Articolo 1541 del Codice civile
Articolo 1540Articolo 1542
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19 aprile 1942
Art. 1541.

(Prescrizione).

Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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