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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4752 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINELLA DARIO, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via I Maggio n.10/B, presso il difensore avv. MINELLA DARIO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del liquidatore con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CORONETTI FRANCESCA e dell'avv. GIUSEPPE MARELLI, con domicilio eletto in VIA CARDUCCI N.
8 GALLARATE, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1648/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 6 novembre del 2024 , con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 264.734,50 oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, in virtù del mancato pagamento delle fatture ivi indicate emesse per la vendita di abiti da donna.
A sostegno della proposta opposizione parte opponente ha dedotto che la documentazione prodotta in sede monitoria è insufficiente a provare il credito di parte opposta.
Ha chiesto quindi l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna di ex articolo 96 c.p.c. Parte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ciò precisato e venendo alle doglianze di parte opponente va osservato quanto segue.
Nel caso di specie, innanzitutto si precisa che il credito di controparte era già in sede monitoria ( alla luce della documentazione prodotta) liquido, certo ed esigibile e cioè è stato confermato in sede di opposizione non avendo la parte opponente contestato l'esistenza del rapporto tra le parti.
In ogni caso a sostegno della certezza del credito vi è la comunicazione via mail proveniente da parte opponente del 09.07.2024 in cui la stessa chiede di “spostare e riemettere 25.000,00 euro al 10 ottobre sullo scadente riba di 185.000,00 euro ( doc. 2 di parte opposta) e ciò con riferimento proprio ad una delle fatture azionate in sede monitoria.
Inoltre, a fronte della puntuale ricostruzione della consegna della merce da parte dell'opposta alla parte opponente effettuata in comparsa di costituzione e risposta con allegazione di comunicazioni via mail avvenute tra le parti anche con riferimento ai punti di consegna e al trasporto della merce deve ritenersi provata la pretesa di parte opposta, non essendo la ricostruzione delle vicende intercorse tra le parti validamente contrastata da parte opponente che si è limitata a contestare in maniera oltremodo generica la pretesa creditoria della
Parte_2
- 2 - Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Parte opponente va condannata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Il comportamento che viene sanzionato con tale norma è quello della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha agito sicuramente quantomeno con colpa grave in quanto nonostante le evenienze documentali attestino ( tra cui la mail inviata al 9 luglio 2024) che la stessa sia debitrice della parte opposta ha, con l'atto di opposizione, contestato del tutto genericamente le pretese di parte opposta ( nonostante fosse ben consapevole di essere debitrice per lo meno della somma di euro 185.000,00 e nonostante fosse consapevole di non poter adempiere in quanto, come emerge da quanto documentato da parte opposta, i soci della opponente hanno valutato l'opportunità di far ricorso a una procedura concorsuale) manifestando un chiaro intento dilatorio e contrario ai canoni di buona fede processuale, facendo sì che deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Come noto, la pendenza di una lite è fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia,
frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative;
questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato. Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Dunque, alla luce delle considerazioni espresse, si condanna parte opponente ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte parte opposta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
- 3 - Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi del d.m. 147/2022, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 260.001,00 euro e 520.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1648/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio in data 6 novembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1648/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali Pt_1 Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 14.170,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, ad una pena pecuniaria Parte_3 in favore di che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al Controparte_1 saldo;
4) condanna ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della Parte_1
Cassa delle Ammende di una somma pari ad € 2.500,00.
Così deciso in Busto Arsizio, il 20/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4752 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINELLA DARIO, con domicilio eletto in Busto Arsizio alla via I Maggio n.10/B, presso il difensore avv. MINELLA DARIO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva ), in persona del liquidatore con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CORONETTI FRANCESCA e dell'avv. GIUSEPPE MARELLI, con domicilio eletto in VIA CARDUCCI N.
8 GALLARATE, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1648/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 6 novembre del 2024 , con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 264.734,50 oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura monitoria, in virtù del mancato pagamento delle fatture ivi indicate emesse per la vendita di abiti da donna.
A sostegno della proposta opposizione parte opponente ha dedotto che la documentazione prodotta in sede monitoria è insufficiente a provare il credito di parte opposta.
Ha chiesto quindi l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna di ex articolo 96 c.p.c. Parte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ciò precisato e venendo alle doglianze di parte opponente va osservato quanto segue.
Nel caso di specie, innanzitutto si precisa che il credito di controparte era già in sede monitoria ( alla luce della documentazione prodotta) liquido, certo ed esigibile e cioè è stato confermato in sede di opposizione non avendo la parte opponente contestato l'esistenza del rapporto tra le parti.
In ogni caso a sostegno della certezza del credito vi è la comunicazione via mail proveniente da parte opponente del 09.07.2024 in cui la stessa chiede di “spostare e riemettere 25.000,00 euro al 10 ottobre sullo scadente riba di 185.000,00 euro ( doc. 2 di parte opposta) e ciò con riferimento proprio ad una delle fatture azionate in sede monitoria.
Inoltre, a fronte della puntuale ricostruzione della consegna della merce da parte dell'opposta alla parte opponente effettuata in comparsa di costituzione e risposta con allegazione di comunicazioni via mail avvenute tra le parti anche con riferimento ai punti di consegna e al trasporto della merce deve ritenersi provata la pretesa di parte opposta, non essendo la ricostruzione delle vicende intercorse tra le parti validamente contrastata da parte opponente che si è limitata a contestare in maniera oltremodo generica la pretesa creditoria della
Parte_2
- 2 - Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Parte opponente va condannata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Il comportamento che viene sanzionato con tale norma è quello della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha agito sicuramente quantomeno con colpa grave in quanto nonostante le evenienze documentali attestino ( tra cui la mail inviata al 9 luglio 2024) che la stessa sia debitrice della parte opposta ha, con l'atto di opposizione, contestato del tutto genericamente le pretese di parte opposta ( nonostante fosse ben consapevole di essere debitrice per lo meno della somma di euro 185.000,00 e nonostante fosse consapevole di non poter adempiere in quanto, come emerge da quanto documentato da parte opposta, i soci della opponente hanno valutato l'opportunità di far ricorso a una procedura concorsuale) manifestando un chiaro intento dilatorio e contrario ai canoni di buona fede processuale, facendo sì che deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Come noto, la pendenza di una lite è fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia,
frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative;
questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato. Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Dunque, alla luce delle considerazioni espresse, si condanna parte opponente ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte parte opposta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
- 3 - Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi del d.m. 147/2022, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 260.001,00 euro e 520.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1648/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio in data 6 novembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1648/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali Pt_1 Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 14.170,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, ad una pena pecuniaria Parte_3 in favore di che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al Controparte_1 saldo;
4) condanna ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della Parte_1
Cassa delle Ammende di una somma pari ad € 2.500,00.
Così deciso in Busto Arsizio, il 20/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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