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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2287/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 3/12/2025, vertente tra , nato a Parte_1
Napoli il 16/3/1951, c.f. difeso dall'avv. , e CodiceFiscale_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. Incaldana Daniela Cattolico, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3/9/2025 il signor premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 28/10/1977 a Napoli secondo il rito concordatario e di aver Controparte_2 avuto dalla donna i figli e (nati, rispettivamente, il Per_1 Per_2 Per_3
15/6/1978, il 6/1/1984 e il 30/7/1994), ha riferito che con decreto n. 6039 del
26/6/2007 il Tribunale di Latina ha omologato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 19/11/2025, la signora non si è opposta al divorzio. CP_2
Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse da quelle invocate nel ricorso.
***
Durante la trattazione i consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite alle condizioni indicate in una memoria depositata l'1/12/2025.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_2
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Napoli dell'anno 1977 al numero 451, parte II, serie A, sez. Z e che con decreto n. 6039/2007, depositato il
26/6/2007, il Tribunale di Latina ha omologato la separazione dei coniugi.
1 Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Pt_1 CP_2
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dalle parti sono conformi alla legge. Anche in questo caso non vi sono ragioni per non riconoscere gli accordi intercorsi tra dei signori e . Pt_1 CP_2
***
La definizione consensuale della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2287/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
; Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (NA) dell'anno 1977 al numero 451, parte II, serie A, sez. Z;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_2 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 3/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2287/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 3/12/2025, vertente tra , nato a Parte_1
Napoli il 16/3/1951, c.f. difeso dall'avv. , e CodiceFiscale_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. Incaldana Daniela Cattolico, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3/9/2025 il signor premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 28/10/1977 a Napoli secondo il rito concordatario e di aver Controparte_2 avuto dalla donna i figli e (nati, rispettivamente, il Per_1 Per_2 Per_3
15/6/1978, il 6/1/1984 e il 30/7/1994), ha riferito che con decreto n. 6039 del
26/6/2007 il Tribunale di Latina ha omologato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 19/11/2025, la signora non si è opposta al divorzio. CP_2
Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse da quelle invocate nel ricorso.
***
Durante la trattazione i consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite alle condizioni indicate in una memoria depositata l'1/12/2025.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_2
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Napoli dell'anno 1977 al numero 451, parte II, serie A, sez. Z e che con decreto n. 6039/2007, depositato il
26/6/2007, il Tribunale di Latina ha omologato la separazione dei coniugi.
1 Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Pt_1 CP_2
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dalle parti sono conformi alla legge. Anche in questo caso non vi sono ragioni per non riconoscere gli accordi intercorsi tra dei signori e . Pt_1 CP_2
***
La definizione consensuale della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2287/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
; Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (NA) dell'anno 1977 al numero 451, parte II, serie A, sez. Z;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_2 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 3/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2