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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 108/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 108/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA N. 12, presso lo studio dell'Avv. ROMANO CESAREO GERARDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato in ALESSANDRIA, VIA LEGNANO N. 27, presso lo studio dell'Avv.
GUGLIELMINA MECUCCI che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_3 C.F._2 domiciliato in FOSSANO, PIAZZA CASTELLO N. 17, presso lo studio dell'Avv.
BERGAMINO LUISA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per CP_4 CodiceFiscale_3 mandato in atti dall'Avv. MARCO MANFREDI e dall'Avv. ELISABETTA GARASSINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio la studio di quest'ultima in
LOANO (SV), PIAZZA MAZZINI 18/10.
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: per “riformare la sentenza impugnata nella parte Controparte_1 in cui “condanna la Compagnia a manlevare e Controparte_1 garantire il convenuto da tutto quanto quest'ultimo sarà costretto a Controparte_2
pagare in virtù della presente sentenza, ad eccezione della restituzione del compenso e con il limite di franchigia pari a € 1.000,00” e, all'effetto
= rigettare la domanda di indennizzo proposta dal geom. nei Controparte_2 confronti di quale successore in tutti i rapporti Controparte_1 contrattuali facenti capo agli del Certificato di Parte_1
Assicurazione n. DY059384-LB, per tutte le ragioni esposte nei motivi di appello;
= condannare la signora alla restituzione degli importi versati in CP_4
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi.
Con condanna del geom. alla refusione delle spese di lite del doppio Controparte_2 grado di giudizio.” per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_2
- rigettare l'appello proposto dalla Parte_2 nei confronti dell'esponente in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa indicate confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara tenuta e condanna la Compagnia in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e garantire integralmente il convenuto da tutto quanto quest'ultimo debba pagare in relazione ai Controparte_2
fatti di causa ed in virtù della sentenza n. 882/2023 R.G. Sent. del Tribunale di Savona. in via incidentale in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa, Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza n. 882/2023 R.G. Sent. impugnata,
In via preliminare e pregiudiziale:
2 - dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al geom. Controparte_2
per le ragioni in atti indicate;
- dichiarare inammissibili tutte le domande proposte dalla sig.ra e CP_4
nei confronti del geom. anche per intervenuta Controparte_3 Controparte_2 decadenza dell'azione per le ragioni in atti indicate. Nel merito: in via incidentale ed, in parziale riforma della sentenza n. 882/23 R.G. Sent. impugnata,
Voglia la ecc.ma Corte di Appello adita rigettare tutte le domande ex adverso da chiunque proposte nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiarare il conchiudente esente da qualsivoglia responsabilità per i fatti per cui è causa nei confronti di chicchessia e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto, dal medesimo geom. , a Controparte_2
qualsiasi titolo e/o ragione, derivata o derivante dai fatti de quibus, alla sig.ra CP_4
per le ragioni in atti indicate.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di primo e secondo grado.” per : “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria Controparte_3
istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata
In via preliminare e/o pregiudiziale
- rigettare l'appello promosso da per invece Controparte_1
accogliere le conclusioni promosse con l'appello incidentale dal IG. . CP_3
- autorizzare la chiamata in causa dei IGnori (C.F. CP_5
) residente in [...]-, C.F._4 Controparte_6
(C.F. ) residente in [...]-, C.F._5 CP_7
(C.F. ) residente in [...] -Vicolo Santa Maria,
[...] C.F._6
22- e (C.F. residente in [...] -Vicolo Controparte_8 C.F._7
Santa Maria, 22- con rinvio al Tribunale di Savona della causa;
In via principale
In accoglimento dell'appello incidentale promosso dal IG. , riformare la CP_3
sentenza appellata, mandando il IG. da qualsiasi responsabilità e dichiararsi CP_3
inammissibile e/o nullo e/o improcedibile e/o comunque rigettarsi le domande
3 presentante da per le ragioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto CP_4
mandare esente da qualsiasi responsabilità il IG. ; Controparte_3
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di mancanza dei requisiti dell'immobile e/o della richiesta del titolo autorizzativo in violazione della normativa dichiarare il Geom. unico responsabile della mancanza dei requisiti, in CP_2
qualità di progettista e responsabile dei lavori, e della SCIA resa in violazione della normativa, in qualità di tecnico incaricato per la redazione, mandando esente il IG.
CP_
da qualsiasi responsabilità nei confronti della IG.ra e delle altre parti;
CP_3
- Nella denegata e non creduta ipotesi di responsabilità in capo al IG. , CP_3
dichiarare i IGnori (C.F. ) residente in [...]C.F._4
(TO) -Via Brindisi, 10-, (C.F. ) residente in [...]C.F._5
Torino (TO) -Via Biella, 12-, (C.F. ) residente Controparte_7 C.F._6
in Giaveno (TO) -Vicolo Santa Maria, 22- e (C.F. Controparte_8
residente in [...] -Vicolo Santa Maria, 22-, tenuti a C.F._7
garantire e manlevare il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla alla reimmissione in possesso ed al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in
CP_ favore della IG.ra , oltre agli eventuali costi per la retrocessione dell'immobile dal
IG. ai IGnori CP_3 CP_5
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre imborso forfettario, IVA e
CPA, come per legge per il doppio grado di giudizio;
In via istruttoria
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre si richiede l'ammissione della scrivente alle prove meglio capitolate nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado, nonché prova per interpello e testi anche in materia contraria.” per : “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. CP_4
In via principale
Respingersi l'appello principale proposto dalla società Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
4 In via di appello incidentale
In parziale riforma della sentenza n. 882/2023 del Tribunale di Savona, emessa in data
23.11.2023 e pubblicata mediante deposito in cancelleria il successivo 24.11.2023, non notificata:
- accertarsi e dichiararsi che l'obbligo risarcitorio derivante dalla declaratoria di responsabilità professionale a carico del convenuto Geom. debba Controparte_2
ritenersi esteso anche alla somma di Euro 200.000,00 versata dalla conchiudente a titolo di prezzo per la compravendita e a quella di Euro 10.000,00 pagata a favore della società Zamboni S.r.l., cedente il contratto preliminare di compravendita;
- conseguentemente, condannarsi il medesimo appellato , in Controparte_9
solido con il venditore , al pronto pagamento in favore della Controparte_3 conchiudente dell'importo ulteriore di Euro 210.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalle date dei rispettivi esborsi sino al saldo effettivo;
- confermarsi nel resto l'impugnata sentenza.
In via subordinata e alternativa e per la sola ipotesi in cui la domanda proposta in primo grado in via principale non dovesse trovare accoglimento:
- previo accertamento, anche mediante il ricorso a criteri equitativi, della diminuzione di valore dell'immobile de quo dovuta all'effettiva e non sanabile carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il valido ottenimento della certificazione di agibilità e della non conformità della relativa segnalazione certificata di agibilità presentata al Comune di Finale Ligure in data 12.06.2018;
- previa conseguente riduzione del prezzo pagato dalla conchiudente per l'acquisto dell'immobile, quale risultante dall'atto pubblico di compravendita 13.06.2018, in misura corrispondente al minor valore accertato, nonché previo accertamento di tutti i danni dalla medesima subiti per effetto dell'inadempimento da parte dei convenuti alle rispettive obbligazioni;
- dichiararsi tenuti e condannarsi entrambi i convenuti, in solido e/o disgiuntamente e/o pro quota tra loro, al pagamento dell'importo capitale di Euro 232.682,00, o di quell'altro maggiore o minore che dovese risultare all'esito del giudizio, maggiorato da indennità per svalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal giorno dell'eseguito pagamento sino al saldo effettivo”.
5 In ogni caso
Con il favore delle spese del presente grado, da liquidarsi in base ai parametri forensi di cui al D.M. 10.03.2014, n.55, con la maggiorazione del compenso nella misura del
30%, ai sensi dell 'art. 4 del predetto decreto, tenuto conto che gli atti del presente procedimento sono redatti con tecniche informatiche idonee a consentire “la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all
'interno dell 'atto”, oltre al rimborso spese generali 15% di cui all 'art. 2 comma II del predetto decreto, contributo integrativo come per legge e successive occorrende, Cpa ed Iva.
In via istruttoria
Per il solo caso di ritenuta necessità, ammettersi prova per testi sulle circostanze seguenti:
1. Vero che, nei giorni immediatamente precedenti la sottoscrizione dell'atto pubblico di acquisto, l'attrice richiese espressamente, per il tramite del proprio marito, che le fosse messa a disposizione la documentazione relativa all'agibilità dell'immobile, richiesta che fu poi reiterata al Notaio Per_1
2. Vero che, in data 8.06.2018 il marito dell'attrice venne invitato a richiedere la certificazione relativa all'agibilità direttamente al Geom. , come risulta dallo CP_2
scambio di corrispondenza Whatsapp intercorso con il mediatore immobiliare sig.
di cui al doc. 39 (39_Estratto chat Whatsapp 8.06.2018), da Controparte_10
rammostrare al teste.
3. Vero che il Geom. inviò al marito dell'attrice la richiesta Segnalazione CP_2
Certificata di Agibilità in data 12.06.2018, come risulta dalla relativa e -mail prodotta al doc. 40 (40_Email geom. 12.06.2018), da rammostrare al teste. CP_2
Testi: , residente in [...];”. Testimone_1
MOTIVAZIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in CP_4
giudizio e , nelle rispettive qualità di venditore Controparte_3 Controparte_2 dell'alloggio sito in Finale Ligure (SV), Salita al Boschetto n. 14, piano terra
(contraddistinto nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 39 con il numero di mappale 281 subalterno 14, cat. A/3, classe U, 4,5 vani, R.C. E. 673,98), e di professionista che
6 aveva curato e sottoscritto, sotto la propria responsabilità, la segnalazione certificata per l'agibilità relativa all'alloggio oggetto della sopraindicata vendita (nonché D.L. dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile, così come designato dall'impresa appaltatrice).
In particolare, l'attrice assumeva. di aver sottoscritto, in data 14/11/2017, una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto il sopraindicato immobile, già oggetto di contratto preliminare di compravendita tra il proprietario e la società Zamboni S.r.l., quest'ultima attiva nel settore CP_3
delle operazioni di compravendita e intermediazione immobiliare;
che infatti la società, con contratto preliminare di compravendita immobiliare del
9/06/2017, si era obbligata ad acquistare l'alloggio al prezzo complessivo di €
210.000,00 e con l'intesa di procedere alla ristrutturazione completa dell'immobile e successiva rivendita;
che gli accordi assunti prevedevano la cessione del contratto preliminare Parte_3
sottoscritto in data 9/06/2017 all'odierna attrice, l'affidamento alla medesima
[...] società Zamboni S.r.l. dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ed infine la stipulazione del contratto definitivo di compravendita con il proprietario;
CP_3
che in adempimento dell'accordo, l'attrice aveva proceduto, in data 13/01/2018, alla sottoscrizione della scrittura di cessione del contratto preliminare intercorso tra la società Zamboni ed il sig. , per la quale venne convenuto il corrispettivo di € CP_3
40.000,00, comprensivo del rimborso a favore della società cedente della caparra confirmatoria da questa versata al promittente venditore, dell'importo di € 10.000,00; che contestualmente l'attrice stipulava, con la società cedente Zamboni S.r.l., un contratto di appalto relativo alla ristrutturazione dell'alloggio oggetto dell'accordo, per il corrispettivo di € 50.000,00; che ultimati i lavori di ristrutturazione dell'immobile, in data 13/06/2018 sottoscriveva il contratto definitivo di compravendita con il proprietario , per atto a rogito CP_3
Notaio di Finale Ligure, versando al venditore il prezzo di € 200.000,00, oltre Per_1
alla provvigione dovuta all'agenzia immobiliare di € 10.000,00 nonchè € 9.700,00, per compenso notarile e imposte connesse al trasferimento;
7 che nel contratto di compravendita la parte venditrice , alla voce “Menzioni CP_3 urbanistiche”, espressamente dichiarava che “in data 12 giugno 2018 è stata presentata al predetto Comune [di Finale Ligure] segnalazione certificata per l'agibilità, prot.
18656, unitamente alle dichiarazioni di sussistenza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza e la dichiarazione di conformità dell'opera al progetto presentato, sottoscritte dal geom. ”; Controparte_2
che nell'occasione, la attrice aveva provveduto altresì a saldare la parcella del Geom.
, relativa alla redazione della segnalazione certificata di agibilità per conto del CP_2
venditore; che, una volta divenuta proprietaria, aveva provveduto a sostenere ulteriori esborsi di completamento dei lavori edili e di arredamento, per un importo totale di € 15.016,12; che nell'estate del 2019 aveva inoltre dovuto sostenere costi di impermeabilizzazione di una parete dell'immobile, posta in corrispondenza con la via pubblica, a cause di alcune infiltrazioni provocate da macchie di umidità provenienti da una intercapedine (per un importo di € 15.766,80, di cui € 13.500,00 le venivano rimborsati dalla società appaltatrice); che in tale occasione, verificata la conformità dell'immobile alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie scopriva che, nonostante la segnalazione certificata di agibilità espressamente richiamata nell'atto pubblico di acquisto redatta in data 12.06.2018 dal
Geom. l'immobile non solo non aveva mai ottenuto la necessaria Controparte_2
agibilità/abitabilità, ma era privo ab origine dei requisiti previsti dalla legge per poterla ottenere a causa delle altezze interne dei locali di metri 2,40, laddove la normativa vigente, costituita dall'art. 1 del D.M. 5.07.1975, prevede un'altezza minima di mt.
2,70; che quindi il proprio tecnico di fiducia, scopriva che, nonostante l'immobile fosse stato munito di adeguato titolo edilizio in sanatoria – trattandosi di una originaria cantina, poi trasformata in civile abitazione prima del 1967 – l'immobile non era vocato all'agibilità,
e, come tale, non sarebbe stato abitabile;
che, pertanto, anche la successiva SCIA per Agibilità prot. n°18656 del 12/06/2018 doveva ritenersi priva di valore.
8 Per tali motivi chiedeva l'accertamento della responsabilità del venditore, per averle alienato un immobile inidoneo all'uso pattuito, l'accertamento della responsabilità professionale del geometra per inadempimento del suo incarico e per aver generato falsi affidamenti sulla agibilità dello stesso, con conseguente risoluzione del contratto e rimborso a favore dell'acquirente del prezzo pagato per la vendita, pari all'importo di €
200.000,00, nonché al ristoro delle somme tutte pagate e causalmente connesse ed occasionate dalla compravendita dell'immobile per l'importo complessivo di €
134.819,92, somma comprensiva dei danni derivanti dai costi che la stessa era stata costretta a sopportare per la conservazione dell'immobile e il suo arredo, oltre interessi legali dai singoli esborsi fino al soddisfo, per un totale di € 334.819,92.
1.2. Si costituiva il venditore , il quale, preliminarmente, chiedeva CP_3
l'autorizzazione a chiamare in causa i precedenti proprietari dell'immobile sig.ri e nel merito contestava quanto dedotto dalla controparte asserendo che i CP_5
provvedimenti autorizzativi in materia di governo del territorio, tra cui è ricompresa la
SCIA, avevano lo scopo di consentire al cittadino di realizzare gli interventi edilizi in conformità alla normativa vigente;
che decorso il termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela, la doveva ritenersi, valida, efficace e non più impugnabile o Pt_4
annullabile dalla P.A; inoltre eccepiva che l'attrice, all'epoca dei fatti, conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, infatti aveva commissionato opere di ristrutturazione
(in particolare, il rifacimento del pavimento e della soffittatura) utili a mutare non solo la destinazione del bene ma anche le sue altezze interne;
che, pertanto, l'azione di risoluzione contrattuale doveva escludersi nel caso di specie di trasformazione del bene ad opera dell'acquirente, poiché la modifica impedisce la possibilità di conseguire l'effetto restitutorio della cosa acquistata.
A riprova di quanto asserito produceva la domanda di di ristrutturazione prot. Pt_4
16738 del 24.05.2018 volta ad ottenere l'autorizzazione a modificare le altezze interne,
l'APE a firma dell'Ing. , allegato all'atto di compravendita dell'immobile, Persona_2
nonché le tavole planimetriche da cui si evinceva la differenza di altezze dichiarate rispetto allo stato di fatto. Per tale motivo, formulava domanda ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata, chiedeva che il Geom. venisse dichiarato unico CP_2
responsabile, in qualità di progettista e responsabile dei lavori, per aver redatto la SCIA
9 in violazione della normativa, mandando esente il convenuto da qualsiasi CP_3
CP_ responsabilità nei confronti della .
1.3. Si costituiva il convenuto , il quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva per essere totalmente estraneo al negozio per cui è causa, essendo legittimate all'azione di risoluzione solo le parti del contratto.
In via preliminare eccepiva la decadenza dell'attrice, per non aver agito entro 8 giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 1495 c.c., e comunque entro un anno dalla consegna del bene così come previsto per le vendite immobiliari ex art. 1541 c.c.
Nel merito, asseriva che le circostanze dedotte fossero note all'attrice, la quale “aveva individuato e visionato il bene de quo inizialmente attraverso l'immobiliare in Per_3 data anteriore al 14.11.2017 e l'aveva trovato di proprio gradimento nonostante fosse ben evidente che l'altezza dei locali era pari a circa m. 2,40 – 2,55, palesemente inferiore allo standard attuale, come, peraltro, chiaramente indicato in tutte le planimetrie e negli atti sottoscritti dalla stessa attrice ed adverso già offerti in comunicazione”, determinandosi a rendersi cessionaria del contratto preliminare intercorso fra la società di intermediazione e il venditore, nonché appaltatrice dei lavori di ristrutturazione già in corso d'opera. Pertanto, l'attrice aveva accettato l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui versava e nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, specie alla luce della non più revocata efficacia della SCA.
Chiedeva la chiamata in causa della propria assicurazione al fine di essere manlevato e garantito.
1.4. Si costituiva la terza chiamata la quale, Controparte_1
oltre a aderire a tutte le eccezioni formulate dal convenuto garantito, eccepiva che, anche in caso di accoglimento della domanda, alcun importo era dovuto dal geom.
per la cessione del preliminare alla società di intermediazione (€ 40.000,00), CP_2 così come a titolo di prezzo della vendita (€ 210.000,00), sia di compensi per il mediatore (€ 10.000,00). Quanto ai danni, contestava il valore probatorio delle ricevute di tale “Sebastian”, in quanto frutto di asseriti pagamenti a nero.
Sotto il profilo assicurativo, asseriva l'operatività della polizza nel caso concreto, tuttavia, trattandosi di dolo di tutte le parti coinvolte, escludeva la risarcibilità del danno
10 ai sensi degli artt. 1900 cod. civ. e 17.5 C.G.A. Chiedeva comunque l'applicazione del limite di franchigia pari ad € 1.000,00.
1.5. Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 882/2023 del 24/11/2023, il
Tribunale di Savona così disponeva:
“- DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita e del contratto d'opera professionale, per i quali vi è causa;
- CONDANNA, per l'effetto, il convenuto alla restituzione, in Controparte_3 favore dell'attrice , dell'importo di € 210.000,00 oltre interessi legali dalla CP_4
domanda;
- CONDANNA il convenuto alla restituzione, in favore dell'attrice Controparte_2
, dell'importo di € 407,00 oltre interessi legali dalla domanda;
CP_4
- CONDANNA i convenuti, in solido verso l'attrice, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla stessa, quantificati in € 109.700,00. Sull'importo così riconosciuto decorrono interessi compensativi … oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino all'integrale soddisfo;
- DICHIARA che, nei rapporti interni, le responsabilità per i soli danni da risarcire sono da ripartirsi nella misura di 2/3 a carico di (€ 73.000,00 oltre Controparte_2 interessi compensativi) e 1/3 a carico di (€ 36.566,66 oltre Controparte_3
interessi compensativi);
- CONDANNA i convenuti, in solido verso l'esterno ed in misura uguale tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che qui si liquidano in € 18.421,00 per compensi professionali ed € 1.241,00 peer spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso forfettario del 15% sui soli onorari di causa.
- CONDANNA la Compagnia a manlevare e garantire Controparte_1 il convenuto da tutto quanto quest'ultimo sarà costretto a pagare in Controparte_2
virtù della presente sentenza, ad eccezione della restituzione del compenso e con il limite di franchigia pari ad € 1.000,00.”
In particolare, in merito alla chiamata dei precedenti proprietari ex art. 106 c.p.c. ad istanza di , il Giudice di prime cure rilevava che in caso di Controparte_3 litisconsorzio facoltativo la relativa autorizzazione “è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicché l'esercizio del relativo potere non può
11 formare oggetto d'impugnazione né, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità” e che nel caso di specie “rischia di minare la ragionevole durata del processo rendendo vana la tutela invocata dall'attore”, tenendo comunque conto che l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di spiegare successivamente una eventuale domanda di rivalsa nei confronti del precedente proprietario alienante.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto
, rilevava che “La responsabilità ascritta al convenuto , infatti, CP_2 CP_2 deve essere esaminata ed inquadrata nell'alveo della responsabilità del prestatore
d'opera intellettuale iscritto in appositi albi, ai sensi degli artt. 1129 e ss. c.c.”.
In merito all'eccezione di decadenza, rilevava che “trattandosi di “aliud pro alio”, ciò legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all' art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all' art. 1492 c.c.”.
Quanto al merito, il Tribunale rilevava innanzitutto che “l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto, in virtù della assenza dei requisiti previsti per l'agibilità dello stesso, è circostanza pacifica e non specificamente contestata da nessuno dei convenuti in causa”. CP_ In merito alla consapevolezza dell'inidoneità dell'immobile da parte dell'attrice , rilevava che “l'agibilità dell'immobile, che poteva eventualmente essere ottenuta anche in occasione del permesso di costruire in sanatoria n. 06/16 del 07/12/2016, doveva essere necessariamente certificata prima della vendita e a prescindere dai successivi interventi di ristrutturazione, alla luce del pacifico e originario cambio di destinazione
d'uso dell'immobile”; che lo stesso aveva affermato che fosse “ben evidente CP_2 che l'altezza dei locali era pari a circa m. 2,40 – 2,55, palesemente inferiore allo standard attuale, come, peraltro, chiaramente indicato in tutte le planimetrie e negli atti sottoscritti dalla stessa attrice ed adverso già offerti in comunicazione”; che “l'attrice, priva delle adeguate conoscenze tecniche, non avrebbe potuto rendersi protagonista di siffatta originaria inabitabilità dell'immobile mediante la successiva assunzione del ruolo di committente dei lavori di ristrutturazione”; che gli “interventi, fra l'altro,
12 erano oggetto della più ampia operazione negoziale già concordata tra e la CP_3 società Zamboni, che ha visto l'attrice subentrante tramite l'electio amici”.
In merito al mancato esercizio del potere di autotutela nei diciotto mesi previsti per legge, che renderebbe definitivamente efficace e non più annullabile l'autorizzazione amministrativa, con conseguente insussistenza del pregiudizio paventato dall'attrice, rilevava che “l'omesso esercizio dell'autotutela amministrativa, oltre a non rilevare sotto il profilo dell'interesse sostanziale privatistico all'abitabilità e commerciabilità dell'immobile dedotto in questo giudizio (che è cosa diversa dalla conformità dell'immobile alla normativa edilizia), non è dirimente. Nel caso di specie, infatti, vi è stata chiaramente una falsa rappresentazione della realtà che non esclude un intervento oltre il termine previsto, ai sensi dell'art. 21novies ult. co. della L. 241/1990 di recente modificazione”.
Tanto premesso, il Tribunale riteneva sussistente l'ipotesi dell'aliud pro alio per mancanza delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente e/o in quanto caratterizzato da difetti che lo rendono inservibile o non idoneo ad assolvere alla sua funzione naturale o la destinazione economico-sociale che gli è propria e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
Sotto il profilo soggettivo riteneva sussistente la colpa del venditore, presunta fino a prova contraria, evidenziando che quanto da lui sostenuto di non aver conferito l'incarico al tecnico per le necessarie verifiche e di essersi passivamente limitato a sottoscrivere la documentazione urbanistica in qualità di promittente venditore, costituiva “asserzione che, “oltre ad essere irrilevante (ciascuno è responsabile per sé di ciò che sottoscrive e dichiara), manifestamente confonde la successiva SCIA richiesta per la ristrutturazione con la certificazione di abitabilità originaria dell'immobile, non essendo specificamente contestato, come si è detto, che l'immobile de quo fosse privo ab origine dei requisiti previsti dalla legge per poterla ottenere” .
Inoltre, affermava la colpa grave dello rilevando che “Quest'ultimo, infatti, CP_2 in ottemperanza ai doveri specialistici di diligenza professionale nell'espletamento del suo mandato (art. 1176, co.2, c.c.), non avrebbe dovuto limitarsi a recepire passivamente le dichiarazioni rese dal tecnico che, in precedenza, aveva certificato la prestazione energetica dell'immobile, riversandone i risultati nella successiva S.C.A.,
13 bensì avrebbe dovuto accorgersi di siffatta anomalia e segnalarla alle parti come fattore ostativo alla vendita”.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione, condannava il venditore alla restituzione del prezzo versato di € 210.000,00 e CP_3 condannava lo a ripetere l'importo di € 407,00 ricevuto per l'espletamento CP_2
del suo mandato.
In merito alla restituzione dell'immobile affermava che “ferma l'automatica retrocedibilità dello stesso in virtù degli effetti risolutivi della presente sentenza, quest'ultima non può essere in questa sede disposta, stante l'assenza di una espressa domanda in tal senso da parte del convenuto”.
Il Tribunale altresì condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice specificando che “nei rapporti interni la responsabilità sia da ascriversi per
2/3 a carico del convenuto e per 1/3 a carico del convenuto , in CP_11 CP_3 quanto diversa è la gravità delle colpe accertate.” A tal fine quantificava il danno in €
109.700,00.
In merito alle difese della il Tribunale affermava che Controparte_1
“lo scopo dell'assicurazione per responsabilità civile è proprio la garanzia per responsabilità professionale, per la quale il professionista risponde solo nei casi di dolo
o colpa grave, ex art. 2236 c.c. Parimenti, l'art. 17.5 delle condizioni generali di polizza, mediante il rinvio all'art. 18.2, espressamente non esclude l'operatività della polizza finanche per i fatti dolosi commessi nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali, dovendosi ritenere che il dolo escludente, di cui all'art. 17, sia solo quello del comportamento disonesto volontariamente finalizzato a far scattare la garanzia. Fra l'altro, il caso di specie appare caratterizzato dalla tipica ipotesi di colpa grave in ambito professionale”.
2. La sentenza n. 882/2023 è stata impugnata con appello principale da
[...]
dando avvio alla causa R.G. 108/2024 e da Parte_5 Controparte_3
dando avvio alla causa R.G. 570/2024, cause nelle quali hanno svolto appello incidentale tutte le altre parti.
La causa n. 570/2024 R.G. è stata riunita alla prima con ordinanza in data 18/03/2025 del Consigliere Istruttore davanti al quale è stata rimessa, ai sensi dell'art. 335 cpc.
14 2.1. con l'atto di appello principale Controparte_1 impugna la sentenza, con il primo motivo, per “Errata valutazione in merito alla inoperatività della Polizza per dolo ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 delle C.G.A. e
1900 cod. civ.. Violazione delle regole ermeneutiche nell'interpretazione del contratto assicurativo di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ..”
In particolare, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di indennizzo proposta da Controparte_2
2.2. Con il secondo motivo deduce la errata interpretazione dell'art. 17.5 C.G.A. e dell'art. 1900 cod. civ. che prevede l'esclusione della garanzia “per atti dolosi e fraudolenti ed omissione disonesta posti in essere dall'Assicurato, fermo restando quanto previsto dall'estensione al successivo art. 18.2”. L'assunto secondo cui “l'art. 17.5 delle condizioni generali di polizza, mediante il rinvio all'art. 18.2, espressamente non esclude l'operatività della polizza finanche per i fatti dolosi commessi nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali, dovendosi ritenere che il dolo escludente, di cui all'art. 17, sia solo quello del comportamento disonesto volontariamente finalizzato a far scattare la garanzia” non è pertinente, alla luce della disposizione dell'art. 1900 cod. civ., secondo cui “L'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
2.3 Con il terzo motivo deduce la errata interpretazione dell'art. 18.2 C.G.A. e dell'art. 1900 cod. civ. laddove ritiene operativa la Polizza in virtù del rinvio all'art. 18.2 C.G.A. che, secondo il Giudice, “espressamente non esclude l'operatività della Polizza finanche per i fatti dolosi commessi nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali” mentre la norma disciplina la diversa fattispecie delle conseguenze patrimoniali del dolo di terze persone di cui l' deve rispondere per legge o per Parte_6
contratto dovendosi escludere che nella specie lo si sia avvalso di alcun CP_2
collaboratore o altro soggetto terzo, in quanto i comportamenti censurati sono stati eseguiti direttamente dallo stesso professionista.
Deduce altresì che la condotta del geom. configura ipotesi di dolo quanto CP_2
meno eventuale del reato di falsità ideologica mediante una prospettazione di quel fatto non corrispondente al vero, cioè oggettivamente falsa, “essendo le altezze interne dei
15 locali dell'immobile, oggetto della presente controversia, ampiamente inferiori
(compresi tra mt 2,45 e mt 2,40) rispetto a quelle minime previste dall'art. 1 D.M. 7 luglio 1975 (pari a 2,70 metri).
Conseguentemente chiedeva la riforma della sentenza in punto spese di lite e la
CP_ condanna della restituzione di € 145.669,56 versati alla come da ricevuta depositata il 14/5/2024.
3. presentava appello incidentale nella causa 108/2024 Controparte_3
nonché appello principale nella causa riunita n. 570/2024.
L'appello principale è tardivo e quindi va dichiarato inammissibile, in quanto la notifica dell'atto di appello di è del 29/1/2024, mentre la Controparte_12 notifica dell'appello del è del 23/5/2024, con la conseguenza che il termine CP_3
breve per l'impugnazione era scaduto il 28/2/2024.
Ciò in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione
(Sez. U, Sentenza n. 12084 del 13/06/2016 ) che ha statuito che “La notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicché la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello.”.
Peraltro, il , si era già costituito nella presente causa con comparsa in data CP_3
31/3/2024 spiegando appello incidentale e quindi l'esame va limitato ai motivi qui dedotti.
3.1 Con il punto 1. dell'atto di appello incidentale, impugna la sentenza in CP_3 ordine al “Rigetto della chiamata in causa dei terzi” e CP_5 Controparte_7 precedenti proprietari e venditori dell'immobile, in quanto ha ritenuto configurata un'ipotesi di chiamata in garanzia “impropria” che, comporta una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, assumendo che, nel caso di specie, si tratterebbe di una chiamata in garanzia “propria” dal momento che “l'eventuale fatto generatore della responsabilità in capo al IG. sarebbe l'asserita mancanza di agibilità CP_3 dell'immobile e non l'atto di compravendita” e che “La stessa assenza, eventualmente, sarebbe quindi già stata presente al momento del rogito tra il IG. ed i terzi CP_3
16 chiamati IG.ri andando dunque a costituire un'ipotesi di litisconsorzio CP_5 necessario”.
Inoltre, censura l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui il coinvolgimento dei precedenti alienanti avrebbe rischiato di minare la ragionevole durata del processo.
3.2 Con il punto 2.1 dell'atto di appello incidentale, Controparte_3 impugna la sentenza per “Omesso rilievo dell'esistenza della SCIA di agibilità.” nella parte in cui ha ravvisato l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto, in virtù dell'assenza dei requisiti previsti per l'agibilità dello stesso, deducendo che risulta
“documentalmente comprovato che l'unità immobiliare per cui è causa è evidentemente in possesso sia del titolo autorizzativo originario (ossia il condono edilizio n. 06/16 del
9.12.2016 - doc. 1 del Geom. ) sia di quello successivo (ossia la SCIA per CP_2
CP_ l'agibilità prot. n. 18656 del 12.06.2018 - doc 8 della IG.ra )” … inoltre, “la CP_ produzione da parte della stessa IG.ra del certificato RRE a firma del Geom.
(…) dimostra evidentemente il rispetto del requisito della continuità degli CP_2 atti autorizzativi dell'immobile oggetto di causa” ed evidenziando che “il Comune di
Finale Ligure, infatti, non abbia mai annullato il titolo abilitativo depositato in data
12.06.2018 e perfezionatosi secondo la disciplina del silenzio assenso in data
13.09.2019”.
3.3. Con il punto 2.2 impugna la sentenza per “Errato richiamo alla CP_3 mancanza della SCIA per l'Agibilità in relazione al contratto preliminare”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la mancanza di agibilità sia idonea a configurare un'ipotesi di aliud pro alio deducendo che, al contrario, le altezze dell'immobile sarebbero conformi a quelle prescritte dalla normativa edilizia, e dunque idonee ad ottenere l'agibilità sin dal momento della compravendita, in quanto “agli atti di cui al Condono Edilizio ai sensi della L. 47/1985 venne allegata piantina catastale risalente al 02.05.1958, laddove l'altezza interna viene indicata in 2,45 metri e tale misurazione corrisponde a quella indicata nelle
Tavole allegate alla SCIA del 24.05.2018 n. 16738”; “esaminando la documentazione a corredo dell'istanza di concessione in sanatoria formulata ai sensi della L. 47/1985, si rileva che l'agibilità venne concessa negli anni '60 proprio in ragione di una altezza di
17 2,45 metri”; “le altezze dell'immobile sono tutte pari o superiori ai 2,40 prescritti dall'art. 3 della L.R. Liguria n. 30/2019 ai fini della concessione di agibilità”.
3.4 Con il punto 2.3 impugna la sentenza per “Errata ricostruzione dei CP_3
fatti ed errato richiamo alla mancata contestazione dei convenuti della tesi della IG.ra
CP_
sull'inidoneità dell'immobile.”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza della mancanza delle condizioni per l'agibilità del bene fosse incontestata, sottolineando come fosse presente l'agibilità e solo in via subordinata, e per mero scrupolo difensivo, abbia introdotto una seconda difesa in punto scarico di responsabilità nei confronti della stessa attrice.
3.5 Con il punto 2.4 impugna la sentenza per “Errata ricostruzione dei CP_3 fatti in punto mancanza del certificato di agibilità (Scia per l'Agibilità)”. CP_ Invero, sottolinea innanzitutto che “come sia la stessa IG.ra ad aver incaricato il
Geometra affinché modificasse le altezze e le volumetrie dell'immobile e, CP_2 dunque, risulta evidente che non possa trattarsi di un'ipotesi di aliud pro alio poiché la stessa parte acquirente era evidentemente a conoscenza dello stato dell'immobile che, peraltro, ha deciso di modificare” e che “preso atto della tipologia e delle caratteristiche stesse dell'immobile, ha incaricato una società terza di svolgere lavori di ristrutturazione utili a mutare non solo la natura del bene, bensì anche le sue altezze interne”.
3.6. Con il punto 2.5 impugna la sentenza per “2.5 Omessa motivazione CP_3
della sentenza in punto violazione art. 21 novies L. 241/1990”
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ravvisato la c.d. falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, configurabile anche in presenza del solo silenzio su circostanze rilevanti o del riferimento solo parziale delle medesime, rilevando che neppure il era a conoscenza, né aveva le competenze tecniche, CP_3
CP_ escluse in capo alla , per imputargli alcuna responsabilità.
3.7. Con il punto 2.6 impugna la sentenza per “Errata ricostruzione dei CP_3 fatti in punto validità della Scia per l'Agibilità e conseguente violazione di legge in punto art. 21 novies L. 241/1990”.
18 In particolare, censura la sentenza nella parte in cui deduce che “la c.d. falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, configurabile anche in presenza del solo silenzio su circostanze rilevanti o del riferimento solo parziale delle medesime, comporta l'inapplicabilità del termine di diciotto mesi per l'annullamento”, assumendo nella specie la mancanza di qualsivoglia falsa rappresentazione della realtà posta in essere dal nei confronti della pubblica amministrazione e che il Giudice di CP_3
primo grado avrebbe omesso di precisare quale e da parte di chi sia stata la falsa
CP_ rappresentazione posta in essere ai danni della la quale era pienamente consapevole della situazione del bene provvedendo ad eseguire opere così dimostrando di aver rinunciato alla abitabilità o comunque esonerato il venditore in tale senso.
Pertanto, il principio di affidamento che il privato ripone nella Pubblica
Amministrazione risulterebbe irrimediabilmente violato dalla sentenza appellata con la conseguenza che la SCIA per agibilità, oggetto di silenzio assenso, sarebbe divenuta definitiva a far data dal 13.09.2019 e l'immobile per cui è causa risulterebbe dotato del titolo abilitativo.
3.8 Con il punto 3. impugna la sentenza in ordine a “Violazione di legge in CP_3 punto risoluzione del contratto di compravendita e retrocessione”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha affermato l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto pur sussistendo il certificato di agibilità sulla base della asserita falsa rappresentazione della realtà ed il rischio di una eventuale revoca dell'abitabilità la risoluzione del contratto in contrasto con la giurisprudenza costante che non ammette la risoluzione nei casi in come nella specie in cui le modifiche all'immobile e delle volumetrie ed altezze siano conseguenza delle opere eseguite dall'acquirente.
3.9 Con il punto 4. impugna la sentenza per “Omessa ed erronea CP_3
valutazione dei fatti in punto utilizzabilità del bene compravenduto.”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha assunto l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto per mancanza dei requisiti per l'agibilità mentre l'immobile è stato oggetto di agibilità a seguito del deposito della
SCIA n. 18656/2018 ormai divenuta definitiva.
19 3.10 Con il punto 5. dell'atto di appello incidentale, impugna la sentenza CP_3
“In ordine alla restituzione dell'immobile compravenduto”.
Deduce che si tratta di conseguenza necessaria della pronuncia di risoluzione del
CP_ contratto e che a pagina 11 dell'atto di citazione della IG.ra si legge “dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato tra la conchiudente IG.ra ed il venditore IGnor , con CP_4 Controparte_3 conseguente retrocessione dell'immobile”.
4.0 Avverso la sentenza n. 882/2023, ha proposto appello incidentale altresì
nella causa R.G. 108/2024. Controparte_2
4.1 Con il punto 1) dell'atto di appello incidentale, deduce CP_2
“Contraddittorietà della motivazione e violazione di legge per mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto, geom.
[...]
”. In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha CP_2 riconosciuto il difetto di legittimazione passiva in quanto “l'oggetto della causa che ha originato la sentenza oggi impugnata è stata la richiesta risoluzione di un rapporto contrattuale intercorso tra la sig.ra e il sig. CP_4 Controparte_3 relativamente all'immobile di Finale Ligure (SV), salita Boschetto n.14, rapporto in relazione al quale il geom. era, ovviamente, totalmente estraneo e CP_2
relativamente al quale aveva offerto la propria opera professionale su espresso CP_ incarico del sig. e non della sig.ra come erroneamente ritenuto dal CP_3
Giudice di prime cure nella narrativa e nel dispositivo della sentenza appellata”.
4.2 Con il punto 2) dell'atto di appello incidentale, impugna la sentenza per CP_2
“violazione di legge ed insufficiente ed idonea motivazione il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. e l 'errata individuazione della sussistenza dell'aliud pro alio legittimante la risoluzione del rapporto contrattuale.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la sollevata eccezione di decadenza dall'azione in capo a parte attrice per non aver quest'ultima agito entro un anno dalla consegna del bene ex art. 1495 e ss c.c. ritenendo che la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (agibilità), ovvero l'insussistenza delle condizioni per cui tale certificato venga rilasciato, integrano un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio insussistente nel caso di
20 specie “non solo perché tale garanzia non opera, in ogni caso, rispetto a vizi apparenti, conosciuti o facilmente riconoscibili come nel caso de quo ma, anche, perché la segnalazione certificata per agibilità - indipendentemente dalle doglianze attoree è tuttora definitivamente valida ed efficace non essendo mai stata dalla P.A. né rifiutata né tantomeno revocata”.
4.3 Con il punto 3) dell'atto di appello incidentale, deduce “violazione di CP_2 legge per erroneità, illogicità ed insufficienza della motivazione”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'inidoneità dell'immobile fosse circostanza pacifica e non specificatamente contestata rilevando che l'appellato non solo aveva immediatamente eccepito e specificamente CP_2
CP_ evidenziato la circostanza che fosse perfettamente a conoscenza dell'altezza interna dell'appartamento ma che mai aveva affermato che l'immobile fosse inidoneo all'uso; che sebbene il Tribunale avesse riconosciuto la sussistenza dell'agibilità in capo al bene realizzato ante 1967 atteso che nemmeno parte attrice ne aveva espressamente contestato l'assenza, purtuttavia, aveva ritenuto che “….l'agibilità dell'immobile …
Doveva essere necessariamente certificata prima della vendita…” dimenticando che la
SCA era stata tempestivamente redatta dal geom. su incarico del e CP_2 CP_3
dallo stesso tecnico presentata presso i competenti Uffici in data 12.06.2028 prima della stipulazione del contratto definitivo di compravendita avvenuto con rogito in data
13.06.2018.
4.4 Con il punto 4) dell'atto di appello incidentale, deduce “l'insufficiente ed CP_2
incongrua motivazione anche in violazione di legge in ordine alla validità ed efficacia della SCA”.
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “potenzialmente” annullabile la SCA nonostante il mancato esercizio del potere di autotutela entro 18 mesi dalla presentazione della SCA assumendo, non solo che non vi sarebbe stata alcuna falsa rappresentazione dei fatti alla PA, “ma, al contrario, la scarsa altezza dei locali - quale caratteristica strutturale dell'edificio realizzato ante 1967 - era stata indicata , reiteratamente , in tutte le occasioni e valutata prima dai professionisti incaricati e poi dai funzionari della P.A. di Finale Ligure che avevano ricevuto,
21 protocollato ed esaminato la SCA a firma del geom. che era , quindi, CP_2 divenuta definitivamente efficace, decorsi i termini di legge, per silenzio assenso”.
4.5 Con il punto 5) dell'atto di appello incidentale, deduce “Irragionevole e CP_2
contraddittoria e comunque insufficiente motivazione in merito al profilo soggettivo della colpa del professionista nell'espletamento dell'incarico professionale”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la colpa dello che avrebbe dovuto accorgersi dell'anomalia dell'immobile e segnalarla alle CP_2 parti come fattore ostativo alla vendita, assumendo che “non esiste una specifica disposizione che preveda l'obbligo di presentare la segnalazione certificata di agibilità per le vecchie costruzioni che non siano state oggetto di significativi interventi strutturali successivamente all'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia (30 giugno
2003) ed in secondo luogo che, secondo il parere della Suprema Corte, in situazioni analoghe ai fatti per cui è causa - in presenza di edifici realizzati ante 1967 - il requisito dell'agibilità (abitabilità) deve ritenersi implicito, a meno che sia stato espressamente convenuto fra le parti che il fabbricato in oggetto possa esserne privo
(Cass. 20 agosto 1990, n. 8450)”.
4.6 Con il punto 6) dell'atto di appello incidentale, deduce “mancata ed CP_2
insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità sotto il profilo risarcitorio e dalla diversa attribuzione di risarcimento nei rapporti interni tra le parti”.
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ascrive la ritenuta responsabilità nei rapporti interni tra le parti nella misura di 2/3 a carico del convenuto e per 1/3 a carico del convenuto in ragione della diversa CP_2 CP_3
gravità delle colpe accertate assumendo che tale attribuzione di responsabilità è irragionevole, non fondata su alcun elemento e priva di adeguata e congrua motivazione in merito.
Contesta, altresì, la quantificazione dei danni i danni riconosciuti nell'importo complessivo di € 109.700,00 (e, segnatamente € 40.000,00 quale prezzo corrisposto da
CP_
per subentrare nel contratto preliminare, € 50.000,00 per i costi afferenti i lavori di ristrutturazione del bene ed € 19,700,00 per spese notarili e di provvigione) in quanto non riconducibili né direttamente né indirettamente al tecnico, sia perché estraneo al
22 Cont rapporto negoziale sia perché la oggetto di contezioso era stata redatta alla data del
12.06.2018 successiva all'esborso delle suddette somme.
5.0 Infine anche proponeva l'atto di appello incidentale per CP_4
“Erroneo rigetto della domanda relativa al rimborso delle somme corrispondenti al prezzo della compravendita e al rimborso della caparra confirmatoria. Violazione degli artt. 1218 e 2236 c.c. in relazione ai doveri di diligenza di cui all 'art. 1176 c.c.”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui non ha ricompreso nel novero dei danni risarcibili in solido la somma di € 200.000,00 versata al venditore a titolo di prezzo e quella di € 10.000,00 corrisposta alla società Zamboni S.r.l., cedente il contratto preliminare di compravendita, a titolo di rimborso di quanto da quest'ultima versato al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria assumendo CP_3 che “La considerazione riportata in sentenza secondo cui il Geom. , non CP_2
essendo parte del contratto di compravendita, risulta estraneo rispetto alle conseguenze restitutorie connesse al predetto contratto è in sé e per sé corretta, ma appare del tutto irrilevante in relazione agli obblighi risarcitori sul medesimo gravanti quali conseguenze immediate e dirette della negligenza e imperizia con cui questi condusse
l'incarico di certificare la sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per garantire CP_ l'agibilità dell'immobile che la signora avrebbe di lì a poco acquistato”.
6. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Va in primo luogo esaminato, per ordine logico, l'appello incidentale di
[...]
, che peraltro spiega motivi in parte analoghi a quelli dedotti dallo CP_3
. CP_2
7.1 Il primo motivo va disatteso.
E' pacifico, infatti, che nel caso in oggetto non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario trattandosi di contratti di compravendita differenti e che non si tratta dell'ipotesi contrattuale di “vendita a catena” invocata dall'appellante incidentale, con la conseguenza che non è configurabile una ipotesi di garanzia impropria. Altresì priva di pregio è la contestazione dell'insussistenza della opportunità della autorizzazione alla chiamata dei terzi per contrarietà a ragioni di speditezza dei processo tenuto conto che l'indagine della natura della responsabilità dei venditori dell'immobile al e CP_3
23 dell'interpretazione della volontà negoziale e dell'eventuale inadempimento con ampliamento del petitum e della causa petendi comporta di per sé l'allungamento dei tempi processuali che, come evidenziato dal Tribunale non si giustificano tenuto conto della facoltà della parte di agire con autonomo giudizio nei confronti dei suoi danti causa.
7.2 Anche il secondo motivo di appello incidentale, peraltro articolato in diversi punti riguardanti la deduzione di circostanze da cui deriverebbe la sussistenza della agibilità dell'immobile, la insussistenza dell'ipotesi di vendita di aliud pro alio, la conoscenza CP_ dello stato dell'immobile da parte della ed il principio di affidamento del , CP_3
va rigettato.
7.3 Come è noto la Corte di Cassazione in relazione alla domanda di risoluzione del contratto di compravendita di un immobile privo del certificato di agibilità ha statuito che “In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023).
E' dirimente, quindi, al fine della pronuncia di risoluzione del contratto ovvero di vizio minore e delle conseguenze in tema di risarcimento dei danni, valutare la sussistenza nel caso di specie della agibilità dell'immobile al momento della vendita nonchè della sussistenza dei presupposti affinchè, in mancanza della certificazione stessa, sussistano in concreto i presupposti per il rilascio.
Va condivisa la decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto derivante non tanto dalla mancanza del certificato di agibilità (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità) quanto piuttosto dalla mancanza dei requisiti per ottenerla.
24 7.4 La disciplina dell'agibilità è contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) il cui art. 24 recita:
“1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma
1.”
L'altezza minima di abitabilità è uno dei requisiti igienico sanitari che un'abitazione deve rispettare per essere considerata idonea all'uso residenziale ed è stabilita principalmente dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975.
7.5 Risulta dagli atti in causa che l'appartamento per cui è causa fa parte di un immobile costruito prima del 1964, munito di certificato di abitabilità rilasciato in data
19/6/1957; che in origine era una cantina che venne sottoposta a trasformazione edilizia con opere con modifica di destinazione d'uso in abitazione, per cui venne rilasciato dal
Comune di Finale Ligure permesso di costruire in sanatoria n. 6/2016 del 7/12/2016; dai progetti allegati all'atto amministrativo citato risulta l'altezza interna dei locali nella misura massima di mt. 2,45; alla concessione in sanatoria non è conseguito il rilascio del certificato di abitabilità; negli anni 2017-2018 sono iniziati i nuovi interventi edilizi che hanno interessato l'immobile in relazione al quale risulta presentata SCIA
24/5/2018 (con comunicazione fine lavori del 6/6/2028 – prot. Comune di Finale Ligure
n. 18151 del 7/6/2018), nella quale si fa riferimento a in variante n. 9892/2017 Pt_7
non validata dal Comune citato come da comunicazione in data 4/5/2018, (così come
25 non è stata validata la di variante n. 13775 come da comunicazione 16/5/2018 con Pt_7
cui il Comune di Finali Ligure dichiarava la non validità della comunicazione di fine lavori n. 15084 del 1075/2018); in data 12/6/2018 è stata presentata Segnalazione
Certificata per l'Agibilità; infine in data 6/6/2018 risulta la variazione catastale dell'immobile da cui risulta che le altezze interne sono indicate nella misura massima di mt. 2,45.
7.6 Da quanto sopra risulta evidente e pacifico che l'immobile presentava in origine e presenta tutt'ora altezza interna inferiore a mt. 2,70 prevista dalla legge ai fini della agibilità degli immobili, né la mera presentazione della SCA ed il decorso del tempo previsto per la formazione del silenzio sono elementi sufficienti per ritenere sanato il vizio in oggetto.
Secondo le nuove disposizioni normative, infatti, l'agibilità è attestata con un'autocertificazione presentata dal soggetto titolare del permesso di costruire o , Pt_4
o i successori o aventi causa, dovendosi configurare come una forma di legittimazione automatica stabilita dalla legge, che non dipende da un'approvazione esplicita dell'amministrazione pubblica, ma si basa sulla presenza effettiva dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il titolo.
In ragione della sua natura non si tratta quindi di atto rilasciato dalla P.A. e conseguentemente non rientra tra i casi di applicazione del silenzio assenso.
Infatti, come è noto, l'istituto del silenzio assenso deve ritenersi operante solo per atti e provvedimenti specificamente previsti dalla Pubblica Amministrazione, con esclusione quindi delle segnalazioni o comunicazioni edilizie avviate dai privati cittadini.
Quindi la pubblica amministrazione ha il potere di intervenire in caso di irregolarità o mancata conformità agli standard di agibilità degli edifici come si desume dall'art. 26 del DPR 380/01 che lascia infatti invariato il potere del Comune di dichiarare l'inagibilità di un edificio o parte di esso, se necessario, per motivi di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 1265/1934, così come espresso altresì dalla giurisprudenza amministrativa (cfr Cons Stato Sez. II, 25/01/2021, n. 702:
“L'accertamento della piena conformità dei manufatti rispetto alle norme urbanistico- edilizie, alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni delle convenzioni urbanistiche, costituisce un presupposto indispensabile per il legittimo
26 rilascio del certificato di agibilità. La rilevanza dell'aspetto urbanistico ed edilizio caratterizza anche la previsione dell'art. 26, d.P.R. n. 380/2001, che, quale norma di chiusura del sistema dell'agibilità, consente al di intervenire in tutti i casi in CP_14 cui non sussista l'agibilità dell'immobile, pur in presenza del relativo certificato.”).
7.7 Accertato che l'immobile è privo delle altezze interne al fine della agibilità, occorre verificare se tale ipotesi costituisca vendita di “aliud pro alio” ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e, in particolare la eventuale sanabilità del bene sotto tale l'aspetto, anche con riguardo alla cd. Legge Salva Casa di cui al D.L. 69/2024 in vigore dal 30/5/2024 convertito con modifiche nella legge 105/2024 che ha modificato, per la parte che qui interessa, l'art. 24 del TU dell'Edilizia, richiamato nella memoria di replica da parte appellante incidentale . CP_2
L'art.
5-bis dispone “Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di
2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a
28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni
27 alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente))”.
Nella specie nessuna delle condizioni richieste è stata neppure allegata dovendosi quindi escludere la loro sussistenza.
7.8 Pertanto, non può che inferirsi che l'immobile in oggetto non è provvisto dei requisiti minimi necessari per il riconoscimento della agibilità e conseguentemente è integrata la fattispecie dedotta di inadempimento del contratto per vendita di “aliud pro alio”.
7.9 Ciò posto, non si può escludere la responsabilità del neppure in base alla CP_3
CP_ conoscenza dello stato di fatto del bene da parte della che non solo ha potuto prendere visione dell'immobile ma, divenendo cessionaria del contratto preliminare di compravendita tra il e la ha altresì assunto la veste di CP_3 Controparte_15
committente del contratto di appalto con tale società per la ristrutturazione dell'immobile.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi in oggetto ha affermato che “non vale ad escludere l'inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio" la sola conoscenza da parte del compratore del mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipulazione, di un contratto di compravendita di un immobile destinato ad abitazione, non accompagnato da una rinuncia da parte dello stesso al requisito dell'abitabilità, soddisfatto solo dal rilascio della relativa licenza o dalla di lui volontà di esonerare comunque il venditore del relativo obbligo” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 10703 del 14/12/1994).
Cont Nella specie al momento della compravendita era stata presentata da parte del venditore generando nell'acquirente l'affidamento della regolarità del bene, in realtà insussistente.
Anche su tale aspetto la sentenza di primo grado va confermata.
28 8. I motivi di cui ai punti 3 e 4 vanno rigettati, dovendosi escludere, quanto al primo
CP_ aspetto, che la , mediante le opere di ristrutturazione, abbia modificato le altezze dell'immobile risultando le stesse coincidenti con quelle risultanti dalle planimetrie catastali originarie dell'immobile.
Mentre con riferimento al punto 4 non vi è dubbio, richiamando quanto detto in relazione ai motivi di cui al punto 2, che come specificato dal Tribunale la mancanza dell'agibilità del bene e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento rende il bene inidoneo all'uso convenuto e giustifica la dichiarazione di risoluzione per inadempimento.
9. Il motivo di appello di cui al punto 5. va invece accolto.
La dichiarazione di risoluzione per inadempimento comporta la restituzione delle prestazioni adempiute, oltre all'eventuale risarcimento del danno, in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale.
9.1 La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che gli effetti restitutori si verifichino solo su domanda di parte, pur se conseguenza della risoluzione (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022 “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”).
CP_
9.2 Va altresì osservato che, nella specie, la fin dal primo grado di giudizio ha chiesto “dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato tra la conchiudente IG.ra ed il venditore IGnor CP_4 CP_3
, con conseguente retrocessione dell'immobile” offrendo così, a fronte della
[...]
restituzione del prezzo, la retrocessione del bene al , il quale pertanto deve CP_3
ritenersi che, pur non avendo formulato espressa e diretta domanda in tal senso, abbia
29 tuttavia, prestato adesione a tale domanda restitutoria, facendola propria, con la conseguenza che la restituzione deve essere disposta.
10. L'appello incidentale proposto da è infondato e va rigettato. Controparte_2
10.1 Quanto al primo motivo, va condivisa la sentenza impugnata avendo distinto i profili di responsabilità, contrattuale nei confronti del venditore per aliud pro alio ed extracontrattuale nei confronti dello , il quale ha svolto le funzioni di tecnico CP_2
Cont che ha redatto la per l'agibilità dell'immobile, operando, peraltro, anche quale
D.L. per le opere di ristrutturazione. Il Tribunale ha infatti distinto i due tipi di responsabilità che possono pacificamente concorrere, individuando le conseguenze restitutorie e risarcitorie. In particolare, la restituzione del prezzo di vendita dell'immobile quale conseguenza della risoluzione del contratto da parte del , la CP_3
CP_ restituzione del costo della prestazione erogato dalla in luogo del , CP_3
circostanza pacifica e non contestata, quanto allo . CP_2
10.2 Infondato è anche il secondo motivo di appello incidentale atteso che, accertato trattarsi di ipotesi di aliud pro alio non trovano applicazione i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
10.3 Quanto ai motivi terzo e quarto va dichiarata l'infondatezza per le ragioni suesposte con riferimento ai motivi di appello dedotti dal sub punti 2, 3 e 4 che CP_3
qui si richiamano integralmente.
10.4 Il quinto motivo di appello incidentale è infondato.
Il geom. venne pacificamente incaricato di presentare la SCA per l'agibilità CP_2 dell'immobile che ne era privo, prima della stipula del rogito di vendita.
E' altresì risultato documentalmente provato, come sopra riportato, che l'immobile venne sottoposto a trasformazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso da cantina ad abitazione come da concessione in sanatoria dell'anno 2016. Tale trasformazione edilizia non venne in allora accompagnata dal rilascio di nuovo certificato di abitabilità.
Ai sensi di legge la agibilità va verificata ed attestata al momento del rilascio. Ed al momento della presentazione della SCA a firma geom. del 12/6/2018, le CP_2 condizioni per l'agibilità del bene, come sopra motivato non sussistevano né sussistono tutt'ora.
30 Ne consegue la responsabilità del tecnico che ha presentato la certificazione da cui non può esimersi né richiamando l' redatta da altro professionista né la circostanza CP_16
CP_ che i lavori fatti eseguire dalla abbiano modificato radicalmente lo stato dei luoghi modificando le altezze interne. Quanto al primo aspetto, l'eventuale errore di altro tecnico, peraltro in relazione ad una diversa certificazione, non comporta alcun esonero del tecnico dall'eseguire le verifiche necessarie per lo svolgimento del suo incarico, tanto più che dall' non risultano indicate le altezze e le dimensioni lineari CP_16 dell'immobile ma solamente i volumi. Quanto al secondo aspetto, oltre a mancare la prova della deduzione, e tenuto conto che dalle planimetrie originari dell'immobile e da quelle di cui alla variazione del 2018 le altezze interne risultano invariate, va altresì rilevato che lo era Direttore dei Lavori, per cui è stato depositato certificato CP_2
di fine lavori in data 6/6/2018, con la conseguenza che necessariamente era a conoscenza dello stato dei luoghi.
In ragione di ciò deve dedursi che non solo lo non possa andare esente da CP_2
colpa ma, al contrario, la mancanza di diligenza nello svolgimento del suo incarico professionale è tale che la sua condotta è connotata da colpa grave, con le conseguenze che ne derivano in relazione ai profili risarcitori di cui infra.
10.5 Infine, anche il sesto motivo di appello va disatteso.
Il Tribunale ha infatti correttamente attribuito la concorrente responsabilità del venditore e del professionista secondo la graduazione della colpa da reputarsi, come detto prima, grave, in capo a quest'ultimo, attribuendola nella maggior misura dei due terzi, che si condivide e si conferma.
Quanto alle voci di danno liquidate a titolo di risarcimento altresì va confermata la
CP_ sentenza che ha riconosciuto come dovute alla le spese sostenute in conseguenza dell'acquisto e costituenti lucro cessante, dovute in quanto conseguenza della risoluzione del contratto ed esulanti dalla mera restituzione delle prestazioni, indipendentemente dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva, pari ad €
40.000,00 pari al corrispettivo della cessione del contratto preliminare, € 50.000,00 per i lavori di ristrutturazione, peraltro già oggetto delle originarie intese fra il promittente venditore e la società intermediaria, infine le spese notarili e la provvigione per il mediatore pari a complessivi € 19.700,00.
31 11. Anche l'appello incidentale di va rigettato siccome infondato. CP_4
Si osserva infatti che il Tribunale ha distinto correttamente quanto dovuto in ragione della risoluzione del contratto, id est la restituzione del prezzo, pacificamente dovuta dal venditore, e i danni che conseguono alla risoluzione stessa che sono solo eventuali e che, nella specie, risultano dovuti dai danneggianti per le quote indicate di responsabilità.
Anche su tale punto non può che richiamarsi la motivazione del giudice di primo grado che si condivide essendo fondata sulla applicazione dei principi di diritto in materia di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni richiamati in sentenza e di cui si è data ampia motivazione anche nei punti della presente motivazione che precedono.
12. Va infine esaminato l'appello principale di Controparte_12
he è infondato e va rigettato.
[...]
12.1 I tre motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente essendo fondati sul presupposto della condotta dolosa dello , integrante il reato di falso Parte_8
ideologico, tale da escludere la operatività della polizza assicurativa, ai sensi degli artt.
17.5 e 18.2 della CGA.
12.2 La Corte ritiene, conformemente alla decisione impugnata, che la condotta dello sia connotata da colpa grave, pacificamente rientrante nella tutela CP_2
assicurativa di cui alla polizza, operante in relazione al sinistro in oggetto, e non già da dolo.
Infatti, ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico o, come nella specie in certificazione amministrativa, è sufficiente il dolo generico che non è in re ipsa dovendo essere sempre rigorosamente provato e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza dell'agente, come nella specie.
Ciò posto, se è vero che ai sensi dell'art. 17.5 risultano esclusi gli atti dolosi e fraudolenti e le omissioni disoneste mentre sono coperti ai sensi dell'art. 18.2 delle
CGA i danni derivanti da condotta dolosa dei preposti dell'assicurato, tuttavia è altresì vero che trattandosi di colpa grave la copertura assicurativa è operante.
32 13. In ragione del rigetto dell'appello principale nei confronti di , le Controparte_2
spese di lite del grado vanno poste a carico di in favore Controparte_12 dell'appellato e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa CP_2
secondo i valori minimi tenuto conto della posizione residuale e della bassa difficoltà del decidere sul punto.
CP_ 13.1 In ragione del rigetto degli appelli incidentali di e e del parziale CP_2 accoglimento dell'appello incidentale di , pare equo compensare integralmente CP_3
tra le dette parti le spese di lite del presente grado di giudizio
14. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale di gli appelli Controparte_1
incidentali di e sono stati integralmente Controparte_2 CP_4 rigettati e l'appello principale di (causa riunita n. Controparte_3
570/2024) è stato dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) respinge l'appello principale proposto da Controparte_1
e gli appelli incidentali proposti da e
[...] Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 882/2023 del CP_4
24/11/2023;
2) dichiara inammissibile l'appello principale proposto da
[...]
avverso la medesima sentenza;
CP_3
3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e a parziale modifica della suddetta sentenza CP_3
4) dichiara dovuta la retrocessione dell'immobile oggetto di causa a
[...]
al momento della restituzione del prezzo;
CP_3
5) condanna a rifondere a Controparte_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in € Controparte_2
7.160,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
6) compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
33 7) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale di
[...]
gli appelli incidentali di e CP_1 Controparte_2 [...]
sono stati integralmente rigettati e l'appello principale di CP_4
(causa riunita n. 570/2024) è stato dichiarato Controparte_3
inammissibile.
Genova, 26/03/2025.
Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 108/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 108/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA N. 12, presso lo studio dell'Avv. ROMANO CESAREO GERARDO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato in ALESSANDRIA, VIA LEGNANO N. 27, presso lo studio dell'Avv.
GUGLIELMINA MECUCCI che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_3 C.F._2 domiciliato in FOSSANO, PIAZZA CASTELLO N. 17, presso lo studio dell'Avv.
BERGAMINO LUISA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per CP_4 CodiceFiscale_3 mandato in atti dall'Avv. MARCO MANFREDI e dall'Avv. ELISABETTA GARASSINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio la studio di quest'ultima in
LOANO (SV), PIAZZA MAZZINI 18/10.
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: per “riformare la sentenza impugnata nella parte Controparte_1 in cui “condanna la Compagnia a manlevare e Controparte_1 garantire il convenuto da tutto quanto quest'ultimo sarà costretto a Controparte_2
pagare in virtù della presente sentenza, ad eccezione della restituzione del compenso e con il limite di franchigia pari a € 1.000,00” e, all'effetto
= rigettare la domanda di indennizzo proposta dal geom. nei Controparte_2 confronti di quale successore in tutti i rapporti Controparte_1 contrattuali facenti capo agli del Certificato di Parte_1
Assicurazione n. DY059384-LB, per tutte le ragioni esposte nei motivi di appello;
= condannare la signora alla restituzione degli importi versati in CP_4
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi.
Con condanna del geom. alla refusione delle spese di lite del doppio Controparte_2 grado di giudizio.” per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, Controparte_2
- rigettare l'appello proposto dalla Parte_2 nei confronti dell'esponente in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa indicate confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara tenuta e condanna la Compagnia in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e garantire integralmente il convenuto da tutto quanto quest'ultimo debba pagare in relazione ai Controparte_2
fatti di causa ed in virtù della sentenza n. 882/2023 R.G. Sent. del Tribunale di Savona. in via incidentale in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa, Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza n. 882/2023 R.G. Sent. impugnata,
In via preliminare e pregiudiziale:
2 - dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al geom. Controparte_2
per le ragioni in atti indicate;
- dichiarare inammissibili tutte le domande proposte dalla sig.ra e CP_4
nei confronti del geom. anche per intervenuta Controparte_3 Controparte_2 decadenza dell'azione per le ragioni in atti indicate. Nel merito: in via incidentale ed, in parziale riforma della sentenza n. 882/23 R.G. Sent. impugnata,
Voglia la ecc.ma Corte di Appello adita rigettare tutte le domande ex adverso da chiunque proposte nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiarare il conchiudente esente da qualsivoglia responsabilità per i fatti per cui è causa nei confronti di chicchessia e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto, dal medesimo geom. , a Controparte_2
qualsiasi titolo e/o ragione, derivata o derivante dai fatti de quibus, alla sig.ra CP_4
per le ragioni in atti indicate.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di primo e secondo grado.” per : “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria Controparte_3
istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata
In via preliminare e/o pregiudiziale
- rigettare l'appello promosso da per invece Controparte_1
accogliere le conclusioni promosse con l'appello incidentale dal IG. . CP_3
- autorizzare la chiamata in causa dei IGnori (C.F. CP_5
) residente in [...]-, C.F._4 Controparte_6
(C.F. ) residente in [...]-, C.F._5 CP_7
(C.F. ) residente in [...] -Vicolo Santa Maria,
[...] C.F._6
22- e (C.F. residente in [...] -Vicolo Controparte_8 C.F._7
Santa Maria, 22- con rinvio al Tribunale di Savona della causa;
In via principale
In accoglimento dell'appello incidentale promosso dal IG. , riformare la CP_3
sentenza appellata, mandando il IG. da qualsiasi responsabilità e dichiararsi CP_3
inammissibile e/o nullo e/o improcedibile e/o comunque rigettarsi le domande
3 presentante da per le ragioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto CP_4
mandare esente da qualsiasi responsabilità il IG. ; Controparte_3
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di mancanza dei requisiti dell'immobile e/o della richiesta del titolo autorizzativo in violazione della normativa dichiarare il Geom. unico responsabile della mancanza dei requisiti, in CP_2
qualità di progettista e responsabile dei lavori, e della SCIA resa in violazione della normativa, in qualità di tecnico incaricato per la redazione, mandando esente il IG.
CP_
da qualsiasi responsabilità nei confronti della IG.ra e delle altre parti;
CP_3
- Nella denegata e non creduta ipotesi di responsabilità in capo al IG. , CP_3
dichiarare i IGnori (C.F. ) residente in [...]C.F._4
(TO) -Via Brindisi, 10-, (C.F. ) residente in [...]C.F._5
Torino (TO) -Via Biella, 12-, (C.F. ) residente Controparte_7 C.F._6
in Giaveno (TO) -Vicolo Santa Maria, 22- e (C.F. Controparte_8
residente in [...] -Vicolo Santa Maria, 22-, tenuti a C.F._7
garantire e manlevare il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla alla reimmissione in possesso ed al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in
CP_ favore della IG.ra , oltre agli eventuali costi per la retrocessione dell'immobile dal
IG. ai IGnori CP_3 CP_5
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre imborso forfettario, IVA e
CPA, come per legge per il doppio grado di giudizio;
In via istruttoria
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre si richiede l'ammissione della scrivente alle prove meglio capitolate nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado, nonché prova per interpello e testi anche in materia contraria.” per : “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. CP_4
In via principale
Respingersi l'appello principale proposto dalla società Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
4 In via di appello incidentale
In parziale riforma della sentenza n. 882/2023 del Tribunale di Savona, emessa in data
23.11.2023 e pubblicata mediante deposito in cancelleria il successivo 24.11.2023, non notificata:
- accertarsi e dichiararsi che l'obbligo risarcitorio derivante dalla declaratoria di responsabilità professionale a carico del convenuto Geom. debba Controparte_2
ritenersi esteso anche alla somma di Euro 200.000,00 versata dalla conchiudente a titolo di prezzo per la compravendita e a quella di Euro 10.000,00 pagata a favore della società Zamboni S.r.l., cedente il contratto preliminare di compravendita;
- conseguentemente, condannarsi il medesimo appellato , in Controparte_9
solido con il venditore , al pronto pagamento in favore della Controparte_3 conchiudente dell'importo ulteriore di Euro 210.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalle date dei rispettivi esborsi sino al saldo effettivo;
- confermarsi nel resto l'impugnata sentenza.
In via subordinata e alternativa e per la sola ipotesi in cui la domanda proposta in primo grado in via principale non dovesse trovare accoglimento:
- previo accertamento, anche mediante il ricorso a criteri equitativi, della diminuzione di valore dell'immobile de quo dovuta all'effettiva e non sanabile carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il valido ottenimento della certificazione di agibilità e della non conformità della relativa segnalazione certificata di agibilità presentata al Comune di Finale Ligure in data 12.06.2018;
- previa conseguente riduzione del prezzo pagato dalla conchiudente per l'acquisto dell'immobile, quale risultante dall'atto pubblico di compravendita 13.06.2018, in misura corrispondente al minor valore accertato, nonché previo accertamento di tutti i danni dalla medesima subiti per effetto dell'inadempimento da parte dei convenuti alle rispettive obbligazioni;
- dichiararsi tenuti e condannarsi entrambi i convenuti, in solido e/o disgiuntamente e/o pro quota tra loro, al pagamento dell'importo capitale di Euro 232.682,00, o di quell'altro maggiore o minore che dovese risultare all'esito del giudizio, maggiorato da indennità per svalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal giorno dell'eseguito pagamento sino al saldo effettivo”.
5 In ogni caso
Con il favore delle spese del presente grado, da liquidarsi in base ai parametri forensi di cui al D.M. 10.03.2014, n.55, con la maggiorazione del compenso nella misura del
30%, ai sensi dell 'art. 4 del predetto decreto, tenuto conto che gli atti del presente procedimento sono redatti con tecniche informatiche idonee a consentire “la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all
'interno dell 'atto”, oltre al rimborso spese generali 15% di cui all 'art. 2 comma II del predetto decreto, contributo integrativo come per legge e successive occorrende, Cpa ed Iva.
In via istruttoria
Per il solo caso di ritenuta necessità, ammettersi prova per testi sulle circostanze seguenti:
1. Vero che, nei giorni immediatamente precedenti la sottoscrizione dell'atto pubblico di acquisto, l'attrice richiese espressamente, per il tramite del proprio marito, che le fosse messa a disposizione la documentazione relativa all'agibilità dell'immobile, richiesta che fu poi reiterata al Notaio Per_1
2. Vero che, in data 8.06.2018 il marito dell'attrice venne invitato a richiedere la certificazione relativa all'agibilità direttamente al Geom. , come risulta dallo CP_2
scambio di corrispondenza Whatsapp intercorso con il mediatore immobiliare sig.
di cui al doc. 39 (39_Estratto chat Whatsapp 8.06.2018), da Controparte_10
rammostrare al teste.
3. Vero che il Geom. inviò al marito dell'attrice la richiesta Segnalazione CP_2
Certificata di Agibilità in data 12.06.2018, come risulta dalla relativa e -mail prodotta al doc. 40 (40_Email geom. 12.06.2018), da rammostrare al teste. CP_2
Testi: , residente in [...];”. Testimone_1
MOTIVAZIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in CP_4
giudizio e , nelle rispettive qualità di venditore Controparte_3 Controparte_2 dell'alloggio sito in Finale Ligure (SV), Salita al Boschetto n. 14, piano terra
(contraddistinto nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 39 con il numero di mappale 281 subalterno 14, cat. A/3, classe U, 4,5 vani, R.C. E. 673,98), e di professionista che
6 aveva curato e sottoscritto, sotto la propria responsabilità, la segnalazione certificata per l'agibilità relativa all'alloggio oggetto della sopraindicata vendita (nonché D.L. dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile, così come designato dall'impresa appaltatrice).
In particolare, l'attrice assumeva. di aver sottoscritto, in data 14/11/2017, una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto il sopraindicato immobile, già oggetto di contratto preliminare di compravendita tra il proprietario e la società Zamboni S.r.l., quest'ultima attiva nel settore CP_3
delle operazioni di compravendita e intermediazione immobiliare;
che infatti la società, con contratto preliminare di compravendita immobiliare del
9/06/2017, si era obbligata ad acquistare l'alloggio al prezzo complessivo di €
210.000,00 e con l'intesa di procedere alla ristrutturazione completa dell'immobile e successiva rivendita;
che gli accordi assunti prevedevano la cessione del contratto preliminare Parte_3
sottoscritto in data 9/06/2017 all'odierna attrice, l'affidamento alla medesima
[...] società Zamboni S.r.l. dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ed infine la stipulazione del contratto definitivo di compravendita con il proprietario;
CP_3
che in adempimento dell'accordo, l'attrice aveva proceduto, in data 13/01/2018, alla sottoscrizione della scrittura di cessione del contratto preliminare intercorso tra la società Zamboni ed il sig. , per la quale venne convenuto il corrispettivo di € CP_3
40.000,00, comprensivo del rimborso a favore della società cedente della caparra confirmatoria da questa versata al promittente venditore, dell'importo di € 10.000,00; che contestualmente l'attrice stipulava, con la società cedente Zamboni S.r.l., un contratto di appalto relativo alla ristrutturazione dell'alloggio oggetto dell'accordo, per il corrispettivo di € 50.000,00; che ultimati i lavori di ristrutturazione dell'immobile, in data 13/06/2018 sottoscriveva il contratto definitivo di compravendita con il proprietario , per atto a rogito CP_3
Notaio di Finale Ligure, versando al venditore il prezzo di € 200.000,00, oltre Per_1
alla provvigione dovuta all'agenzia immobiliare di € 10.000,00 nonchè € 9.700,00, per compenso notarile e imposte connesse al trasferimento;
7 che nel contratto di compravendita la parte venditrice , alla voce “Menzioni CP_3 urbanistiche”, espressamente dichiarava che “in data 12 giugno 2018 è stata presentata al predetto Comune [di Finale Ligure] segnalazione certificata per l'agibilità, prot.
18656, unitamente alle dichiarazioni di sussistenza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza e la dichiarazione di conformità dell'opera al progetto presentato, sottoscritte dal geom. ”; Controparte_2
che nell'occasione, la attrice aveva provveduto altresì a saldare la parcella del Geom.
, relativa alla redazione della segnalazione certificata di agibilità per conto del CP_2
venditore; che, una volta divenuta proprietaria, aveva provveduto a sostenere ulteriori esborsi di completamento dei lavori edili e di arredamento, per un importo totale di € 15.016,12; che nell'estate del 2019 aveva inoltre dovuto sostenere costi di impermeabilizzazione di una parete dell'immobile, posta in corrispondenza con la via pubblica, a cause di alcune infiltrazioni provocate da macchie di umidità provenienti da una intercapedine (per un importo di € 15.766,80, di cui € 13.500,00 le venivano rimborsati dalla società appaltatrice); che in tale occasione, verificata la conformità dell'immobile alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie scopriva che, nonostante la segnalazione certificata di agibilità espressamente richiamata nell'atto pubblico di acquisto redatta in data 12.06.2018 dal
Geom. l'immobile non solo non aveva mai ottenuto la necessaria Controparte_2
agibilità/abitabilità, ma era privo ab origine dei requisiti previsti dalla legge per poterla ottenere a causa delle altezze interne dei locali di metri 2,40, laddove la normativa vigente, costituita dall'art. 1 del D.M. 5.07.1975, prevede un'altezza minima di mt.
2,70; che quindi il proprio tecnico di fiducia, scopriva che, nonostante l'immobile fosse stato munito di adeguato titolo edilizio in sanatoria – trattandosi di una originaria cantina, poi trasformata in civile abitazione prima del 1967 – l'immobile non era vocato all'agibilità,
e, come tale, non sarebbe stato abitabile;
che, pertanto, anche la successiva SCIA per Agibilità prot. n°18656 del 12/06/2018 doveva ritenersi priva di valore.
8 Per tali motivi chiedeva l'accertamento della responsabilità del venditore, per averle alienato un immobile inidoneo all'uso pattuito, l'accertamento della responsabilità professionale del geometra per inadempimento del suo incarico e per aver generato falsi affidamenti sulla agibilità dello stesso, con conseguente risoluzione del contratto e rimborso a favore dell'acquirente del prezzo pagato per la vendita, pari all'importo di €
200.000,00, nonché al ristoro delle somme tutte pagate e causalmente connesse ed occasionate dalla compravendita dell'immobile per l'importo complessivo di €
134.819,92, somma comprensiva dei danni derivanti dai costi che la stessa era stata costretta a sopportare per la conservazione dell'immobile e il suo arredo, oltre interessi legali dai singoli esborsi fino al soddisfo, per un totale di € 334.819,92.
1.2. Si costituiva il venditore , il quale, preliminarmente, chiedeva CP_3
l'autorizzazione a chiamare in causa i precedenti proprietari dell'immobile sig.ri e nel merito contestava quanto dedotto dalla controparte asserendo che i CP_5
provvedimenti autorizzativi in materia di governo del territorio, tra cui è ricompresa la
SCIA, avevano lo scopo di consentire al cittadino di realizzare gli interventi edilizi in conformità alla normativa vigente;
che decorso il termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela, la doveva ritenersi, valida, efficace e non più impugnabile o Pt_4
annullabile dalla P.A; inoltre eccepiva che l'attrice, all'epoca dei fatti, conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, infatti aveva commissionato opere di ristrutturazione
(in particolare, il rifacimento del pavimento e della soffittatura) utili a mutare non solo la destinazione del bene ma anche le sue altezze interne;
che, pertanto, l'azione di risoluzione contrattuale doveva escludersi nel caso di specie di trasformazione del bene ad opera dell'acquirente, poiché la modifica impedisce la possibilità di conseguire l'effetto restitutorio della cosa acquistata.
A riprova di quanto asserito produceva la domanda di di ristrutturazione prot. Pt_4
16738 del 24.05.2018 volta ad ottenere l'autorizzazione a modificare le altezze interne,
l'APE a firma dell'Ing. , allegato all'atto di compravendita dell'immobile, Persona_2
nonché le tavole planimetriche da cui si evinceva la differenza di altezze dichiarate rispetto allo stato di fatto. Per tale motivo, formulava domanda ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata, chiedeva che il Geom. venisse dichiarato unico CP_2
responsabile, in qualità di progettista e responsabile dei lavori, per aver redatto la SCIA
9 in violazione della normativa, mandando esente il convenuto da qualsiasi CP_3
CP_ responsabilità nei confronti della .
1.3. Si costituiva il convenuto , il quale eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva per essere totalmente estraneo al negozio per cui è causa, essendo legittimate all'azione di risoluzione solo le parti del contratto.
In via preliminare eccepiva la decadenza dell'attrice, per non aver agito entro 8 giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 1495 c.c., e comunque entro un anno dalla consegna del bene così come previsto per le vendite immobiliari ex art. 1541 c.c.
Nel merito, asseriva che le circostanze dedotte fossero note all'attrice, la quale “aveva individuato e visionato il bene de quo inizialmente attraverso l'immobiliare in Per_3 data anteriore al 14.11.2017 e l'aveva trovato di proprio gradimento nonostante fosse ben evidente che l'altezza dei locali era pari a circa m. 2,40 – 2,55, palesemente inferiore allo standard attuale, come, peraltro, chiaramente indicato in tutte le planimetrie e negli atti sottoscritti dalla stessa attrice ed adverso già offerti in comunicazione”, determinandosi a rendersi cessionaria del contratto preliminare intercorso fra la società di intermediazione e il venditore, nonché appaltatrice dei lavori di ristrutturazione già in corso d'opera. Pertanto, l'attrice aveva accettato l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui versava e nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, specie alla luce della non più revocata efficacia della SCA.
Chiedeva la chiamata in causa della propria assicurazione al fine di essere manlevato e garantito.
1.4. Si costituiva la terza chiamata la quale, Controparte_1
oltre a aderire a tutte le eccezioni formulate dal convenuto garantito, eccepiva che, anche in caso di accoglimento della domanda, alcun importo era dovuto dal geom.
per la cessione del preliminare alla società di intermediazione (€ 40.000,00), CP_2 così come a titolo di prezzo della vendita (€ 210.000,00), sia di compensi per il mediatore (€ 10.000,00). Quanto ai danni, contestava il valore probatorio delle ricevute di tale “Sebastian”, in quanto frutto di asseriti pagamenti a nero.
Sotto il profilo assicurativo, asseriva l'operatività della polizza nel caso concreto, tuttavia, trattandosi di dolo di tutte le parti coinvolte, escludeva la risarcibilità del danno
10 ai sensi degli artt. 1900 cod. civ. e 17.5 C.G.A. Chiedeva comunque l'applicazione del limite di franchigia pari ad € 1.000,00.
1.5. Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 882/2023 del 24/11/2023, il
Tribunale di Savona così disponeva:
“- DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita e del contratto d'opera professionale, per i quali vi è causa;
- CONDANNA, per l'effetto, il convenuto alla restituzione, in Controparte_3 favore dell'attrice , dell'importo di € 210.000,00 oltre interessi legali dalla CP_4
domanda;
- CONDANNA il convenuto alla restituzione, in favore dell'attrice Controparte_2
, dell'importo di € 407,00 oltre interessi legali dalla domanda;
CP_4
- CONDANNA i convenuti, in solido verso l'attrice, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla stessa, quantificati in € 109.700,00. Sull'importo così riconosciuto decorrono interessi compensativi … oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino all'integrale soddisfo;
- DICHIARA che, nei rapporti interni, le responsabilità per i soli danni da risarcire sono da ripartirsi nella misura di 2/3 a carico di (€ 73.000,00 oltre Controparte_2 interessi compensativi) e 1/3 a carico di (€ 36.566,66 oltre Controparte_3
interessi compensativi);
- CONDANNA i convenuti, in solido verso l'esterno ed in misura uguale tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che qui si liquidano in € 18.421,00 per compensi professionali ed € 1.241,00 peer spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso forfettario del 15% sui soli onorari di causa.
- CONDANNA la Compagnia a manlevare e garantire Controparte_1 il convenuto da tutto quanto quest'ultimo sarà costretto a pagare in Controparte_2
virtù della presente sentenza, ad eccezione della restituzione del compenso e con il limite di franchigia pari ad € 1.000,00.”
In particolare, in merito alla chiamata dei precedenti proprietari ex art. 106 c.p.c. ad istanza di , il Giudice di prime cure rilevava che in caso di Controparte_3 litisconsorzio facoltativo la relativa autorizzazione “è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicché l'esercizio del relativo potere non può
11 formare oggetto d'impugnazione né, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità” e che nel caso di specie “rischia di minare la ragionevole durata del processo rendendo vana la tutela invocata dall'attore”, tenendo comunque conto che l'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di spiegare successivamente una eventuale domanda di rivalsa nei confronti del precedente proprietario alienante.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto
, rilevava che “La responsabilità ascritta al convenuto , infatti, CP_2 CP_2 deve essere esaminata ed inquadrata nell'alveo della responsabilità del prestatore
d'opera intellettuale iscritto in appositi albi, ai sensi degli artt. 1129 e ss. c.c.”.
In merito all'eccezione di decadenza, rilevava che “trattandosi di “aliud pro alio”, ciò legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all' art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all' art. 1492 c.c.”.
Quanto al merito, il Tribunale rilevava innanzitutto che “l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto, in virtù della assenza dei requisiti previsti per l'agibilità dello stesso, è circostanza pacifica e non specificamente contestata da nessuno dei convenuti in causa”. CP_ In merito alla consapevolezza dell'inidoneità dell'immobile da parte dell'attrice , rilevava che “l'agibilità dell'immobile, che poteva eventualmente essere ottenuta anche in occasione del permesso di costruire in sanatoria n. 06/16 del 07/12/2016, doveva essere necessariamente certificata prima della vendita e a prescindere dai successivi interventi di ristrutturazione, alla luce del pacifico e originario cambio di destinazione
d'uso dell'immobile”; che lo stesso aveva affermato che fosse “ben evidente CP_2 che l'altezza dei locali era pari a circa m. 2,40 – 2,55, palesemente inferiore allo standard attuale, come, peraltro, chiaramente indicato in tutte le planimetrie e negli atti sottoscritti dalla stessa attrice ed adverso già offerti in comunicazione”; che “l'attrice, priva delle adeguate conoscenze tecniche, non avrebbe potuto rendersi protagonista di siffatta originaria inabitabilità dell'immobile mediante la successiva assunzione del ruolo di committente dei lavori di ristrutturazione”; che gli “interventi, fra l'altro,
12 erano oggetto della più ampia operazione negoziale già concordata tra e la CP_3 società Zamboni, che ha visto l'attrice subentrante tramite l'electio amici”.
In merito al mancato esercizio del potere di autotutela nei diciotto mesi previsti per legge, che renderebbe definitivamente efficace e non più annullabile l'autorizzazione amministrativa, con conseguente insussistenza del pregiudizio paventato dall'attrice, rilevava che “l'omesso esercizio dell'autotutela amministrativa, oltre a non rilevare sotto il profilo dell'interesse sostanziale privatistico all'abitabilità e commerciabilità dell'immobile dedotto in questo giudizio (che è cosa diversa dalla conformità dell'immobile alla normativa edilizia), non è dirimente. Nel caso di specie, infatti, vi è stata chiaramente una falsa rappresentazione della realtà che non esclude un intervento oltre il termine previsto, ai sensi dell'art. 21novies ult. co. della L. 241/1990 di recente modificazione”.
Tanto premesso, il Tribunale riteneva sussistente l'ipotesi dell'aliud pro alio per mancanza delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente e/o in quanto caratterizzato da difetti che lo rendono inservibile o non idoneo ad assolvere alla sua funzione naturale o la destinazione economico-sociale che gli è propria e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
Sotto il profilo soggettivo riteneva sussistente la colpa del venditore, presunta fino a prova contraria, evidenziando che quanto da lui sostenuto di non aver conferito l'incarico al tecnico per le necessarie verifiche e di essersi passivamente limitato a sottoscrivere la documentazione urbanistica in qualità di promittente venditore, costituiva “asserzione che, “oltre ad essere irrilevante (ciascuno è responsabile per sé di ciò che sottoscrive e dichiara), manifestamente confonde la successiva SCIA richiesta per la ristrutturazione con la certificazione di abitabilità originaria dell'immobile, non essendo specificamente contestato, come si è detto, che l'immobile de quo fosse privo ab origine dei requisiti previsti dalla legge per poterla ottenere” .
Inoltre, affermava la colpa grave dello rilevando che “Quest'ultimo, infatti, CP_2 in ottemperanza ai doveri specialistici di diligenza professionale nell'espletamento del suo mandato (art. 1176, co.2, c.c.), non avrebbe dovuto limitarsi a recepire passivamente le dichiarazioni rese dal tecnico che, in precedenza, aveva certificato la prestazione energetica dell'immobile, riversandone i risultati nella successiva S.C.A.,
13 bensì avrebbe dovuto accorgersi di siffatta anomalia e segnalarla alle parti come fattore ostativo alla vendita”.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione, condannava il venditore alla restituzione del prezzo versato di € 210.000,00 e CP_3 condannava lo a ripetere l'importo di € 407,00 ricevuto per l'espletamento CP_2
del suo mandato.
In merito alla restituzione dell'immobile affermava che “ferma l'automatica retrocedibilità dello stesso in virtù degli effetti risolutivi della presente sentenza, quest'ultima non può essere in questa sede disposta, stante l'assenza di una espressa domanda in tal senso da parte del convenuto”.
Il Tribunale altresì condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice specificando che “nei rapporti interni la responsabilità sia da ascriversi per
2/3 a carico del convenuto e per 1/3 a carico del convenuto , in CP_11 CP_3 quanto diversa è la gravità delle colpe accertate.” A tal fine quantificava il danno in €
109.700,00.
In merito alle difese della il Tribunale affermava che Controparte_1
“lo scopo dell'assicurazione per responsabilità civile è proprio la garanzia per responsabilità professionale, per la quale il professionista risponde solo nei casi di dolo
o colpa grave, ex art. 2236 c.c. Parimenti, l'art. 17.5 delle condizioni generali di polizza, mediante il rinvio all'art. 18.2, espressamente non esclude l'operatività della polizza finanche per i fatti dolosi commessi nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali, dovendosi ritenere che il dolo escludente, di cui all'art. 17, sia solo quello del comportamento disonesto volontariamente finalizzato a far scattare la garanzia. Fra l'altro, il caso di specie appare caratterizzato dalla tipica ipotesi di colpa grave in ambito professionale”.
2. La sentenza n. 882/2023 è stata impugnata con appello principale da
[...]
dando avvio alla causa R.G. 108/2024 e da Parte_5 Controparte_3
dando avvio alla causa R.G. 570/2024, cause nelle quali hanno svolto appello incidentale tutte le altre parti.
La causa n. 570/2024 R.G. è stata riunita alla prima con ordinanza in data 18/03/2025 del Consigliere Istruttore davanti al quale è stata rimessa, ai sensi dell'art. 335 cpc.
14 2.1. con l'atto di appello principale Controparte_1 impugna la sentenza, con il primo motivo, per “Errata valutazione in merito alla inoperatività della Polizza per dolo ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 delle C.G.A. e
1900 cod. civ.. Violazione delle regole ermeneutiche nell'interpretazione del contratto assicurativo di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ..”
In particolare, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di indennizzo proposta da Controparte_2
2.2. Con il secondo motivo deduce la errata interpretazione dell'art. 17.5 C.G.A. e dell'art. 1900 cod. civ. che prevede l'esclusione della garanzia “per atti dolosi e fraudolenti ed omissione disonesta posti in essere dall'Assicurato, fermo restando quanto previsto dall'estensione al successivo art. 18.2”. L'assunto secondo cui “l'art. 17.5 delle condizioni generali di polizza, mediante il rinvio all'art. 18.2, espressamente non esclude l'operatività della polizza finanche per i fatti dolosi commessi nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali, dovendosi ritenere che il dolo escludente, di cui all'art. 17, sia solo quello del comportamento disonesto volontariamente finalizzato a far scattare la garanzia” non è pertinente, alla luce della disposizione dell'art. 1900 cod. civ., secondo cui “L'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
2.3 Con il terzo motivo deduce la errata interpretazione dell'art. 18.2 C.G.A. e dell'art. 1900 cod. civ. laddove ritiene operativa la Polizza in virtù del rinvio all'art. 18.2 C.G.A. che, secondo il Giudice, “espressamente non esclude l'operatività della Polizza finanche per i fatti dolosi commessi nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali” mentre la norma disciplina la diversa fattispecie delle conseguenze patrimoniali del dolo di terze persone di cui l' deve rispondere per legge o per Parte_6
contratto dovendosi escludere che nella specie lo si sia avvalso di alcun CP_2
collaboratore o altro soggetto terzo, in quanto i comportamenti censurati sono stati eseguiti direttamente dallo stesso professionista.
Deduce altresì che la condotta del geom. configura ipotesi di dolo quanto CP_2
meno eventuale del reato di falsità ideologica mediante una prospettazione di quel fatto non corrispondente al vero, cioè oggettivamente falsa, “essendo le altezze interne dei
15 locali dell'immobile, oggetto della presente controversia, ampiamente inferiori
(compresi tra mt 2,45 e mt 2,40) rispetto a quelle minime previste dall'art. 1 D.M. 7 luglio 1975 (pari a 2,70 metri).
Conseguentemente chiedeva la riforma della sentenza in punto spese di lite e la
CP_ condanna della restituzione di € 145.669,56 versati alla come da ricevuta depositata il 14/5/2024.
3. presentava appello incidentale nella causa 108/2024 Controparte_3
nonché appello principale nella causa riunita n. 570/2024.
L'appello principale è tardivo e quindi va dichiarato inammissibile, in quanto la notifica dell'atto di appello di è del 29/1/2024, mentre la Controparte_12 notifica dell'appello del è del 23/5/2024, con la conseguenza che il termine CP_3
breve per l'impugnazione era scaduto il 28/2/2024.
Ciò in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione
(Sez. U, Sentenza n. 12084 del 13/06/2016 ) che ha statuito che “La notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicché la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello.”.
Peraltro, il , si era già costituito nella presente causa con comparsa in data CP_3
31/3/2024 spiegando appello incidentale e quindi l'esame va limitato ai motivi qui dedotti.
3.1 Con il punto 1. dell'atto di appello incidentale, impugna la sentenza in CP_3 ordine al “Rigetto della chiamata in causa dei terzi” e CP_5 Controparte_7 precedenti proprietari e venditori dell'immobile, in quanto ha ritenuto configurata un'ipotesi di chiamata in garanzia “impropria” che, comporta una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, assumendo che, nel caso di specie, si tratterebbe di una chiamata in garanzia “propria” dal momento che “l'eventuale fatto generatore della responsabilità in capo al IG. sarebbe l'asserita mancanza di agibilità CP_3 dell'immobile e non l'atto di compravendita” e che “La stessa assenza, eventualmente, sarebbe quindi già stata presente al momento del rogito tra il IG. ed i terzi CP_3
16 chiamati IG.ri andando dunque a costituire un'ipotesi di litisconsorzio CP_5 necessario”.
Inoltre, censura l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui il coinvolgimento dei precedenti alienanti avrebbe rischiato di minare la ragionevole durata del processo.
3.2 Con il punto 2.1 dell'atto di appello incidentale, Controparte_3 impugna la sentenza per “Omesso rilievo dell'esistenza della SCIA di agibilità.” nella parte in cui ha ravvisato l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto, in virtù dell'assenza dei requisiti previsti per l'agibilità dello stesso, deducendo che risulta
“documentalmente comprovato che l'unità immobiliare per cui è causa è evidentemente in possesso sia del titolo autorizzativo originario (ossia il condono edilizio n. 06/16 del
9.12.2016 - doc. 1 del Geom. ) sia di quello successivo (ossia la SCIA per CP_2
CP_ l'agibilità prot. n. 18656 del 12.06.2018 - doc 8 della IG.ra )” … inoltre, “la CP_ produzione da parte della stessa IG.ra del certificato RRE a firma del Geom.
(…) dimostra evidentemente il rispetto del requisito della continuità degli CP_2 atti autorizzativi dell'immobile oggetto di causa” ed evidenziando che “il Comune di
Finale Ligure, infatti, non abbia mai annullato il titolo abilitativo depositato in data
12.06.2018 e perfezionatosi secondo la disciplina del silenzio assenso in data
13.09.2019”.
3.3. Con il punto 2.2 impugna la sentenza per “Errato richiamo alla CP_3 mancanza della SCIA per l'Agibilità in relazione al contratto preliminare”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la mancanza di agibilità sia idonea a configurare un'ipotesi di aliud pro alio deducendo che, al contrario, le altezze dell'immobile sarebbero conformi a quelle prescritte dalla normativa edilizia, e dunque idonee ad ottenere l'agibilità sin dal momento della compravendita, in quanto “agli atti di cui al Condono Edilizio ai sensi della L. 47/1985 venne allegata piantina catastale risalente al 02.05.1958, laddove l'altezza interna viene indicata in 2,45 metri e tale misurazione corrisponde a quella indicata nelle
Tavole allegate alla SCIA del 24.05.2018 n. 16738”; “esaminando la documentazione a corredo dell'istanza di concessione in sanatoria formulata ai sensi della L. 47/1985, si rileva che l'agibilità venne concessa negli anni '60 proprio in ragione di una altezza di
17 2,45 metri”; “le altezze dell'immobile sono tutte pari o superiori ai 2,40 prescritti dall'art. 3 della L.R. Liguria n. 30/2019 ai fini della concessione di agibilità”.
3.4 Con il punto 2.3 impugna la sentenza per “Errata ricostruzione dei CP_3
fatti ed errato richiamo alla mancata contestazione dei convenuti della tesi della IG.ra
CP_
sull'inidoneità dell'immobile.”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza della mancanza delle condizioni per l'agibilità del bene fosse incontestata, sottolineando come fosse presente l'agibilità e solo in via subordinata, e per mero scrupolo difensivo, abbia introdotto una seconda difesa in punto scarico di responsabilità nei confronti della stessa attrice.
3.5 Con il punto 2.4 impugna la sentenza per “Errata ricostruzione dei CP_3 fatti in punto mancanza del certificato di agibilità (Scia per l'Agibilità)”. CP_ Invero, sottolinea innanzitutto che “come sia la stessa IG.ra ad aver incaricato il
Geometra affinché modificasse le altezze e le volumetrie dell'immobile e, CP_2 dunque, risulta evidente che non possa trattarsi di un'ipotesi di aliud pro alio poiché la stessa parte acquirente era evidentemente a conoscenza dello stato dell'immobile che, peraltro, ha deciso di modificare” e che “preso atto della tipologia e delle caratteristiche stesse dell'immobile, ha incaricato una società terza di svolgere lavori di ristrutturazione utili a mutare non solo la natura del bene, bensì anche le sue altezze interne”.
3.6. Con il punto 2.5 impugna la sentenza per “2.5 Omessa motivazione CP_3
della sentenza in punto violazione art. 21 novies L. 241/1990”
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ravvisato la c.d. falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, configurabile anche in presenza del solo silenzio su circostanze rilevanti o del riferimento solo parziale delle medesime, rilevando che neppure il era a conoscenza, né aveva le competenze tecniche, CP_3
CP_ escluse in capo alla , per imputargli alcuna responsabilità.
3.7. Con il punto 2.6 impugna la sentenza per “Errata ricostruzione dei CP_3 fatti in punto validità della Scia per l'Agibilità e conseguente violazione di legge in punto art. 21 novies L. 241/1990”.
18 In particolare, censura la sentenza nella parte in cui deduce che “la c.d. falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, configurabile anche in presenza del solo silenzio su circostanze rilevanti o del riferimento solo parziale delle medesime, comporta l'inapplicabilità del termine di diciotto mesi per l'annullamento”, assumendo nella specie la mancanza di qualsivoglia falsa rappresentazione della realtà posta in essere dal nei confronti della pubblica amministrazione e che il Giudice di CP_3
primo grado avrebbe omesso di precisare quale e da parte di chi sia stata la falsa
CP_ rappresentazione posta in essere ai danni della la quale era pienamente consapevole della situazione del bene provvedendo ad eseguire opere così dimostrando di aver rinunciato alla abitabilità o comunque esonerato il venditore in tale senso.
Pertanto, il principio di affidamento che il privato ripone nella Pubblica
Amministrazione risulterebbe irrimediabilmente violato dalla sentenza appellata con la conseguenza che la SCIA per agibilità, oggetto di silenzio assenso, sarebbe divenuta definitiva a far data dal 13.09.2019 e l'immobile per cui è causa risulterebbe dotato del titolo abilitativo.
3.8 Con il punto 3. impugna la sentenza in ordine a “Violazione di legge in CP_3 punto risoluzione del contratto di compravendita e retrocessione”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha affermato l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto pur sussistendo il certificato di agibilità sulla base della asserita falsa rappresentazione della realtà ed il rischio di una eventuale revoca dell'abitabilità la risoluzione del contratto in contrasto con la giurisprudenza costante che non ammette la risoluzione nei casi in come nella specie in cui le modifiche all'immobile e delle volumetrie ed altezze siano conseguenza delle opere eseguite dall'acquirente.
3.9 Con il punto 4. impugna la sentenza per “Omessa ed erronea CP_3
valutazione dei fatti in punto utilizzabilità del bene compravenduto.”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha assunto l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto per mancanza dei requisiti per l'agibilità mentre l'immobile è stato oggetto di agibilità a seguito del deposito della
SCIA n. 18656/2018 ormai divenuta definitiva.
19 3.10 Con il punto 5. dell'atto di appello incidentale, impugna la sentenza CP_3
“In ordine alla restituzione dell'immobile compravenduto”.
Deduce che si tratta di conseguenza necessaria della pronuncia di risoluzione del
CP_ contratto e che a pagina 11 dell'atto di citazione della IG.ra si legge “dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato tra la conchiudente IG.ra ed il venditore IGnor , con CP_4 Controparte_3 conseguente retrocessione dell'immobile”.
4.0 Avverso la sentenza n. 882/2023, ha proposto appello incidentale altresì
nella causa R.G. 108/2024. Controparte_2
4.1 Con il punto 1) dell'atto di appello incidentale, deduce CP_2
“Contraddittorietà della motivazione e violazione di legge per mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto, geom.
[...]
”. In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha CP_2 riconosciuto il difetto di legittimazione passiva in quanto “l'oggetto della causa che ha originato la sentenza oggi impugnata è stata la richiesta risoluzione di un rapporto contrattuale intercorso tra la sig.ra e il sig. CP_4 Controparte_3 relativamente all'immobile di Finale Ligure (SV), salita Boschetto n.14, rapporto in relazione al quale il geom. era, ovviamente, totalmente estraneo e CP_2
relativamente al quale aveva offerto la propria opera professionale su espresso CP_ incarico del sig. e non della sig.ra come erroneamente ritenuto dal CP_3
Giudice di prime cure nella narrativa e nel dispositivo della sentenza appellata”.
4.2 Con il punto 2) dell'atto di appello incidentale, impugna la sentenza per CP_2
“violazione di legge ed insufficiente ed idonea motivazione il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. e l 'errata individuazione della sussistenza dell'aliud pro alio legittimante la risoluzione del rapporto contrattuale.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la sollevata eccezione di decadenza dall'azione in capo a parte attrice per non aver quest'ultima agito entro un anno dalla consegna del bene ex art. 1495 e ss c.c. ritenendo che la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (agibilità), ovvero l'insussistenza delle condizioni per cui tale certificato venga rilasciato, integrano un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio insussistente nel caso di
20 specie “non solo perché tale garanzia non opera, in ogni caso, rispetto a vizi apparenti, conosciuti o facilmente riconoscibili come nel caso de quo ma, anche, perché la segnalazione certificata per agibilità - indipendentemente dalle doglianze attoree è tuttora definitivamente valida ed efficace non essendo mai stata dalla P.A. né rifiutata né tantomeno revocata”.
4.3 Con il punto 3) dell'atto di appello incidentale, deduce “violazione di CP_2 legge per erroneità, illogicità ed insufficienza della motivazione”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'inidoneità dell'immobile fosse circostanza pacifica e non specificatamente contestata rilevando che l'appellato non solo aveva immediatamente eccepito e specificamente CP_2
CP_ evidenziato la circostanza che fosse perfettamente a conoscenza dell'altezza interna dell'appartamento ma che mai aveva affermato che l'immobile fosse inidoneo all'uso; che sebbene il Tribunale avesse riconosciuto la sussistenza dell'agibilità in capo al bene realizzato ante 1967 atteso che nemmeno parte attrice ne aveva espressamente contestato l'assenza, purtuttavia, aveva ritenuto che “….l'agibilità dell'immobile …
Doveva essere necessariamente certificata prima della vendita…” dimenticando che la
SCA era stata tempestivamente redatta dal geom. su incarico del e CP_2 CP_3
dallo stesso tecnico presentata presso i competenti Uffici in data 12.06.2028 prima della stipulazione del contratto definitivo di compravendita avvenuto con rogito in data
13.06.2018.
4.4 Con il punto 4) dell'atto di appello incidentale, deduce “l'insufficiente ed CP_2
incongrua motivazione anche in violazione di legge in ordine alla validità ed efficacia della SCA”.
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “potenzialmente” annullabile la SCA nonostante il mancato esercizio del potere di autotutela entro 18 mesi dalla presentazione della SCA assumendo, non solo che non vi sarebbe stata alcuna falsa rappresentazione dei fatti alla PA, “ma, al contrario, la scarsa altezza dei locali - quale caratteristica strutturale dell'edificio realizzato ante 1967 - era stata indicata , reiteratamente , in tutte le occasioni e valutata prima dai professionisti incaricati e poi dai funzionari della P.A. di Finale Ligure che avevano ricevuto,
21 protocollato ed esaminato la SCA a firma del geom. che era , quindi, CP_2 divenuta definitivamente efficace, decorsi i termini di legge, per silenzio assenso”.
4.5 Con il punto 5) dell'atto di appello incidentale, deduce “Irragionevole e CP_2
contraddittoria e comunque insufficiente motivazione in merito al profilo soggettivo della colpa del professionista nell'espletamento dell'incarico professionale”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la colpa dello che avrebbe dovuto accorgersi dell'anomalia dell'immobile e segnalarla alle CP_2 parti come fattore ostativo alla vendita, assumendo che “non esiste una specifica disposizione che preveda l'obbligo di presentare la segnalazione certificata di agibilità per le vecchie costruzioni che non siano state oggetto di significativi interventi strutturali successivamente all'entrata in vigore del testo unico sull'edilizia (30 giugno
2003) ed in secondo luogo che, secondo il parere della Suprema Corte, in situazioni analoghe ai fatti per cui è causa - in presenza di edifici realizzati ante 1967 - il requisito dell'agibilità (abitabilità) deve ritenersi implicito, a meno che sia stato espressamente convenuto fra le parti che il fabbricato in oggetto possa esserne privo
(Cass. 20 agosto 1990, n. 8450)”.
4.6 Con il punto 6) dell'atto di appello incidentale, deduce “mancata ed CP_2
insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità sotto il profilo risarcitorio e dalla diversa attribuzione di risarcimento nei rapporti interni tra le parti”.
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ascrive la ritenuta responsabilità nei rapporti interni tra le parti nella misura di 2/3 a carico del convenuto e per 1/3 a carico del convenuto in ragione della diversa CP_2 CP_3
gravità delle colpe accertate assumendo che tale attribuzione di responsabilità è irragionevole, non fondata su alcun elemento e priva di adeguata e congrua motivazione in merito.
Contesta, altresì, la quantificazione dei danni i danni riconosciuti nell'importo complessivo di € 109.700,00 (e, segnatamente € 40.000,00 quale prezzo corrisposto da
CP_
per subentrare nel contratto preliminare, € 50.000,00 per i costi afferenti i lavori di ristrutturazione del bene ed € 19,700,00 per spese notarili e di provvigione) in quanto non riconducibili né direttamente né indirettamente al tecnico, sia perché estraneo al
22 Cont rapporto negoziale sia perché la oggetto di contezioso era stata redatta alla data del
12.06.2018 successiva all'esborso delle suddette somme.
5.0 Infine anche proponeva l'atto di appello incidentale per CP_4
“Erroneo rigetto della domanda relativa al rimborso delle somme corrispondenti al prezzo della compravendita e al rimborso della caparra confirmatoria. Violazione degli artt. 1218 e 2236 c.c. in relazione ai doveri di diligenza di cui all 'art. 1176 c.c.”.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui non ha ricompreso nel novero dei danni risarcibili in solido la somma di € 200.000,00 versata al venditore a titolo di prezzo e quella di € 10.000,00 corrisposta alla società Zamboni S.r.l., cedente il contratto preliminare di compravendita, a titolo di rimborso di quanto da quest'ultima versato al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria assumendo CP_3 che “La considerazione riportata in sentenza secondo cui il Geom. , non CP_2
essendo parte del contratto di compravendita, risulta estraneo rispetto alle conseguenze restitutorie connesse al predetto contratto è in sé e per sé corretta, ma appare del tutto irrilevante in relazione agli obblighi risarcitori sul medesimo gravanti quali conseguenze immediate e dirette della negligenza e imperizia con cui questi condusse
l'incarico di certificare la sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per garantire CP_ l'agibilità dell'immobile che la signora avrebbe di lì a poco acquistato”.
6. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. Va in primo luogo esaminato, per ordine logico, l'appello incidentale di
[...]
, che peraltro spiega motivi in parte analoghi a quelli dedotti dallo CP_3
. CP_2
7.1 Il primo motivo va disatteso.
E' pacifico, infatti, che nel caso in oggetto non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario trattandosi di contratti di compravendita differenti e che non si tratta dell'ipotesi contrattuale di “vendita a catena” invocata dall'appellante incidentale, con la conseguenza che non è configurabile una ipotesi di garanzia impropria. Altresì priva di pregio è la contestazione dell'insussistenza della opportunità della autorizzazione alla chiamata dei terzi per contrarietà a ragioni di speditezza dei processo tenuto conto che l'indagine della natura della responsabilità dei venditori dell'immobile al e CP_3
23 dell'interpretazione della volontà negoziale e dell'eventuale inadempimento con ampliamento del petitum e della causa petendi comporta di per sé l'allungamento dei tempi processuali che, come evidenziato dal Tribunale non si giustificano tenuto conto della facoltà della parte di agire con autonomo giudizio nei confronti dei suoi danti causa.
7.2 Anche il secondo motivo di appello incidentale, peraltro articolato in diversi punti riguardanti la deduzione di circostanze da cui deriverebbe la sussistenza della agibilità dell'immobile, la insussistenza dell'ipotesi di vendita di aliud pro alio, la conoscenza CP_ dello stato dell'immobile da parte della ed il principio di affidamento del , CP_3
va rigettato.
7.3 Come è noto la Corte di Cassazione in relazione alla domanda di risoluzione del contratto di compravendita di un immobile privo del certificato di agibilità ha statuito che “In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023).
E' dirimente, quindi, al fine della pronuncia di risoluzione del contratto ovvero di vizio minore e delle conseguenze in tema di risarcimento dei danni, valutare la sussistenza nel caso di specie della agibilità dell'immobile al momento della vendita nonchè della sussistenza dei presupposti affinchè, in mancanza della certificazione stessa, sussistano in concreto i presupposti per il rilascio.
