TRIB
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/11/2024, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 878/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MORISCO SIMONA
e
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. MORISCO Parte_2 C.F._2
SIMONA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate all'udienza del 15/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, integrate, rispetto a quelle di cui al ricorso introduttivo, con la previsione della rivalutazione ISTAT per gli assegni in favore delle figlie, come richiesto dal Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Messina, in data 02/09/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MESSINA (Parte II, Serie C, atto n. 104, anno
2002) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione sono nate due figlie, (il 26/02/2003) e (il 28/08/2004), Per_1 Per_2 entrambe maggiorenne ma non economicamente autosufficienti.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di
MESSINA (Parte II, Serie C, atto n. 104, anno 2002) contratto tra Parte_1
, in data 02/09/2002;
[...] Parte_2
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 15/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MORISCO SIMONA
e
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. MORISCO Parte_2 C.F._2
SIMONA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate all'udienza del 15/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, integrate, rispetto a quelle di cui al ricorso introduttivo, con la previsione della rivalutazione ISTAT per gli assegni in favore delle figlie, come richiesto dal Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Messina, in data 02/09/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MESSINA (Parte II, Serie C, atto n. 104, anno
2002) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione sono nate due figlie, (il 26/02/2003) e (il 28/08/2004), Per_1 Per_2 entrambe maggiorenne ma non economicamente autosufficienti.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di
MESSINA (Parte II, Serie C, atto n. 104, anno 2002) contratto tra Parte_1
, in data 02/09/2002;
[...] Parte_2
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 15/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo