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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5021/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da con l'avv. Alberto Pasquali Parte_1
ATTRICE contro e con l'avv. Giacomo Merlo Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
mandataria di con l'avv. Massimo CP NT
Botte
TERZA INTERVENUTA
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 22.5.2025.
Fatto e diritto.
La conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 ed esponeva che la Banca, in data 6.5.2019, aveva comunicato alla Controparte_2 debitrice e ai fideiussori e CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
pagina 1 di 4 il recesso dei rapporti in essere e la revoca degli affidamenti concessi;
che la società era stata, poi, dichiarata fallita con sentenza n. 210/2020 del Tribunale di CP_5
Trento; che , in data 4.10.2019, il Tribunale di Trento aveva ingiunto alla debitrice e ai fideiussori e il CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 pagamento di € 81.431,85, oltre spese ed interessi;
che il decreto era stato notificato a il giorno 11.10.2019; che, con atto del 31.10.2019, Controparte_1 CP_1 aveva venduto tutti beni immobili. di cui era proprietaria. al nipote
[...]
riservandosi il diritto di usufrutto;
che con sentenza del 3.5.2022 il Controparte_2
Tribunale di Trento aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva la revoca ex art 2901 c.c. dell'atto di cessione sopra indicato.
e si costituivano in giudizio e chiedevano il Controparte_1 Controparte_2 rigetto della domanda.
Nel corso del processo si costituiva in giudizio la cessionaria del credito che faceva proprie le domande già proposte dalla Pt_1
Durante la fase istruttoria venivano escussi alcuni testimoni e espletata ctu.
All'udienza del 22.5.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione.
- - - - - -
La presente controversia viene decisa in forza del “principio della ragione più liquida” che, come è noto, consente al giudice di fondare la propria decisione su una delle questioni di merito di cui all'art. 276 secondo comma cpc.
L'accoglimento della domanda revocatoria presuppone, oltre alla prova del danno, la conoscenza in capo all'alienante e all'acquirente della conoscenza del pregiudizio che l'atto reca alle ragioni dei creditori.
Nel vaso in esame, per le ragioni qui di seguito esposte, non vi è prova della conoscenza del pregiudizio in capo all'avente causa Controparte_2
Parte attrice ha indicato quali elementi indiziari, da cui desumere la prova della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo, la sussistenza di un vincolo di parentela, la sproporzione del prezzo, la circostanza che l'atto sia stato stipulato pochi giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo e il mancato pagamento di una parte del prezzo. pagina 2 di 4 Dall'escussione dei testimoni è emerso che tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, dopo che nel 2017 era morta la madre , e , Per_1 Parte_4 Controparte_1 avevano concordato di trasferire la proprietà della casa dei nonni a e CP_2 CP_6
rispettivamente figli e nipoti di e
[...] Pt_4 CP_1
Per realizzare il proprio intento, aveva donato al figlio Parte_4 CP_6
l'appartamento di sua proprietà mentre la sorella aveva venduto a CP_1 CP_2
l'atro appartamento costituente l'unita immobiliare.
Il prezzo della compravendita oggetto di revocatoria veniva, quindi, in parte pagato da – 15.000,00 euro – e per la restante parte pagato da Parte_4 CP_2
( 20.000,00 euro).
[...]
Il teste ha, infine, dichiarato che la sorella non gli aveva mai detto Parte_4 nulla circa la sua situazione economica e che anche suo figlio nulla aveva saputo prima di ricevere gli atti del processo. ha confermato che l'operazione immobiliare si era svolta nei termini CP_6 sopra indicati e che egli nulla sapeva delle condizioni economiche della zia CP_1
[...]
Le testimonianze assunte consentono di ritenere da un lato che il prezzo della compravendita era stato interamente pagato e dall'altro che come Controparte_2 del resto suo padre e suo fratello, nulla sapeva delle condizioni economiche della zia
Controparte_1
La circostanza, d'altra parte non appare inusuale, tenuto conto che le parti vivevano in città diverse e che non vi è prova di una frequentazione regolare.
La ctu ha, poi, accertato che il valore dell'immobile compravenduto era pari a quello indicato nell'atto di acquisto.
Gli elementi indicati da parte attrice a sostegno della conoscenza in capo a CP_2 del pregiudizio risultano così in parte insussistenti e per il resto irrilevanti.
[...]
Risulta insussistente sia la sproporzione del prezzo sia il mancato pagamento del prezzo.
La presenza del vincolo di parentela risulta del tutto inidonea a dimostrare l'elemento soggettivo, considerato che è risultato dimostrato che così come CP_2 la sua intera famiglia, non era a conoscenza della situazione finanziaria della zia. pagina 3 di 4 Anche la circostanza che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato a CP_1 alcune settimane prima della stipulazione dell'atto appare irrilevante sotto
[...] un duplice profilo.
In primo luogo perché l'operazione immobiliare sopra descritta era stata concordata tra i vari membri della famiglia prima della notificazione del decreto e in secondo luogo perché la circostanza non era nota a Controparte_2
Per le ragioni esposte la domanda è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico di mandataria di CP [...]
e di , in solido tra loro, e sono NT Parte_1 liquidate in favore di in euro 14.103,00 oltre rimborso spese Controparte_1 forfettario del 15%, iva e cpa e in favore di in euro 14.103,00 oltre Controparte_2 rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge la domanda;
condanna quale mandataria di e la CP NT
, in solido tra loro, a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in motivazione;
condanna quale mandataria di e la CP NT
, in solido tra loro, a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite liquidate in motivazione;
pone definitivamente a carico di quale mandataria di CP [...]
e la , in solido tra loro, le spese di NT Parte_1 ctu liquidate dal giudice con decreto del 30.9.2024.
Così deciso in Brescia il 22.5.2025.
Il giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da con l'avv. Alberto Pasquali Parte_1
ATTRICE contro e con l'avv. Giacomo Merlo Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
mandataria di con l'avv. Massimo CP NT
Botte
TERZA INTERVENUTA
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 22.5.2025.
Fatto e diritto.
La conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 ed esponeva che la Banca, in data 6.5.2019, aveva comunicato alla Controparte_2 debitrice e ai fideiussori e CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
pagina 1 di 4 il recesso dei rapporti in essere e la revoca degli affidamenti concessi;
che la società era stata, poi, dichiarata fallita con sentenza n. 210/2020 del Tribunale di CP_5
Trento; che , in data 4.10.2019, il Tribunale di Trento aveva ingiunto alla debitrice e ai fideiussori e il CP_5 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 pagamento di € 81.431,85, oltre spese ed interessi;
che il decreto era stato notificato a il giorno 11.10.2019; che, con atto del 31.10.2019, Controparte_1 CP_1 aveva venduto tutti beni immobili. di cui era proprietaria. al nipote
[...]
riservandosi il diritto di usufrutto;
che con sentenza del 3.5.2022 il Controparte_2
Tribunale di Trento aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tutto ciò premesso, parte attrice chiedeva la revoca ex art 2901 c.c. dell'atto di cessione sopra indicato.
e si costituivano in giudizio e chiedevano il Controparte_1 Controparte_2 rigetto della domanda.
Nel corso del processo si costituiva in giudizio la cessionaria del credito che faceva proprie le domande già proposte dalla Pt_1
Durante la fase istruttoria venivano escussi alcuni testimoni e espletata ctu.
All'udienza del 22.5.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione.
- - - - - -
La presente controversia viene decisa in forza del “principio della ragione più liquida” che, come è noto, consente al giudice di fondare la propria decisione su una delle questioni di merito di cui all'art. 276 secondo comma cpc.
L'accoglimento della domanda revocatoria presuppone, oltre alla prova del danno, la conoscenza in capo all'alienante e all'acquirente della conoscenza del pregiudizio che l'atto reca alle ragioni dei creditori.
