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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1078 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Parte_2
Cucurachi, come in atti domiciliati,
RECLAMANTI
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bova, come in atti domiciliata,
RECLAMATA
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA Parte_1
NONCHE' DEI SOCI
[...] CP_2
, in persona del Controparte_3 curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura
1 Scermino, come in atti domiciliata,
RECLAMATA avente ad oggetto: reclamo, ai sensi dell'articolo 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, avverso la sentenza numero
56/24 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 17 settembre 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 13 febbraio 2025- che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 18 ottobre 2024, la Parte_1
ed i soci accomandatari e
[...] Parte_1 Parte_2 proponevano reclamo, affidandone l'accoglimento ad un
[...] unico ed articolato motivo di gravame, avverso la sentenza numero 56/24, pubblicata in data 17 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato aperta nei loro confronti la liquidazione giudiziale.
2. Costituitesi in giudizio, la Liquidazione Giudiziale della nonché dei soci Parte_1 accomandatari e e la Parte_1 Parte_2 [...] impugnavano le avverse argomentazioni e Controparte_1 richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la Corte
d'Appello di Salerno, sostituita l'udienza del 13 febbraio 2025 -ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile- con il deposito di note scritte, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo proposto dalla Parte_1
e dai soci accomandatari e
[...] Parte_1 Parte_2 non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
[...]
2 2. Con il motivo -articolato in diverse ragioni di doglianza- addotto a sostegno del gravame i reclamanti hanno messo in rilievo che: a) il Tribunale di Nocera Inferiore, invece di valutare nel complesso le emergenze processuali, “mediante un'interpretazione sistematica”, aveva preferito scegliere “la strada più semplice e di scuola: dichiarare la liquidazione giudiziale
… senza tenere conto, ai fini dell'esistenza dello stato d'insolvenza, anche dei cosiddetti fattori esteriori”, come imponeva “l'articolo 5 della legge fallimentare”; b) il credito vantato dalla CP_1
innanzi tutto, era stato oggetto di rigorose e fondate
[...] contestazioni, anche nel corso del giudizio, di primo e di secondo grado, di opposizione al decreto ingiuntivo, munito della clausola di provvisoria esecuzione, emesso dal Tribunale di Lucca e posto a sostegno del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale;
c) relativamente -poi- allo stato di insolvenza, il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva omesso di valutare, nel suo insieme, “una serie di atti e documenti”, idonei a dimostrare “non solo la buona volontà di adempiere, ma la concreta possibilità … di rispettare gli impegni contrattuali”; d) né corrispondeva al vero che l'azienda fosse stata ceduta, ma solo concessa in godimento, mediante un contratto di affitto, a dimostrazione dell'intenzione “di ritornare nella disponibilità dei beni e di non sottrarsi agli impegni”, che sarebbero potuti essere rispettati anche grazie al canone mensile di euro
8.000,00, “non certo irrisorio”, ed alle “azioni di recupero avviate” nei confronti dei debitori, tra i quali la Controparte_4
nonché “mediante i pagamenti mensili a seguito della
[...] ottenuta rateizzazione” del debito maturato nei confronti dell'erario; e) l'esito infruttuoso delle azioni esecutive promosse dalla società creditrice, inoltre, non poteva costituire un indice dello stato di decozione, in quanto la Controparte_1 avrebbe potuto pignorare “il canone mensile di affitto d'azienda ed, invece, non l'aveva fatto, dimostrando così un particolare
3 accanimento, teso al desiderio di voler far fallire la società debitrice”, né esistevano “debiti contributivi nei confronti dell'INPS”; f) “la fuoriuscita del socio accomandatario, Parte_2
, dalla compagine sociale non poteva essere interpretata,
[...] come aveva fatto il Giudice di primo grado, quale “una sostanziale manifestazione di volontà di non far fronte alle proprie obbligazioni”, tanto è vero che era stato evitato “lo scioglimento della società e conseguenziale messa in liquidazione mediante la ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dalla data del 22 settembre 2023, a riprova della volontà di continuare l'attività imprenditoriale”; g) “il superamento del limite dimensionale di cui all'articolo 1 del regio decreto numero 267 del
1942, ripreso dagli articoli 121 e 2, lettera d) del decreto legislativo numero 14 del 2019, ai fini della fallibilità dell'imprenditore”, non era affatto desumibile “dai bilanci (per i quali non vi era l'obbligo di deposito), ma dalle sole dichiarazioni dei redditi”, né poteva essere “decontestualizzato dall'insieme degli altri fattori ai quali faceva riferimento l'articolo 5 della legge fallimentare”, essendo necessario accertare l'effettivo
“superamento o meno dei limiti dimensionali” attraverso la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (cfr. l'atto di reclamo del 18 ottobre 2024, alle pagine 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
3. Il Tribunale di Nocera Inferiore, invero, aveva fatto presente che: a) doveva reputarsi sussistente “il presupposto soggettivo per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale”, peraltro, “non contestato dalla resistente”, in quanto la società debitrice svolgeva “attività commerciale (lavanderia industriale)” e, “pur non avendo allegato bilanci, dalle dichiarazioni fiscali emergeva il superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale”;
b) “nella dichiarazione dei redditi 2023, relativa all'esercizio 2022, era riportato un attivo patrimoniale di euro 775.458,00, importo
4 eccedente la soglia di euro 300.000,00 di cui all'articolo 2, lettera
D, numero 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ricavi per euro 591.815,00, importo eccedente la soglia di euro
200.000,00 di cui all'articolo 2, lettera D, numero 2, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ed, infine, debiti complessivi per euro 1.053.156,00, superiore alla soglia di euro
500.000,00 di cui all'articolo 2, lettera D, numero 3, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”; c) doveva reputarsi sussistente, altresì, “il presupposto oggettivo”, necessario anch'esso per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto la società debitrice versava “in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del cospicuo credito vantato dall'istante, recato da un decreto ingiuntivo, già reso provvisoriamente esecutivo, poi confermato ed integrato dalla successiva sentenza nel relativo giudizio di opposizione, emessa … dal Tribunale di Lucca” e -come aveva evidenziato la società resistente- oggetto di impugnazione presso la Corte d'Appello di
Firenze; d) non era indispensabile, ai fini della legittimazione ad agire, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente un accertamento meramente incidentale, che, nella vicenda in esame, doveva reputarsi positivamente effettuato, in quanto “le contestazioni mosse al credito” risultavano
“manifestamente dilatorie ed infondate”, atteso che l'atto d'appello era incentrato su una reiterazione delle difese articolate davanti al
Tribunale di Lucca ed, in ogni caso, non era idoneo “a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, posto che il rapporto di somministrazione di energia ed il debito residuo risultavano ampiamente provati, oltre che dal contratto e dalle fatture, anche dalla richiesta di rateizzazione della somma dovuta, dal pagamento spontaneo della prima fattura, dalla telefonata e dalle lettere via mail inviate tra le parti”; e) per di più, “le contestazioni in ordine all'effettività della fornitura” si rivelavano “del tutto
5 generiche e non supportate da alcun principio di prova, l'eccezione di incompetenza territoriale” era stata “correttamente rigettata dal
Giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, il disconoscimento della firma digitale sul contratto” era “del tutto irrilevante, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, né ad probationem”, per l'instaurazione del rapporto di fornitura, per cui doveva reputarsi “ingiustificato il mancato pagamento del suddetto credito da parte della resistente, se non in ragione della incapacità della stessa di adempierlo”; f) il credito vantato dalla inoltre, era “di per sé Controparte_1 particolarmente cospicuo, essendo inadempiuto per euro
238.084,62 per sorta capitale … oltre interessi e spese, posto che il pignoramento presso terzi tentato” aveva permesso “di incamerare soli euro 3.179,89, a soddisfazione parziale delle spese di procedura”, mentre, quanto “agli asseriti crediti vantati dalla società debitrice nei confronti di terzi, le lettere di messa in mora risalivano tutte al 1° marzo 2024, data successiva alla notifica del ricorso”, ed erano “prive di qualsivoglia documentazione a sostegno dell'esistenza di tali poste attive”, né aveva “la parte resistente … relazionato in alcun modo sulla presumibile concreta realizzabilità degli stessi”; g) “la sola messa in mora nei confronti della , Controparte_4 risalente al 16 marzo 2024, era accompagnata “da un breve estratto conto”, nonché da “alcuni bonifici”, ricevuti, tuttavia, “dal mese di novembre del 2023” e da una società della quale era titolare -appunto- , “accomandante della società Controparte_4 resistente”, né era stata fornita alcuna dimostrazione “dei rapporti commerciali tra le due società, né dell'effettiva esistenza e quantificazione di un debito residuo, né della concreta recuperabilità dello stesso”, fermo restando che pure “il recupero di tale asserito credito residuo, pari ad euro 84.150,16”, non sarebbe stato sufficiente “al pagamento integrale del credito della
6 società ricorrente”; h) per di più, il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 2 maggio 2023, per il quale era previsto “un canone mensile di euro 8.000,00”, permetteva di ritenere, per un verso, che la società resistente non potesse soddisfare “il credito della con i ricavi di impresa, ormai gestita Controparte_1 da altri”, e, per altro verso, che, “considerato l'importo ridotto incamerato mensilmente”, non potesse far fronte a siffatto debito
“con tale liquidità”; i) in questa prospettiva, erano “del tutto irrilevanti le dichiarazioni delle banche -alcune delle quali, peraltro, pervenute a mezzo lettere inviate via mail di dubbia attendibilità- secondo le quali i pagamenti dei finanziamenti in corso sarebbero stati regolari, posto che, come confermato dalla stessa difesa della società resistente”, quest'ultima stava utilizzando il suddetto canone “per pagare tali debiti, a discapito degli altri creditori”, ed
“analogo discorso” andava fatto per quanto atteneva “al pagamento rateizzato del debito nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate”, in quanto “il canone di affitto era forse sufficiente al pagamento anche dei circa euro 900,00 mensili della rateizzazione dei debiti fiscali, ma rimaneva del tutto inadeguato al pagamento del cospicuo credito vantato dall'istante”; l) ulteriori indici dello stato di insolvenza erano ravvisabili, poi, nell'esito negativo dei tentativi di pignoramento presso terzi effettuati dalla società ricorrente, “come dimostrato dalle dichiarazioni negative rese dalle banche, a conferma dell'assoluta assenza di liquidità della resistente”, e da diversi terzi, “pure intrattenenti rapporti commerciali con la società debitrice, come da indagini effettuate da quella ricorrente”, e nella “esistenza di debiti contributivi nei confronti dell'INPS per euro 6.252,53, non essendovi prova dell'accoglimento dell'istanza di rettifica formulata dalla resistente”; m) “lo stato di crisi economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, risalente nel tempo ed in progressivo aggravamento”, era desumibile, altresì, dalle dichiarazioni dei
7 redditi depositate, atteso che, “già nell'esercizio 2021”, era riportato “un patrimonio netto negativo per euro 258.757,00 ed una perdita di esercizio pari ad euro 411.381,00”, mentre,
“nell'esercizio 2022”, era riportato “un patrimonio netto negativo per euro 757.928,00 ed una perdita di esercizio pari ad euro
503.973,00”; n) in seguito “all'emersione ed all'aggravamento di tale stato di crisi”, inoltre, era stato stipulato “il contratto di affitto d'azienda (maggio 2023) ed era fuoriuscito dalla società il socio accomandatario (settembre 2023)”, circostanze che permettevano di arguire “uno stato di sostanziale trasferimento a terzi dell'impresa, un attuale stato di decozione ed una non occasionale incapacità della società resistente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni”; o) dovevano reputarsi sussistenti, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale ed, ai sensi dell'articolo 256 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, la liquidazione giudiziale doveva essere dichiarata aperta anche “a carico dei soggetti illimitatamente responsabili,
e , con la precisazione che, Parte_1 Parte_2 quanto a quest'ultimo, non era decorso “un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata”, tenuto conto dell'epoca in cui era cessato dalla carica di socio accomandatario, in relazione ad un credito “pacificamente anteriore al mutamento della compagine sociale” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 1, 2, 3, 4 e 5).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Nocera Inferiore sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dai reclamanti.
4.1. E' opportuno rammentare -in aggiunta alle compiute ed esaurienti argomentazioni che contraddistinguono l'iter motivazionale della decisione assunta in prime cure- che non è
8 imprescindibile -nell'ottica di verificare la sussistenza della legittimazione attiva dell'istante, nonché dello stato di insolvenza- un titolo non più revocabile o esecutivo, né, tanto meno, un accertamento definitivo del credito o la prova piena della sua esistenza.
Non è necessario, parimenti, che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile (cfr. Cass. civ. n. 3472/11 ed, in termini per lo più collimanti, Cass. civ., sez. un., n. 1521/13), ben potendo addirittura essere non ancora scaduto o condizionale (cfr. Cass. civ. n. 23420/16), sub judice o contestato (cfr. Cass. civ. n.
11421/14), essendo possibile pervenire ad una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in virtù di un accertamento meramente incidentale delle pretese del ricorrente.
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, infatti, non presuppone -analogamente a quanto avveniva per la dichiarazione di fallimento- un accertamento definitivo del credito azionato, non potendosi confondere l'irreversibilità dello stato di decozione con l'irrevocabilità dell'accertamento dei crediti che lo determinano, che l'autorità giudiziaria adita è deputata ad effettuare solamente incidenter tantum (cfr. Cass. civ. n. 576/15).
E tale accertamento, che, come si è detto, deve avere natura meramente incidentale, non può che essere svolto in maniera sommaria, essendo destinato a concludersi con esito positivo qualora l'esistenza del credito o la sua titolarità in capo al ricorrente non possa essere ragionevolmente esclusa sulla base di semplici e rapidi verifiche.
Se così non fosse, infatti, si finirebbe per trasformare il procedimento de quo in un giudizio di accertamento del credito vantato dall'istante, che, però, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di accertamento del passivo, al quale anche colui il quale abbia invocato la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ha l'onere di partecipare, al fine di
9 assumere la qualità di creditore concorrente.
4.2. La natura sommaria dell'accertamento incidentale del credito, d'altronde, è resa ineludibile anche dalla necessità, intrinseca alla procedura, di contenimento dei tempi, che sarebbero intollerabilmente dilatati allorché fosse necessario espletare mezzi di prova o indagini ed attività tali da collidere con le esigenze di particolare celerità e con gli stessi canoni strutturali e funzionali previsti per il procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nell'ambito del quale non può essere condotto un accertamento compiuto, esauriente e definitivo del credito vantato dal ricorrente, riservato al successivo procedimento di accertamento del passivo.
Inoltre, nell'attendere all'accertamento incidentale e sommario richiesto ai fini della delibazione della sussistenza dei presupposti necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale, non è possibile attribuire rilievo decisivo alla mera contestazione del credito da parte del debitore, essendo indispensabile che essa sia connotata, quanto meno, dal carattere della ragionevolezza e non sia meramente pretestuosa o dilatoria (cfr. Cass. civ. n. 6306/14 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. n. 5001/16).
4.3. Nel caso di specie, come ha correttamente -e condivisibilmente- messo in rilievo il Tribunale di Nocera Inferiore
(nei confronti del quale le censure inerenti all'omessa valutazione di “fatti esteriori” -non meglio, ad onor del vero, precisati- che deporrebbero per l'insussistenza dei presupposti richiesti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, si rivelano oltre modo ingenerose, essendo state ponderate, funditus atque diligenter, tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio), le contestazioni mosse avverso la pretesa creditoria esercitata dalla
-in sede di gravame, per di più, Controparte_1 genericamente evocate, senza alcuna specificazione delle ragioni in virtù delle quali la valutazione effettuata in prime cure, al
10 riguardo, sarebbe stata erronea o ingiusta- non sono connotate dal carattere della ragionevolezza e non sono idonee a suffragare, sia pure nell'ambito della delibazione incidentale e sommaria permessa in questa sede, la fondatezza di una ricostruzione alternativa rispetto a quella prospettata dalla società creditrice, recepita, peraltro, dalla sentenza del Tribunale di Lucca, ed ancorata saldamente ai documenti prodotti in giudizio ed agli elementi da essi desumibili, molteplici, circostanziati ed univoci, che inducono a propendere inequivocabilmente per la sussistenza del credito vantato dalla (cfr., allegati in Controparte_1 copia al fascicolo della società reclamata, il contratto di fornitura, le fatture inerenti al rapporto contrattuale instaurato con la società reclamante, la corrispondenza intercorsa tra le parti, la proposta di rateizzo della debitoria, la conversazione telefonica intervenuta con il servizio clienti e la certificazione di avvenuto pagamento della prima fattura emessa dalla . Controparte_1
4.4. Non è lecito avere dubbi, d'altro canto, sulla sussistenza dello stato di decozione della Parte_1 Pt_1
, la quale versa in una palese situazione di impotenza
[...] funzionale e non transeunte a soddisfare regolarmente e con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, in seguito al venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'esercizio dell'attività di impresa (cfr., in ordine al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza ed ai criteri in forza dei quali è possibile condurre l'analisi volta ad accertarne la sussistenza, Cass. civ. n.
7252/14, Cass. civ. n. 30209/17, Cass. civ. n. 29913/18 e Cass. civ. n. 6978/19), come è possibile evincere, innanzi tutto, dal mancato soddisfacimento del credito, di ammontare tutt'altro che esiguo, della la quale, oltre a non aver Controparte_1 ottenuto spontaneamente il pagamento del dovuto, ha anche agito in executivis, conseguendo un importo di consistenza irrisoria, non essendo la società debitrice, per di più, proprietaria di beni
11 immobili (cfr., allegati in copia al fascicolo della società reclamata, gli atti di pignoramento notificati dalla ed il Controparte_1 decreto di assegnazione del Giudice dell'esecuzione, nonché le visure camerali relative alla Parte_1
).
[...]
Inoltre, dalla situazione contabile degli ultimi anni, aggiornata al 20 settembre 2024, è possibile evincere -in linea con quanto ha già messo in evidenza il Tribunale di Nocera Inferiore, con riferimento agli anni 2021 e 2002, avuto riguardo ai dati evincibili dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti- la sussistenza di un patrimonio netto negativo di rilevante consistenza, al pari delle perdite di esercizio, con debiti nei confronti, in particolare, di banche e fornitori, oltre che dell'erario (cfr., allegate in copia al fascicolo della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
nonché dei soci accomandatari
[...] Pt_1
e i prospetti relativi alla situazione
[...] Parte_2 patrimoniale della società debitrice, aggiornati, come si è poc'anzi detto, al 20 settembre 2024, nonché la domanda di ammissione al passivo presentata dall , Controparte_5 corredata da un prospetto riepilogativo dei debiti maturati nei confronti dei diversi enti creditori, dei tributi non versati e delle relative cartelle di pagamento).
4.5. Non è possibile pervenire a conclusioni di diverso segno, del resto, in considerazione dei crediti che la Parte_1
vanterebbe nei confronti di diversi debitori, non
[...] essendo stata fornita alcuna dimostrazione -come pure è stato detto nella sentenza impugnata- dell'effettiva sussistenza, del reale ammontare e della concreta possibilità di realizzo di tali presunti crediti.
Non è superfluo ricordare che il significato oggettivo dell'insolvenza -non esclusa nemmeno dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati
12 inadempimenti esteriormente apprezzabili- attiene ad una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio dell'attività di impresa e si identifica -come si è avuto modo di accennare anche in precedenza- con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni assunte, esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa (prima tra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio, fermo restando che, in quest'ottica, è necessario svolgere un giudizio di idoneità o inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, di talché, quanto ai debiti, il computo non può essere limitato alle risultanze dello stato passivo, ma deve estendersi a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, e, quanto alle voci attive, i cespiti devono essere considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere utilizzati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass. civ. n. 5215/08, Cass. civ.
n. 23437/17 e Cass. civ. n. 1069/20).
