Articolo 40 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 39Articolo 41
Versione
11 febbraio 1994
Art. 40. Svolgimento del procedimento disciplinare 1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio dell'ordine, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. 2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati gli eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato. 3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. 4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. 5. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "Non essere luogo a provvedimento disciplinare".
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994