Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 09/01/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 19481/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUONO GIUSEPPE, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
CHIUMMARIELLO MIRIAM, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.22 la ricorrente ha chiesto all'adito tribunale: “1 – per i motivi di cui alla premessa, accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata concessione dell'assenso al trasferimento di cui all'art.30 del TUPI, così come da procedura della e di cui Controparte_2
alla premessa e, per l'effetto dichiarare la responsabilità del 2 – per l'effetto, accertare Controparte_1
e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla premessa, che la ricorrente ha subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale in virtù dell'inadempimento di cui al punto precedente, quantificato, in
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva: di essere dipendente del Comune di a far data dal 01.10.2017, in virtù del contratto di lavoro sottoscritto in data CP_1
27.09.2017, a seguito di Procedura di mobilità volontaria ex 30 Dlgs 165/01, quale istruttrice area amministrativa ex 6 Categoria c3; che a seguito dell'assunzione, veniva assegnata al Settore Lavori Pubblici, con provvedimento Dirigenziale n.47201 del
27.09.2017; che con provvedimento Dirigenziale Prot. N.48307 del 03.10.2017 a firma del dr. veniva assegnata alla segreteria amministrativa del Settore LL.PP (Disposizione Per_1
di servizio n.8/07), nel mentre con il provvedimento Prot.n.60329 del 04.10.2017
(Disposizione di servizio 10/07), veniva riconfigurato l'organico confermando il suo inserimento in segreteria e venivano specificati i compiti del settore LL.PP : “OPERE
PUBBLICHE PRIMARIE – MANUTENZIONE – OPERE PUBBLICHE
SECONDARIE”; che con Provvedimento Prot. N.15316 del 12.03.2018 (Disposizione di
Servizio n.01/2018), sempre a firma del Dirigente dr. veniva istituita la Per_1
CONFERENZA DEI RUIP ed ella veniva incaricata quale segretaria verbalizzante, con il compito di effettuare i relativi avvisi di convocazione e conservazione dei verbali;
che con
Provvedimento Prot. N.15316 del 12.03.2018 (Disposizione di Servizio n.01/2018), sempre a firma del Dirigente dr. veniva istituita la CONFERENZA DEI RUIP e le veniva Per_1
assegnata la responsabilità dell'ufficio amministrativo del settore LL.PP.; che con
Provvedimento Prot. N.26248 del 02.05.2018 (Disposizione di Servizio n.03/2018), sempre a firma del Dirigente dr. veniva incaricata di curare la gestione delle malattie dei Per_1
dipendenti e delle segnalazioni all'ufficio del personale, con l'onere di provvedere alla immediata attivazione della richiesta di visita fiscale “sempre ed in ogni caso”; che con
Provvedimento Prot. N.1918 del 11.01.2018, sempre a firma del Dirigente dr. era Per_1
stata incaricata della collimazione dei dati informatici relativi alla struttura relativa ai settori
Urbanistica e LL.PP del Comune di;
che in data 17.01.2019, con nota prot. CP_1
N.2727 a firma del dr. eniva richiesto il suo trasferimento “anche temporaneo” presso Per_2
il Settore Affari Generali, per “far fronte alle incombenze generali” del settore;
specificando che tale spostamento era utile in quanto “rappresenta, di sicuro, rilevante opportunità di crescita professionale per la dr.ssa ”; che tale opportunità, però, le veniva negata Parte_1
dal dirigente con nota di riscontro al provvedimento negativo, con la seguente motivazione:
“in quanto la dr.ssa gestisce l'Ufficio Amministrativo del Settore Pubblico e del Settore Parte_1
Urbanistico”; che con Provvedimento Prot. N.47619 del 10.09.2019 (Disposizione di Servizio
n.05/2019), Dirigente dr. assumeva la responsabilità dell relativo al Parte_2 CP_3
settore LL.PP, provvedimento confermato nella Determina Dirigenziale n.4/40/186 del
28.09.2021, disciplinante il nuovo assetto organizzativo del settore LL.PP. e confermato con provvedimento prot. N.30059 del 08.06.2020 (Disposizione di servizio n.03/2020); che in data 27.01.2021, depositava istanza con richiesta di trasferimento presso la biblioteca del
Comune di , ma questa veniva negata ancora una volta dal Dirigente di Settore;
CP_1
che con deliberazione del Sindaco metropolitano del 17.03.2020, n.39, veniva attivata la procedura di mobilità presso la Città Metropolitana di Napoli, di n.8 posti di istruttore amministrativo categoria C e n.5° posti di istruttore direttore ammnistrativo e n.5 di istruttore direttore tecnico categoria D, a cui ella partecipava con domanda corredata dalla documentazione necessaria;
che a seguito di selezione, risultava vincitrice della selezione, posizionandosi, con punteggio di 37, al 5 posto della graduatoria (su otto posti disponibili), come da deliberazione del 26 aprile 2022 della Citta Metropolitana allegata e come da comunicazione a firma dr. Coordinatore Area Personale: “In riferimento alla Pt_3
procedura di selezione per mobilità volontaria indicata in oggetto, si segnala che con determinazione dirigenziale n. 3162 del 26.04.2022 è stata approvata la graduatoria dei partecipanti alla selezione in parola. Si comunica che la S.V., avendo conseguito il punteggio totale di 37 punti, di cui p. 27 attribuiti al colloquio e p. 10 attribuiti alla valutazione dei titoli dichiarati, risulta collocata al 5° posto della graduatoria di merito per la copertura di n. 8 posti di Istruttore amministrativo, a tempo indeterminato pieno o part-time, categoria C. Per ogni ulteriore informazione potrà rivolgersi alla Direzione Politiche del
Personale della Città metropolitana di Napoli, Ufficio Reclutamento, Via Santa Maria La Nova 43,
tel. 081.7946310 – 6354, ; che per effetto di tale CP_2 Email_1
ammissione, provvide, in data 03.05.2022 a richiedere il relativo nulla osta per la mobilità interna, così come previsto dalla normativa vigente in materia: “Oggetto: Richiesta di Nulla Osta per mobilità volontaria presso la Città Metropolitana di La sottoscritta CP_2 Parte_1
nata a [...] [...], C.F. , dipendente dal 01.10.2017
[...] CP_2 C.F._1
presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di matricola 669, qualifica Istruttore CP_1
Amministrativo, categoria C4, dichiara di aver superato la Selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., per la copertura di n. 8 posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato pieno o part-time presso la Città Metropolitana di
Napoli, come da Determinazione Dirigenziale n. 0003162 del 26.04.2022 della Città Metropolitana di
Napoli con cui si approvano gli atti e la graduatoria della procedura, che si allega. Alla luce di quanto dichiarato CHIEDE IL per poter attuare la procedura di mobilità presso la Città Per_3
Metropolitana di Napoli. Fiduciosa di un positivo accoglimento della richiesta resta in attesa del vostro riscontro. Ercolano, 3 Maggio 2022 In fede”; che la Città Metropolitana, con nota a firma del dr. informava del suo superamento della procedura selettiva anche l'ente di Pt_3
appartenenza, richiedendo il rilascio delle certificazioni necessarie: “Oggetto: Procedura selettiva per la copertura di n. 8 posti di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato pieno o part-time, categoria C, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Richiesta attestazioni e certificazioni giuridico-economiche. Si comunica che, in esito alla procedura di mobilità indetta dalla Città metropolitana di Napoli per la copertura di n. 8 posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato pieno o part-time, questa Amministrazione intende dar corso alla mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., della dipendente di codesto ente - - collocatasi Parte_1
al 5° posto della graduatoria di merito giusta determinazione dirigenziale n. 3162 del 26.04.2022. Si comunica altresì che, alla luce del vigente art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 7, del D.L. 80/2021, la Città metropolitana di Napoli procederà a convocare la dipendente per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato salvo che codesta Amministrazione comunichi entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota la sussistenza di una delle circostanze individuate dalla precitata norma: posizione motivatamente infungibile, assunzione da meno di tre anni, carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella della dipendente. In tal caso si chiede il rilascio dell'assenso alla mobilità della dipendente. Si rappresenta, inoltre, che previa verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme in materia di mobilità del personale, il trasferimento della stessa potrà decorrere presumibilmente dal 1° giugno 2022 e si chiede, pertanto, di voler restituire, debitamente compilati in ogni loro parte, gli allegati prospetti relativi al trattamento giuridico ed economico spettante alla dipendente”; che in data 06.06.2022 la sua richiesta veniva rigettata dal dirigente di settore:
“per insufficienza, carenza ed inadeguatezza del personale….”; che con nota prot. N.372571 del
2022, il dirigente del settore LL.PP Arch. , nel rilevare che: “la dipendente Controparte_4
sopra generalizzata rappresenta l'unica unità lavorativa di categoria C, con Parte_1
profilo amministrativo, assegnata al Settore Lavori Pubblici;
- alla IG.ra , con Parte_1
provvedimento dirigenziale, è stata attribuita, per l'anno 2022, la specifica responsabilità di coordinare la segreteria di direzione dei Settori Lavori Pubblici e Urbanistica;
- il trasferimento della IG.ra
[...]