Nella vicenda in esame, i crediti ai quali i reclamanti hanno fatto riferimento nelle loro difese -come si è già precedentemente detto- non hanno trovato adeguati riscontri, sia in punto di an, che in punto di quantum, e meno che mai sotto il profilo della loro tempestiva attitudine ad un concreto realizzo, nemmeno quelli nei confronti della ancor più Controparte_4 considerando le correlazioni, già messe puntualmente in rilievo nella decisione reclamata, tra le due compagini sociali ed alcuni dei loro membri, nonché l'ammontare del presunto credito vantato
13 dalla , insufficiente, in ogni Parte_1 caso, a ripianare l'enorme debitoria accumulata, vieppiù tenendo a mente che le parti avrebbero raggiunto un accordo transattivo, che ridurrebbe l'importo che la società asseritamente debitrice dovrebbe versare (cfr., allegata in copia al fascicolo della
Liquidazione Giudiziale della , Parte_1 nonché dei soci accomandatari e Parte_1 Parte_2
la registrazione contabile -menzionata in una relazione a
[...] firma del dott. , incaricato di ricostruire la situazione Per_1 economica e patrimoniale della società reclamante, che conferma ulteriormente la sussistenza di uno stato di grave ed irreversibile dissesto- di un accordo transattivo intervenuto con la
[...]
in virtù del quale l'ammontare residuo Controparte_4 sostanzialmente ricavabile ammonterebbe a poco più di euro
10.000,00).
4.6. A ciò si aggiunga che la Parte_1
-come pure ha messo perspicuamente in rilievo il
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore- ha concesso l'azienda in godimento alla (cfr., allegato in copia al fascicolo Parte_3 della il contratto di affitto d'azienda del 2 Controparte_1 maggio 2023), in tal modo precludendosi qualsivoglia possibilità di ripianare i debiti con i ricavi dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, potendo attendervi -in mancanza di ulteriori risorse, la cui sussistenza non è affatto emersa- esclusivamente con il canone di affitto, pari ad euro 8.000,00 mensili, somma del tutto inidonea a far fronte all'ingente situazione debitoria consolidatasi nel corso degli ultimi anni, che, peraltro, secondo quanto riferito dal socio accomandatario in sede Parte_2 di interrogatorio, lo avrebbe precipuamente indotto alla stipula del suddetto contratto (cfr., allegato in copia al fascicolo della
Liquidazione Giudiziale della , Parte_1 nonché dei soci accomandatari e Parte_1 Parte_2
14 il verbale di interrogatorio del 16 ottobre 2024), senza Pt_2 considerare affatto quanto dedotto dalla Liquidazione Giudiziale della , nonché dei soci Parte_1 accomandatari e secondo la Parte_1 Parte_2 quale la società reclamante, a fronte dell'incasso di euro 8.000,00 mensili, sarebbe tenuta a corrispondere alla Ferraioli Immobiliare
s.r.l., proprietaria del capannone dove è svolta l'attività imprenditoriale, la somma di euro 4.000,00 mensili, in forza di un contratto di locazione stipulato in data 23 aprile 2021.
4.7. Non è possibile, infine, disporre -diversamente da quanto auspicato dai reclamanti- la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per verificare la sussistenza o meno del presupposto soggettivo richiesto ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto -al di là di quanto fatto presente, sul punto, dal Giudice di prime cure, già rammentato nelle pagine che precedono, e di quanto è possibile desumere dai documenti acquisiti agli atti, dai quali emerge senza ombra di dubbio il superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge- sarebbe spettato alla ed ai Parte_1 soci accomandatari e Parte_1 Parte_2 dimostrare -contrariamente a quanto è avvenuto- l'insussistenza di tale presupposto (cfr. Cass. civ. n. 8769/12 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. n. 25025/20), non potendosi sopperire -in mancanza, per giunta, di una critica seria e puntuale, ancorata a specifiche e dettagliate circostanze di fatto, nei confronti delle argomentazioni spese, sul punto, dal Tribunale di
Nocera Inferiore- alle deficienze di allegazione e probatorie in cui sono incorsi i reclamanti, i quali hanno sostanzialmente sollecitato l'espletamento di indagini meramente esplorative, attraverso la nomina di un ausiliario.
5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o
15 assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, il reclamo proposto dalla , Parte_1 nonché dai soci accomandatari e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettato.
[...]
6. Né è suscettibile di accoglimento l'istanza, formulata dalla
Liquidazione Giudiziale della , Parte_1 nonché dei soci accomandatari e Parte_1 Parte_2
finalizzata ad ottenere la condanna dei reclamanti al
[...] risarcimento dei danni asseritamente subiti, ai sensi dell'articolo
96, comma primo, del codice di procedura civile, in mancanza dei presupposti all'uopo richiesti, tra i quali, oltre alla soccombenza totale della controparte, il dolo o la colpa grave e l'effettiva sussistenza di un vulnus scaturito dalla condotta denunciata (cfr., in ordine alle condizioni indispensabili per l'emissione di una condanna analoga a quella in hac sede invocata, Cass. civ. n.
6637/92, secondo la quale, ai fini dell'accoglimento di una domanda proposta ai sensi dell'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, è necessario, oltre al presupposto della soccombenza totale della controparte, la quale deve avere tenuto un comportamento connotato dai caratteri del dolo o della colpa grave, che sia fornita la prova -come ricorda anche Cass. civ. n.
9080/13- di avere realmente subito un vulnus in conseguenza del comportamento lamentato, oltre che della sua consistenza, almeno approssimativa, essendo possibile all'autorità giudiziaria adita attendere alla liquidazione equitativa dell'ammontare del pregiudizio sempre che l'esistenza di esso sia stata pienamente ed incontrovertibilmente dimostrata).
Non è possibile ipotizzare, per altro verso, nemmeno l'applicazione dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile, essendo pur sempre necessario, ai fini della concreta operatività di siffatto istituto, che emerga il dolo o la colpa grave della parte nei confronti della quale dovrebbe essere
16 adottata la sanzione prevista dalla legge, se non addirittura l'abuso del processo conseguente al fatto di aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (cfr. Cass. civ. n. 20018/20), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui non
è possibile affermare che tale circostanza sia emersa con certezza,
a maggior ragione considerando che i reclamanti si sono limitati - nel corso del giudizio- a perorare i loro assunti, non ancorati a difese -quantunque non fondate- del tutto astruse, illogiche o contraddittorie.
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la ed i soci Parte_1
17 accomandatari e alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore della della TR
, nonché dei soci Parte_1 accomandatari e delle Parte_1 Parte_2 spese di lite, che liquida nella somma di euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna la ed i soci Parte_1 Parte_1 accomandatari e alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore della delle spese di Controparte_1 lite, che liquida nella somma di euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della e dei soci Parte_1 accomandatari e di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1078 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Parte_2
Cucurachi, come in atti domiciliati,
RECLAMANTI
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bova, come in atti domiciliata,
RECLAMATA
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA Parte_1
NONCHE' DEI SOCI
[...] CP_2
, in persona del Controparte_3 curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura
1 Scermino, come in atti domiciliata,
RECLAMATA avente ad oggetto: reclamo, ai sensi dell'articolo 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, avverso la sentenza numero
56/24 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 17 settembre 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile, dell'udienza del 13 febbraio 2025- che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 18 ottobre 2024, la Parte_1
ed i soci accomandatari e
[...] Parte_1 Parte_2 proponevano reclamo, affidandone l'accoglimento ad un
[...] unico ed articolato motivo di gravame, avverso la sentenza numero 56/24, pubblicata in data 17 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato aperta nei loro confronti la liquidazione giudiziale.
2. Costituitesi in giudizio, la Liquidazione Giudiziale della nonché dei soci Parte_1 accomandatari e e la Parte_1 Parte_2 [...] impugnavano le avverse argomentazioni e Controparte_1 richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la Corte
d'Appello di Salerno, sostituita l'udienza del 13 febbraio 2025 -ai sensi dell'articolo 127 ter del codice di procedura civile- con il deposito di note scritte, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo proposto dalla Parte_1
e dai soci accomandatari e
[...] Parte_1 Parte_2 non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
[...]
2 2. Con il motivo -articolato in diverse ragioni di doglianza- addotto a sostegno del gravame i reclamanti hanno messo in rilievo che: a) il Tribunale di Nocera Inferiore, invece di valutare nel complesso le emergenze processuali, “mediante un'interpretazione sistematica”, aveva preferito scegliere “la strada più semplice e di scuola: dichiarare la liquidazione giudiziale
… senza tenere conto, ai fini dell'esistenza dello stato d'insolvenza, anche dei cosiddetti fattori esteriori”, come imponeva “l'articolo 5 della legge fallimentare”; b) il credito vantato dalla CP_1
innanzi tutto, era stato oggetto di rigorose e fondate
[...] contestazioni, anche nel corso del giudizio, di primo e di secondo grado, di opposizione al decreto ingiuntivo, munito della clausola di provvisoria esecuzione, emesso dal Tribunale di Lucca e posto a sostegno del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale;
c) relativamente -poi- allo stato di insolvenza, il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva omesso di valutare, nel suo insieme, “una serie di atti e documenti”, idonei a dimostrare “non solo la buona volontà di adempiere, ma la concreta possibilità … di rispettare gli impegni contrattuali”; d) né corrispondeva al vero che l'azienda fosse stata ceduta, ma solo concessa in godimento, mediante un contratto di affitto, a dimostrazione dell'intenzione “di ritornare nella disponibilità dei beni e di non sottrarsi agli impegni”, che sarebbero potuti essere rispettati anche grazie al canone mensile di euro
8.000,00, “non certo irrisorio”, ed alle “azioni di recupero avviate” nei confronti dei debitori, tra i quali la Controparte_4
nonché “mediante i pagamenti mensili a seguito della
[...] ottenuta rateizzazione” del debito maturato nei confronti dell'erario; e) l'esito infruttuoso delle azioni esecutive promosse dalla società creditrice, inoltre, non poteva costituire un indice dello stato di decozione, in quanto la Controparte_1 avrebbe potuto pignorare “il canone mensile di affitto d'azienda ed, invece, non l'aveva fatto, dimostrando così un particolare
3 accanimento, teso al desiderio di voler far fallire la società debitrice”, né esistevano “debiti contributivi nei confronti dell'INPS”; f) “la fuoriuscita del socio accomandatario, Parte_2
, dalla compagine sociale non poteva essere interpretata,
[...] come aveva fatto il Giudice di primo grado, quale “una sostanziale manifestazione di volontà di non far fronte alle proprie obbligazioni”, tanto è vero che era stato evitato “lo scioglimento della società e conseguenziale messa in liquidazione mediante la ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dalla data del 22 settembre 2023, a riprova della volontà di continuare l'attività imprenditoriale”; g) “il superamento del limite dimensionale di cui all'articolo 1 del regio decreto numero 267 del
1942, ripreso dagli articoli 121 e 2, lettera d) del decreto legislativo numero 14 del 2019, ai fini della fallibilità dell'imprenditore”, non era affatto desumibile “dai bilanci (per i quali non vi era l'obbligo di deposito), ma dalle sole dichiarazioni dei redditi”, né poteva essere “decontestualizzato dall'insieme degli altri fattori ai quali faceva riferimento l'articolo 5 della legge fallimentare”, essendo necessario accertare l'effettivo
“superamento o meno dei limiti dimensionali” attraverso la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (cfr. l'atto di reclamo del 18 ottobre 2024, alle pagine 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
3. Il Tribunale di Nocera Inferiore, invero, aveva fatto presente che: a) doveva reputarsi sussistente “il presupposto soggettivo per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale”, peraltro, “non contestato dalla resistente”, in quanto la società debitrice svolgeva “attività commerciale (lavanderia industriale)” e, “pur non avendo allegato bilanci, dalle dichiarazioni fiscali emergeva il superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale”;
b) “nella dichiarazione dei redditi 2023, relativa all'esercizio 2022, era riportato un attivo patrimoniale di euro 775.458,00, importo
4 eccedente la soglia di euro 300.000,00 di cui all'articolo 2, lettera
D, numero 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ricavi per euro 591.815,00, importo eccedente la soglia di euro
200.000,00 di cui all'articolo 2, lettera D, numero 2, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ed, infine, debiti complessivi per euro 1.053.156,00, superiore alla soglia di euro
500.000,00 di cui all'articolo 2, lettera D, numero 3, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”; c) doveva reputarsi sussistente, altresì, “il presupposto oggettivo”, necessario anch'esso per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto la società debitrice versava “in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del cospicuo credito vantato dall'istante, recato da un decreto ingiuntivo, già reso provvisoriamente esecutivo, poi confermato ed integrato dalla successiva sentenza nel relativo giudizio di opposizione, emessa … dal Tribunale di Lucca” e -come aveva evidenziato la società resistente- oggetto di impugnazione presso la Corte d'Appello di
Firenze; d) non era indispensabile, ai fini della legittimazione ad agire, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente un accertamento meramente incidentale, che, nella vicenda in esame, doveva reputarsi positivamente effettuato, in quanto “le contestazioni mosse al credito” risultavano
