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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 337/2025 del Ruolo Generale promossa con ricorso depositato il 24 aprile 2025 e posta in decisione all'udienza del 1
ottobre 2025
d a
, già titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Nicolini del Foro di Brescia,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTE
c o n t r o
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_1
RECLAMATA contumace
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo CP_1
Barbieri del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di - 2 -
risposta
RECLAMATA
In punto: reclamo ex art. 51 ccii avverso la sentenza dichiarativa della procedura di liquidazione giudiziale 57/2025.
CONCLUSIONI
Del reclamante
- Sospendere preliminarmente la procedura di liquidazione,
sussistendo i gravi motivi;
- revocare, previa sospensione degli effetti della sentenza, la
Liquidazione Giudiziale sopra indicata, previa sospensione, in tutto o in parte o temporaneamente, della liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione,
ricorrendo gravi e fondati motivi;
- porre a carico della sig.ra le spese della CP_1
procedura e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la sig.ra alla rifusione delle spese, CP_1
dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
Della reclamata CP_1
Conclusivamente, la signora si rimette alla CP_1
Corte in ordine alla dichiarata apertura della liquidazione giudiziale,
sul reclamo e sulla sospensiva ma si oppone alla avversa richiesta di condanna alla rifusione delle spese del giudizio e alla avversa richiesta di addossare alla lavoratrice «le spese della procedura ed il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare». Si chiede la totale compensazione delle spese per questa procedura di sospensiva e per il - 3 -
reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, adito su istanza del creditore CP_1
con sentenza n. 105/2025 pubblicata il 25 marzo 2025,
[...]
dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
Con reclamo depositato il 24 aprile 2025 Parte_1
chiedeva la revoca di tale provvedimento per il seguente motivo:
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro imprese.
La Liquidazione Giudiziale di non si costituiva in Parte_1
giudizio, e pertanto veniva dichiarata contumace.
Viceversa, si costituiva in giudizio, rimettendosi CP_1
alla valutazione della Corte e sollecitando unicamente la compensazione delle spese di lite.
Disposta la sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 1 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di reclamo il lamenta che la Pt_1
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è avvenuta oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro imprese. Osserva
che egli ha cessato la propria attività da 5 anni, avendo chiesto la cancellazione dal registro delle imprese il 2 agosto 2019, ed essendo detta cancellazione intervenuta il 14 agosto 2019.
Il motivo è fondato. - 4 -
Invero l'art. 33 ccii dispone che “
1. La liquidazione giudiziale o
controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione
dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente
alla medesima o entro l'anno successivo.
1-bis. Il debitore persona
fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere
l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui
al comma 1. 2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide
con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal
momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È
obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica
certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla
cancellazione”.
La ratio della disposizione viene comunemente individuata nella necessità di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l'affidamento dei terzi, ponendosi un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare la liquidazione giudiziale di chi non è più
imprenditore.
Nella specie la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta ben oltre l'anno oltre dalla cessazione dell'attività dell'imprenditore, coincidente con la cancellazione del medesimo dal registro imprese.
Il reclamo è, dunque, fondato, sicchè deve pervenirsi alla revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Le spese di lite possono essere compensate. - 5 -
Infatti, il debitore non si è costituito nel precedente grado di giudizio, ove ben avrebbe potuto far valere le odierne difese, di guisa che l'insussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale si è
compiutamente manifestata soltanto in appello.
Il creditore, dal canto suo, ha dovuto presentare l'istanza per poter accedere alla garanzia del fondo INPS;
oltretutto, aveva chiesto in subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
Secondo quanto previsto dall'art. 53 ccii, gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con i compiti ivi previsti.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
A carico del debitore vanno posti gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, che il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sempre a carico del debitore va posto l'obbligo di depositare,
con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando: - 6 -
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale;
- ordina al reclamante di procedere, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni indicate in motivazione;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 337/2025 del Ruolo Generale promossa con ricorso depositato il 24 aprile 2025 e posta in decisione all'udienza del 1
ottobre 2025
d a
, già titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefano Nicolini del Foro di Brescia,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTE
c o n t r o
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_1
RECLAMATA contumace
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo CP_1
Barbieri del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di - 2 -
risposta
RECLAMATA
In punto: reclamo ex art. 51 ccii avverso la sentenza dichiarativa della procedura di liquidazione giudiziale 57/2025.
CONCLUSIONI
Del reclamante
- Sospendere preliminarmente la procedura di liquidazione,
sussistendo i gravi motivi;
- revocare, previa sospensione degli effetti della sentenza, la
Liquidazione Giudiziale sopra indicata, previa sospensione, in tutto o in parte o temporaneamente, della liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione,
ricorrendo gravi e fondati motivi;
- porre a carico della sig.ra le spese della CP_1
procedura e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la sig.ra alla rifusione delle spese, CP_1
dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
Della reclamata CP_1
Conclusivamente, la signora si rimette alla CP_1
Corte in ordine alla dichiarata apertura della liquidazione giudiziale,
sul reclamo e sulla sospensiva ma si oppone alla avversa richiesta di condanna alla rifusione delle spese del giudizio e alla avversa richiesta di addossare alla lavoratrice «le spese della procedura ed il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare». Si chiede la totale compensazione delle spese per questa procedura di sospensiva e per il - 3 -
reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, adito su istanza del creditore CP_1
con sentenza n. 105/2025 pubblicata il 25 marzo 2025,
[...]
dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di . Parte_1
Con reclamo depositato il 24 aprile 2025 Parte_1
chiedeva la revoca di tale provvedimento per il seguente motivo:
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro imprese.
La Liquidazione Giudiziale di non si costituiva in Parte_1
giudizio, e pertanto veniva dichiarata contumace.
Viceversa, si costituiva in giudizio, rimettendosi CP_1
alla valutazione della Corte e sollecitando unicamente la compensazione delle spese di lite.
Disposta la sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 1 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di reclamo il lamenta che la Pt_1
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è avvenuta oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro imprese. Osserva
che egli ha cessato la propria attività da 5 anni, avendo chiesto la cancellazione dal registro delle imprese il 2 agosto 2019, ed essendo detta cancellazione intervenuta il 14 agosto 2019.
Il motivo è fondato. - 4 -
Invero l'art. 33 ccii dispone che “
1. La liquidazione giudiziale o
controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione
dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente
alla medesima o entro l'anno successivo.
1-bis. Il debitore persona
fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere
l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui
al comma 1. 2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide
con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal
momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È
obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica
certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla
cancellazione”.
La ratio della disposizione viene comunemente individuata nella necessità di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l'affidamento dei terzi, ponendosi un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare la liquidazione giudiziale di chi non è più
imprenditore.
Nella specie la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta ben oltre l'anno oltre dalla cessazione dell'attività dell'imprenditore, coincidente con la cancellazione del medesimo dal registro imprese.
Il reclamo è, dunque, fondato, sicchè deve pervenirsi alla revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Le spese di lite possono essere compensate. - 5 -
Infatti, il debitore non si è costituito nel precedente grado di giudizio, ove ben avrebbe potuto far valere le odierne difese, di guisa che l'insussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale si è
compiutamente manifestata soltanto in appello.
Il creditore, dal canto suo, ha dovuto presentare l'istanza per poter accedere alla garanzia del fondo INPS;
oltretutto, aveva chiesto in subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
Secondo quanto previsto dall'art. 53 ccii, gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con i compiti ivi previsti.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
A carico del debitore vanno posti gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza trimestrale a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, che il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sempre a carico del debitore va posto l'obbligo di depositare,
con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando: - 6 -
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale;
- ordina al reclamante di procedere, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni indicate in motivazione;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti