Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1472/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emanuele Parte_1
Improta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torre del greco, via Alcide de
Gasperi n. 135/a;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, ed accertare che CP_ l'istante è invalido civile totale al 100%. Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 – nonché aumentando il compenso tabellare medio in virtù dell'art. 4 comma 1 bis menzionato e che si invoca - con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 15.03.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe adeguatamente valutato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo, in particolare, sottovalutato le singole infermità sofferte, specie la patologia diabetica, cui andrebbero attribuiti diversi codici tabellari nonché maggiori percentuali invalidanti.
2.1. Alla luce di tali rilievi, si è reputato, dunque, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. il quale, all'esito, ha accertato la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile, solo a decorrere dal mese di ottobre 2023.
3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “cirrosi epatica con ipertensione portale e pregressi episodi di ematemesi da rottura di varici esofagee trattate con legatura;
diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali e insulina;
segni clinici di iniziale cardiopatia ipertensiva in soggetto con insufficienza venosa degli arti inferiori”, precisando come “le patologie in diagnosi trovano adeguata conferma in quanto emerge dalla documentazione sanitaria agli atti e in quanto emerso nel corso della visita. In particolare, la più importante delle patologie in diagnosi ovvero la cirrosi epatica risulta documentata da diversi ricoveri ospedalieri allegati al fascicolo di ATP nel corso dei quali si è proceduto anche alla legatura di varici esofagee sanguinanti”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il consulente ha così osservato: “- la cirrosi epatica con ipertensione portale e pregressi episodi di ematemesi da rottura di varici esofagee trattate con legatura può essere inquadrata ampiamente nella voce tabellare 6412 riconoscendo la massima percentuale prevista per tale patologia ovvero l'80%;
- il diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali e insulina, ampiamente documentato da diversi anni, può essere valutato con criterio analogico alla voce tabellare 9390 e cioè riducendola tenuto conto dell'entità delle complicanze, con un ulteriore 30%;
- infine, un ulteriore 30% può riconoscersi per la cardiopatia in prima classe HA (applicando la voce 6441) ma nel suo valore massimo considerato che detta percentuale deve comprendere anche l'insufficienza venosa degli arti inferiori con manifesti segni di sofferenza da stasi cronica
(discromia e distrofia della cute delle gambe).
Tenuto conto delle percentuali appena espresse, credo possa riconoscersi la totale inabilità
(100%).
Per il vero, nella fattispecie applicando la formula a scalare o del Balthazard non viene raggiunta il 100%. Va fatto notare, però, che con il calcolo riduzionistico non viene mai raggiunto il 100%, salvo che una delle patologie non preveda da sola tale percentuale. Di fatto, però, quelli che residuano nella fattispecie sono cascami lavorativi in un soggetto peraltro in un'età abbastanza avanzata (64 anni compiuti, come già detto) di fatto non spendibili sul mercato dell'occupazione”.
In ordine alla decorrenza, si legge: “Per quanto attiene alla retrodatazione ovvero al momento in cui è stata raggiunta la totale inabilità, va precisato come tutte le patologie in diagnosi siano a lenta evoluzione peggiorativa per cui riesce impossibile identificare un preciso momento e quindi la precisa data in cui tale percentuale viene raggiunta. Pur con tali limiti, considerato l'evoluzione del caso così come emerge dall'intera documentazione agli atti, credo possa ritenersi sufficientemente ragionato retrodatare il raggiungimento della detta soglia almeno 15 mesi prima della mia visita e, quindi, all'ottobre 2023.
La differenza valutativa tra la mia CTU e l'ATP che mi ha preceduto e da ricondurre all'ulteriore evoluzione del quadro clinico avutasi nei circa 2 anni e mezzo intercorsi tra le 2 visite durante il quale sono comparse o forse più probabilmente si sono aggravate altre patologie quali
l'insufficienza venosa degli arti inferiori”.
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato sussistente il presupposto sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dal mese di ottobre 2023.
4. Tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario da data successiva al deposito del ricorso in opposizione, si dispone la compensazione integrale delle spese di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' , stante CP_1 la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dal mese di ottobre
2023;
• Compensa le spese di entrambe le fasi di giudizio;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno