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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/09/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1388 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA nato a [...] l'[...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Scandriglia (RI), Via Montecalvo di Sotto n. 7 presso lo studio dell'Avv. Rosario Tripodi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in allegata al ricorso
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...], ed elettivamente domiciliata in Rieti, Controparte_1
Via Potenziani n. 10 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Barbante che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.07.2024
Ragioni di fatto e di diritto
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10.12.2024 ha chiesto al Tribunale di Rieti la Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in data Controparte_1
04.09.1989 in Galluccio.
A tal fine, richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, il ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
in data 31.3.2009 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi dal Tribunale di Rieti;
il è affetto da patologie cardiache e percepisce un trattamento Pt_1 pensionistico;
durante l'intero periodo la separazione, ovvero dal 2009 fino ad oggi, la resistente non si
è mai impegnata nell'individuazione di un'occupazione lavorativa;
i coniugi separati sono comproprietari in egual misura percentuale di due immobili ubicati nel Comune di Rieti;
è trascorso il termine di legge senza esservi stata alcuna forma riconciliazione e ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la sentenza di divorzio alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendo la revoca delle statuizioni in ordine al mantenimento della moglie e la revoca della casa coniugale assegnata a quest'ultima.
In data 11.02.2025 si è costituita la resistente, nulla opponendo alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche tramite sentenza parziale, ma opponendosi a tutte le altre domande formulate dal ricorrente perché inammissibili e infondate, deducendo che: la resistente non è mai stata occupata lavorativamente in quanto la redditualità necessaria al mantenimento della famiglia, composta solo da lei e dal marito, per accordo tra i coniugi, è sempre derivata dalla retribuzione del ricorrente, tant'è che anche in sede di separazione oltre all'assegno di mantenimento il medesimo si è fatto carico di altri oneri al fine di garantire alla coniuge separata la soddisfazione di tutte le proprie necessità; a seguito della separazione le condizioni di salute della sono precipitate in quanto CP_1 si sono aggravate le patologie medico-cliniche cardiopatiche e di ipertensione e le è stato riconosciuto lo stato di invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e lo stato di portatore di handicap ex art. 3 comma 1 L.104/1992; nonostante tale precaria condizione la resistente non percepisce alcun trattamento assistenziale e si mantiene unicamente sulla scorta dell'assegno di separazione.
Disposto un rinvio della udienza del 13.3.2025 per un impedimento della resistente, alla udienza del 10 luglio 2025 sono state sentite le parti e il ricorrente ha chiesto sentenza non definitiva sullo status.
Con ordinanza del 14.8.2025 il giudice ha adottato i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. mandando la causa al Collegio per la decisione sullo status.
***
pagina 2 di 3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dagli stessi in udienza nonché tenuto conto della volontà di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata dal Tribunale di Rieti in data 31.03.2009, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale, sicché, non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Spese alla sentenza definitiva.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 1388/2024 R.G. promossa da Parte_1
(nato a [...] l'[...]), nei confronti di (nata a
[...] Controparte_1
Galluccio il 16.12.1964), con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Galluccio il 04.09.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Controparte_1
Comune (anno 1989, n. 9, parte II, serie A, ufficio 1);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio dell'8.9.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1388 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA nato a [...] l'[...] elettivamente domiciliato in Parte_1
Scandriglia (RI), Via Montecalvo di Sotto n. 7 presso lo studio dell'Avv. Rosario Tripodi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in allegata al ricorso
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...], ed elettivamente domiciliata in Rieti, Controparte_1
Via Potenziani n. 10 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Barbante che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.07.2024
Ragioni di fatto e di diritto
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10.12.2024 ha chiesto al Tribunale di Rieti la Parte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in data Controparte_1
04.09.1989 in Galluccio.
A tal fine, richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, il ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio non sono nati figli;
in data 31.3.2009 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi dal Tribunale di Rieti;
il è affetto da patologie cardiache e percepisce un trattamento Pt_1 pensionistico;
durante l'intero periodo la separazione, ovvero dal 2009 fino ad oggi, la resistente non si
è mai impegnata nell'individuazione di un'occupazione lavorativa;
i coniugi separati sono comproprietari in egual misura percentuale di due immobili ubicati nel Comune di Rieti;
è trascorso il termine di legge senza esservi stata alcuna forma riconciliazione e ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la sentenza di divorzio alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendo la revoca delle statuizioni in ordine al mantenimento della moglie e la revoca della casa coniugale assegnata a quest'ultima.
In data 11.02.2025 si è costituita la resistente, nulla opponendo alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche tramite sentenza parziale, ma opponendosi a tutte le altre domande formulate dal ricorrente perché inammissibili e infondate, deducendo che: la resistente non è mai stata occupata lavorativamente in quanto la redditualità necessaria al mantenimento della famiglia, composta solo da lei e dal marito, per accordo tra i coniugi, è sempre derivata dalla retribuzione del ricorrente, tant'è che anche in sede di separazione oltre all'assegno di mantenimento il medesimo si è fatto carico di altri oneri al fine di garantire alla coniuge separata la soddisfazione di tutte le proprie necessità; a seguito della separazione le condizioni di salute della sono precipitate in quanto CP_1 si sono aggravate le patologie medico-cliniche cardiopatiche e di ipertensione e le è stato riconosciuto lo stato di invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e lo stato di portatore di handicap ex art. 3 comma 1 L.104/1992; nonostante tale precaria condizione la resistente non percepisce alcun trattamento assistenziale e si mantiene unicamente sulla scorta dell'assegno di separazione.
Disposto un rinvio della udienza del 13.3.2025 per un impedimento della resistente, alla udienza del 10 luglio 2025 sono state sentite le parti e il ricorrente ha chiesto sentenza non definitiva sullo status.
Con ordinanza del 14.8.2025 il giudice ha adottato i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. mandando la causa al Collegio per la decisione sullo status.
***
pagina 2 di 3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dagli stessi in udienza nonché tenuto conto della volontà di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata dal Tribunale di Rieti in data 31.03.2009, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale, sicché, non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Spese alla sentenza definitiva.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 1388/2024 R.G. promossa da Parte_1
(nato a [...] l'[...]), nei confronti di (nata a
[...] Controparte_1
Galluccio il 16.12.1964), con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Galluccio il 04.09.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Controparte_1
Comune (anno 1989, n. 9, parte II, serie A, ufficio 1);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio dell'8.9.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3