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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3763 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta con P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco Potenza, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via Racioppi n. 48;
OPPONENTE
E
, con sede in Tolve alla Via Raffaello, 02, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e P.IVA_2 CP_1
difeso dall'avv. Domenico Stigliani, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Potenza alla Via del Gallitello n. 215;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2019, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 5.12.2019, spedito per la notifica in data 6.12.2019 ed asseritamente notificato in data 11.12.2019, con cui le Controparte_1 ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 13.955,32, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del dal Tribunale di Potenza n. 788/2018 del
13.09.2018, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Potenza dichiarare che: a. Non è dovuta alla società la Controparte_1 somma di € 3.045,54 a titolo di interessi moratori, essendo stata notificata la diffida al pagamento il 23.5.2017; in subordine, volendosi applicare il d.lgs. n. 231/2002, non è dovuta la cifra di € 450,73 a titolo di interessi di mora, rispetto a quella precettata.
Illegittima la pretesa di € 14,04 a titolo di “spese di procedimento liquidate” per essere stata calcolata la al 4% e le spese generali al 15% anche sugli esborsi di € 145,50; CP_2
b. Per l'effetto annullare il precetto notificato l'11.12.2019, di € 13.955,32 perché illegittimo ed ogni altro atto allo stesso conseguente e/o connesso, con ogni conseguente effetto di legge”.
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione, quale unico motivo, l'erroneità nella cifra precettata, che sarebbe eccessiva, rappresentando che:
- la formale messa in mora da parte del creditore è stata notificata in data 23.05.2017 e, quindi, da tale data e sino al 5.12.2019, gli interessi dovuti sono pari ad euro 1.393,85 e non all'importo di euro 4.439,39 richiesto;
- risulterebbe una differenza di euro 450,73 a titolo di interessi anche qualora si volesse applicare il d.lgs. n. 231/2002 sulle fatture n. 318 del 6.11.2010 di euro 945,70, n. 344 del
29.12.2011 di euro 1.827,08, n. 314 del 20.12.2012 di euro 1.439,00, n. 349 del 31.12.2012 di euro 2.038,62, n. 259 del 15.12.2013 di euro 1.181,36, n. 296 del 31.12.2014 di euro
349,24 e n. 88 del 9.05.2017 di euro 610,00;
- risulta errato l'importo richiesto per le spese liquidate in decreto ingiuntivo, essendo stata richiesto illegittimamente l'importo di € 14,04 (quale differenza tra euro 791,34 richiesto ed euro 777,30 dovuto) a titolo di cassa avvocati e spese generali calcolati sugli esborsi e non solo sulle competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.06.2020, si è costituita la società opposta la società , diffusamente contestando le avverse Controparte_1
deduzioni, ed ha chiesto di dichiarare inammissibile l'atto di opposizione a precetto, nonché il rigetto della domanda ed, in subordine, di disporre la nullità solo parziale dell'atto di precetto relativamente alla somma risultante eccedente con condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. della controparte.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza cartolare del 12.05.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 24.10.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono. In via preliminare, si rileva che le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Si osserva che con l'atto di precetto oggetto di opposizione (doc. nella produzione dell'opponente) l'opposta ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro
13.955,32 di cui: euro 8.391,14 quale somma liquidata in decreto ingiuntivo;
euro 791,34 per spese di procedimento liquidate;
euro 831,80 per interessi moratori su fattura n. 318 del
6.11.2010 al 5.12.2019; euro 1.050,30 per interessi moratori su fattura n. 344 del 29.12.2011 al 5.12.2019; euro 805,69 per interessi moratori su fattura n. 314 del 20.12.2012 al
5.12.2019; euro 1.007,48 per interessi moratori su fattura n. 349 del 31.12.2012 al 5.12.2019; euro 497,65 per interessi moratori su fattura n. 259 del 15.12.2013 al 5.12.2019; euro 120,80 per interessi moratori su fattura n. 296 del 31.12.2014 al 5.12.2019; euro 125,67 per interessi moratori su fattura n. 88 del 9.5.2017 al 5.12.2019; euro 225,00 per compenso precetto;
euro
33,75 per spese generali al 15%; euro 10,35 per cassa avvocati al 4%.
