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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2507 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti DONDI CHIARA e GIUSEPPINA QUADRANTE
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato PERRI ROBERTA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come nelle note sottoscritte depositate dalle parti in data 03.06.2025 e in data
11.09.2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno ottenuto da questo Tribunale decreto n. cronol.
8244/2016 del 14/12/2016 (RG 4095/2016) ove era stabilito, fra le altre condizioni, il regime di affidamento condiviso delle figlie minori e predisposto un calendario di visite padre – figlie.
2. Con ricorso depositato in data 16/05/2024 il ricorrente, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 affidamento delle figlie minori con l'adozione di un regime compatibile con le esigenze di vita delle stesse.
Il ricorrente ha altresì chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c.,
l'ammonizione di in ragione della condotta adottata e CP_1 chiedendo che la stessa venga invitata ad adottare una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale del Sig. . Parte_1
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la resistente, CP_1
, chiedendo in via diretta l'ascolto delle figlie minori e nel
[...] merito, aderendo alla domanda di parte ricorrente di modifica del regime di visita del padre sulla base delle esigenze concrete delle minori.
4. All'esito dell'udienza del 06/11/2024 il giudice, rilevato che il contrasto fra le parti verte sulla definizione del calendario di visite padre - figlie, invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione famigliare al fine di giungere ad una soluzione congiunta della controversia.
5. Le parti hanno successivamente raggiunto un complessivo accordo sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 2 di 4 “- Confermare il regime di affidamento condiviso delle minori
e ad entrambi i genitori, con Persona_1 CP_2 collocazione prevalente presso la madre , presso la casa CP_1 familiare sita in Maranello, Via Adige n. 24, già assegnata alla madre stessa;
- Modificare e stabilire le modalità di visita padre – figlie come segue:
Possibilità per il padre di vedere le figlie quando vorrà, previo accordo con le ragazze stesse e con la madre, orientativamente uno o due pomeriggi infrasettimanali, eventualmente anche con pernottamento, nonché a week end alterni dal sabato alle ore
12.00 sino alla domenica alle ore 20.30.
Si precisa che, stante l'età delle ragazze, attualmente di quasi 13
e 15 anni, il padre concorderà con le minori stesse le visite, compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi, informandone tempestivamente la madre.
Tale regime di frequentazione tra padre e figlie permarrà anche nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali ed in quello extrascolastico estivo (da giugno a settembre).”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni pagina 3 di 4 contenute nel Decreto cronol. 8244/2016 del 14/12/2016:
1. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 29/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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