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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2634 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2634 /2024 R.G. trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione, promossa
DA
Parte_1 cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo
[...] P.IVA_1 studio dell'avv. Gianluca Monterisi, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente al ricorso
RICORRENTE contro
, cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Lucilla Di Ianni che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
RESISTENTE oggetto: azione ex art. 1189, secondo comma, c.c.; conclusioni delle parti: all'udienza del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni: “L'avv. Monterisi contesta il conteggio riportato dalla Regione nelle
1 note integrative;
ribadisce che il contributo deve essere dato tutto al ricorrente, in subordine nella misura del
60,68% indicata nelle note.
L'avv. Di Ianni contesta quanto dedotto chiarendo che il contributo interessi è dovuto solo se il contratto di mutuo è regolarmente adempiuto, quindi non è dovuta la quota residua degli interessi”.
Si trascrivono qui di seguito le conclusioni:
- per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, condannare la a restituire alla CP_1 [...] la complessiva somma di € 53.725,23#, oltre inte-ressi Parte_2 legali su € 52.324,51# dal 10/04/2020 sino alla domanda, e successivamente nella misura di cui all'art.
1284, IV° comma, c.c., ovvero, in via subordinata, il 60,68% del predetto importo, pari a € 32.600,47#, oltre interessi legali su € 31.750,51# dal 10/04/2020 sino alla domanda, e successivamente nella misura di cui all'art. 1284, IV° comma, c.c., ovvero ancora quella diversa somma che verrà ritenuta provata in corso di causa o comunque ritenuta equa e di giustizia, sempre oltre interessi legali nella misura sopra indicata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, mag-giorate del 30%, ex art. 4, comma 1bis, D.M.
n. 55/14, in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione dell'atto e dei documenti prodotti.”;
- per la resistente: “Piaccia all'Ill.moTribunale adito, contrariis rejectis, respingere nel merito le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, per
l'effetto dichiarare nulla dovuto dalla alla società attrice per i titoli di cui è causa. CP_1
Salvis juribus.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio comprese spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CAP”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società ricorrente a sostegno della domande sopra trascritte ha esposto in punto di fatto quanto segue.
Con decreto dirigenziale n. 140 del 30/04/2009, la ha emanato il CP_1 bando di attuazione per l'accesso agli interventi di credito agevolato per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole (doc. 1 allegato al ricorso).
Tali interventi consistevano nell'erogazione di un contributo economico in conto interessi sui mutui contratti per operazioni di acquisto di terreni finalizzati alla costituzione o ampliamento delle aziende agricole.
2 La ricorrente, in data 30/07/2009, ha proposto domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal predetto bando, poi accolta con il provvedimento di nulla osta n. 12, emesso il 30/12/2009 (doc. 2).
In forza di detto provvedimento, la società agricola ha stipulato con l'allora Pt_1
in data 31/03/2010, il contratto di mutuo agrario di durata Controparte_2 ventennale, per l'importo di € 326.481,60 (doc. 3), nel quale, in virtù del concesso contributo regionale in conto interessi erogato in un'unica soluzione, ogni rata semestrale sarebbe stata ridotta per un importo pari a 1/40 di detto contributo ( art. 4 del contratto di mutuo).
Verso la fine del 2018, però, la ricorrente ha subito una temporanea crisi di liquidità, rendendo necessario definire le varie esposizioni debitorie con BI NC (che aveva incorporato la ex NC CA che, a sua volta, aveva incorporato la ex CP_2 con la quale era stato originariamente stipulato il contratto), tra cui il mutuo de quo.
[...]
E' pertanto giunta a concordare il versamento complessivo di € 450.000 ad integrale copertura di tutte le posizioni passive pendenti (doc. 4).
L'accordo è stato regolarmente eseguito e, infatti, BI NC ha rilasciato la quietanza relativa alla completa estinzione del mutuo agrario del 31/03/2010, al fine di procedere alla cancellazione della collegata iscrizione ipotecaria (doc. 5).
A seguito di tale estinzione anticipata del mutuo in questione, la società ricorrente, in data 14/02/2019, ha richiesto la corresponsione del contributo in conto interessi residuato, previa attualizzazione delle rate di contributo non ancora scadute, così come previsto dal bando (doc. 6), pari a € 52.324, oltre interessi legali, corrispondenti alle 34 rate maturate dall'inizio della (temporanea) insolvenza della società.
Tuttavia, BI NC non ha provveduto a tale pagamento comunicando, con lettera del 07/05/2020 (doc. 7), di aver restituito in data 10/04/2020 il contributo residuato, pari a
€ 52.324,51, oltre interessi legali per € 1.400,72, alla a seguito di espressa CP_1 richiesta di quest'ultima.
