(Prescrizione).
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
[…] Art. 1341 Codice Civile - Condizioni generali di contratto Art. 1373 Codice Civile - Art. 1385 Codice Civile - Caparra confirmatoria Art. 1386 Codice Civile - Caparra penitenziale Art. 1537 Codice Civile - Vendita a misura Art. 1538 Codice Civile - Vendita a corpo Art. 1539 Codice Civile Art. 1541 Codice Civile – Prescrizione Art. 1569 Codice Civile - Contratto a tempo indeterminato Art. 1612 Codice Civile - Art. 1613 Codice Civile - degli impiegati pubblici Art. 1614 Codice Civile - Morte dell'inquilino Art. 1616 Codice Civile - Affitto senza determinazione di tempo Art. 1627 Codice Civile - Morte dell'affittuario Art. 1660 Codice Civile - Variazioni necessarie del progetto Art. 1671 Codice Civile - Art. 1674 Codice Civile - Morte dell'appaltatore Art. 1722 Codice Civile - Cause di estinzione Art. 1751 […]
Leggi di più…[…] Al di là, infatti, dell'esiguità delle norme che il codice civile specificamente riserva alla vendita immobiliare (che, formalmente, si riducono agli articoli da 1537 a 1541 c.c.), è indiscutibile l'influenza che il “modello” della vendita immobiliare ha esercitato (e continua ad esercitare) sulla costruzione di alcune delle principali categorie e regole del diritto dei contratti. […]
Leggi di più…Vendita a corpo Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura [Codice civile 1537], sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto [Codice civile 1540]. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto [Codice civile 1539] o di corrispondere il supplemento [Codice civile 1430, 1541].
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