presso altra struttura interna a questa Amministrazione o presso altra amministrazione Parte_1
pubblica compromette le esigenze organizzative e funzionali del Settore Lavori Pubblici, con implicazioni anche sull'organizzazione del Settore Pianificazione Urbanistica, avendo la medesima acquisito, dalla data di assunzione a tutt'oggi, esperienza nel condurre la segreteria di direzione del Settore (avendone ricoperto tale ruolo anche precedentemente alla nomina dello scrivente di dirigente del Settore LL.PP.) e che, di conseguenza, il suo trasferimento arrecherebbe nocumento sulla complessiva azione amministrativa del
Settore Lavori Pubblici, nondimeno del Settore Pianificazione Urbanistica;
- anche la sostituzione con altro dipendente di pari qualifica, di fatto, ingesserebbe le attività amministrative dei prefati Settori. 01 CP_1
luglio 2022”, emetteva parere negativo;
che per effetto di ciò, il Settore Generali del Comune di , negava il trasferimento ex art.30 Dlgs 165/2001 presso altra amministrazione;
CP_1
che con nota prot. N.95937 del 25.07.2022, la Città Metropolitana, stante il mancato riscontro da parte del , archiviava la procedura di mobilità con esito Controparte_1
negativo: “Oggetto: Procedura selettiva per la copertura di n. 8 posti di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato pieno o part-time, categoria C, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Richiesta attestazioni e certificazioni giuridico-economiche. Comunicazione. Facendo seguito a precorsa corrispondenza concernente l'oggetto - prot. n. 58571 del 05.05.2022 e n. 79739 del 20.06.2022 - nel prendere atto del mancato riscontro da parte di codesto Comune, si comunica la conclusione, con esito negativo, dell'istruttoria avviata per la mobilità della Vs. dipendente sig.ra Parte_1
alla quale la presente è inviata per conoscenza. Per ogni eventuale comunicazione e/o chiarimenti potrà rivolgersi all'Area Personale - Direzione Politiche del Personale della Città metropolitana di - tel. CP_2
081.7946310 – 6354 pec: Distinti saluti IL COORDINATORE Email_2 dell'AREA dott. ; che in data 25.08.2022, depositava nuova istanza di Persona_4
mobilità interna presso il locale biblioteca comunale, ma sempre il dirigente di settore, dr.
, con identica motivazione, riscontrava in maniera negativa: la dipendente Controparte_4
sopra generalizzata rappresenta l'unica unità lavorativa di categoria C, con Parte_1
profilo amministrativo, assegnata al Settore Lavori Pubblici;
- alla IG.ra , con Parte_1
provvedimento dirigenziale, è stata attribuita, per l'anno 2022, la specifica responsabilità di coordinare la segreteria di direzione dei Settori Lavori Pubblici e Urbanistica;
- il trasferimento della IG.ra
[...]
presso altra struttura interna a questa Amministrazione o presso altra amministrazione Parte_1
pubblica compromette le esigenze organizzative e funzionali del Settore Lavori Pubblici, con implicazioni anche sull'organizzazione del Settore Pianificazione Urbanistica, avendo la medesima acquisito, dalla data di assunzione a tutt'oggi, esperienza nel condurre la segreteria di direzione del Settore (avendone ricoperto tale ruolo anche precedentemente alla nomina dello scrivente di dirigente del Settore LL.PP.) e che, di conseguenza, il suo trasferimento arrecherebbe nocumento sulla complessiva azione amministrativa del
Settore Lavori Pubblici, nondimeno del Settore Pianificazione Urbanistica;
- anche la sostituzione con altro dipendente di pari qualifica, di fatto, ingesserebbe le attività amministrative dei prefati Settori. Ercolano 14 settembre 2022”; che anche in questo caso la richiesta veniva archiviata con esito negativo, anche se vi era il parere favorevole del Settore ad quem.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito la nullità del ricorso e nel merito Controparte_1
ha contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.
Discussa la causa oralmente, disposta la trattazione scritta, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la presente sentenza, comunicata alle parti.
*****
Va premesso che il ricorso introduttivo non risulta affetto da nullità.
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso sussiste per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, co. 1, n. 3 e 4, c.p.c., qualora non vi sia la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi di fatto e di diritto, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda e ciò non risulti possibile neppure attraverso l'esame della documentazione prodotta.
La necessità della specifica indicazione in ricorso sia del petitum che della causa petendi è funzionale, da un lato, a garantire compiutamente il diritto di difesa del convenuto e, dall'altro, a consentire al giudice l'individuazione degli esatti termini della controversia, a realizzare, cioè, quella circolarità degli oneri di allegazione e prova che costituiscono la struttura portante del rito del lavoro.
La mancanza o l'insufficiente indicazione dei predetti elementi rende, pertanto, l'atto introduttivo del giudizio inidoneo al raggiungimento del duplice scopo cui è destinato e ne determina la nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, co. 2, c.p.c.
Nel caso di specie, considerato l'oggetto della domanda, il ricorso contiene allegazioni sufficienti ai fini di una pronuncia sul merito della causa.
Va, poi, rilevato – in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti – che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n.
13588; Tribunale Roma sez. VIII 03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c.” (Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111
Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383;
Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R.
Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204). Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio
2014 n. 9936).
Sulla scorta di tali considerazioni, è opportuno prendere le mosse dalla valutazione dei danni che la parte ricorrente assume di aver subito quale conseguenza del mancato assenso alla mobilità da parte dell'ente di appartenenza.
In particolare, l'istante ha dedotto il mancato rispetto da parte dell'ente di appartenenza,
, della procedura di trasferimento (in particolare la parte concernente Controparte_1
l'autorizzazione dell'ente che utilizza la risorsa), come regolata dall'articolo 3, comma 7, lettere a) e b), del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modifiche, nella
Legge 6 agosto 2021, n. 113, entrata in vigore prima della emanazione degli atti posti in essere dal dirigente del . Controparte_1
Quanto ai danni asseritamente derivati dalla condotta dell'ente, ha allegato in ricorso quello da perdita di chance della progressione verticale, deducendo al riguardo “che le progressioni di carriera verticali a cui la ricorrente ha sempre aspirato, anche e soprattutto in virtù delle mansioni di alta specializzazione acquisite presso il Comune di sarebbero state realizzabili presso CP_1
l'amministrazione di destinazione con notevole facilità, a fronte, invece, della quasi impossibilità di una chance similare presso l'ente di appartenenza” e producendo, a sostengo del suo assunto, i seguenti atti: 1) bando di gara di progressione verticale per la posizione 03.06.2021 (All.24 - indice una procedura di selezione, per titoli ed esami, per la progressione verticale riservata al personale dipendente per n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, categoria D posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato.); 2) Avviso di selezione per la progressione verticale riservata al personale dipendente della Città Metropolitana di Napoli per la copertura di n. 3 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D posizione economica D1.TC7 – 07.01.2021 (All.25);
3) Avviso di selezione per la progressione verticale riservata al personale dipendente della
Città Metropolitana di Napoli per la copertura di n. 3 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D posizione economica D1. All.26).
Ha poi allegato che dal piano di riequilibrio finanziario del (All.27), a Controparte_1
pagina 89 e ss, è dato evincersi che, per motivi di risparmio finanziario, il CP_1
ha deciso di provvedere all'assunzione di nuove figure funzionali di categoria D,
[...]
non procedendo alla progressione interna.
Un ulteriore danno è stato individuato nel mancato introito delle somme eventualmente liquidabili a titolo di performance 2021, visto che, come è dato evincersi dalla nota prot.
