Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1541.
(Prescrizione).
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
(Prescrizione).
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
Commentari • 12
- 1. Cassazione civile n. 15691/2006https://www.brocardi.it/ · 238.81822
[…] ove la consegna dell'immobile sia avvenuta in coincidenza o posteriormente alla conclusione del preliminare ma comunque prima della stipula del definitivo, il termine di prescrizione di cui all'art. 1541 per l'eventuale differenza di prezzo decorre comunque dalla data di conclusione del contratto definitivo, e non da quella anteriore di trasferimento del possesso, in forza sia del significato letterale dei termini adoperati dagli artt. 1541 c.c. e 178, disp. att. c.c., diversi da quelli impiegati per il contratto preliminare, sia dal fatto che solo con il contratto definitivo può verificarsi quella lesione patrimoniale che giustifica le azioni di cui agli artt. 1537 e seguenti c.c.
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Giurisprudenza • 60
- 1. Trib. Livorno, sentenza 25/10/2023, n. 494Provvedimento: […] -1) Preliminarmente accertare e dichiarare la compiuta prescrizione del diritto di parte attrice ad ottenere la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1541 c.c.; […] L'eccezione si fonda sul disposto di cui all'art.1541 c.c. che prevede che: “Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile”.Leggi di più...
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