“manifestamente dilatorie ed infondate”, atteso che l'atto d'appello era incentrato su una reiterazione delle difese articolate davanti al
Tribunale di Lucca ed, in ogni caso, non era idoneo “a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, posto che il rapporto di somministrazione di energia ed il debito residuo risultavano ampiamente provati, oltre che dal contratto e dalle fatture, anche dalla richiesta di rateizzazione della somma dovuta, dal pagamento spontaneo della prima fattura, dalla telefonata e dalle lettere via mail inviate tra le parti”; e) per di più, “le contestazioni in ordine all'effettività della fornitura” si rivelavano “del tutto
5 generiche e non supportate da alcun principio di prova, l'eccezione di incompetenza territoriale” era stata “correttamente rigettata dal
Giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, il disconoscimento della firma digitale sul contratto” era “del tutto irrilevante, non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, né ad probationem”, per l'instaurazione del rapporto di fornitura, per cui doveva reputarsi “ingiustificato il mancato pagamento del suddetto credito da parte della resistente, se non in ragione della incapacità della stessa di adempierlo”; f) il credito vantato dalla inoltre, era “di per sé Controparte_1 particolarmente cospicuo, essendo inadempiuto per euro
238.084,62 per sorta capitale … oltre interessi e spese, posto che il pignoramento presso terzi tentato” aveva permesso “di incamerare soli euro 3.179,89, a soddisfazione parziale delle spese di procedura”, mentre, quanto “agli asseriti crediti vantati dalla società debitrice nei confronti di terzi, le lettere di messa in mora risalivano tutte al 1° marzo 2024, data successiva alla notifica del ricorso”, ed erano “prive di qualsivoglia documentazione a sostegno dell'esistenza di tali poste attive”, né aveva “la parte resistente … relazionato in alcun modo sulla presumibile concreta realizzabilità degli stessi”; g) “la sola messa in mora nei confronti della , Controparte_4 risalente al 16 marzo 2024, era accompagnata “da un breve estratto conto”, nonché da “alcuni bonifici”, ricevuti, tuttavia, “dal mese di novembre del 2023” e da una società della quale era titolare -appunto- , “accomandante della società Controparte_4 resistente”, né era stata fornita alcuna dimostrazione “dei rapporti commerciali tra le due società, né dell'effettiva esistenza e quantificazione di un debito residuo, né della concreta recuperabilità dello stesso”, fermo restando che pure “il recupero di tale asserito credito residuo, pari ad euro 84.150,16”, non sarebbe stato sufficiente “al pagamento integrale del credito della
6 società ricorrente”; h) per di più, il contratto di affitto d'azienda stipulato in data 2 maggio 2023, per il quale era previsto “un canone mensile di euro 8.000,00”, permetteva di ritenere, per un verso, che la società resistente non potesse soddisfare “il credito della con i ricavi di impresa, ormai gestita Controparte_1 da altri”, e, per altro verso, che, “considerato l'importo ridotto incamerato mensilmente”, non potesse far fronte a siffatto debito
“con tale liquidità”; i) in questa prospettiva, erano “del tutto irrilevanti le dichiarazioni delle banche -alcune delle quali, peraltro, pervenute a mezzo lettere inviate via mail di dubbia attendibilità- secondo le quali i pagamenti dei finanziamenti in corso sarebbero stati regolari, posto che, come confermato dalla stessa difesa della società resistente”, quest'ultima stava utilizzando il suddetto canone “per pagare tali debiti, a discapito degli altri creditori”, ed
“analogo discorso” andava fatto per quanto atteneva “al pagamento rateizzato del debito nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate”, in quanto “il canone di affitto era forse sufficiente al pagamento anche dei circa euro 900,00 mensili della rateizzazione dei debiti fiscali, ma rimaneva del tutto inadeguato al pagamento del cospicuo credito vantato dall'istante”; l) ulteriori indici dello stato di insolvenza erano ravvisabili, poi, nell'esito negativo dei tentativi di pignoramento presso terzi effettuati dalla società ricorrente, “come dimostrato dalle dichiarazioni negative rese dalle banche, a conferma dell'assoluta assenza di liquidità della resistente”, e da diversi terzi, “pure intrattenenti rapporti commerciali con la società debitrice, come da indagini effettuate da quella ricorrente”, e nella “esistenza di debiti contributivi nei confronti dell'INPS per euro 6.252,53, non essendovi prova dell'accoglimento dell'istanza di rettifica formulata dalla resistente”; m) “lo stato di crisi economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, risalente nel tempo ed in progressivo aggravamento”, era desumibile, altresì, dalle dichiarazioni dei
7 redditi depositate, atteso che, “già nell'esercizio 2021”, era riportato “un patrimonio netto negativo per euro 258.757,00 ed una perdita di esercizio pari ad euro 411.381,00”, mentre,
“nell'esercizio 2022”, era riportato “un patrimonio netto negativo per euro 757.928,00 ed una perdita di esercizio pari ad euro
503.973,00”; n) in seguito “all'emersione ed all'aggravamento di tale stato di crisi”, inoltre, era stato stipulato “il contratto di affitto d'azienda (maggio 2023) ed era fuoriuscito dalla società il socio accomandatario (settembre 2023)”, circostanze che permettevano di arguire “uno stato di sostanziale trasferimento a terzi dell'impresa, un attuale stato di decozione ed una non occasionale incapacità della società resistente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni”; o) dovevano reputarsi sussistenti, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale ed, ai sensi dell'articolo 256 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, la liquidazione giudiziale doveva essere dichiarata aperta anche “a carico dei soggetti illimitatamente responsabili,
e , con la precisazione che, Parte_1 Parte_2 quanto a quest'ultimo, non era decorso “un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata”, tenuto conto dell'epoca in cui era cessato dalla carica di socio accomandatario, in relazione ad un credito “pacificamente anteriore al mutamento della compagine sociale” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 1, 2, 3, 4 e 5).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Nocera Inferiore sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dai reclamanti.
4.1. E' opportuno rammentare -in aggiunta alle compiute ed esaurienti argomentazioni che contraddistinguono l'iter motivazionale della decisione assunta in prime cure- che non è
8 imprescindibile -nell'ottica di verificare la sussistenza della legittimazione attiva dell'istante, nonché dello stato di insolvenza- un titolo non più revocabile o esecutivo, né, tanto meno, un accertamento definitivo del credito o la prova piena della sua esistenza.
Non è necessario, parimenti, che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile (cfr. Cass. civ. n. 3472/11 ed, in termini per lo più collimanti, Cass. civ., sez. un., n. 1521/13), ben potendo addirittura essere non ancora scaduto o condizionale (cfr. Cass. civ. n. 23420/16), sub judice o contestato (cfr. Cass. civ. n.
11421/14), essendo possibile pervenire ad una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in virtù di un accertamento meramente incidentale delle pretese del ricorrente.
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, infatti, non presuppone -analogamente a quanto avveniva per la dichiarazione di fallimento- un accertamento definitivo del credito azionato, non potendosi confondere l'irreversibilità dello stato di decozione con l'irrevocabilità dell'accertamento dei crediti che lo determinano, che l'autorità giudiziaria adita è deputata ad effettuare solamente incidenter tantum (cfr. Cass. civ. n. 576/15).