2. La Regione interpellata sul punto ha negato la restituzione del contributo, confermando di voler trattenere quanto restituito dalla banca in quanto la società ricorrente avrebbe proceduto ad estinguere anticipatamente il credito senza previa richiesta e successiva autorizzazione da parte della come imposto nel bando, anche a pena di revoca CP_1
3 (seppure nella specie non intervenuta). La ha confermato la posizione assunta anche CP_1 in giudizio.
Inoltre, la ha evidenziato che in realtà il mutuo non è stato neppure estinto CP_1 anticipatamente pagando tutto il dovuto, ma stipulando di fatto una transazione, a saldo e stralcio con restituzione di un importo inferiore rispetto a quello originariamente dovuto.
Il contributo in questione rappresenta un aiuto pubblico nel pagamento degli interessi che dovrebbe essere rapportato all'ammontare del finanziamento ottenuto, pertanto qualora il beneficiario, tramite accordo con l'istituto bancario, modifichi l'ammontare dell'importo inizialmente concordato riducendolo, non può incassare la quota residua degli interessi, né la banca è legittimata a trattenere le somme accreditate dalla in quanto si CP_1 verificherebbe in entrambi le ipotesi un indebito arricchimento.
Neppure vi sarebbe stata alcuna violazione del principio di proporzionalità atteso che la non ha provveduto a revocare l'intero contributo in conto interessi in seguito al CP_1 passaggio in sofferenza della situazione debitoria del beneficiario ma ha esclusivamente recuperato la quota di interessi relativa alle rate in sofferenza.
In subordine, la ha precisato che essendo stato restituito un capitale pari al CP_1
60,68%, su detto importo il concorso regionale sugli interessi attualizzati per il periodo compreso tra la data di pagamento dell'ultima rata regolarmente corrisposta e la data del versamento a saldo e stralcio sarebbe pari a complessivi € 9.345,51.
La ha poi contestato l'applicabilità al caso di specie degli interessi nella CP_1 misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., trovando applicazione la norma esclusivamente in caso di lite giudiziale che sorge da un inadempimento di un accordo contrattuale.
3. La domanda formulata dalla società ricorrente risulta fondata, in quanto si condividono pienamente le puntuali argomentazioni fornite dalla difesa della ricorrente.
L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 173/1998, contenente “disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole” dispone che:
“I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di
4 ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in fase di estinzione anticipata dell'operazione. […] È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. […] Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo”.
In ottemperanza a tale vincolante disposto legislativo, il bando de quo (doc. 1), al punto 14.5, lett. d), prevede che, in caso di anticipata estinzione del mutuo (decorsi almeno 5 anni), “L'istituto mutuante dovrà riconoscere al mutuatario il beneficio dell'attualizzazione delle rate di concorso regionale non ancora scadute, e il contributo interessi già accreditato all'istituto in forma attualizzata sarà riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito”.
Conseguentemente, nella parte finale dell'art. 8 del contratto di mutuo del
31/03/2010 (doc. 3) è stabilito che, una volta che la ha verificato il rispetto di tutte CP_1 le condizioni previste nel bando, “la NC dovrà riconoscere alla Parte mutuataria il beneficio dell'attualizzazione delle rate di concorso regionale agli interessi non ancora scadute, così che il contributo in conto interessi (già accreditato alla NC in forma attualizzata) venga invece attribuito a credito della Parte mutuataria per l'importo residuo”.
Tenuto conto della disposizione legislativa (che prevede la possibilità di estinzione anticipata del mutuo e anche di rinegoziazione), non derogata dal bando, si desume – come evidenziato puntualmente dalla difesa di parte ricorrente – che l'importo originario del finanziamento, costituisce solo un dato numerico necessario per determinare gli interessi corrispettivi connessi al mutuo, e successivamente parametrare e calcolare il contributo, per cui l'eventuale successiva modifica di detto iniziale importo non è in alcun modo idonea a eliminare totalmente o parzialmente la giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale
5 in questione, non rendendola, quindi, nemmeno in parte indebita e suscettibile di restituzione.
Il contributo in conto interessi, infatti, dopo essere stato determinato come una percentuale del monte interessi complessivo progettato nel piano di ammortamento, viene attribuito per intero al beneficiario (salvo revoca). E' la sua mera esigibilità ad essere frazionata in un numero di quote pari alle rate previste e con le medesime scadenze.
Per comprensibili ragioni pratiche, poi, la invece di erogare CP_1 direttamente le quote della sovvenzione man mano che divengono esigibili, stipula un mandato con l'istituto di credito, nell'interesse anche di quest'ultimo mandatario e del terzo beneficiario, conferendo in deposito al medesimo mandatario l'intero contributo spettante al beneficiario (in maniera “attualizzata”), incaricando il primo di corrisponderlo al secondo alle varie scadenze, tramite parziale compensazione con la rata dovuta.
Il diritto all'intera sovvenzione, nella misura originariamente determinata, sorge in capo al beneficiario con l'attribuzione del contributo, ancorché il suo pagamento avvenga in maniera rateale, in concomitanza con la scadenza delle rate del mutuo, come dimostra il fatto stesso che la frazione eventualmente non incassata a seguito dell'anticipata estinzione del mutuo medesimo rimanga un credito del beneficiario, divenendo immediatamente esigibile.
La richiesta di restituzione del contributo non fruito dalla società odierna ricorrente, effettuata dalla all'Istituto di credito mandatario, costituisce, quindi, CP_1 un'indebita parziale revoca dello stesso (e del sottostante mandato di pagamento, ugualmente irrevocabile ex art. 1723 c.c.) effettuata al di fuori di qualunque ipotesi prevista dal bando
(che non prevede nemmeno la possibilità di una revoca parziale), o dalla legge, o qualificabile come “giusta causa”.
4. Del tutto irrilevante è, poi, la mancata richiesta della preventiva autorizzazione all'estinzione anticipata del mutuo in questione, tramite la complessiva definizione di tutte le posizioni debitorie della ricorrente.
Al riguardo si rileva, in primo luogo, che tale omissione non è sanzionata con la revoca del contributo previsto dall'art. 16: mentre, infatti, il primo e il terzo comma dell'art. 13 del bando contengono l'indicazione di obblighi la cui violazione è espressamente sanzionata con la revoca dell'aiuto, il secondo comma (nel quale è prescritto anche di
6 richiedere l'autorizzazione preventiva all'estinzione del mutuo) non contiene tale comminatoria.
L'art. 13 del bando dispone che:
L'art. 16 del bando dispone che:
7 L'articolo 16 deve essere interpretato alla luce sia del dettato legislativo sopra citato, sia congiuntamente all'art. 13, comma primo e terzo, i quali appunto disciplinano obblighi stabili espressamente a pena di revoca.
A conferma di ciò milita la lett. d) dell'art. 16, che prevede un obbligo ulteriore, rispetto a quelli già stabiliti espressamente a pena di revoca dall'art. 13, primo e terzo comma, sanzionandolo anche questo con la revoca del beneficio.
Al contrario, l'interpretazione fornita dalla (secondo cui tutti gli obblighi CP_1 stabiliti dall'art. 13 sarebbero a pena di revoca) renderebbe inutile, sia la duplice specificazione “pena la revoca” contenuta al primo e terzo comma dell'art. 13 e renderebbe inutile l'inserimento della let. d), ove la violazione dell'obbligo sarebbe stata già sanzionata dalla let. b).
Pertanto, nella parte in cui l'art. 16, let. b) dispone che la revoca dell'aiuto sarà assunta qualora venga accertato “il mancato rispetto di uno o più obblighi richiamati al precedente paragrafo 13” la disposizione deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento all'art. 13, comma primo e terzo.
5. Si condividono le ulteriori argomentazioni fornite dalla difesa del ricorrente, secondo cui l'autorizzazione preventiva è espressamente finalizzata alla verifica del “rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando incluso il rispetto del vincolo di indivisibilità”, al fine di impedire il pericolo che la parte di contributo non ancora fruita sia trasferita a un soggetto
8 meno solvibile, prima che sia esclusa la possibilità di revoca del beneficio e la conseguente necessità di pro-cedere alla sua ripetizione.
Le ipotesi, quindi, sono solamente due: o il beneficiario aveva già violato un obbligo sanzionato con la revoca, e allora la perdita del contributo deriva da tale precedente violazione e non certo dall'omissione del successivo obbligo strumentale di richiederne la preventiva verifica;
oppure aveva rispettato tutte le condizioni, per cui sarebbe del tutto illogico o comunque sproporzionato sanzionare con la totale perdita del beneficio la mancata preventiva richiesta di un'autorizzazione (rectius: verifica) che avrebbe avuto sicuramente un esito positivo e che avrebbe eventualmente condizionato, per di più, solo la corresponsione della parte non fruita dell'aiuto.
Il fatto che all'art. 14.5, let.d) sia disposto che: “Il mutuatario, trascorso il periodo vincolativo di conduzione diretta pari a 5 anni, può richiedere l'estinzione anticipata del mutuo alla che, CP_1 verificato il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando incluso il rispetto del vincolo di indivisibilità, può autorizzare l'Istituto di credito a concludere l'operazione”, non significa che sussista in capo alla un potere discrezionale per negare il riconoscimento del contributo non CP_1 fruito a seguito dell'anticipata cessazione del mutuo, trattandosi, come detto, di un atto vincolato, condizionato solo all'accertamento dell'insussistenza di cause di revoca della sovvenzione.
D'altro canto, la previsione di un siffatto potere discrezionale è esclusa sia dal chiaro tenore del sopra trascritto art. 5, comma 3, del d.Lgs. n. 173/1998, sia dalla mancata indicazione nel bando dei criteri di esercizio di tale asserita discrezionalità amministrativa, che non può risolversi in un immotivato arbitrio, né creare discriminazioni non sorrette da chiari ed espressamente positivizzati interessi pubblici.
A ben vedere, quindi, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, la richiesta di preventiva autorizzazione all'estinzione anticipata del mutuo costituisce solo una specifica e peculiare regolamentazione delle obbligazioni sancite comunque in via generale dagli artt. 1710, secondo comma, e 1711 c.c. atteso il rapporto di mandato che sussiste tra e la banca, nonché strumento per invocare la CP_1 responsabilità dell'istituto di credito mandatario, prevista dal primo comma dell'art. 1711 c.c., qualora negligentemente erogasse in un'unica soluzione il contributo residuo, senza essersi
9 previamente accertato della sua attuale spettanza e della mancanza di cause di revoca dello stesso.
L'inadempimento di tale obbligazione accessoria e strumentale da parte del beneficiario (nel cui interesse era stato stipulato il mandato) e del mandatario, oltre a non aver, in concreto, generato alcun danno o altro pregiudizio, è comunque ontologicamente e giuridicamente inidonea a influire sull'esistenza del diritto di credito in questione che, infatti, non trova la sua fonte nel contratto di mandato parzialmente disatteso, ma nel provvedimento di erogazione del contributo pubblico – nella specie non revocato - le cui sole modalità concrete di pagamento frazionato erano oggetto del mandato medesimo.
Unicamente l'inadempimento degli obblighi espressivi delle finalità pubbliche perseguite con la sovvenzione possono generare la perdita della stessa, non ogni violazione puramente formale del bando come nella specie.
In conclusione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento le motivazioni soggettive sono irrilevanti, muta esclusivamente il termine di esigibilità e la modalità di corresponsione del contributo residuo, non potendo più operare il meccanismo di collegamento con la scadenza delle rate future, mentre la misura dello stesso, seppur originariamente determinata in relazione all'importo degli interessi che si sarebbero pagati per l'intera durata del mutuo, non è collegata all'effettivo e concreto integrale versamento degli stessi e/o del capitale, come dimostra proprio il fatto che il bando riconosce a favore del beneficiario anche quella parte del contributo non utilizzato per il pagamento degli interessi.
Pertanto, deve essere accolta la domanda formulata dal ricorrente di condanna della alla restituzione di quanto indebitamente percepito da Ubi, pari a € CP_1
52.324,51, oltre interessi legali per € 1.400,72, come riconosciuti da Ubi alla per il CP_1 ritardo nella restituzione, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della percezione delle somme (10 aprile 2020) sino al deposito del ricorso e oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. successivamente sino al saldo.
6. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. parte resistente, soccombente, deve essere condannata a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali anticipate, liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri minimi previsti per
10 le cause di valore comprese nello scaglione tra € 52.001 ed € 260.000 (tenuto conto delle attività effettivamente espletate nel corso del procedimento semplificato) per le quattro fasi del giudizio, oltre rimborso delle spese non imponibili (c.u. e marca da bollo).
P.Q.M.
1) in accoglimento della domanda formulata dalla società agricola
[...] con ricorso depositato il 16 maggio 2024, Parte_1 condanna la a restituire alla società agricola CP_1 Parte_1 la somma di € 53.725,23, oltre interessi ex 1284, primo comma, c.c.
[...] su € 52.324,51 dal 10 aprile 2020 sino al deposito del ricorso, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. maturati successivamente sino al saldo;
2) condanna la a rimborsare alla società agricola CP_1 [...] le spese processuali da quest'ultima anticipate, Parte_1 liquidate nella somma di € 7.052, oltre rimborso spese processuali pari al 15 %, IVA e CPA,
a titolo di compenso professionale, oltre € 786 a titolo di rimborso spese non imponibili.
La giudice
Willelma Monterotti
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2634 /2024 R.G. trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione, promossa
DA
Parte_1 cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo
[...] P.IVA_1 studio dell'avv. Gianluca Monterisi, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente al ricorso
RICORRENTE contro
, cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Lucilla Di Ianni che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
RESISTENTE oggetto: azione ex art. 1189, secondo comma, c.c.; conclusioni delle parti: all'udienza del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni: “L'avv. Monterisi contesta il conteggio riportato dalla Regione nelle
1 note integrative;
ribadisce che il contributo deve essere dato tutto al ricorrente, in subordine nella misura del
60,68% indicata nelle note.
L'avv. Di Ianni contesta quanto dedotto chiarendo che il contributo interessi è dovuto solo se il contratto di mutuo è regolarmente adempiuto, quindi non è dovuta la quota residua degli interessi”.
Si trascrivono qui di seguito le conclusioni:
- per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, condannare la a restituire alla CP_1 [...] la complessiva somma di € 53.725,23#, oltre inte-ressi Parte_2 legali su € 52.324,51# dal 10/04/2020 sino alla domanda, e successivamente nella misura di cui all'art.
1284, IV° comma, c.c., ovvero, in via subordinata, il 60,68% del predetto importo, pari a € 32.600,47#, oltre interessi legali su € 31.750,51# dal 10/04/2020 sino alla domanda, e successivamente nella misura di cui all'art. 1284, IV° comma, c.c., ovvero ancora quella diversa somma che verrà ritenuta provata in corso di causa o comunque ritenuta equa e di giustizia, sempre oltre interessi legali nella misura sopra indicata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, mag-giorate del 30%, ex art. 4, comma 1bis, D.M.
n. 55/14, in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione dell'atto e dei documenti prodotti.”;
- per la resistente: “Piaccia all'Ill.moTribunale adito, contrariis rejectis, respingere nel merito le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, per
l'effetto dichiarare nulla dovuto dalla alla società attrice per i titoli di cui è causa. CP_1
Salvis juribus.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio comprese spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CAP”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società ricorrente a sostegno della domande sopra trascritte ha esposto in punto di fatto quanto segue.
Con decreto dirigenziale n. 140 del 30/04/2009, la ha emanato il CP_1 bando di attuazione per l'accesso agli interventi di credito agevolato per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole (doc. 1 allegato al ricorso).
Tali interventi consistevano nell'erogazione di un contributo economico in conto interessi sui mutui contratti per operazioni di acquisto di terreni finalizzati alla costituzione o ampliamento delle aziende agricole.
2 La ricorrente, in data 30/07/2009, ha proposto domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal predetto bando, poi accolta con il provvedimento di nulla osta n. 12, emesso il 30/12/2009 (doc. 2).
In forza di detto provvedimento, la società agricola ha stipulato con l'allora Pt_1
in data 31/03/2010, il contratto di mutuo agrario di durata Controparte_2 ventennale, per l'importo di € 326.481,60 (doc. 3), nel quale, in virtù del concesso contributo regionale in conto interessi erogato in un'unica soluzione, ogni rata semestrale sarebbe stata ridotta per un importo pari a 1/40 di detto contributo ( art. 4 del contratto di mutuo).
Verso la fine del 2018, però, la ricorrente ha subito una temporanea crisi di liquidità, rendendo necessario definire le varie esposizioni debitorie con BI NC (che aveva incorporato la ex NC CA che, a sua volta, aveva incorporato la ex CP_2 con la quale era stato originariamente stipulato il contratto), tra cui il mutuo de quo.
[...]
E' pertanto giunta a concordare il versamento complessivo di € 450.000 ad integrale copertura di tutte le posizioni passive pendenti (doc. 4).
L'accordo è stato regolarmente eseguito e, infatti, BI NC ha rilasciato la quietanza relativa alla completa estinzione del mutuo agrario del 31/03/2010, al fine di procedere alla cancellazione della collegata iscrizione ipotecaria (doc. 5).
A seguito di tale estinzione anticipata del mutuo in questione, la società ricorrente, in data 14/02/2019, ha richiesto la corresponsione del contributo in conto interessi residuato, previa attualizzazione delle rate di contributo non ancora scadute, così come previsto dal bando (doc. 6), pari a € 52.324, oltre interessi legali, corrispondenti alle 34 rate maturate dall'inizio della (temporanea) insolvenza della società.
Tuttavia, BI NC non ha provveduto a tale pagamento comunicando, con lettera del 07/05/2020 (doc. 7), di aver restituito in data 10/04/2020 il contributo residuato, pari a
€ 52.324,51, oltre interessi legali per € 1.400,72, alla a seguito di espressa CP_1 richiesta di quest'ultima.
2. La Regione interpellata sul punto ha negato la restituzione del contributo, confermando di voler trattenere quanto restituito dalla banca in quanto la società ricorrente avrebbe proceduto ad estinguere anticipatamente il credito senza previa richiesta e successiva autorizzazione da parte della come imposto nel bando, anche a pena di revoca CP_1
3 (seppure nella specie non intervenuta). La ha confermato la posizione assunta anche CP_1 in giudizio.
Inoltre, la ha evidenziato che in realtà il mutuo non è stato neppure estinto CP_1 anticipatamente pagando tutto il dovuto, ma stipulando di fatto una transazione, a saldo e stralcio con restituzione di un importo inferiore rispetto a quello originariamente dovuto.
Il contributo in questione rappresenta un aiuto pubblico nel pagamento degli interessi che dovrebbe essere rapportato all'ammontare del finanziamento ottenuto, pertanto qualora il beneficiario, tramite accordo con l'istituto bancario, modifichi l'ammontare dell'importo inizialmente concordato riducendolo, non può incassare la quota residua degli interessi, né la banca è legittimata a trattenere le somme accreditate dalla in quanto si CP_1 verificherebbe in entrambi le ipotesi un indebito arricchimento.
Neppure vi sarebbe stata alcuna violazione del principio di proporzionalità atteso che la non ha provveduto a revocare l'intero contributo in conto interessi in seguito al CP_1 passaggio in sofferenza della situazione debitoria del beneficiario ma ha esclusivamente recuperato la quota di interessi relativa alle rate in sofferenza.
In subordine, la ha precisato che essendo stato restituito un capitale pari al CP_1
60,68%, su detto importo il concorso regionale sugli interessi attualizzati per il periodo compreso tra la data di pagamento dell'ultima rata regolarmente corrisposta e la data del versamento a saldo e stralcio sarebbe pari a complessivi € 9.345,51.
La ha poi contestato l'applicabilità al caso di specie degli interessi nella CP_1 misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., trovando applicazione la norma esclusivamente in caso di lite giudiziale che sorge da un inadempimento di un accordo contrattuale.
3. La domanda formulata dalla società ricorrente risulta fondata, in quanto si condividono pienamente le puntuali argomentazioni fornite dalla difesa della ricorrente.
L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 173/1998, contenente “disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole” dispone che:
“I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di
4 ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in fase di estinzione anticipata dell'operazione. […] È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. […] Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo”.
In ottemperanza a tale vincolante disposto legislativo, il bando de quo (doc. 1), al punto 14.5, lett. d), prevede che, in caso di anticipata estinzione del mutuo (decorsi almeno 5 anni), “L'istituto mutuante dovrà riconoscere al mutuatario il beneficio dell'attualizzazione delle rate di concorso regionale non ancora scadute, e il contributo interessi già accreditato all'istituto in forma attualizzata sarà riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito”.
Conseguentemente, nella parte finale dell'art. 8 del contratto di mutuo del
31/03/2010 (doc. 3) è stabilito che, una volta che la ha verificato il rispetto di tutte CP_1 le condizioni previste nel bando, “la NC dovrà riconoscere alla Parte mutuataria il beneficio dell'attualizzazione delle rate di concorso regionale agli interessi non ancora scadute, così che il contributo in conto interessi (già accreditato alla NC in forma attualizzata) venga invece attribuito a credito della Parte mutuataria per l'importo residuo”.
Tenuto conto della disposizione legislativa (che prevede la possibilità di estinzione anticipata del mutuo e anche di rinegoziazione), non derogata dal bando, si desume – come evidenziato puntualmente dalla difesa di parte ricorrente – che l'importo originario del finanziamento, costituisce solo un dato numerico necessario per determinare gli interessi corrispettivi connessi al mutuo, e successivamente parametrare e calcolare il contributo, per cui l'eventuale successiva modifica di detto iniziale importo non è in alcun modo idonea a eliminare totalmente o parzialmente la giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale
5 in questione, non rendendola, quindi, nemmeno in parte indebita e suscettibile di restituzione.
Il contributo in conto interessi, infatti, dopo essere stato determinato come una percentuale del monte interessi complessivo progettato nel piano di ammortamento, viene attribuito per intero al beneficiario (salvo revoca). E' la sua mera esigibilità ad essere frazionata in un numero di quote pari alle rate previste e con le medesime scadenze.
Per comprensibili ragioni pratiche, poi, la invece di erogare CP_1 direttamente le quote della sovvenzione man mano che divengono esigibili, stipula un mandato con l'istituto di credito, nell'interesse anche di quest'ultimo mandatario e del terzo beneficiario, conferendo in deposito al medesimo mandatario l'intero contributo spettante al beneficiario (in maniera “attualizzata”), incaricando il primo di corrisponderlo al secondo alle varie scadenze, tramite parziale compensazione con la rata dovuta.
Il diritto all'intera sovvenzione, nella misura originariamente determinata, sorge in capo al beneficiario con l'attribuzione del contributo, ancorché il suo pagamento avvenga in maniera rateale, in concomitanza con la scadenza delle rate del mutuo, come dimostra il fatto stesso che la frazione eventualmente non incassata a seguito dell'anticipata estinzione del mutuo medesimo rimanga un credito del beneficiario, divenendo immediatamente esigibile.
La richiesta di restituzione del contributo non fruito dalla società odierna ricorrente, effettuata dalla all'Istituto di credito mandatario, costituisce, quindi, CP_1 un'indebita parziale revoca dello stesso (e del sottostante mandato di pagamento, ugualmente irrevocabile ex art. 1723 c.c.) effettuata al di fuori di qualunque ipotesi prevista dal bando
(che non prevede nemmeno la possibilità di una revoca parziale), o dalla legge, o qualificabile come “giusta causa”.
4. Del tutto irrilevante è, poi, la mancata richiesta della preventiva autorizzazione all'estinzione anticipata del mutuo in questione, tramite la complessiva definizione di tutte le posizioni debitorie della ricorrente.
Al riguardo si rileva, in primo luogo, che tale omissione non è sanzionata con la revoca del contributo previsto dall'art. 16: mentre, infatti, il primo e il terzo comma dell'art. 13 del bando contengono l'indicazione di obblighi la cui violazione è espressamente sanzionata con la revoca dell'aiuto, il secondo comma (nel quale è prescritto anche di
6 richiedere l'autorizzazione preventiva all'estinzione del mutuo) non contiene tale comminatoria.
L'art. 13 del bando dispone che:
L'art. 16 del bando dispone che:
7 L'articolo 16 deve essere interpretato alla luce sia del dettato legislativo sopra citato, sia congiuntamente all'art. 13, comma primo e terzo, i quali appunto disciplinano obblighi stabili espressamente a pena di revoca.
A conferma di ciò milita la lett. d) dell'art. 16, che prevede un obbligo ulteriore, rispetto a quelli già stabiliti espressamente a pena di revoca dall'art. 13, primo e terzo comma, sanzionandolo anche questo con la revoca del beneficio.
Al contrario, l'interpretazione fornita dalla (secondo cui tutti gli obblighi CP_1 stabiliti dall'art. 13 sarebbero a pena di revoca) renderebbe inutile, sia la duplice specificazione “pena la revoca” contenuta al primo e terzo comma dell'art. 13 e renderebbe inutile l'inserimento della let. d), ove la violazione dell'obbligo sarebbe stata già sanzionata dalla let. b).
Pertanto, nella parte in cui l'art. 16, let. b) dispone che la revoca dell'aiuto sarà assunta qualora venga accertato “il mancato rispetto di uno o più obblighi richiamati al precedente paragrafo 13” la disposizione deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento all'art. 13, comma primo e terzo.
5. Si condividono le ulteriori argomentazioni fornite dalla difesa del ricorrente, secondo cui l'autorizzazione preventiva è espressamente finalizzata alla verifica del “rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando incluso il rispetto del vincolo di indivisibilità”, al fine di impedire il pericolo che la parte di contributo non ancora fruita sia trasferita a un soggetto
8 meno solvibile, prima che sia esclusa la possibilità di revoca del beneficio e la conseguente necessità di pro-cedere alla sua ripetizione.
Le ipotesi, quindi, sono solamente due: o il beneficiario aveva già violato un obbligo sanzionato con la revoca, e allora la perdita del contributo deriva da tale precedente violazione e non certo dall'omissione del successivo obbligo strumentale di richiederne la preventiva verifica;
oppure aveva rispettato tutte le condizioni, per cui sarebbe del tutto illogico o comunque sproporzionato sanzionare con la totale perdita del beneficio la mancata preventiva richiesta di un'autorizzazione (rectius: verifica) che avrebbe avuto sicuramente un esito positivo e che avrebbe eventualmente condizionato, per di più, solo la corresponsione della parte non fruita dell'aiuto.
Il fatto che all'art. 14.5, let.d) sia disposto che: “Il mutuatario, trascorso il periodo vincolativo di conduzione diretta pari a 5 anni, può richiedere l'estinzione anticipata del mutuo alla che, CP_1 verificato il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando incluso il rispetto del vincolo di indivisibilità, può autorizzare l'Istituto di credito a concludere l'operazione”, non significa che sussista in capo alla un potere discrezionale per negare il riconoscimento del contributo non CP_1 fruito a seguito dell'anticipata cessazione del mutuo, trattandosi, come detto, di un atto vincolato, condizionato solo all'accertamento dell'insussistenza di cause di revoca della sovvenzione.
D'altro canto, la previsione di un siffatto potere discrezionale è esclusa sia dal chiaro tenore del sopra trascritto art. 5, comma 3, del d.Lgs. n. 173/1998, sia dalla mancata indicazione nel bando dei criteri di esercizio di tale asserita discrezionalità amministrativa, che non può risolversi in un immotivato arbitrio, né creare discriminazioni non sorrette da chiari ed espressamente positivizzati interessi pubblici.
A ben vedere, quindi, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, la richiesta di preventiva autorizzazione all'estinzione anticipata del mutuo costituisce solo una specifica e peculiare regolamentazione delle obbligazioni sancite comunque in via generale dagli artt. 1710, secondo comma, e 1711 c.c. atteso il rapporto di mandato che sussiste tra e la banca, nonché strumento per invocare la CP_1 responsabilità dell'istituto di credito mandatario, prevista dal primo comma dell'art. 1711 c.c., qualora negligentemente erogasse in un'unica soluzione il contributo residuo, senza essersi
9 previamente accertato della sua attuale spettanza e della mancanza di cause di revoca dello stesso.
L'inadempimento di tale obbligazione accessoria e strumentale da parte del beneficiario (nel cui interesse era stato stipulato il mandato) e del mandatario, oltre a non aver, in concreto, generato alcun danno o altro pregiudizio, è comunque ontologicamente e giuridicamente inidonea a influire sull'esistenza del diritto di credito in questione che, infatti, non trova la sua fonte nel contratto di mandato parzialmente disatteso, ma nel provvedimento di erogazione del contributo pubblico – nella specie non revocato - le cui sole modalità concrete di pagamento frazionato erano oggetto del mandato medesimo.
Unicamente l'inadempimento degli obblighi espressivi delle finalità pubbliche perseguite con la sovvenzione possono generare la perdita della stessa, non ogni violazione puramente formale del bando come nella specie.
In conclusione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento le motivazioni soggettive sono irrilevanti, muta esclusivamente il termine di esigibilità e la modalità di corresponsione del contributo residuo, non potendo più operare il meccanismo di collegamento con la scadenza delle rate future, mentre la misura dello stesso, seppur originariamente determinata in relazione all'importo degli interessi che si sarebbero pagati per l'intera durata del mutuo, non è collegata all'effettivo e concreto integrale versamento degli stessi e/o del capitale, come dimostra proprio il fatto che il bando riconosce a favore del beneficiario anche quella parte del contributo non utilizzato per il pagamento degli interessi.
Pertanto, deve essere accolta la domanda formulata dal ricorrente di condanna della alla restituzione di quanto indebitamente percepito da Ubi, pari a € CP_1
52.324,51, oltre interessi legali per € 1.400,72, come riconosciuti da Ubi alla per il CP_1 ritardo nella restituzione, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della percezione delle somme (10 aprile 2020) sino al deposito del ricorso e oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. successivamente sino al saldo.
6. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. parte resistente, soccombente, deve essere condannata a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali anticipate, liquidate, in assenza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri minimi previsti per
10 le cause di valore comprese nello scaglione tra € 52.001 ed € 260.000 (tenuto conto delle attività effettivamente espletate nel corso del procedimento semplificato) per le quattro fasi del giudizio, oltre rimborso delle spese non imponibili (c.u. e marca da bollo).
P.Q.M.
1) in accoglimento della domanda formulata dalla società agricola
[...] con ricorso depositato il 16 maggio 2024, Parte_1 condanna la a restituire alla società agricola CP_1 Parte_1 la somma di € 53.725,23, oltre interessi ex 1284, primo comma, c.c.
[...] su € 52.324,51 dal 10 aprile 2020 sino al deposito del ricorso, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. maturati successivamente sino al saldo;
2) condanna la a rimborsare alla società agricola CP_1 [...] le spese processuali da quest'ultima anticipate, Parte_1 liquidate nella somma di € 7.052, oltre rimborso spese processuali pari al 15 %, IVA e CPA,
a titolo di compenso professionale, oltre € 786 a titolo di rimborso spese non imponibili.
La giudice
Willelma Monterotti
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