Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2456/2018 RG, avente ad oggetto
“prestazione d'opera intellettuale”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 2077/17, pubblicata il 20
Novembre 2017;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 3 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 25 Febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 22 Maggio 2025), e pendente:
TRA
( ), rappresentato e difeso (giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti) dall'avv. Marilena Della Sala ( ), con la quale è elettivamente C.F._2
dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
1
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Daniele Russo ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._4
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 25 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19 Marzo 2013 (dottore commercialista) Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, , al fine di Parte_1
ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 21.576,58, come da allegata fattura pro forma n. 2/12.
Il esponeva che la somma gli fosse dovuta, a titolo di compenso professionale, per _1
avere svolto, dall'Ottobre 2010 e sino al 2012, previo conferimento dell'incarico, le attività di consulenza e tutela degli interessi economici di , nei rapporti Parte_1
intercorrenti con le società “SET FAIR 2000 srl” (sedente in Avellino) e “SPEDEK
DOLCIARIA srl” (sedente in Sperone).
Lo , in entrambe le società, era titolare di quote nella misura del 40 %. Parte_1
Il commercialista deduceva di avere ricevuto incarico dallo , nell'Ottobre 2010, ai Parte_1 fini dell'esecuzione di un minuzioso controllo dell'attività gestionale nei confronti dell'amministratore unico e legale rapp.te delle due società, a nome . Controparte_2
Appunto e rappresentavano la maggioranza del capitale Controparte_2 Parte_2
sociale delle due società.
L'incarico era stato portato a termine con puntualità.
In particolare, l'attività professionale si era articolata nelle seguenti prestazioni:
2 a) in date 27 Ottobre 2010 e 12 Novembre 2010 il dott. aveva partecipato, _1
nell'interesse dello , alle assemblee societarie della “SET FAIR 2000 srl”, Parte_1
redigendo i verbali assembleari;
b) in data 19 Novembre 2010 aveva analizzato la situazione economico-patrimoniale delle suddette società, ed altresì aveva esaminato i bilanci relativi agli anni 2009-2010, individuando alcune irregolarità nella gestione dei bilanci medesimi (che aveva provveduto a segnalare);
c) aveva esaminato i documenti inerenti all'o.d.g. dell'assemblea societaria della “SET FAIR
2000 srl”, convocata per il 28 Gennaio 2011 presso lo studio dell'avv. Sergio Basile, ed aveva altresì predisposto una strategia per le successive operazioni;
d) in data 26 Aprile 2012 aveva esaminato la situazione economico-patrimoniale di “SET
FAIR 2000 srl” al 31 Agosto 2011;
e) aveva incontrato lo ed il suo legale di fiducia, illustrando loro la strategia da Parte_1
attuare, in occasione dell'assemblea societaria di “SET FAIR 2000 srl”, che si sarebbe tenuta l'11 Maggio 2012;
f) aveva analizzato il bilancio del 2011 e la dichiarazione fiscale, relativi alla società “SET
FAIR 2000 srl”;
g) in data 14 Maggio 2012 aveva concordato con il cliente la successiva Parte_1
strategia da adottare, avverso le delibere assunte dalla “SPEDEK DOLCIARIA srl” e dalla
“SET FAIR 2000 srl”, dopo lunghe e complesse trattative;
h) aveva analizzato la situazione economico-patrimoniale della “ Controparte_3
[...
, individuando una riserva di euro 150.000,00; altresì (anche sulla scorta della documentazione integrativa trasmessa dal cliente) aveva verificato la legittimità dell'operato dell'amministratore e dei soci di maggioranza;
i) in data 31 Maggio 2012 aveva inoltrato la richiesta di ispezione contabile della società
“SPEDEK DOLCIARIA srl”;
l) nel periodo compreso tra il Primo Giugno 2012 ed il 18 Giugno 2012, aveva predisposto la relazione tecnico-contabile, di ausilio al legale di fiducia di;
il tutto, ai Parte_1
3 fini di una successiva domanda giudiziale, da proporre nei confronti della “SPEDEK
DOLCIARIA srl” e degli amministratori e;
Controparte_2 Pt_2
m) aveva analizzato il bilancio 2011 della “SPEDEK DOLCIARIA srl”;
n) in data 18 Giugno 2012 aveva partecipato all'ispezione dei libri contabili della “SPEDEK
DOLCIARIA srl”;
o) dal 20 Giugno 2012 aveva predisposto gli atti e gli interventi da effettuare nell'interesse di
, all'assemblea del 2 Luglio 2012 della “SET FAIR 2000 srl”. Parte_1
Sulla base di tali premesse, il dott. esponeva che, dopo due anni di intensa attività _1
lavorativa, i contrasti tra e gli altri soci della “SPEDEK DOLCIARIA Parte_1
srl” e della “SET FAIR 2000 srl” erano stati superati;
appunto, si era addivenuti ad accordo transattivo in data 17 Ottobre 2012.
Quindi il dott. chiedeva riconoscersi il compenso professionale ex art. 2233 cc., per _1
avere regolarmente espletato l'incarico affidatogli (in alcun modo retribuito nonostante l'impegno profuso).
Pertanto l'attore così concludeva:
A) Accertare e dichiarare che il dott. , per l'attività professionale svolta Controparte_1 nell'interesse del sig. , come sopra analiticamente individuata e Parte_1
specificata, è creditore nei confronti di quest'ultimo della somma di euro 21.576,58, oltre accessori di Legge, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella somma minore o maggiore che sarà accertata e provata in corso di causa secondo i criteri di cui alle abrogate tariffe professionali, ovvero secondo i parametri introdotti dal Decreto del Ministro della Giustizia 20 Luglio 2012 n. 140, ovvero secondo i criteri di cui all'art. 2233 cc.;
B) per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma di euro Parte_1
21.576,58, ovvero di quella somma minore o maggiore che sarà accertata e provata in corso di causa, oltre accessori di Legge, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
4 Il convenuto non si costituiva, pur a fronte della rituale notifica dell'atto Parte_1
di citazione.
Nel corso del giudizio venivano sentiti i testi , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(legale rapp.te p.t. di Set Fair 2000 srl), ed avv. Alberto Aimis.
[...]
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 2077/17, pubblicata il 20 Novembre 2017.
Il G.M., in accoglimento della domanda, ha condannato al pagamento, Parte_1
in favore di , della somma di euro 15.103,61, oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda.
Altresì il primo Giudice ha condannato al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio in favore dell'attore – spese liquidate in euro 210,00 per esborsi ed euro _1
4.835,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Il G.M. ha accolto la domanda attorea, alla luce dei documenti acquisiti e delle risultanze dell'espletata prova per testi. Quindi, ad avviso del primo Giudice si deve ritenere che il dott.
abbia svolto l'attività di consulenza e di tutela degli interessi patrimoniali dello _1
, in ordine alle vicende societarie di “SPEDEK DOLCIARIA srl” e di “SET FAIR Parte_1
2000 srl”.
Non può revocarsi in dubbio che il professionista abbia analizzato i bilanci ed ispezionato i libri contabili.
Il G.M., nella gravata sentenza, ha evidenziato il pregnante rilievo da doversi attribuire alle dichiarazioni rese dalle testi e collaboratrici di studio del Testimone_1 Testimone_2
. _1
Le due testi hanno confermato quanto dichiarato dal professionista nella citazione di primo grado.
Del resto, tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nella documentazione in atti (e-mail ed accordo transattivo del 17 Ottobre 2012), nonché in quanto riferito dal teste Tes_3
(legale rapp.te p.t. di SET FAIR 2000 srl) e dal teste avv. Alberto Aimis (legale di
[...]
fiducia dei germani e in un contenzioso contro ). Controparte_2 Per_1 Parte_1
5 Dunque, l'attività professionale svolta dal è stata comprovata, per come _1
dettagliatamente indicata nella citazione di primo grado.
Per quanto riguarda il quantum il G.M., in via equitativa, ha operato una riduzione rispetto all'importo oggetto di domanda;
e questo in ragione dell'unilateralità della richiesta di compenso, nonché considerata la mancanza di una consulenza di parte.
Da qui la quantificazione del compenso professionale in euro 15.103,61 (anzichè gli euro
21.576,58 oggetto di domanda).
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello (proveniente dalla Parte_1
contumacia in primo grado), giusta citazione notificata in data 9 Maggio 2018 nei confronti di . Controparte_1
L'impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi integralmente la domanda proposta da (avendo Controparte_1
quest'ultimo già ricevuto dal cliente il pagamento della somma pattuita); il tutto, Parte_1
con vittoria delle spese del doppio grado.
In subordine, lo chiede che la somma ancora spettante al commercialista Parte_1 _1
sia determinata, nella misura di euro 2.000,00 (anziché gli euro 15.103,61 liquidati dal
Tribunale).
In particolare l'appellante allega all'atto di gravame un documento, e cioè una missiva trasmessa via e-mail da al medesimo in data 24 Ottobre 2012, Controparte_1 Parte_1
ore 11:46.
A mezzo di tale missiva, il dott. chiedeva, per l'attività svolta (tra cui soprattutto il _1
controllo dei bilanci delle due succitate società), il pagamento di complessivi euro 5.000,00 –
a fronte di euro 2.000,00 già pattuiti.
In altri termini – deduce l'appellante – le parti si erano accordate per un compenso Parte_1
professionale pari ad euro 2.000,00; invece, a mezzo della e-mail, il commercialista aveva chiesto il pagamento di ulteriori euro 3.000,00, rispetto agli euro 2.000,00 pattuiti.
Aggiunge l'impugnante: il dott. aveva già ricevuto la somma di euro 2.000,00, ed _1 il giorno successivo all'inoltro della e-mail ha ricevuto ulteriori euro 1.000,00.
6 Giusta comparsa depositata il 27 Novembre 2018, si è costituito l'appellato , Controparte_1
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Osserva l'appellato: in sostanza l'appellante ha ammesso che il dott. Parte_1 _1
abbia espletato la prestazione professionale. Inoltre si evidenzia come la ricostruzione dei fatti di parte impugnante si fondi su di un documento (la missiva del 24 Ottobre 2012), prodotto per la prima volta soltanto in allegato all'atto di gravame.
Dunque, l'originario attore osserva come ci si trovi dinanzi ad un documento inammissibile per tardività, considerata la preclusione di cui al comma terzo dell'art. 345 cpc.
In particolare lo non ha provato che la mancata produzione in primo grado sarebbe Parte_1
dipesa da causa a lui non imputabile.
Altresì, in sede di descrizione dello svolgimento del processo, si osserva come l'appellato dott. non abbia proposto impugnazione incidentale, con riferimento alla circostanza _1
per cui il credito professionale è stato riconosciuto nella misura di euro 15.103,61, anziché la misura richiesta di euro 21.576,58.
Nel corso del presente grado è stata espletata CTU, volta alla determinazione del compenso spettante al dott. , sulla scorta delle tariffe di cui al D.M. n. 169/10, applicabile _1
ratione temporis, tenuto conto delle dedotte prestazioni e della documentazione prodotta.
L'ausiliaria dott.ssa (commercialista) ha depositato l'elaborato in data 15 Marzo Persona_2
2024.
Quindi – giusta ordinanza comunicata il 3 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 25 Febbraio
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, osserva il Collegio come l'appellante (proveniente dalla Parte_1
contumacia in primo grado) non contesti la sussistenza del diritto, in capo al commercialista
7 , ad ottenere il compenso, per l'attività professionale espletata in favore del Controparte_1
medesimo . Parte_1
Piuttosto – sotto il profilo del quantum debeatur – l'impugnante fa leva sul documento prodotto in allegato all'atto di gravame;
trattasi di una missiva trasmessa a mezzo di posta elettronica, in data 24 Ottobre 2012, dal dott. al cliente . _1 Parte_1
Secondo la tesi dell'appellante, la lettera indica come le parti avessero pattuito il compenso spettante al commercialista, nella misura di euro 2.000,00, e tuttavia il professionista chiedeva il riconoscimento di ulteriori euro 3.000,00.
Da qui la censura avverso la sentenza di prime cure, che ha quantificato il compenso nella misura di euro 15.103,61.
L'odierno appellante ha premesso di non essersi avveduto della notifica della citazione di primo grado a causa di “impegni di lavoro”; dopodichè sostiene che debba tenersi conto della succitata lettera del 24 Ottobre 2012, a suo dire ammissibile, in quanto si tratterebbe di un documento costituente prova indispensabile (Sez. Un. n. 10790/17); da qui la tesi secondo la quale non si incorre nel divieto dello jus novorum in appello, di cui all'art. 345 cpc.
Orbene, ad avviso del Collegio non può revocarsi in dubbio l'inammissibilità del nuovo documento (vale a dire la mail del 24 Ottobre 2012), per la prima volta prodotto in allegato all'atto di impugnazione.
L'art. 345 cpc nella vigente formulazione, al terzo comma prevede che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile… Dunque il Legislatore, con la novella di cui all'art. 54 del D.L. n. 83/12
(convertito nella L. n. 134/12), eliminando dall'art. 345 cpc l'inciso “indispensabili ai fini della decisione della causa”, ha ridotto l'ambito dei nova in appello. Appunto, l'ammissibilità
è limitata ai soli mezzi di prova che la parte dimostri di non aver potuto proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile…
Fermo il divieto dei nova sancito dall'articolo 345 cpc (cfr., da ultima, anche Cass. civ., n.
9211/22), il Collegio evidenzia come il divieto di introdurre nuove prove documentali non
8 operi nel caso di fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado.
Più precisamente, il comma terzo dell'art. 345 cpc consente (in via eccezionale rispetto al divieto di nova statuito dal primo comma) la produzione di nuovi documenti in appello, ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Tale limitata facoltà, peraltro, è del tutto slegata dal carattere di indispensabilità della prova, previsto prima della novella del 2012 (Cass. civ., nn. 16289/24; 29506/23; 20556/21).
L'odierno appellante sostiene di non essersi avveduto della notifica della citazione di primo grado, “essendo sempre fuori per motivi di lavoro”; da qui la mancata costituzione.
Dunque, non è stata fornita alcuna prova, circa la ricorrenza della causa non imputabile alla parte, e quindi preclusiva della possibilità di produrre il documento già in primo grado.
In definitiva, siamo dinanzi alla sostanziale ammissione (da parte dell'odierno appellante
) della sua volontaria contumacia in primo grado. Parte_1
In tale contesto, è d'uopo ribadire come – alla luce del comma terzo dell'art. 345 cpc nella vigente formulazione – alcun ruolo giochi la deduzione e la dimostrazione dell'indispensabilità del mezzo di prova proposto per la prima volta in appello.
Lo non ha assolto all'onere di dimostrare di non avere potuto produrre il Parte_1
documento in primo grado, per causa a lui non imputabile.
Né può trascurarsi come la missiva di posta elettronica in oggetto, fosse ben antecedente alla data di notifica della citazione di primo grado.
Per il resto, non può dubitarsi della sussistenza, in capo al commercialista , Controparte_1
del diritto al compenso per l'attività espletata in favore dello . Parte_1
Correttamente (alla luce della documentazione prodotta e della espletata prova per testi) il
Tribunale ha concluso nei seguenti termini: e cioè che vi è prova dell'esecuzione, da parte del commercialista , delle prestazioni, oggetto dell'incarico dell'Ottobre 2010. _1
Dalle esibite visure camerali emerge come fosse effettivamente titolare Parte_1
di quote delle due società “Set Fair 2000 srl” e “Spedek Dolciaria srl”.
9 Altresì, va attribuito pregnante rilievo alle missive via mail, allegate alla produzione attorea,
e relative agli anni compresi tra il 2010 ed il 2012. Da tale documentazione emerge l'effettiva partecipazione del dott. alle assemblee dei soci delle due predette società, in _1
rappresentanza dello . Parte_1
Né può trascurarsi come una parte della corrispondenza riguardi i rapporti con l'avv. Aimis il quale, sentito come teste, ha pienamente confermato i rapporti professionali con l'odierno appellato.
Ancora, è in atti l'accordo transattivo del 2012 (sempre inerente alle vicende societarie), con il quale il commercialista ha portato a termine l'incarico conferitogli dal sig. _1
. Parte_1
Per giunta, si ribadisce come , nell'atto di appello, non abbia affatto Parte_1
disconosciuto il rapporto professionale con il . Infatti – pur a fronte di una principale _1
richiesta di integrale rigetto della domanda attorea – le sue difese si sono incentrate sulla tesi di un debito limitato all'importo di euro 2.000,00 (in virtù del succitato documento datato 24
Ottobre 2012).
In punto di diritto il Tribunale, ai fini della quantificazione del compenso, sostanzialmente si
è attenuto al principio fissato dall'art. 2233 cc.. Appunto il corrispettivo della prestazione professionale, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal Giudice, in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
In base a tali coordinate il Tribunale di Avellino non ha riconosciuto l'intero importo di cui alla fattura emessa, e cioè euro 21.576,58; appunto – previa riduzione in via equitativa dell'importo richiesto, nella misura del 30 % - è addivenuto a liquidare la cifra di euro
15.103,61.
E' innegabile che, nel caso di specie, il professionista non abbia provveduto a farsi vidimare la parcella dall'ordine professionale di appartenenza;
né, prima dell'inizio dell'attività, aveva trasmesso un preventivo al cliente . Parte_1
Ebbene, correttamente l'appellato ha osservato che…l'obbligo della redazione di un preventivo di massima è stato introdotto soltanto con l'art. 9 del D.L. n. 1/12, convertito nella
10 Legge n. 27/12, e pertanto trova applicazione in relazione agli incarichi professionali conferiti successivamente alla sua entrata in vigore. Nel caso di specie, l'appellante ha conferito al dott. , nella qualità di commercialista, l'incarico di svolgere attività di _1
consulenza e di tutela dei propri interessi nei rapporti intercorrenti con le società “SET FAIR
2000 srl” e “SPEDEK DOLCIARIA srl”, nell'Ottobre del 2010, e dunque antecedentemente all'entrata in vigore della richiamata normativa di Legge…
In ogni caso, per quel che concerne la quantificazione del compenso spettante al dott. _1
, risulta decisiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado.
[...]
Appunto, il Collegio ha incaricato la consulente tecnica di ufficio, di determinare il compenso liquidabile, sulla scorta della tariffa di cui al D.M. 02.9.2010 n. 169 (da applicarsi ratione temporis), tenuto conto della prestazione resa e della documentazione prodotta.
L'ausiliaria dott.ssa commercialista, ha depositato l'elaborato in data 15 Marzo 2024; Per_2
ebbene – anche tenuto conto delle osservazioni dei consulenti delle parti – la ctu ha quantificato il compenso spettante al dott. , per l'attività svolta, nella misura di euro _1
13.072,80, oltre oneri di Legge.
Le risultanze della CTU sono congrue, immuni da censure, e del tutto conformi alla documentazione ritualmente acquisita.
Né il descritto elaborato peritale è stato specificamente contestato da alcuna delle parti.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, è d'uopo riconoscere al dott. _1
la somma di euro 13.072,80, anziché gli euro 15.103,61 liquidati dal Tribunale.
[...]
Dunque si provvede alla riduzione del quantum, e tuttavia non già nella misura invocata dall'impugnante (il quale chiedeva la riduzione ad euro 2.000,00); piuttosto, in adesione alla
CTU espletata nel presente grado, il compenso viene ridotto da euro 15.103,61 ad euro
13.072,80, oltre interessi legali dalla domanda (ed appunto deve essere Parte_1
condannato al pagamento della somma di euro 13.072,80, anzichè gli euro 15.103,61 liquidati dal Tribunale).
Vale a dire, l'esito definitivo del giudizio è quello del parziale accoglimento dell'appello, nonché del parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado da _1
.
[...]
11 A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento dell'appello, risulta formalmente travolta la statuizione sulle spese emessa dal primo Giudice, in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”. Pertanto,
è d'uopo rideterminare le spese dell'intero giudizio, e cioè non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado.
Debbono applicarsi le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne le spese del primo grado, si assiste ad una lieve riduzione del quantum
(da euro 15.103,61 ad euro 13.072,80), che però non determina mutamenti nello scaglione.
Appunto, si rimane nell'ambito dello scaglione tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Ciò premesso, in punto di fatto, risulta opportuno confermare (in favore dell'attore _1
) gli importi liquidati dal Tribunale, e cioè euro 210,00 per esborsi ed euro 4.835,00
[...]
per compenso professionale.
Il Tribunale aveva disposto l'attribuzione in favore dell'avv. Valerio Freda. Ebbene, tale provvedimento di distrazione non è confermabile (con riferimento ai compensi del primo grado), considerato che l'appellato è ormai difeso dall'avv. Daniele Russo, Controparte_1
appunto in sostituzione dell'avv. Valerio Freda.
Per quel che concerne le spese del presente grado, la prevalente soccombenza va attribuita all'odierno appellante . Appunto costui si è riconosciuto debitore per Parte_1
euro 2.000,00, ed invece il debito risulta ammontare ad euro 13.072,80.
Pertanto il valore della causa, con riferimento al presente grado, è pari ad euro 11.072,80 (di conseguenza, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Sempre con riferimento al presente grado, la soccombenza dello è parziale, e non Parte_1
già integrale, alla luce della riduzione dell'entità del credito spettante al , rispetto al _1
primo grado.
Quindi le spese del presente grado seguono la parziale soccombenza di , Parte_1 in misura della metà; in ordine alla residua metà, è d'uopo procedere alla compensazione. 12 Con riferimento alla determinazione dei compensi professionali, a monte del dimezzamento
(dovuto alla compensazione in misura della metà), si ritiene equo e congruo attestarsi, nell'ambito del suddetto scaglione, sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi.
E' d'uopo tenere conto non soltanto dei compensi specifici relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria (appunto, nel presente grado è stata senz'altro espletata attività istruttoria, sol che si consideri la delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, nonché l'espletamento di CTU).
Quindi, a titolo di compensi per il presente grado (ed al netto della compensazione in misura della metà), si liquida, in favore dell'appellato , l'importo di euro 2.178,75. Controparte_1
Limitatamente al presente grado, deve essere concesso il provvedimento di attribuzione in favore dell'avv. Daniele Russo, Difensore dell'appellato (appunto, Controparte_1
limitatamente al presente grado, considerato che in primo grado il era assistito da _1
un altro Difensore).
Resta da statuire sul governo delle spese della CTU espletata nel presente grado (spese liquidate con il decreto pubblicato il 26 Aprile 2024).
Ebbene, nei rapporti interni le spese della CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % per ciascuna (coerentemente con la compensazione in misura della metà).
Invece, nei confronti dell'ausiliario, ai fini del pagamento delle competenze, trova applicazione il principio della responsabilità solidale (cfr. Cass. civ., n. 28572/23).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Avellino n. 2077/17, pubblicata il 20 Novembre 2017, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ed in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado, condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_1
13 13.072,80, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda (anziché gli euro 15.103,61 riconosciuti dal Tribunale);
B) Condanna al pagamento delle spese del primo grado in favore di Parte_1 [...]
– spese che liquida in euro 210,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compenso _1
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Condanna al pagamento della metà delle spese del presente grado in Parte_1
favore di – metà che liquida in euro 2.178,75 per compenso professionale, Controparte_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione
(limitatamente al presente grado) in favore dell'avv. Daniele Russo;
dichiara compensate le spese del presente grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
14