E tale accertamento, che, come si è detto, deve avere natura meramente incidentale, non può che essere svolto in maniera sommaria, essendo destinato a concludersi con esito positivo qualora l'esistenza del credito o la sua titolarità in capo al ricorrente non possa essere ragionevolmente esclusa sulla base di semplici e rapidi verifiche.
Se così non fosse, infatti, si finirebbe per trasformare il procedimento de quo in un giudizio di accertamento del credito vantato dall'istante, che, però, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di accertamento del passivo, al quale anche colui il quale abbia invocato la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ha l'onere di partecipare, al fine di
9 assumere la qualità di creditore concorrente.
4.2. La natura sommaria dell'accertamento incidentale del credito, d'altronde, è resa ineludibile anche dalla necessità, intrinseca alla procedura, di contenimento dei tempi, che sarebbero intollerabilmente dilatati allorché fosse necessario espletare mezzi di prova o indagini ed attività tali da collidere con le esigenze di particolare celerità e con gli stessi canoni strutturali e funzionali previsti per il procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nell'ambito del quale non può essere condotto un accertamento compiuto, esauriente e definitivo del credito vantato dal ricorrente, riservato al successivo procedimento di accertamento del passivo.
Inoltre, nell'attendere all'accertamento incidentale e sommario richiesto ai fini della delibazione della sussistenza dei presupposti necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale, non è possibile attribuire rilievo decisivo alla mera contestazione del credito da parte del debitore, essendo indispensabile che essa sia connotata, quanto meno, dal carattere della ragionevolezza e non sia meramente pretestuosa o dilatoria (cfr. Cass. civ. n. 6306/14 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. n. 5001/16).
4.3. Nel caso di specie, come ha correttamente -e condivisibilmente- messo in rilievo il Tribunale di Nocera Inferiore
(nei confronti del quale le censure inerenti all'omessa valutazione di “fatti esteriori” -non meglio, ad onor del vero, precisati- che deporrebbero per l'insussistenza dei presupposti richiesti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, si rivelano oltre modo ingenerose, essendo state ponderate, funditus atque diligenter, tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio), le contestazioni mosse avverso la pretesa creditoria esercitata dalla
-in sede di gravame, per di più, Controparte_1 genericamente evocate, senza alcuna specificazione delle ragioni in virtù delle quali la valutazione effettuata in prime cure, al
10 riguardo, sarebbe stata erronea o ingiusta- non sono connotate dal carattere della ragionevolezza e non sono idonee a suffragare, sia pure nell'ambito della delibazione incidentale e sommaria permessa in questa sede, la fondatezza di una ricostruzione alternativa rispetto a quella prospettata dalla società creditrice, recepita, peraltro, dalla sentenza del Tribunale di Lucca, ed ancorata saldamente ai documenti prodotti in giudizio ed agli elementi da essi desumibili, molteplici, circostanziati ed univoci, che inducono a propendere inequivocabilmente per la sussistenza del credito vantato dalla (cfr., allegati in Controparte_1 copia al fascicolo della società reclamata, il contratto di fornitura, le fatture inerenti al rapporto contrattuale instaurato con la società reclamante, la corrispondenza intercorsa tra le parti, la proposta di rateizzo della debitoria, la conversazione telefonica intervenuta con il servizio clienti e la certificazione di avvenuto pagamento della prima fattura emessa dalla . Controparte_1
4.4. Non è lecito avere dubbi, d'altro canto, sulla sussistenza dello stato di decozione della Parte_1 Pt_1
, la quale versa in una palese situazione di impotenza
[...] funzionale e non transeunte a soddisfare regolarmente e con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, in seguito al venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'esercizio dell'attività di impresa (cfr., in ordine al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza ed ai criteri in forza dei quali è possibile condurre l'analisi volta ad accertarne la sussistenza, Cass. civ. n.
7252/14, Cass. civ. n. 30209/17, Cass. civ. n. 29913/18 e Cass. civ. n. 6978/19), come è possibile evincere, innanzi tutto, dal mancato soddisfacimento del credito, di ammontare tutt'altro che esiguo, della la quale, oltre a non aver Controparte_1 ottenuto spontaneamente il pagamento del dovuto, ha anche agito in executivis, conseguendo un importo di consistenza irrisoria, non essendo la società debitrice, per di più, proprietaria di beni
11 immobili (cfr., allegati in copia al fascicolo della società reclamata, gli atti di pignoramento notificati dalla ed il Controparte_1 decreto di assegnazione del Giudice dell'esecuzione, nonché le visure camerali relative alla Parte_1
).
[...]
Inoltre, dalla situazione contabile degli ultimi anni, aggiornata al 20 settembre 2024, è possibile evincere -in linea con quanto ha già messo in evidenza il Tribunale di Nocera Inferiore, con riferimento agli anni 2021 e 2002, avuto riguardo ai dati evincibili dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti- la sussistenza di un patrimonio netto negativo di rilevante consistenza, al pari delle perdite di esercizio, con debiti nei confronti, in particolare, di banche e fornitori, oltre che dell'erario (cfr., allegate in copia al fascicolo della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
nonché dei soci accomandatari
[...] Pt_1
e i prospetti relativi alla situazione
[...] Parte_2 patrimoniale della società debitrice, aggiornati, come si è poc'anzi detto, al 20 settembre 2024, nonché la domanda di ammissione al passivo presentata dall , Controparte_5 corredata da un prospetto riepilogativo dei debiti maturati nei confronti dei diversi enti creditori, dei tributi non versati e delle relative cartelle di pagamento).
4.5. Non è possibile pervenire a conclusioni di diverso segno, del resto, in considerazione dei crediti che la Parte_1
vanterebbe nei confronti di diversi debitori, non
[...] essendo stata fornita alcuna dimostrazione -come pure è stato detto nella sentenza impugnata- dell'effettiva sussistenza, del reale ammontare e della concreta possibilità di realizzo di tali presunti crediti.
Non è superfluo ricordare che il significato oggettivo dell'insolvenza -non esclusa nemmeno dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati
12 inadempimenti esteriormente apprezzabili- attiene ad una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio dell'attività di impresa e si identifica -come si è avuto modo di accennare anche in precedenza- con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni assunte, esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa (prima tra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio, fermo restando che, in quest'ottica, è necessario svolgere un giudizio di idoneità o inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, di talché, quanto ai debiti, il computo non può essere limitato alle risultanze dello stato passivo, ma deve estendersi a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, e, quanto alle voci attive, i cespiti devono essere considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere utilizzati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass. civ. n. 5215/08, Cass. civ.
n. 23437/17 e Cass. civ. n. 1069/20).
Nella vicenda in esame, i crediti ai quali i reclamanti hanno fatto riferimento nelle loro difese -come si è già precedentemente detto- non hanno trovato adeguati riscontri, sia in punto di an, che in punto di quantum, e meno che mai sotto il profilo della loro tempestiva attitudine ad un concreto realizzo, nemmeno quelli nei confronti della ancor più Controparte_4 considerando le correlazioni, già messe puntualmente in rilievo nella decisione reclamata, tra le due compagini sociali ed alcuni dei loro membri, nonché l'ammontare del presunto credito vantato
13 dalla , insufficiente, in ogni Parte_1 caso, a ripianare l'enorme debitoria accumulata, vieppiù tenendo a mente che le parti avrebbero raggiunto un accordo transattivo, che ridurrebbe l'importo che la società asseritamente debitrice dovrebbe versare (cfr., allegata in copia al fascicolo della
Liquidazione Giudiziale della , Parte_1 nonché dei soci accomandatari e Parte_1 Parte_2
la registrazione contabile -menzionata in una relazione a
[...] firma del dott. , incaricato di ricostruire la situazione Per_1 economica e patrimoniale della società reclamante, che conferma ulteriormente la sussistenza di uno stato di grave ed irreversibile dissesto- di un accordo transattivo intervenuto con la
[...]
in virtù del quale l'ammontare residuo Controparte_4 sostanzialmente ricavabile ammonterebbe a poco più di euro
10.000,00).
4.6. A ciò si aggiunga che la Parte_1
-come pure ha messo perspicuamente in rilievo il
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore- ha concesso l'azienda in godimento alla (cfr., allegato in copia al fascicolo Parte_3 della il contratto di affitto d'azienda del 2 Controparte_1 maggio 2023), in tal modo precludendosi qualsivoglia possibilità di ripianare i debiti con i ricavi dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, potendo attendervi -in mancanza di ulteriori risorse, la cui sussistenza non è affatto emersa- esclusivamente con il canone di affitto, pari ad euro 8.000,00 mensili, somma del tutto inidonea a far fronte all'ingente situazione debitoria consolidatasi nel corso degli ultimi anni, che, peraltro, secondo quanto riferito dal socio accomandatario in sede Parte_2 di interrogatorio, lo avrebbe precipuamente indotto alla stipula del suddetto contratto (cfr., allegato in copia al fascicolo della
Liquidazione Giudiziale della , Parte_1 nonché dei soci accomandatari e Parte_1 Parte_2
14 il verbale di interrogatorio del 16 ottobre 2024), senza Pt_2 considerare affatto quanto dedotto dalla Liquidazione Giudiziale della , nonché dei soci Parte_1 accomandatari e secondo la Parte_1 Parte_2 quale la società reclamante, a fronte dell'incasso di euro 8.000,00 mensili, sarebbe tenuta a corrispondere alla Ferraioli Immobiliare
s.r.l., proprietaria del capannone dove è svolta l'attività imprenditoriale, la somma di euro 4.000,00 mensili, in forza di un contratto di locazione stipulato in data 23 aprile 2021.
4.7. Non è possibile, infine, disporre -diversamente da quanto auspicato dai reclamanti- la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per verificare la sussistenza o meno del presupposto soggettivo richiesto ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto -al di là di quanto fatto presente, sul punto, dal Giudice di prime cure, già rammentato nelle pagine che precedono, e di quanto è possibile desumere dai documenti acquisiti agli atti, dai quali emerge senza ombra di dubbio il superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge- sarebbe spettato alla ed ai Parte_1 soci accomandatari e Parte_1 Parte_2 dimostrare -contrariamente a quanto è avvenuto- l'insussistenza di tale presupposto (cfr. Cass. civ. n. 8769/12 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. n. 25025/20), non potendosi sopperire -in mancanza, per giunta, di una critica seria e puntuale, ancorata a specifiche e dettagliate circostanze di fatto, nei confronti delle argomentazioni spese, sul punto, dal Tribunale di
Nocera Inferiore- alle deficienze di allegazione e probatorie in cui sono incorsi i reclamanti, i quali hanno sostanzialmente sollecitato l'espletamento di indagini meramente esplorative, attraverso la nomina di un ausiliario.
5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o
15 assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, il reclamo proposto dalla , Parte_1 nonché dai soci accomandatari e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettato.
[...]
6. Né è suscettibile di accoglimento l'istanza, formulata dalla
Liquidazione Giudiziale della , Parte_1 nonché dei soci accomandatari e Parte_1 Parte_2
finalizzata ad ottenere la condanna dei reclamanti al
[...] risarcimento dei danni asseritamente subiti, ai sensi dell'articolo
96, comma primo, del codice di procedura civile, in mancanza dei presupposti all'uopo richiesti, tra i quali, oltre alla soccombenza totale della controparte, il dolo o la colpa grave e l'effettiva sussistenza di un vulnus scaturito dalla condotta denunciata (cfr., in ordine alle condizioni indispensabili per l'emissione di una condanna analoga a quella in hac sede invocata, Cass. civ. n.
6637/92, secondo la quale, ai fini dell'accoglimento di una domanda proposta ai sensi dell'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, è necessario, oltre al presupposto della soccombenza totale della controparte, la quale deve avere tenuto un comportamento connotato dai caratteri del dolo o della colpa grave, che sia fornita la prova -come ricorda anche Cass. civ. n.
9080/13- di avere realmente subito un vulnus in conseguenza del comportamento lamentato, oltre che della sua consistenza, almeno approssimativa, essendo possibile all'autorità giudiziaria adita attendere alla liquidazione equitativa dell'ammontare del pregiudizio sempre che l'esistenza di esso sia stata pienamente ed incontrovertibilmente dimostrata).
Non è possibile ipotizzare, per altro verso, nemmeno l'applicazione dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile, essendo pur sempre necessario, ai fini della concreta operatività di siffatto istituto, che emerga il dolo o la colpa grave della parte nei confronti della quale dovrebbe essere
16 adottata la sanzione prevista dalla legge, se non addirittura l'abuso del processo conseguente al fatto di aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (cfr. Cass. civ. n. 20018/20), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui non
è possibile affermare che tale circostanza sia emersa con certezza,
a maggior ragione considerando che i reclamanti si sono limitati - nel corso del giudizio- a perorare i loro assunti, non ancorati a difese -quantunque non fondate- del tutto astruse, illogiche o contraddittorie.
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la ed i soci Parte_1
17 accomandatari e alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore della della TR
, nonché dei soci Parte_1 accomandatari e delle Parte_1 Parte_2 spese di lite, che liquida nella somma di euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna la ed i soci Parte_1 Parte_1 accomandatari e alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore della delle spese di Controparte_1 lite, che liquida nella somma di euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della e dei soci Parte_1 accomandatari e di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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