabilita' del provvedimento impugnato per difetto di motivazione - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 della costituzione e dell'art. 132 numero 4
c.p.c. - nonche' – omesso esame e/o mancata ammissione delle richieste istruttorie - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c.
La parte appellante contestava la valutazione espressa dal primo Giudice circa l'assenza di nesso di causalità tra l'evento accaduto alla IG.ra e l'atteggiamento assunto Pt_1
da , ritenendo configurabile, nel caso di specie, la responsabilità per i fatti CP_1 dei suoi dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c., verificatisi sul luogo e durante l'orario di lavoro. Richiamava in proposito la giurisprudenza di legittimità
3 secondo cui la responsabilità indiretta del datore di lavoro, ex art. 2049 c.c., per fatti commessi da un dipendente, non richiedeva la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta del dipendente e l'evento lesivo ma semplicemente un nesso di occasionalità necessaria. Evidenziava, dunque, che, trattandosi di responsabilità oggettiva, era assolutamente irrilevante la valutazione della componente soggettiva che aveva portato all'illecito.
5. Si costituiva controparte e contrastava l'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa in data odierna, come da dispositivo in atti.
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L'appello (con cui controparte insiste esclusivamente per il riconoscimento della responsabilità di ai sensi dell'art 2049 c.c., richiedendo il risarcimento dei CP_1
conseguenti danni patrimoniali e non) è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza di primo, grado correttamente motivata, le cui argomentazioni vengono espressamente richiamate nella presente sede onde evitare inutili ripetizioni, in ossequio al principio di sinteticità dei provvedimenti.
La genericità della domanda proposta in primo grado e, in particolare, l'assenza di compiuta specificazione dei fatti causativi dei danni lamentati, specie quelli patrimoniali, non superabile con le prove testimoniali, non consentono di ravvisare gli elementi configurativi della responsabilità della società , né ai sensi CP_2 dell'invocato articolo 2049 cc né ai sensi dell'art 2087 cc., per quanto segue.
Parte ricorrente-odierna appellante si è limitata, infatti, ad affermare che vi è stato un diverbio con il IG. senza però dedurre in cosa sarebbe consistito, in quale Per_1
momento sarebbe avvenuto, per quali motivazioni, alla presenza di chi e dove.
Nel descrivere il fatto asseritamente causativo dei danni, ha dedotto che “nel mentre si trovava sul posto di lavoro, aveva un diverbio con il Sig. - Persona_1
caposquadra CDP di Nocera Superiore–il quale, nel mezzo della discussione, le gettava in faccia ed in maniera dispregiativa alcune lettere che aveva con sé alla presenza di altri dipendenti…scaturiva un intenso stato emotivo e di stress da lavoro”.
Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni senza specificare se stesse agendo per il ristoro di un danno biologico subito o per l'accertamento dell'avvenuto infortunio o per
4 il riconoscimento di una malattia professionale, né ha dedotto in ricorso in cosa sarebbero consistiti i danni subiti.
Tale carenza di allegazione -non colmabile con l'escussione testimoniale, con un'eventuale richiesta di esibizione di documentazione a carico della società convenuta o con la nomina di una CTU- non consente di ravvisare la responsabilità della società datrice di lavoro, nemmeno ai sensi dell'invocato articolo 2049 cc.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che:
- Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo (cfr. Cass. sez. 3, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024);
-La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo(Cass. sez. L, Sentenza n. 7403 del 25/03/2013).
Nel caso esaminato dall'organo di legittimità nella pronuncia pocanzi indicata, sovrapponibile a quello oggetto di causa e relativo ad aggressione fisica di una lavoratrice da parte di collega sovraordinato, la S.C. ha confermato la valutazione espressa dalla sentenza impugnata, che aveva escluso il rapporto di "occasionalità necessaria" tra la condotta lesiva ed il rapporto di lavoro in assenza di nesso con le mansioni del dipendente, e ritenendo insufficiente la circostanza della verificazione dell'aggressione nell'ambiente di lavoro
Non basta quindi che l'aggressione si verifichi nell'ambiente di lavoro ma occorre che vi sia un collegamento del fatto lesivo con le mansioni affidate al dipendente.
Nel caso di specie, come detto, dalla sintetica narrazione del fatto svolta in ricorso non si comprende invece il perché e il come della condotta asseritamente aggressiva del collega sovraordinato, se il diverbio abbia avuto origine e si sia svolto per questioni di lavoro o per altra ragione.
Nessuna ulteriore indicazione è stata offerta circa la causale, le connotazioni del diverbio, il nesso con le mansioni del dipendente. Né, poi, alcuna specifica contestazione è stata enucleata rispetto alle deduzioni difensive di controparte che riferiva, nella memoria costitutiva in giudizio, di aver appreso solo, in data 09 ottobre
5 2018, da una lettera scritta di suo pugno dalla lavoratrice che, circa 10 giorni prima, ossia il 28 settembre 2018, la ricorrente- odierna appellante aveva avuto un malore durante l'orario di lavoro.
Ebbene, anche nella lettera inviata dalla IG.ra e nella documentazione medica Pt_1
allegata, come eccepito dalla parte appellata, manca qualsiasi descrizione dell'episodio litigioso che avrebbe originato la patologia della lavoratrice.
Dalla documentazione ritualmente depositata dalle parti, sin dal primo grado e, in particolare, nella dichiarazione d'infortuni “preventiva” richiesta nella procedura GIW
(datata 10 ottobre 2018), redatta prima dell'instaurazione del presente procedimento, emerge poi che la dott.ssa (che rivestiva un ruolo gerarchicamente Per_2
sovraordinato, nel medesimo ambito lavorativo della , e che compilava la Pt_1
dichiarazione di infortunio nella proceduta attivata a seguito della lettera inviata dalla alla società) non aveva mai ricevuto - né dalla lavoratrice né da terzi – notizia di Pt_1
un litigio tra la IG.ra e il capoufficio e non era stata informata circa il malore Pt_1
avvertito dalla IG.ra . Pt_1
Alla luce di tutte le complessive emergenze processuali, non può affermarsi la responsabilità di , invocata dall'appellante ai sensi dell'art 2049 cc. CP_1
Insussistente poi è in ogni caso la responsabilità datoriale paventata dalla odierna parte appellante in primo grado (su cui non insiste nel presente grado), anche ai sensi dell'art. 2087 c.c.. Ed infatti, non sono state nemmeno indicate le particolari regole di cautela che avrebbe dovuto adottare per proteggere la IG.ra , per CP_1 Pt_1
non cagionare un danno alla sua salute.
Secondo le coordinate ermeneutiche indicate dalla S.C. di Cassazione, infatti:
- il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno (sez. L - , Sentenza n. 10319 del 26/04/2017);
- l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass., Sez. Lav., 23 luglio 2004, n. 13887);
- « la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la
6 previa dimostrazione, da parte dell'attore che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza». (Cass., Sez. Lav., 20febbraio 2006, n. 3650; cfr. anche Cass.,
Sez. Lav., 7 agosto 1998, n. 7792);
-il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cfr.
Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008).
In base ai principi richiamati, dunque, il lavoratore vittima di un infortunio, agendo contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni, ha l'onere di allegare e provare, quale fatto costitutivo del diritto, la specifica misura di sicurezza, nominata o innominata, dalla cui violazione sarebbe scaturito il danno sofferto (Cass., Sez.
Lav., 26 ottobre 2020, n. 23441).
Ciò non è in alcun modo avvenuto nel caso di specie.
L'appello, quindi, per tutto quanto detto, è palesemente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riportato in calce.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza 1504/2022, emessa in data 12/10/2022 Parte_1
dal Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 4996,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, il 10.02.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Lia Di Benedetto
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