Il suddetto atto di precetto si fonda sul titolo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Potenza n. 788/2018 del 13.09.2018 (doc. nella produzione dell'opponente) con cui è stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'opposta l'importo di euro 8.391,14, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio pari ad euro 540,00 per competenze ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e c.p.a.
Con particolare riferimento agli interessi, nella domanda (a cui il titolo rimanda) sono espressamente richiesti gli interessi moratori sul credito domandato di cui alle fatture n. 318 del 6.11.2010 di euro 945,70, n. 344 del 29.12.2011 di euro 1.827,08, n. 314 del 20.12.2012 di euro 1.439,00, n. 349 del 31.12.2012 di euro 2.038,62, n. 259 del 15.12.2013 di euro
1.181,36, n. 296 del 31.12.2014 di euro 349,24 e n. 88 del 9.05.2017 di euro 610,00 indicate.
Quanto alla doglianza relativa all'eccessività dell'importo richiesto a titolo di interessi, si rileva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del
d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14911 del 31/05/2019; Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024). L'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, rubricato “Termini di pagamento”, così dispone: “
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura
o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
Quanto all'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi moratori, la Suprema
Corte ha chiarito che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione
"ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020).
In parte motiva, con la sopra citata pronuncia i giudici di legittimità hanno, quindi, precisato che “Non è dubbio, infatti, che in assenza della prova della data di ricezione della fattura debba trovare applicazione il criterio cronologico fondato sulla data di esecuzione della prestazione. Fatto costitutivo della pretesa è dunque l'elemento cronologico ("dies a quo") del momento iniziale di decorrenza degli interessi, individuato in relazione alla "data della esecuzione prestazione", ponendosi come fatto derogatorio della sequenza di subordinazione istituita ex lege tra la disposizione di cui alla lett. a) e quella della lett. b), la differente ipotesi, prevista dalla lett. c), in cui la fattura sia stata trasmessa e ricevuta in data anteriore alla esecuzione della prestazione. Pertanto la "data di emissione" del documento-fattura (così come la data di ricezione di detto documento) può risultare anteriore o posteriore alla esecuzione della prestazione, ma se posteriore, la data di emissione (o di ricezione) viene al più a coincidere ovvero ad essere necessariamente successiva a quella di esecuzione della prestazione di beni o servizi, potendo in tal modo assolvere in ogni caso alla esigenza di individuazione dell'elemento cronologico, richiesto dalla norma, e cioè del "dies a quo" dal quale far decorrere gli interessi ex art. 5 Dlgs n.
231/2002. Ed infatti, nel caso in cui la data di emissione delle fatture - non trasmesse nè ricevute dal debitore - fosse coincidente con quella di adempimento delle prestazioni, verrebbe pur sempre in questione il criterio di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, del Dlgs n.
231/2002; nel caso in cui, invece, la fattura - non trasmessa nè ricevuta dal debitore - risultasse emessa in data successiva a quella di esecuzione della prestazione, alcuna contestazione, in ordine alla violazione della regola stabilita dal medesimo articolo 4, potrebbe allegare il debitore il quale neppure avrebbe interesse ad agire in giudizio, atteso che vedrebbe ridotto l'importo del debito da mora, iniziando a decorrere gli interessi in tempo addirittura successivo a quello della data di esecuzione della prestazione previsto dalla norma indicata” Pertanto, viene in rilievo “- in mancanza di trasmissione e ricezione della fattura – il criterio subordinato (comma 2, lett. b) di decorrenza degli interessi di mora dal trentunesimo giorno successivo alla data di esecuzione della prestazione, che bene può trovare applicazione (in assenza di altre prove) anche facendo riferimento alla "data di emissione" della fattura, in quanto documento equiparato alla richiesta di pagamento e che viene formato, di regola, secondo la comune prassi commerciale, "successivamente" alla effettuazione della prestazione di beni o servizi (sintomatiche al proposito, con riferimento agli adempimenti fiscali, le disposizioni degli artt. 6, 21, comma 4, 23 del Dpr 26.10.1972
n. 633)”.
Con riferimento al caso di specie oggetto di esame, considerato che dal titolo si evince che l'obbligazione pecuniaria a carico dell'opponente è sorta nell'ambito di transazioni commerciali e che le è stato intimato il pagamento degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, si rileva che è legittima la richiesta di pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 contenuta nell'atto di precetto opposto, senza che vi fosse necessità di alcuna formale costituzione in mora della debitrice, con decorrenza dalla data di emissione delle fatture indicate nel ricorso monitorio, in assenza di prova della trasmissione e ricezione delle stesse da parte dell'obbligato.
Consegue, quindi, a quanto appena affermato che è destituito di fondamento l'assunto dell'opponente secondo cui gli interessi andavano calcolati dalla formale messa in mora da parte del creditore notificata in data 23.05.2017.
Pertanto, gli interessi di mora vanno rideterminati dal trentesimo giorno dalla emissione delle fatture, con l'applicazione della maggiorazione del 7% (art. 3, comma 1 d. lgs. N. 192/2012) per le transazioni concluse entro il 31.12.2012 e, precisamente:
- per la fattura n. 318 del 06.11.2010 di € 945,70, dal 06.12.2010 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 625,25;
- per la fattura n. 344 del 29.12.2011 di € 1.827,08, dal 28.01.2012 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 1.038,26;
- per la fattura n. 314 del 20.12.2012 di € 1.439,00, dal 19.01.2013 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 705,35;
- per la fattura n. 349 del 31.12.2012 di € 2.038,62, dal 30.01.2013 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 994,49;
- per la fattura n. 259 del 15.12.2013 di € 1.181,36, dal 14.01.2014 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 560,09;
- per la fattura n. 296 del 31.12.2014 di € 349,24, dal 30.01.2015 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 135,70;
- per la fattura n. 88 del 9.05.2017 di € 610,00, dall'8.06.2017 al 05.12.2019, 2019 gli interessi sono pari ad € 121,66.
L'importo degli interessi di mora ammonta, pertanto, complessivamente ad euro 4.180,80 rispetto all'importo intimato a tale titolo pari ad euro 4.439,39.
Si rileva, ancora, che la doglianza relativa all'eccessività dell'importo richiesto a titolo di spese liquidate in decreto ingiuntivo è infondata.
L'importo di euro 791,34 indicato nell'atto di precetto per spese di procedimento liquidate nel decreto ingiuntivo, invero, è dato dalla somma dell'importo di euro 540,00 liquidato nel titolo per competenze professionali, di euro 81,00 per spese generali calcolato al 15% sulle competenze ed euro 24,84 per cassa avvocati calcolato al 4% sulle competenze, cui sono aggiunti euro 145,50 per esborsi liquidati nel titolo, sicché, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, gli importi richiesti a titolo di spese generali e cassa forense non sono stati calcolati sulla somma liquidata a titolo di compenso comprensiva degli esborsi.
Si osserva che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass.,
19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione
Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto nella misura eccedente l'importo di euro 13.696,73, rideterminato secondo quanto sopra argomentato.
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi atti a legittimare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione in misura esigua rispetto all'importo precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da per quanto di ragione e, per Parte_1
l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 5.12.2019, spedito per la notifica in data 6.12.2019 da di , nella misura eccedente CP_1 CP_1
l'importo di euro 13.696,73.
2) Compensa le spese.
