Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2019, proposto da
NA SC, AR RA UR, SI UR, IO IC e AR RI AN, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Menaguale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giulianova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo in L’Aquila, via Salaria Antica Est n. 27;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego n. 9/2019, trasmesso con nota prot. n. 32535 del 2 agosto 2019 e notificato in data 7 agosto 2019, avente ad oggetto “istanza di rilascio di Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ed ii. Progetto: accertamento di conformità (ex art. 36 D.P.R. n.380/01) per divisione di unità immobiliari, con esecuzione di opere interne, realizzazione di scala esterna di accesso al piano primo e conseguenti modifiche ai prospetti, sito in via A. Volta, n. 26. PRATICA N. P116/2014”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, incluse la comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, prot. n. 22308/2015, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza n. 487 del 22 marzo 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giulianova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per la parte ricorrente l’avvocato Andrea Menaguale e per il Comune di Giulianova l’avvocato Michele Del Vecchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di singole unità immobiliari di un fabbricato di civile abitazione, realizzato a seguito di licenza edilizia rilasciata in data 31 dicembre 1954, sito nel Comune di Giulianova e identificato al foglio 10, particella 689, del catasto comunale, in zona classificata come B2.d “consolidamento e completamento del tessuto urbano esistente” e sottoposta a vincolo paesaggistico.
Tale fabbricato è stato interessato da lavori di ristrutturazione, effettuati senza titolo edilizio nel periodo compreso tra il 1963 e il 1984 dai danti causa degli odierni proprietari, consistenti nella divisione dapprima in due unità immobiliari, una per ciascun piano, avvenuta nel 1974 mediante ampliamento delle stesse, nell’eliminazione della scala comune interna di collegamento tra il piano terra e il primo piano, nella realizzazione di una scala esterna per l’accesso al primo piano e nel successivo frazionamento del piano terra in due unità immobiliari, avvenuto nel 1984, con mutamento di destinazione d’uso dei locali adibiti a garage-magazzino.
In data 24 novembre 2014 i ricorrenti hanno presentato al Comune di Giulianova la domanda prot. n. 43818 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, delle predette opere di ristrutturazione.
In data 10 giugno 2015 il Comune di Giulianova ha comunicato ai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non potere accogliere la predetta domanda poiché la soluzione progettuale proposta non è risultata conforme alle previsioni urbanistiche vigenti.
Con nota prot. n. 26465 del 30 giugno 2015 il tecnico incaricato dai ricorrenti ha presentato delle osservazioni procedimentali, le quali non sono state tuttavia considerate utili, sia perché tardivamente pervenute sia perché inidonee a superare il diniego espresso con il preavviso comunicato in data 10 giugno 2015.
In data 12 settembre 2017 è stata redatta una relazione dell’accertamento tecnico edilizio effettuato sul predetto fabbricato a seguito della segnalazione degli abusi da parte di un vicino.
Con provvedimento n. 9 del 2 agosto 2019, notificato in data 7 agosto 2019, il dirigente dell’Area II del Comune di Giulianova ha negato ai ricorrenti il rilascio del permesso di costruire inerente l’accertamento di conformità delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio, per aver riscontrato la violazione degli articoli 1.6.5, 1.6.4 e 1.6.2. delle norme tecniche di attuazione (NTA) del vigente piano regolatore (PRG), dell’articolo 41- sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e delle norme in materia di tutela paesaggistica.
1.1. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2019 e depositato il 18 novembre 2019, i ricorrenti hanno domandato l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Giulianova ha negato loro il rilascio del permesso di costruire inerente l’accertamento di conformità delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio, per i seguenti motivi:
a) violazione dei diritti partecipativi e difetto di istruttoria (primo motivo);
b) difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alla sussistenza degli elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire in sanatoria e dell’interesse pubblico sotteso alla repressione degli abusi, anche in considerazione del notevole lasso temporale trascorso dalla realizzazione delle opere e della buona fede degli attuali proprietari, che non sono gli autori dei contestati abusi (secondo motivo);
c) violazione ed erronea applicazione dell’articolo 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e della disciplina urbanistica locale vigente alla data di presentazione della domanda, erroneità dell’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, in relazione alle riscontrate violazioni della disciplina urbanistica (terzo e quarto motivo);
d) per aver avviato il procedimento relativo al ripristino dello stato dei luoghi prima della definizione del procedimento di cui all’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, in violazione dell’articolo 38 del medesimo testo unico (quinto motivo).
1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Giulianova e ne ha preliminarmente eccepito:
a) l’inammissibilità per mancata notificazione dello stesso al controinteressato in senso sostanziale, individuato nel firmatario dell’esposto pervenuto con nota prot. n. 17093 dell’8 maggio 2017;
b) l’irricevibilità per omessa impugnazione del diniego implicito, formatosi a seguito del decorso del termine di cui all’articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.
1.3. In vista della trattazione del merito del ricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e memorie di replica.
1.4. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. In applicazione del principio di effettività della tutela, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla trattazione delle eccezioni preliminari formulate dal Comune di Giulianova nella memoria di costituzione depositata in data 14 aprile 2020, in considerazione della complessiva infondatezza del ricorso.
3. Non sussiste, nel caso di specie, la violazione dei diritti partecipativi contestata dalla parte ricorrente con il primo motivo di ricorso e consistente nella mancata considerazione dell’apporto partecipativo introdotto dal tecnico incaricato con nota prot. n. 26465 del 30 giugno 2015.
Il Comune di Giulianova ha infatti esaminato la predetta nota, ritenendola inidonea a introdurre nel procedimento elementi utili a smentire l’accertamento tecnico che ha condotto all’adozione del preavviso di diniego.
Nelle osservazioni procedimentali del tecnico incaricato non risultano adeguatamente indicate le circostanze fattuali per cui le opere realizzate, con le quali sono state gradualmente costituite più unità immobiliari in luogo di una sola, non avrebbero determinato aumenti di volumi o di superfici incompatibili con l’originario progetto assentito.
L’accertamento della carenza del requisito della doppia conformità, richiesto dall’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 quale presupposto per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, determina dunque che il provvedimento impugnato, in quanto adottato all’esito dell’esercizio di un potere vincolato, non avrebbe potuto assumere un contenuto di segno contrario.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, alla natura vincolata dei provvedimenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi consegue la non necessità dell’apporto partecipativo dei soggetti interessati (Consiglio di Stato, sezione VII, 25 giugno 2024, n. 5606), apporto che, tuttavia i ricorrenti hanno arrecato al procedimento in oggetto, mediante l’evasione delle integrazioni documentali richieste dal Comune di Giulianova con nota prot. n. 7325 del 24 febbraio 2015.
4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Le circostanze che i ricorrenti non sono i responsabili degli abusi edilizi e che abbiano riposto un legittimo affidamento nella conservazione dello stato di fatto degli immobili, per essere trascorso un considerevole lasso di tempo sia dall’acquisto degli stessi dai rispettivi danti causa che dall’intervento del Comune di Giulianova nella repressione degli abusi, sono irrilevanti ai fini del diniego dell’istanza per l’accertamento di conformità.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti adottati in materia edilizia sono adeguatamente motivati mediante il mero riferimento all’abusività delle opere realizzate e alla loro non conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente, non richiedendo anche un onere rafforzato di motivazione in ordine alla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla rimozione degli abusi, diverso e ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità, da bilanciare con il sacrificio dell’interesse antagonista del privato in buona fede (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 dicembre 2023, n. 10540).
Per tale ragione, il provvedimento con cui viene negato l’accertamento di conformità delle opere, stante la sua natura vincolata, non esige l’individuazione di un pubblico interesse diverso dal mero ripristino della legalità violata e impone, in ogni caso, l’adozione del diniego di conformazione delle stesse, a prescindere dalla distanza temporale che intercorre con la realizzazione dell’abuso e dall’estraneità dell’attuale titolare dell’immobile alla realizzazione dell’abuso, in capo al quale non si forma un affidamento legittimo, meritevole di essere tutelato, alla conservazione delle opere abusivamente realizzate (Consiglio di Stato, sezione VI, 23 gennaio 2024, n. 729).
La realizzazione di tre unità abitative in luogo dell’unica unità abitativa autorizzata con la licenza edilizia del 31 dicembre 1954, la trasformazione della destinazione d’uso del garage e del deposito ubicati al piano terra, la rimozione della scala interna di collegamento tra i due piani della medesima abitazione e la sua sostituzione con una nuova scala esterna per l’accesso al primo piano nonché l’ampliamento dei locali destinati a cucina, ubicati nel lato nord-est dell’edificio, rappresentano una variante essenziale al progetto originariamente assentito, tale da modificare non solo la superficie, la cubature e il prospetto dell’edificio ma anche la destinazione d’uso di parte dell’immobile, con conseguente aggravio del carico urbanistico della zona.
Per tale ragione, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le predette variazioni essenziali, apportate al progetto inizialmente approvato, avrebbero dovuto essere autorizzate con il rilascio di un titolo in sanatoria, che è mancato a causa dell’accertamento della non rispondenza delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente, poiché l’ampliamento dei locali adibiti a cucina e la distanza minima tra fabbricati non rispettano gli articoli 1.6.5, comma 2, 1.6.4, comma 2, e 1.6.2, comma 5, delle NTA al PRG.
La parte ricorrente si è limitata ad affermare che l’ampliamento della superficie, pari a circa 9 mq per ciascuno dei due piani, non avrebbe dovuto essere autorizzato all’epoca della sua realizzazione, individuata in data anteriore al 1963, dalla Commissione Edilizia Comunale, ma dalla semplice apposizione di un visto da parte del Sindaco, e che la violazione delle distanze tra edifici è stata realizzata dai proprietari frontisti che hanno costruito successivamente in violazione delle stesse, senza tuttavia nulla addurre in relazione all’attuale contrasto delle opere di ampliamento realizzate con la vigente disciplina edilizia e urbanistica.
4.1. I ricorrenti sostengono che il Comune di Giulianova, in applicazione della disciplina di favore di cui all’articolo 17, lettera a), punto 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014, n. 164, avrebbe dovuto autorizzare con SCIA gli interventi di manutenzione straordinaria, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del complessivo carico urbanistico.
La censura deve tuttavia ritenersi inammissibile ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, in quanto, non essendo stata presentata richiesta di SCIA in sanatoria ai sensi della predetta disciplina di favore, si riferisce a poteri mai esercitati dall’amministrazione.
5. Le restanti censure, genericamente volte a contestare il metodo istruttorio e decisionale utilizzato dal Comune di Giulianova per l’accertamento della mancata corrispondenza delle opere realizzate alla normativa edilizia e urbanistica vigente, con particolare riferimento all’apposizione del vincolo paesaggistico sull’area interessata dagli interventi, sono inammissibili per carenza di interesse alla loro decisione.
La motivazione del provvedimento di diniego impugnato è infatti fondata su una pluralità di capi autonomi ed autosufficienti, per cui, nell’ipotesi in cui anche uno solo o alcuni di essi restino indenni dalle censure formulate nel ricorso, non occorre esaminare le censure formulate avverso gli altri capi della motivazione: la loro eventuale fondatezza non potrebbe, infatti, determinare la caducazione del provvedimento impugnato, con conseguente carenza di interesse alla loro trattazione.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di Giulianova, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Giulianova le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO