Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 28/05/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2025, proposto da
AR RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pisciotta, non costituito in giudizio;
nei confronti
Provincia di NO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 73 del 27.2.2025 (registro di settore n. 13 del 26.2.2025), avente ad oggetto “Determina di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 18/2025”, mai comunicata né notificata, a firma del Responsabile p.t. del Settore Tecnico, Urbanistica e Ambiente del Comune di Pisciotta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna la determinazione n. 73 del 27.02.2025, con cui il Comune di Pisciotta ha annullato in autotutela il permesso di costruire n. 18/2025, per contrasto con l’art. 16, comma 13, delle NTA del PUC, che in zona A1 (“Tessuti insediativi di interesse storico) preclude la realizzazione di garage pertinenziali nel sottosuolo.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata.
Occorre premettere che l’atto impugnato rappresenta la riedizione del permesso di costruire n. 52 del 24.11.2017, dichiarato decaduto per mancato inizio dei lavori nei termini legali.
Orbene, su tali titoli edilizi si è espressa favorevolmente per due volte la commissione locale per il paesaggio (verbali n. 43 del 19.06.2017 e n. 4 del 23.12.2024) e per altrettante volte il Comune ha rilasciato le autorizzazioni paesaggistiche n. 41 del 31.07.2017 e n. 64 del 02.10.2023, sulla scorta delle preliminari valutazioni positive della Soprintendenza per i beni paesaggistici (pareri vincolanti n. 18977 del 25.07.2017 e n. 21909 del 26.09.2023) e dell’Ente PA (nulla osta n. 10868 del 24.07.2017 e n. 11368 del 07.08.2023).
La valutazione circa il rispetto dei valori paesaggistici del territorio è dunque intervenuta, sempre in senso favorevole alla ricorrente, mediante provvedimenti mai rimossi dall’ordinamento giuridico.
Pertanto, l’indagine richiesta al responsabile dell’ufficio tecnico comunale – vuoi in sede di rilascio del permesso di costruire, vuoi in sede di riesame dello stesso – rimaneva circoscritta all’aspetto urbanistico-edilizio, laddove l’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, stabilisce che “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”, sempreché non siano in contrasto con i piani urbani del traffico, nonché tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici e con i - già valutati - vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale (cfr. T.A.R. Campania, NO, Sez. II, 7 marzo 2022, n. 625).
Diversamente, ammettere una commistione tra profili diversi – paesaggistico ed urbanistico-edilizio –, con conseguente confusione dei poteri, andrebbe in contrasto sia con il principio di legalità che innerva l’azione amministrativa, stante l’ampliamento praeter legem o contra legem dell’ambito di competenza dell’amministrazione procedente rigorosamente scandito, sia con gli ulteriori ineludibili princìpi di non aggravamento del procedimento e di certezza dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3006).
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 73 del 27.02.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO