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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/12/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. ssa ON HI Presidente rel. dott. ssa Serena Alinari Giudice dott. ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di civile iscritto al n. r.g. 8005/2024 promosso da:
(CF ), nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall'Avv. Federica Ronchieri (CF
) e dall'Avv. Massimo Bianchi (CF del foro di CodiceFiscale_2 C.F._3
Massa, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piazza Aranci n. 37 Massa (MS)
ricorrente
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._4 residente in [...] int. 6 a Sesto Fiorentino (FI), rappresentata e difesa dall'Andrea Brini (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._5 quest'ultimo in Via G. Giusti n. 19 a Sesto Fiorentino (FI)
Resistente
Con l'intervento ex lege del PM (visti del 15/07/2024, 15/07/2025) avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. del 17/07/2025 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere il ricorso per la modifica la regolamentazione del diritto di visita del sig. alla figlia minore Parte_1
- disciplinato nella sentenza di separazione 3073/2019 – prevedendo, in considerazione
Per_1 del fatto che il 17/6/2025 ha compiuto 15 anni che padre e figlia concordino tra loro
Per_1 congrui periodi di frequentazione compatibilmente ai loro impegni scolastici e lavorativi. Si chiede che il Tribunale preveda maggiori tempi di frequentazione durante il periodo estivo e minori tempi durante il periodo scolastico, anche in ragioni delle condizioni di salute del padre che abita a Milano mentre la figlia a Sesto Fiorentino e tenuto conto che la minore va a scuola anche il sabato mattina. Si chiede quindi di modificare la turnazione come segue: 1) prevedere che per le vacanze estive, il padre, oltre al periodo di 15 giorni previsto in sentenza per il mese di agosto tenga con sé er tutto il mese di luglio o per il diverso periodo dello stesso mese
Per_1 che il Tribunale dovesse ritenere congruo nell'interesse della minore;
2) prevedere che per le vacanze natalizie, oltre al periodo previsto in sentenza, (ad anni alternati 23-30 dicembre o 31 dicembre - 6 gennaio) il padre possa tenere con sé er ulteriori uno o due giorni oppure
Per_1 per il diverso numero di giorni da fissarsi a discrezione del Giudice nell'interesse della minore, in periodi da concordare con la madre e con la figlia (sempre durante le vacanze scolastiche natalizie); 3) per i “ponti” - intendendosi per tali una consecuzione di giorni festivi anche intervallati da giorno feriale con lunedì o venerdì di festa - prevedere che il padre abbia facoltà di prendere con sé n base ad accordi volta per volta, stabiliti con la figlia;
4) modificare
Per_1 la sentenza di separazione nella parte in cui prevede il diritto di visita per due fine settimana al mese, eliminando detta disciplina e prevedendo che gli incontri siano concordati, volta per volta, tra padre e figlia, ciò per i motivi illustrati in atti ed anche in conseguenza del maggiore tempo di frequentazione che il padre potrà trascorrere con durante il periodo estivo;
5)
Per_1 prevedere la facoltà per il padre di anticipare o differire l'orario in cui deve prendere o riportare casa della madre nei giorni di intenso traffico con bollino nero o rosso, previo
Per_1 dalla figlia e alla stessa non sgradita;
7) vinte le spese di lite”.
Parte resistente ha concluso come da memoria del 24/07/2025 con la quale si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/10/2024 e come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17/7/2025, “affinché l'Illustrissimo Tribunale di Firenze voglia, disattesa pagina 2 di 9 ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare il ricorso proposto dal Sig. in Parte_1 data 12/7/2024, in quanto del tutto infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e onorari di lite. Si rimette all'Ecc.mo Tribunale di Firenze ogni decisione in ordine alla eventuale determinazione di diverse modalità di frequentazione di da parte del padre, che Parte_2 tengano però conto in ogni caso delle esigenze della minore e di quelle della Sig.ra , e CP_1 della necessità di quest'ultima di trascorrere anch'ella pari tempo con la figlia nelle vacanze natalizie e pasquali, nonché in ordine alla conferma o meno della già disposta presa in carico della minore e dei genitori e da parte dei Parte_2 Parte_1 CP_1
Servizi UFSMIA di riferimento territoriale”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 472 bis 12 c.p.c. depositato in data 9/7/2024, ha richiesto Parte_1 la modifica delle condizioni previste nella sentenza di separazione n. 3073/2019 del 22/10/2029 del Tribunale di Firenze, relativamente alla regolamentazione del proprio diritto di visita rispetto alla figlia (17/06/2010); con istanza di adozione di provvedimento indifferibile ex Parte_2 art. 473 bis 15 c.p.c. depositata in pari data, il ha richiesto al Tribunale di modificare per Pt_1
l'estate 2024 la turnazione prevista nella suddetta sentenza di separazione nella parte in cui prevede che “per le vacanze estive, il padre entro il mese di maggio di ogni anno, concorderà con la madre il periodo feriale nelle quali le figlie staranno con il padre per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche frazionabile, in periodi comunque non inferiori alla settimana”, chiedendo di poter tenere con sé durante detto periodo la figlia per un mese e mezzo (a Per_1 luglio ed a agosto) o per il diverso periodo ritenuto opportuno;
con ulteriore istanza depositata in data 12/7/2024, il ha reiterato detta richiesta ed ha altresì richiesto al G.D. di disciplinare Pt_1 in via provvisoria il diritto di visita per il periodo da settembre 2024 fino all'udienza del
28/11/2024, fissata per la discussione del ricorso ex art. 472 bis 12 c.p.c., modificando la turnazione prevista nella sentenza di separazione;
il Giudice Delegato ha instaurato il contraddittorio tra le Parti, fissando udienza di discussione per il giorno 24/7/2024, nel corso della quale le Parti hanno raggiunto un accordo, che è stato recepito con sentenza non definitiva n. 2531/2024 del 24-31/7/2024; alla prima udienza di comparizione (28/11/2024) il Giudice
Delegato ha disposto l'audizione della minore on l'assistenza dell'ausiliario dott. Claudio Per_1
Porciatti, che è stata espletata all'udienza del 10/12/2024; dopo il deposito da parte dell'ausiliario della relazione richiesta dal G.D., quest'ultimo ha rinviato la causa per trattative, che non hanno pagina 3 di 9 portato a conclusione bonaria;
conseguentemente, il G.D. ha fissato udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni, concedendo termine per deposito di note scritte di trattazione;
all'esito, ha posto la causa in decisione senza concessione di termini per memorie e repliche.
Con sentenza emessa in data 12/3/2025, il Tribunale ha disposto in via istruttoria la presa in carico della minore da parte del Servizio UFSMIA di riferimento territoriale per Parte_2 la predisposizione di un percorso di sostegno psicologico e la presa in carico dei genitori e da parte del Servizio UFSMA di rispettivo riferimento Parte_1 CP_1 territoriale (Milano per il ricorrente e Firenze per la resistente) per la predisposizione di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità; ha, quindi, onerato i suddetti Servizi di depositare in PCT entro il 30/06/2025 rispettivamente, una relazione di aggiornamento sull'andamento del percorso di sostegno psicologico per la minore e del percorso di sostegno alla genitorialità per le parti ed ha autorizzato il ricorrente a mettere a disposizione della figlia Per_1 un cellulare, comunicando il proprio numero di telefono, per effettuare almeno una chiamata settimanale;
quindi, ha fissato udienza avanti a sè per il giorno 2/07/2025 per l'esame nel contraddittorio delle parti della documentazione richiesta;
con provvedimento del 2/7/2025, il
G.D. ha fissato udienza cartolare per il deposito delle rispettive conclusioni;
all'esito, preso atto dell'avvenuto deposito in data 17/7/2025 da parte dei SS.SS. della richiesta relazione di aggiornamento sulla quale la resistente non aveva potuto interloquire, ha fissato udienza cartolare avanti a sé per la rimessione della causa al Collegio, concedendo i termini di legge per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che sono state ritualmente depositate;
quindi ha posto la causa in decisione.
2. L'istruttoria si è svolta con l'esame delle parti, l'ascolto della minore svoltosi Parte_2 all'udienza del 10/12/2025, l'acquisizione di una Relazione da parte dell'ausiliario del Giudice, dott. Claudio Porciatti, che ha condotto l'incombente istruttorio, e l'acquisizione di Relazioni da parte dei Servizi UFSMIA di Milano e Firenze;
peraltro, mentre il primo Servizio non si è tempestivamente attivato, in ragione delle competenza sanitaria di quello di Firenze, connesso al domicilio toscano della minore, il secondo ha depositato una Relazione di aggiornamento
(15/07/2025) nella quale dà atto del fatto di aver provveduto “…a contattare la sig.ra CP_1
per fornirle un appuntamento conoscitivo. Telefonicamente e successivamente per mail,
[...] la signora ha informato la scrivente di non aver preso contati con il servizio e di non voler prendere un appuntamento ... Pur accogliendo la proposta di un nuovo percorso psicologico individuale alla minore riferisce di essere impossibilita ad accompagnarla per motivi Per_1 pagina 4 di 9 personali e di salute. Demanda al padre l'eventuale accompagnamento della minore al servizio”, mettendo in evidenza la mancata collaborazione della resistente a che l'attività CP_1 delegata al Servizio potesse svolgersi secondo i dettami del Tribunale.
Tanto premesso, occorre prendere le mosse dalla Relazione di analisi dell'ascolto della minore svolto dall'ausiliario del Giudice, il quale ha posto in evidenza quanto segue: “ La minore, si pone al colloquio timorosa, silente e coartata dal conflitto tra i due genitori, dichiara di non vedere il padre da alcuni mesi. non esprime il bisogno di frequentarlo. Purtroppo il conflitto tra i due genitori pone la minore in grave difficoltà dato che percepisce ogni sua azione come all'interno di contesto relazionale dove le figure di riferimento teme possano giudicarla negativamente. Indicativa l'affermazione della madre, persona per vari aspetti brillante “ Per_1 non ha mai assistito alle nostre liti (tra i due genitori) come se ciò proteggesse la figlia dal disagio;
infatti fferma, con rammarico, che le piacerebbe che i due genitori smettessero Per_1 di litigare. Scartata l'ipotesi di un coordinamento genitoriale per l'indisponibilità di entrambe le parti, esiste ancora la possibilità che il padre che vive e lavora lontano, si renda disponibile ad interloquire con in video chiamata, più volte a settimana, e le dedichi dei momenti un di Per_1 frequentazione esclusive senza la nuova compagna. Suggerisco una valutazione della minore presso la UFSMIA di riferimento”.
Sussistono, pertanto, i presupposti per diversamente articolare il diritto di visita del padre rispetto a quanto previsto nella sentenza di separazione n. 3073/2019, non solo in ragione delle mutate condizioni di salute del ricorrente e dell'aumento dell'età della minore che a giugno Per_1 scorso ha compiuto 15 anni e frequenta ad oggi la scuola superiore con orari differenti rispetto a quelli delle scuole elementari e medie, vigenti all'epoca della menzionata sentenza (la minore va a scuola anche il sabato mattina), ma anche dell'evidente allentamento del rapporto padre/figlia che si è progressivamente consolidato nel corso degli anni.
Va tenuto presente, peraltro, che dall'anno 2015 il ricorrente si è spostato a Parte_1 vivere e lavorare a Milano ove svolge la propria attività lavorativa di ingegnere specializzato in infrastrutture autostradali, dovendosi evidenziare che con i suoi redditi da lavoro egli provvede a Per_ mantenere le figlie 17/06/2010) e (06.10.2003), nate dal matrimonio con la Per_1 CP_1 per le quali corrisponde complessivamente alla ex moglie l'importo di e. 1.000,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché a sostenere l'ultima figlia con la quale convive, unitamente alla di lei madre;
va, altresì, evidenziato che nel mese di febbraio 2024, il ricorrente ha subìto un attacco ischemico causato da un'emorragia cerebrale, che ha provocato un ematoma nell'emisfero dx del cervello con estensione interemisferica e bilaterale (v. certificati medici pagina 5 di 9 docc. 5, 6, 7,15,16), venendo sottoposto a due interventi chirurgici e che successivamente gli è stato prescritto di osservare uno stile di vita senza stress e di non compiere attività stancanti (v. certificato rilasciato dal medico curante in data 10/10/2024 nel quale gli si prescrive di non fare viaggi a distanza ravvicinata di tempo, neppure in treno).
Appare necessario rimodulare il diritto di visita del padre, ponendo a carico del l'onere di Pt_1 effettuare un solo spostamento al mese per andare a trovare e tenere con sé la figlia minore tenuto conto che la tratta in treno Milano Centrale - Firenze SMN, della durata di una ora Per_1
e 45 minuti, non appare incompatibile con le sue attuali condizioni di salute, laddove il Pt_1 risulta aver ripreso a svolgere la propria impegnativa attività professionale, dal lunedì al venerdì, di tal chè egli ben potrebbe spostarsi da Milano il venerdì sera per raggiungere Firenze in tarda serata, riposare in albergo, per poi andare a riprendere il sabato mattina successivo la figlia all'uscita di scuola (potendo decidere di permanere nella Provincia di Firenze, senza Per_1 rientrare a Milano) e con onere per la madre di andare a riprendere la figlia entro CP_1 le ore 18:00 della domenica per riportarla presso la propria abitazione, gravando sui genitori l'onere di collaborazione per l'adempimento delle prescrizioni giudiziali;
contestualmente, va previsto che la minore ormai prossima ai 16 anni, si rechi una volta al mese a Milano, in Per_1 treno, a trovare il padre, utilizzando il servizio di accompagnamento di soggetto minorenne, che prevede la necessaria presenza di un genitore alla partenza e dell'altro genitore all'arrivo nonché
l'assistenza di personale dedicato durante il viaggio: conseguentemente, va posto l'onere a carico della madre di accompagnare, in tale occasione, la figlia al treno, affidandola al personale dedicato, con onere per il padre di andare a riprendere la figlia all'arrivo in stazione a Milano.
Va, altresì, accolta la domanda del ricorrente di ampliare i tempi di permanenza della figlia presso di sè, che risultano immutati da quando aveva 6 anni, in ossequio al regime Per_1 dell'affido condiviso che regola i rapporti tra i due genitori e del diritto della minore alla bi- genitorialità, durante il periodo non scolastico (estivo e festivo), tenuto conto che il ha Pt_1 riferito di poter godere di un lungo periodo di riposo estivo, di poter lavorare da remoto e di disporre di un appartamento (in uso alla compagna) a Marina di Massa, ove trascorrere le vacanze estive al mare: va, quindi, previsto che, nel periodo non scolastico, il possa Pt_1 tenere con sé la figlia er l'ultima settimana (intera) di giugno, per una settimana (intera) Per_1 di luglio (in assenza di accordi, la terza del mese) e per la prima settimana (intera) di settembre;
va, infine, previsto che durante il mese di agosto, il padre possa tenere con la figlia per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 6 di 9 Per quanto attiene alla regolamentazione delle vacanze natalizie, ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni previste sul punto nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 3073/ 2019, che prevedono tempi paritetici con ciascun genitore, mentre per quanto attiene alle vacanze pasquali, va previsto che la minore trascorra l'intero periodo festivo, dal giorno Parte_2 successivo alla fine delle lezioni al giorno prima dell'inizio delle lezioni con ciascun genitore, ad anni alterni, iniziando nel 2026 dal padre;
quanto, infine, ai c.d. “ponti” (intendendosi per tali una consecuzione di giorni festivi anche intervallati da giorno feriale con lunedì o venerdì di festa), la sentenza di separazione prevede che detti periodi vengano trascorsi dalla minore con il padre: va, quindi, specificato che il potrà recarsi dalla figlia alle ore 11:00 (nel caso, facendosi Pt_1 accompagnare in auto dalla compagna), per riportarla presso l'abitazione materna l'ultimo giorno prima del rientro a scuola entro le ore 14:00.
Infine, va previsto che padre e figlia mantengano contatti telefonici quotidiani (chiamate e/o video – chiamate) tramite il telefono cellulare regalato alla minore dal padre, in orari compatibili con le esigenze di vita, svago e studio della minore.
In ultimo, va disposta la presa in carico dei genitori da parte dei Servizi UFSMIA di Milano e
Firenze per essere avviati ad un percorso disgiunto di sostegno alla genitorialità, per facilitare la comunicazione e la collaborazione reciproca, nonché la presa in carico della minore da Per_1 parte del Servizio UFSMIA di Firenze per essere avviata ad un percorso di sostengo psicologico onde facilitare un progressivo riavvicinamento alla figura paterna, con onere per il suddetto
Servizio di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
3. Spese di lite.
Stante l'accoglimento del ricorso e tenuto conto che la resistente si è dichiarata remissiva alle decisioni del Tribunale sia in punto di frequentazione che di presa in carico dei genitori e della minore da parte dell'UFSMIA, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti, a modifica della sentenza di separazione tra coniugi n. 3073/2019 emessa dal Tribunale di Firenze in data
22/10/2019, così provvede:
1) dispone che si rechi un fine settimana al mese a Sesto Fiorentino a prendere Parte_1 con sé la figlia minore l sabato mattina all'uscita di scuola, per tenerla con sé fino alle ore Per_1 pagina 7 di 9 18:00 della domenica, con onere per la madre di andare a riprendere la figlia CP_1 entro tale orario per riportarla presso la propria abitazione;
2) dispone che la minore si rechi un fine settimana al mese a Milano a trovare il Parte_2 padre, utilizzando il servizio ferroviario di accompagnamento di soggetto minorenne, con onere per la madre di accompagnare la figlia al treno, affidandola al personale dedicato, ed onere a carico del padre di andare a riprendere la figlia all'arrivo in stazione a Milano;
3) dispone che, durante il periodo non scolastico, possa tenere con sé la figlia Parte_1 er l'ultima settimana (intera) di giugno, per una settimana (intera) di luglio (in assenza di Per_1 accordi, la terza del mese) e per la prima settimana (intera) di settembre;
4) dispone che durante il mese di agosto, il padre possa tenere con sé la figlia due Per_1 settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
5) dispone che il padre e la figlia antengano contatti telefonici quotidiani (chiamate e/o Per_1 video – chiamate), in orari compatibili con le esigenze di vita, svago e studio della minore.
6) conferma la regolamentazione delle vacanze natalizie previste nella sentenza del Tribunale di
Firenze n. 3073/ 2019;
7) dispone che durante le vacanze pasquali la minore trascorra il periodo Parte_2 intercorrente dal giorno successivo alla fine delle lezioni fino al giorno prima dell'inizio delle lezioni con ciascun genitore, ad anni alterni, iniziando nel 2026 dal padre;
8) dispone che durante i c.d. “ponti” il padre si rechi dalla figlia alle ore 11:00, per Per_1 riportarla presso l'abitazione materna l'ultimo giorno prima del rientro a scuola, entro le ore
14:00;
9) dispone la presa in carico di e rispettivamente, da parte del Parte_1 CP_1
Servizio UFSMIA di Milano e Firenze, per essere avviati ad percorso individuale di sostegno alla genitorialità;
10) dispone la presa in carico della minore da parte del Servizio UFSMIA di Parte_2
Firenze per essere avviata ad un percorso di supporto psicologico per un riavvicinamento alla figura paterna;
11) onera il Servizio UFSMIA di Firenze a trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
12) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa ON
HI.
Il Presidente est. pagina 8 di 9 ON HI
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