Articolo 1 della Legge 25 giugno 1956, n. 715
Versione
8 agosto 1956
Art. 1. Art. 112. - Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa, ad eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
4) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o piu' soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalita' stabilite dal regolamento.
Art. 120. - Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui e' avvenuta l'apposizione del "visto".
Trascorso tale periodo, il loro importo e' rimborsabile agli aventi diritto che, ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalita' stabilite dal regolamento.
Art. 121. - Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.
Art. 123. - I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.
Detto termine decorre:
a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;
b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1 gennaio successivo all'anno cui si riferiscono se trattasi di interessi;
c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1 luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno e' stato dall'ufficio dei conti correnti;
d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.
La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.

Entrata in vigore il 8 agosto 1956