Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 446
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Sentenza 17 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali. Le parti in causa hanno contestato la validità di una delibera assembleare condominiale, con l'attrice che ha impugnato la delibera del 6 novembre 2018 per presunti vizi procedimentali, tra cui la mancata convocazione di oltre la metà dei condomini e il mancato rispetto dei quorum richiesti dalla legge. La controparte ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che solo l'amministratore del condominio potesse essere legittimato a rispondere all'azione.

Il Giudice ha accolto la domanda dell'attrice, dichiarando l'annullamento della delibera impugnata. Ha argomentato che la legittimazione ad impugnare la delibera spetta solo al condomino pretermesso, e non agli altri condomini. Inoltre, ha evidenziato che la delibera era annullabile per vizio di convocazione e che il mancato rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi, come stabilito dall'art. 1136 c.c., giustificava l'annullamento. Infine, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della controparte per tardività, condannando il condominio alle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 446
    Giurisdizione : Trib. Siracusa
    Numero : 446
    Data del deposito : 17 marzo 2025

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