Nel vaso in esame, per le ragioni qui di seguito esposte, non vi è prova della conoscenza del pregiudizio in capo all'avente causa Controparte_2
Parte attrice ha indicato quali elementi indiziari, da cui desumere la prova della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo, la sussistenza di un vincolo di parentela, la sproporzione del prezzo, la circostanza che l'atto sia stato stipulato pochi giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo e il mancato pagamento di una parte del prezzo. pagina 2 di 4 Dall'escussione dei testimoni è emerso che tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, dopo che nel 2017 era morta la madre , e , Per_1 Parte_4 Controparte_1 avevano concordato di trasferire la proprietà della casa dei nonni a e CP_2 CP_6
rispettivamente figli e nipoti di e
[...] Pt_4 CP_1
Per realizzare il proprio intento, aveva donato al figlio Parte_4 CP_6
l'appartamento di sua proprietà mentre la sorella aveva venduto a CP_1 CP_2
l'atro appartamento costituente l'unita immobiliare.
Il prezzo della compravendita oggetto di revocatoria veniva, quindi, in parte pagato da – 15.000,00 euro – e per la restante parte pagato da Parte_4 CP_2
( 20.000,00 euro).
[...]
Il teste ha, infine, dichiarato che la sorella non gli aveva mai detto Parte_4 nulla circa la sua situazione economica e che anche suo figlio nulla aveva saputo prima di ricevere gli atti del processo. ha confermato che l'operazione immobiliare si era svolta nei termini CP_6 sopra indicati e che egli nulla sapeva delle condizioni economiche della zia CP_1
[...]
Le testimonianze assunte consentono di ritenere da un lato che il prezzo della compravendita era stato interamente pagato e dall'altro che come Controparte_2 del resto suo padre e suo fratello, nulla sapeva delle condizioni economiche della zia
Controparte_1
La circostanza, d'altra parte non appare inusuale, tenuto conto che le parti vivevano in città diverse e che non vi è prova di una frequentazione regolare.
La ctu ha, poi, accertato che il valore dell'immobile compravenduto era pari a quello indicato nell'atto di acquisto.
Gli elementi indicati da parte attrice a sostegno della conoscenza in capo a CP_2 del pregiudizio risultano così in parte insussistenti e per il resto irrilevanti.
[...]
Risulta insussistente sia la sproporzione del prezzo sia il mancato pagamento del prezzo.
La presenza del vincolo di parentela risulta del tutto inidonea a dimostrare l'elemento soggettivo, considerato che è risultato dimostrato che così come CP_2 la sua intera famiglia, non era a conoscenza della situazione finanziaria della zia. pagina 3 di 4 Anche la circostanza che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato a CP_1 alcune settimane prima della stipulazione dell'atto appare irrilevante sotto
[...] un duplice profilo.
In primo luogo perché l'operazione immobiliare sopra descritta era stata concordata tra i vari membri della famiglia prima della notificazione del decreto e in secondo luogo perché la circostanza non era nota a Controparte_2
Per le ragioni esposte la domanda è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico di mandataria di CP [...]
e di , in solido tra loro, e sono NT Parte_1 liquidate in favore di in euro 14.103,00 oltre rimborso spese Controparte_1 forfettario del 15%, iva e cpa e in favore di in euro 14.103,00 oltre Controparte_2 rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge la domanda;
condanna quale mandataria di e la CP NT
, in solido tra loro, a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in motivazione;
condanna quale mandataria di e la CP NT
, in solido tra loro, a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite liquidate in motivazione;
pone definitivamente a carico di quale mandataria di CP [...]
e la , in solido tra loro, le spese di NT Parte_1 ctu liquidate dal giudice con decreto del 30.9.2024.
Così deciso in Brescia il 22.5.2025.
Il giudice
Gianluigi Canali
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