Così deciso in Potenza, il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3763 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta con P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco Potenza, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via Racioppi n. 48;
OPPONENTE
E
, con sede in Tolve alla Via Raffaello, 02, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e P.IVA_2 CP_1
difeso dall'avv. Domenico Stigliani, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Potenza alla Via del Gallitello n. 215;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2019, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 5.12.2019, spedito per la notifica in data 6.12.2019 ed asseritamente notificato in data 11.12.2019, con cui le Controparte_1 ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 13.955,32, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo del dal Tribunale di Potenza n. 788/2018 del
13.09.2018, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Potenza dichiarare che: a. Non è dovuta alla società la Controparte_1 somma di € 3.045,54 a titolo di interessi moratori, essendo stata notificata la diffida al pagamento il 23.5.2017; in subordine, volendosi applicare il d.lgs. n. 231/2002, non è dovuta la cifra di € 450,73 a titolo di interessi di mora, rispetto a quella precettata.
Illegittima la pretesa di € 14,04 a titolo di “spese di procedimento liquidate” per essere stata calcolata la al 4% e le spese generali al 15% anche sugli esborsi di € 145,50; CP_2
b. Per l'effetto annullare il precetto notificato l'11.12.2019, di € 13.955,32 perché illegittimo ed ogni altro atto allo stesso conseguente e/o connesso, con ogni conseguente effetto di legge”.
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione, quale unico motivo, l'erroneità nella cifra precettata, che sarebbe eccessiva, rappresentando che:
- la formale messa in mora da parte del creditore è stata notificata in data 23.05.2017 e, quindi, da tale data e sino al 5.12.2019, gli interessi dovuti sono pari ad euro 1.393,85 e non all'importo di euro 4.439,39 richiesto;
- risulterebbe una differenza di euro 450,73 a titolo di interessi anche qualora si volesse applicare il d.lgs. n. 231/2002 sulle fatture n. 318 del 6.11.2010 di euro 945,70, n. 344 del
29.12.2011 di euro 1.827,08, n. 314 del 20.12.2012 di euro 1.439,00, n. 349 del 31.12.2012 di euro 2.038,62, n. 259 del 15.12.2013 di euro 1.181,36, n. 296 del 31.12.2014 di euro
349,24 e n. 88 del 9.05.2017 di euro 610,00;
- risulta errato l'importo richiesto per le spese liquidate in decreto ingiuntivo, essendo stata richiesto illegittimamente l'importo di € 14,04 (quale differenza tra euro 791,34 richiesto ed euro 777,30 dovuto) a titolo di cassa avvocati e spese generali calcolati sugli esborsi e non solo sulle competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.06.2020, si è costituita la società opposta la società , diffusamente contestando le avverse Controparte_1
deduzioni, ed ha chiesto di dichiarare inammissibile l'atto di opposizione a precetto, nonché il rigetto della domanda ed, in subordine, di disporre la nullità solo parziale dell'atto di precetto relativamente alla somma risultante eccedente con condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. della controparte.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza cartolare del 12.05.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 24.10.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono. In via preliminare, si rileva che le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Si osserva che con l'atto di precetto oggetto di opposizione (doc. nella produzione dell'opponente) l'opposta ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro
13.955,32 di cui: euro 8.391,14 quale somma liquidata in decreto ingiuntivo;
euro 791,34 per spese di procedimento liquidate;
euro 831,80 per interessi moratori su fattura n. 318 del
6.11.2010 al 5.12.2019; euro 1.050,30 per interessi moratori su fattura n. 344 del 29.12.2011 al 5.12.2019; euro 805,69 per interessi moratori su fattura n. 314 del 20.12.2012 al
5.12.2019; euro 1.007,48 per interessi moratori su fattura n. 349 del 31.12.2012 al 5.12.2019; euro 497,65 per interessi moratori su fattura n. 259 del 15.12.2013 al 5.12.2019; euro 120,80 per interessi moratori su fattura n. 296 del 31.12.2014 al 5.12.2019; euro 125,67 per interessi moratori su fattura n. 88 del 9.5.2017 al 5.12.2019; euro 225,00 per compenso precetto;
euro
33,75 per spese generali al 15%; euro 10,35 per cassa avvocati al 4%.
Il suddetto atto di precetto si fonda sul titolo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Potenza n. 788/2018 del 13.09.2018 (doc. nella produzione dell'opponente) con cui è stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'opposta l'importo di euro 8.391,14, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio pari ad euro 540,00 per competenze ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e c.p.a.
Con particolare riferimento agli interessi, nella domanda (a cui il titolo rimanda) sono espressamente richiesti gli interessi moratori sul credito domandato di cui alle fatture n. 318 del 6.11.2010 di euro 945,70, n. 344 del 29.12.2011 di euro 1.827,08, n. 314 del 20.12.2012 di euro 1.439,00, n. 349 del 31.12.2012 di euro 2.038,62, n. 259 del 15.12.2013 di euro
1.181,36, n. 296 del 31.12.2014 di euro 349,24 e n. 88 del 9.05.2017 di euro 610,00 indicate.
Quanto alla doglianza relativa all'eccessività dell'importo richiesto a titolo di interessi, si rileva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del
d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14911 del 31/05/2019; Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024). L'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, rubricato “Termini di pagamento”, così dispone: “
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura
o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura
o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.
Quanto all'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi moratori, la Suprema
Corte ha chiarito che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione
"ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020).
In parte motiva, con la sopra citata pronuncia i giudici di legittimità hanno, quindi, precisato che “Non è dubbio, infatti, che in assenza della prova della data di ricezione della fattura debba trovare applicazione il criterio cronologico fondato sulla data di esecuzione della prestazione. Fatto costitutivo della pretesa è dunque l'elemento cronologico ("dies a quo") del momento iniziale di decorrenza degli interessi, individuato in relazione alla "data della esecuzione prestazione", ponendosi come fatto derogatorio della sequenza di subordinazione istituita ex lege tra la disposizione di cui alla lett. a) e quella della lett. b), la differente ipotesi, prevista dalla lett. c), in cui la fattura sia stata trasmessa e ricevuta in data anteriore alla esecuzione della prestazione. Pertanto la "data di emissione" del documento-fattura (così come la data di ricezione di detto documento) può risultare anteriore o posteriore alla esecuzione della prestazione, ma se posteriore, la data di emissione (o di ricezione) viene al più a coincidere ovvero ad essere necessariamente successiva a quella di esecuzione della prestazione di beni o servizi, potendo in tal modo assolvere in ogni caso alla esigenza di individuazione dell'elemento cronologico, richiesto dalla norma, e cioè del "dies a quo" dal quale far decorrere gli interessi ex art. 5 Dlgs n.
231/2002. Ed infatti, nel caso in cui la data di emissione delle fatture - non trasmesse nè ricevute dal debitore - fosse coincidente con quella di adempimento delle prestazioni, verrebbe pur sempre in questione il criterio di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, del Dlgs n.
231/2002; nel caso in cui, invece, la fattura - non trasmessa nè ricevuta dal debitore - risultasse emessa in data successiva a quella di esecuzione della prestazione, alcuna contestazione, in ordine alla violazione della regola stabilita dal medesimo articolo 4, potrebbe allegare il debitore il quale neppure avrebbe interesse ad agire in giudizio, atteso che vedrebbe ridotto l'importo del debito da mora, iniziando a decorrere gli interessi in tempo addirittura successivo a quello della data di esecuzione della prestazione previsto dalla norma indicata” Pertanto, viene in rilievo “- in mancanza di trasmissione e ricezione della fattura – il criterio subordinato (comma 2, lett. b) di decorrenza degli interessi di mora dal trentunesimo giorno successivo alla data di esecuzione della prestazione, che bene può trovare applicazione (in assenza di altre prove) anche facendo riferimento alla "data di emissione" della fattura, in quanto documento equiparato alla richiesta di pagamento e che viene formato, di regola, secondo la comune prassi commerciale, "successivamente" alla effettuazione della prestazione di beni o servizi (sintomatiche al proposito, con riferimento agli adempimenti fiscali, le disposizioni degli artt. 6, 21, comma 4, 23 del Dpr 26.10.1972
n. 633)”.
Con riferimento al caso di specie oggetto di esame, considerato che dal titolo si evince che l'obbligazione pecuniaria a carico dell'opponente è sorta nell'ambito di transazioni commerciali e che le è stato intimato il pagamento degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, si rileva che è legittima la richiesta di pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 contenuta nell'atto di precetto opposto, senza che vi fosse necessità di alcuna formale costituzione in mora della debitrice, con decorrenza dalla data di emissione delle fatture indicate nel ricorso monitorio, in assenza di prova della trasmissione e ricezione delle stesse da parte dell'obbligato.
Consegue, quindi, a quanto appena affermato che è destituito di fondamento l'assunto dell'opponente secondo cui gli interessi andavano calcolati dalla formale messa in mora da parte del creditore notificata in data 23.05.2017.
Pertanto, gli interessi di mora vanno rideterminati dal trentesimo giorno dalla emissione delle fatture, con l'applicazione della maggiorazione del 7% (art. 3, comma 1 d. lgs. N. 192/2012) per le transazioni concluse entro il 31.12.2012 e, precisamente:
- per la fattura n. 318 del 06.11.2010 di € 945,70, dal 06.12.2010 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 625,25;
- per la fattura n. 344 del 29.12.2011 di € 1.827,08, dal 28.01.2012 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 1.038,26;
- per la fattura n. 314 del 20.12.2012 di € 1.439,00, dal 19.01.2013 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 705,35;
- per la fattura n. 349 del 31.12.2012 di € 2.038,62, dal 30.01.2013 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 994,49;
- per la fattura n. 259 del 15.12.2013 di € 1.181,36, dal 14.01.2014 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 560,09;
- per la fattura n. 296 del 31.12.2014 di € 349,24, dal 30.01.2015 al 05.12.2019, gli interessi sono pari ad € 135,70;
- per la fattura n. 88 del 9.05.2017 di € 610,00, dall'8.06.2017 al 05.12.2019, 2019 gli interessi sono pari ad € 121,66.
L'importo degli interessi di mora ammonta, pertanto, complessivamente ad euro 4.180,80 rispetto all'importo intimato a tale titolo pari ad euro 4.439,39.
Si rileva, ancora, che la doglianza relativa all'eccessività dell'importo richiesto a titolo di spese liquidate in decreto ingiuntivo è infondata.
L'importo di euro 791,34 indicato nell'atto di precetto per spese di procedimento liquidate nel decreto ingiuntivo, invero, è dato dalla somma dell'importo di euro 540,00 liquidato nel titolo per competenze professionali, di euro 81,00 per spese generali calcolato al 15% sulle competenze ed euro 24,84 per cassa avvocati calcolato al 4% sulle competenze, cui sono aggiunti euro 145,50 per esborsi liquidati nel titolo, sicché, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, gli importi richiesti a titolo di spese generali e cassa forense non sono stati calcolati sulla somma liquidata a titolo di compenso comprensiva degli esborsi.
Si osserva che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass.,
19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione
Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto nella misura eccedente l'importo di euro 13.696,73, rideterminato secondo quanto sopra argomentato.
Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi atti a legittimare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione in misura esigua rispetto all'importo precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da per quanto di ragione e, per Parte_1
l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 5.12.2019, spedito per la notifica in data 6.12.2019 da di , nella misura eccedente CP_1 CP_1
l'importo di euro 13.696,73.
2) Compensa le spese.
Così deciso in Potenza, il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino