Decreto cautelare 18 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 28 ottobre 2022
Decreto cautelare 6 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2023
Parere definitivo 21 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2025REG.PROV.COLL.
N. 01018/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Donata Dichirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 745/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 745 del 2022 il T.A.R. della Basilicata ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento che ha disposto il divieto di detenzione armi, munizioni o materiali esplodenti e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
L’appellante ha dedotto:
- “ Error in iudicando : falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS; carenza di istruttoria e difetto di motivazione”;
- “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della l. 7 agosto 1990, n. 241”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
L’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata è stata respinta dapprima con decreto n. -OMISSIS-/2023, quindi con ordinanza n. 784/2023.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 novembre 2024.
2. Il provvedimento impugnato in primo grado è stato adottato perché il figlio convivente del ricorrente - -OMISSIS- - ha assunto condotte intimidatorie nei confronti del compagno della sua ex moglie, -OMISSIS-.
Dalla documentazione depositata (certificati storici di residenza) risulterebbe che l’appellante e il figlio allo stato non risiedano insieme.
Invero la sentenza impugnata aveva motivato il rigetto anche in relazione alla “ ’acclarata disponibilità da parte del giovane, nella medesima abitazione, di una camera da letto (come emerge dal verbale della perquisizione ivi svoltasi in data 14/8/2020, sottoscritto dal -OMISSIS- nella cui intestazione, peraltro, si dà atto della richiamata circostanza fattuale) ”.
Risulta altresì dalle produzioni documentali che la ex moglie di -OMISSIS-, figlio dell’appellante, oggetto delle condotte dello stesso, è deceduta nel 2021 (il certificato di morte è agli atti del giudizio di primo grado).
In limine viene depositata sentenza di non doversi procedere nei confronti del figlio -OMISSIS- per remissione di querela.
3. Ritiene il Collegio che il primo motivo di appello sia infondato.
Questa sezione, nella sentenza n. 8392/2023, ha affermato – in continuità con la giurisprudenza sul punto pacifica – che “ L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814) ”.
Nel caso di specie non era irragionevole ritenere – come ha fatto l’amministrazione nel provvedimento impugnato in primo grado - che la presenza dell’arma nell’abitazione in cui il ricorrente viveva con il figlio, soggetto legittimamente ritenuto controindicato in relazione agli elementi raccolti a suo carico in quella fase, fondasse un giudizio prognostico negativo circa il possibile utilizzo dell’arma stessa
Tale valutazione prognostica, relativa al possibile uso dell’arma, non implica infatti necessariamente un giudizio direttamente relativo al possessore, ma può avere riguardo alle condizioni oggettive di custodia dell’arma stessa, e dunque anche alla circostanza che la stessa sia nella potenziale disponibilità di soggetti controindicati, indipendentemente da un giudizio di inaffidabilità direttamente riferito alla persona del titolare.
Data la superiore premessa, la legittimità di un tale provvedimento amministrativo deve scrutinarsi – alla stregua del principio tempus regit actum – sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione. Sono dunque irrilevanti le circostanze sopravvenute, le quali possono invece legittimare una nuova valutazione circa la perdurante sussistenza o meno dei relativi presupposti a seguito di domanda di riesame, che sia giustificata, peraltro, da una sopravvenienza sostanziale e non meramente formale, quale un mutamento di residenza cui non corrisponda – come ritenuto dal T.A.R. – una effettiva cessazione della coabitazione. Le sopravvenienze non possono essere utilizzate quali elementi alla stregua dei quali scrutinare l’originaria legittimità del provvedimento.
4. Infondato è altresì anche il secondo motivo.
Per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, “i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento” (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2020, n. 715; 8 marzo 2023, n. 2469).
5. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. St., Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti difensivi non accolti e ciononostante non espressamente richiamati – in ossequio al principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. - sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, in ragione dell’economia della stessa, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella motivazione della presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.