N.7276 del 20.09.2022 e dal verbale di incontro presso il Comune di (All.27bis), il CP_1
non erogherà alcun premio per la performance per il 2021 (erogato, invece, da CP_1
tutte le altre amministrazioni), con la perdita di circa € 2.500,00 annui.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto ulteriori danni economici derivanti dalla mancata possibilità di ricevere le seguenti indennità integrative: i buoni pasti, che a dire della ricorrente, presso la Città Metropolitana di Napoli vengono erogati tutti i giorni, a differenza che nel Comune di , ove vengono erogati due volte a settimana, per CP_1
una differenza di circa 24 euro a settimana;
l'indennità di responsabilità ex Art. 70- quinquies CCNL Enti locali in base al quale “
1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, puo' essere riconosciuta una indennita' di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
2. Un'indennita' di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, puo' essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilita' del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed
Ufficiale elettorale nonche' di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
b) i compiti di responsabilita' eventualmente affidati agli archivisti informatici nonche' agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
c) le specifiche responsabilita' affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.”, che, secondo quanto dedotto in ricorso, non è riconosciuta dal Comune di (All.28 – buste CP_1
paga ricorrente), con un danno di circa € 3.000,00 lordi annui.
Orbene, con particolare riferimento al risarcimento del danno per perdita di chance, ossia la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, si rileva, in via generale, che deve trattarsi non già di mera aspettativa di fatto, ma di un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, motivo per cui, in tal caso, la perdita di conseguire un qualsivoglia risultato utile, del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (cfr. tra tutte Cass. 10.11.1998 n. 11340, Cass. 13.12.2001 n. 15759, Cass. 18 marzo
2003 n. 3999).
Quanto all'onere della prova, la Cassazione precisa che la prova gravante sul creditore riguarda la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta, e tale prova può essere fornita anche in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità (Cass. 1752/05; nello stesso senso Cass.
17176/07; 16877/08). Dunque, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di "chance" ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 16877 del 20/06/2008) nonché gli elementi atti a dimostrare la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il vantaggio, quale ad es. la promozione, non avendo diversamente nessun interesse processuale ad una dichiarazione di illegittimità di una procedura concorsuale alla quale sia indifferente (Cass. 2581 del 02/02/2009).
Tanto premesso, nel caso di specie, la dedotta maggiore facilità di progressione verticale di carriera presso la Città Metropolitana di Napoli invece che presso il Comune di è CP_1
una circostanza meramente ipotetica, sia in quanto non vi è nessuna prova che all'esito della mobilità, quindi dall'anno 2022 a seguire, la città metropolitana avrebbe bandito un più elevato numero di selezioni/bandi rispetto al Comune di : quelli depositati CP_1
dalla ricorrente attengono infatti all'anno 2021, per cui la ricorrente non avrebbe potuto parteciparvi;
sia in quanto non vi è nessuna allegazione, in termini quantomeno di probabilità se non di certezza, in relazione al fatto che la ricorrente avrebbe beneficiato, quand'anche avesse partecipato a qualche selezione, di una progressione di carriera.
Quanto, poi, al danno derivante dalla mancata erogazione da parte del del premio CP_1
per la performance dell'anno 2021, la circostanza in parola è sconfessata dalla busta paga allegata dal (v. all. n.10 alla memoria di costituzione), da cui risulta che la dr. CP_1
ha ricevuto l'incentivo in parola. Parte_1
Quanto, poi, ai buoni pasto, basta osservare che si tratta di benefici correlati alla presenza in ufficio del dipendente e all'articolazione dell'orario di lavoro, dunque, non è possibile individuare nessun danno in astratto.
Infine, in ordine alle indennità di responsabilità dalla stessa norma contrattuale richiamata dall'istante si evince che l'indennità in parola può e non deve essere riconosciuta al personale ivi contemplato, pertanto, anche in tal caso, in mancanza di un diritto al riconoscimento di tali indennità, non è ipotizzabile un danno subito dalla ricorrente.
In conclusione, in assenza dei danni paventati in ricorso, diviene irrilevante accertare l'illegittimità della condotta dell'amministrazione che, quand'anche riscontrata, non condurrebbe all'accoglimento della domanda risarcitoria. Le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 27/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato