(Prescrizione).
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
[…] ove la consegna dell'immobile sia avvenuta in coincidenza o posteriormente alla conclusione del preliminare ma comunque prima della stipula del definitivo, il termine di prescrizione di cui all'art. 1541 per l'eventuale differenza di prezzo decorre comunque dalla data di conclusione del contratto definitivo, e non da quella anteriore di trasferimento del possesso, in forza sia del significato letterale dei termini adoperati dagli artt. 1541 c.c. e 178, disp. att. c.c., diversi da quelli impiegati per il contratto preliminare, sia dal fatto che solo con il contratto definitivo può verificarsi quella lesione patrimoniale che giustifica le azioni di cui agli artt. 1537 e seguenti c.c.
Leggi di più…[…] Al di là, infatti, dell'esiguità delle norme che il codice civile specificamente riserva alla vendita immobiliare (che, formalmente, si riducono agli articoli da 1537 a 1541 c.c.), è indiscutibile l'influenza che il “modello” della vendita immobiliare ha esercitato (e continua ad esercitare) sulla costruzione di alcune delle principali categorie e regole del diritto dei contratti. […]
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