Va condivisa la decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto l'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto derivante non tanto dalla mancanza del certificato di agibilità (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità) quanto piuttosto dalla mancanza dei requisiti per ottenerla.
24 7.4 La disciplina dell'agibilità è contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) il cui art. 24 recita:
“1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma
1.”
L'altezza minima di abitabilità è uno dei requisiti igienico sanitari che un'abitazione deve rispettare per essere considerata idonea all'uso residenziale ed è stabilita principalmente dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975.
7.5 Risulta dagli atti in causa che l'appartamento per cui è causa fa parte di un immobile costruito prima del 1964, munito di certificato di abitabilità rilasciato in data
19/6/1957; che in origine era una cantina che venne sottoposta a trasformazione edilizia con opere con modifica di destinazione d'uso in abitazione, per cui venne rilasciato dal
Comune di Finale Ligure permesso di costruire in sanatoria n. 6/2016 del 7/12/2016; dai progetti allegati all'atto amministrativo citato risulta l'altezza interna dei locali nella misura massima di mt. 2,45; alla concessione in sanatoria non è conseguito il rilascio del certificato di abitabilità; negli anni 2017-2018 sono iniziati i nuovi interventi edilizi che hanno interessato l'immobile in relazione al quale risulta presentata SCIA
24/5/2018 (con comunicazione fine lavori del 6/6/2028 – prot. Comune di Finale Ligure
n. 18151 del 7/6/2018), nella quale si fa riferimento a in variante n. 9892/2017 Pt_7
non validata dal Comune citato come da comunicazione in data 4/5/2018, (così come
25 non è stata validata la di variante n. 13775 come da comunicazione 16/5/2018 con Pt_7
cui il Comune di Finali Ligure dichiarava la non validità della comunicazione di fine lavori n. 15084 del 1075/2018); in data 12/6/2018 è stata presentata Segnalazione
Certificata per l'Agibilità; infine in data 6/6/2018 risulta la variazione catastale dell'immobile da cui risulta che le altezze interne sono indicate nella misura massima di mt. 2,45.
7.6 Da quanto sopra risulta evidente e pacifico che l'immobile presentava in origine e presenta tutt'ora altezza interna inferiore a mt. 2,70 prevista dalla legge ai fini della agibilità degli immobili, né la mera presentazione della SCA ed il decorso del tempo previsto per la formazione del silenzio sono elementi sufficienti per ritenere sanato il vizio in oggetto.
Secondo le nuove disposizioni normative, infatti, l'agibilità è attestata con un'autocertificazione presentata dal soggetto titolare del permesso di costruire o , Pt_4
o i successori o aventi causa, dovendosi configurare come una forma di legittimazione automatica stabilita dalla legge, che non dipende da un'approvazione esplicita dell'amministrazione pubblica, ma si basa sulla presenza effettiva dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere il titolo.
In ragione della sua natura non si tratta quindi di atto rilasciato dalla P.A. e conseguentemente non rientra tra i casi di applicazione del silenzio assenso.
Infatti, come è noto, l'istituto del silenzio assenso deve ritenersi operante solo per atti e provvedimenti specificamente previsti dalla Pubblica Amministrazione, con esclusione quindi delle segnalazioni o comunicazioni edilizie avviate dai privati cittadini.
Quindi la pubblica amministrazione ha il potere di intervenire in caso di irregolarità o mancata conformità agli standard di agibilità degli edifici come si desume dall'art. 26 del DPR 380/01 che lascia infatti invariato il potere del Comune di dichiarare l'inagibilità di un edificio o parte di esso, se necessario, per motivi di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 1265/1934, così come espresso altresì dalla giurisprudenza amministrativa (cfr Cons Stato Sez. II, 25/01/2021, n. 702:
“L'accertamento della piena conformità dei manufatti rispetto alle norme urbanistico- edilizie, alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni delle convenzioni urbanistiche, costituisce un presupposto indispensabile per il legittimo
26 rilascio del certificato di agibilità. La rilevanza dell'aspetto urbanistico ed edilizio caratterizza anche la previsione dell'art. 26, d.P.R. n. 380/2001, che, quale norma di chiusura del sistema dell'agibilità, consente al di intervenire in tutti i casi in CP_14 cui non sussista l'agibilità dell'immobile, pur in presenza del relativo certificato.”).
7.7 Accertato che l'immobile è privo delle altezze interne al fine della agibilità, occorre verificare se tale ipotesi costituisca vendita di “aliud pro alio” ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e, in particolare la eventuale sanabilità del bene sotto tale l'aspetto, anche con riguardo alla cd. Legge Salva Casa di cui al D.L. 69/2024 in vigore dal 30/5/2024 convertito con modifiche nella legge 105/2024 che ha modificato, per la parte che qui interessa, l'art. 24 del TU dell'Edilizia, richiamato nella memoria di replica da parte appellante incidentale . CP_2
L'art.
5-bis dispone “Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di
2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a
28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni
27 alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente))”.
Nella specie nessuna delle condizioni richieste è stata neppure allegata dovendosi quindi escludere la loro sussistenza.
7.8 Pertanto, non può che inferirsi che l'immobile in oggetto non è provvisto dei requisiti minimi necessari per il riconoscimento della agibilità e conseguentemente è integrata la fattispecie dedotta di inadempimento del contratto per vendita di “aliud pro alio”.
7.9 Ciò posto, non si può escludere la responsabilità del neppure in base alla CP_3
CP_ conoscenza dello stato di fatto del bene da parte della che non solo ha potuto prendere visione dell'immobile ma, divenendo cessionaria del contratto preliminare di compravendita tra il e la ha altresì assunto la veste di CP_3 Controparte_15
committente del contratto di appalto con tale società per la ristrutturazione dell'immobile.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi in oggetto ha affermato che “non vale ad escludere l'inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio" la sola conoscenza da parte del compratore del mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipulazione, di un contratto di compravendita di un immobile destinato ad abitazione, non accompagnato da una rinuncia da parte dello stesso al requisito dell'abitabilità, soddisfatto solo dal rilascio della relativa licenza o dalla di lui volontà di esonerare comunque il venditore del relativo obbligo” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 10703 del 14/12/1994).
Cont Nella specie al momento della compravendita era stata presentata da parte del venditore generando nell'acquirente l'affidamento della regolarità del bene, in realtà insussistente.
Anche su tale aspetto la sentenza di primo grado va confermata.
28 8. I motivi di cui ai punti 3 e 4 vanno rigettati, dovendosi escludere, quanto al primo
CP_ aspetto, che la , mediante le opere di ristrutturazione, abbia modificato le altezze dell'immobile risultando le stesse coincidenti con quelle risultanti dalle planimetrie catastali originarie dell'immobile.
Mentre con riferimento al punto 4 non vi è dubbio, richiamando quanto detto in relazione ai motivi di cui al punto 2, che come specificato dal Tribunale la mancanza dell'agibilità del bene e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento rende il bene inidoneo all'uso convenuto e giustifica la dichiarazione di risoluzione per inadempimento.
9. Il motivo di appello di cui al punto 5. va invece accolto.
La dichiarazione di risoluzione per inadempimento comporta la restituzione delle prestazioni adempiute, oltre all'eventuale risarcimento del danno, in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale.
9.1 La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che gli effetti restitutori si verifichino solo su domanda di parte, pur se conseguenza della risoluzione (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022 “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”).
CP_
9.2 Va altresì osservato che, nella specie, la fin dal primo grado di giudizio ha chiesto “dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato tra la conchiudente IG.ra ed il venditore IGnor CP_4 CP_3
, con conseguente retrocessione dell'immobile” offrendo così, a fronte della
[...]
restituzione del prezzo, la retrocessione del bene al , il quale pertanto deve CP_3
ritenersi che, pur non avendo formulato espressa e diretta domanda in tal senso, abbia
29 tuttavia, prestato adesione a tale domanda restitutoria, facendola propria, con la conseguenza che la restituzione deve essere disposta.
10. L'appello incidentale proposto da è infondato e va rigettato. Controparte_2
10.1 Quanto al primo motivo, va condivisa la sentenza impugnata avendo distinto i profili di responsabilità, contrattuale nei confronti del venditore per aliud pro alio ed extracontrattuale nei confronti dello , il quale ha svolto le funzioni di tecnico CP_2
Cont che ha redatto la per l'agibilità dell'immobile, operando, peraltro, anche quale
D.L. per le opere di ristrutturazione. Il Tribunale ha infatti distinto i due tipi di responsabilità che possono pacificamente concorrere, individuando le conseguenze restitutorie e risarcitorie. In particolare, la restituzione del prezzo di vendita dell'immobile quale conseguenza della risoluzione del contratto da parte del , la CP_3
CP_ restituzione del costo della prestazione erogato dalla in luogo del , CP_3
circostanza pacifica e non contestata, quanto allo . CP_2
10.2 Infondato è anche il secondo motivo di appello incidentale atteso che, accertato trattarsi di ipotesi di aliud pro alio non trovano applicazione i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
10.3 Quanto ai motivi terzo e quarto va dichiarata l'infondatezza per le ragioni suesposte con riferimento ai motivi di appello dedotti dal sub punti 2, 3 e 4 che CP_3
qui si richiamano integralmente.
10.4 Il quinto motivo di appello incidentale è infondato.
Il geom. venne pacificamente incaricato di presentare la SCA per l'agibilità CP_2 dell'immobile che ne era privo, prima della stipula del rogito di vendita.
E' altresì risultato documentalmente provato, come sopra riportato, che l'immobile venne sottoposto a trasformazione edilizia con mutamento di destinazione d'uso da cantina ad abitazione come da concessione in sanatoria dell'anno 2016. Tale trasformazione edilizia non venne in allora accompagnata dal rilascio di nuovo certificato di abitabilità.
Ai sensi di legge la agibilità va verificata ed attestata al momento del rilascio. Ed al momento della presentazione della SCA a firma geom. del 12/6/2018, le CP_2 condizioni per l'agibilità del bene, come sopra motivato non sussistevano né sussistono tutt'ora.
30 Ne consegue la responsabilità del tecnico che ha presentato la certificazione da cui non può esimersi né richiamando l' redatta da altro professionista né la circostanza CP_16
CP_ che i lavori fatti eseguire dalla abbiano modificato radicalmente lo stato dei luoghi modificando le altezze interne. Quanto al primo aspetto, l'eventuale errore di altro tecnico, peraltro in relazione ad una diversa certificazione, non comporta alcun esonero del tecnico dall'eseguire le verifiche necessarie per lo svolgimento del suo incarico, tanto più che dall' non risultano indicate le altezze e le dimensioni lineari CP_16 dell'immobile ma solamente i volumi. Quanto al secondo aspetto, oltre a mancare la prova della deduzione, e tenuto conto che dalle planimetrie originari dell'immobile e da quelle di cui alla variazione del 2018 le altezze interne risultano invariate, va altresì rilevato che lo era Direttore dei Lavori, per cui è stato depositato certificato CP_2
di fine lavori in data 6/6/2018, con la conseguenza che necessariamente era a conoscenza dello stato dei luoghi.
In ragione di ciò deve dedursi che non solo lo non possa andare esente da CP_2
colpa ma, al contrario, la mancanza di diligenza nello svolgimento del suo incarico professionale è tale che la sua condotta è connotata da colpa grave, con le conseguenze che ne derivano in relazione ai profili risarcitori di cui infra.
10.5 Infine, anche il sesto motivo di appello va disatteso.
Il Tribunale ha infatti correttamente attribuito la concorrente responsabilità del venditore e del professionista secondo la graduazione della colpa da reputarsi, come detto prima, grave, in capo a quest'ultimo, attribuendola nella maggior misura dei due terzi, che si condivide e si conferma.
Quanto alle voci di danno liquidate a titolo di risarcimento altresì va confermata la
CP_ sentenza che ha riconosciuto come dovute alla le spese sostenute in conseguenza dell'acquisto e costituenti lucro cessante, dovute in quanto conseguenza della risoluzione del contratto ed esulanti dalla mera restituzione delle prestazioni, indipendentemente dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva, pari ad €
40.000,00 pari al corrispettivo della cessione del contratto preliminare, € 50.000,00 per i lavori di ristrutturazione, peraltro già oggetto delle originarie intese fra il promittente venditore e la società intermediaria, infine le spese notarili e la provvigione per il mediatore pari a complessivi € 19.700,00.
31 11. Anche l'appello incidentale di va rigettato siccome infondato. CP_4
Si osserva infatti che il Tribunale ha distinto correttamente quanto dovuto in ragione della risoluzione del contratto, id est la restituzione del prezzo, pacificamente dovuta dal venditore, e i danni che conseguono alla risoluzione stessa che sono solo eventuali e che, nella specie, risultano dovuti dai danneggianti per le quote indicate di responsabilità.
Anche su tale punto non può che richiamarsi la motivazione del giudice di primo grado che si condivide essendo fondata sulla applicazione dei principi di diritto in materia di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni richiamati in sentenza e di cui si è data ampia motivazione anche nei punti della presente motivazione che precedono.
12. Va infine esaminato l'appello principale di Controparte_12
he è infondato e va rigettato.
[...]
12.1 I tre motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente essendo fondati sul presupposto della condotta dolosa dello , integrante il reato di falso Parte_8
ideologico, tale da escludere la operatività della polizza assicurativa, ai sensi degli artt.
17.5 e 18.2 della CGA.
12.2 La Corte ritiene, conformemente alla decisione impugnata, che la condotta dello sia connotata da colpa grave, pacificamente rientrante nella tutela CP_2
assicurativa di cui alla polizza, operante in relazione al sinistro in oggetto, e non già da dolo.
Infatti, ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico o, come nella specie in certificazione amministrativa, è sufficiente il dolo generico che non è in re ipsa dovendo essere sempre rigorosamente provato e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza dell'agente, come nella specie.
Ciò posto, se è vero che ai sensi dell'art. 17.5 risultano esclusi gli atti dolosi e fraudolenti e le omissioni disoneste mentre sono coperti ai sensi dell'art. 18.2 delle
CGA i danni derivanti da condotta dolosa dei preposti dell'assicurato, tuttavia è altresì vero che trattandosi di colpa grave la copertura assicurativa è operante.
32 13. In ragione del rigetto dell'appello principale nei confronti di , le Controparte_2
spese di lite del grado vanno poste a carico di in favore Controparte_12 dell'appellato e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa CP_2
secondo i valori minimi tenuto conto della posizione residuale e della bassa difficoltà del decidere sul punto.
CP_ 13.1 In ragione del rigetto degli appelli incidentali di e e del parziale CP_2 accoglimento dell'appello incidentale di , pare equo compensare integralmente CP_3
tra le dette parti le spese di lite del presente grado di giudizio
14. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale di gli appelli Controparte_1
incidentali di e sono stati integralmente Controparte_2 CP_4 rigettati e l'appello principale di (causa riunita n. Controparte_3
570/2024) è stato dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) respinge l'appello principale proposto da Controparte_1
e gli appelli incidentali proposti da e
[...] Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 882/2023 del CP_4
24/11/2023;
2) dichiara inammissibile l'appello principale proposto da
[...]
avverso la medesima sentenza;
CP_3
3) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
e a parziale modifica della suddetta sentenza CP_3
4) dichiara dovuta la retrocessione dell'immobile oggetto di causa a
[...]
al momento della restituzione del prezzo;
CP_3
5) condanna a rifondere a Controparte_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in € Controparte_2
7.160,00 per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
6) compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
33 7) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello principale di
[...]
gli appelli incidentali di e CP_1 Controparte_2 [...]
sono stati integralmente rigettati e l'appello principale di CP_4
(causa riunita n. 570/2024) è stato dichiarato Controparte_3
inammissibile.
Genova, 26/03/2025.
Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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