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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2025, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4304/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sen- tenza del Tribunale di Torre Annunziata del 25.06.2021 n.1363, notificata il 16.09.2021), ver- tente tra sito in Massa Lubrense, Via Partenope n. 19/80, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratrice in carica, autorizzata con delibera condominiale del 14.09.2019,
, nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti Gianfranco Parte_2
LE, c.f. e PA LE, c.f. , in virtù di procu- C.F._1 C.F._2
ra in calce all'originale dell'atto d'appello, appellante e
, nato a [...] il [...], c.f. , e , nata a CP_1 C.F._3 CP_2
Napoli il 14.06.1974, c.f. residenti in [...], domicilio C.F._4
eletto in Napoli, Via Crispi 62, studio degli avv.ti Filippo MA, c.f. , e C.F._5
LO EN MA, c.f. , che li rappresentano e difendono giusta C.F._6
procura in atti, appellati
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.05.2025.
1 Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 6.05.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. e convennero in giudizio il con ricorso CP_1 CP_2 Parte_1
ex art. 702 bis c.p.c., assumendo di essere comproprietari di un appartamento sito in Massa
Lubrense alla Via Partenope n. 19 - Loc. Riviera San Montano - - nel qua- Parte_1
le, nel mese di marzo 2014, si erano verificati fenomeni infiltrativi con abbondante caduta d'acqua che aveva allagato l'appartamento, danneggiandolo assieme al mobilio in esso pre- sente.
I ricorrenti sostennero che l'acqua provenisse dal terrapieno posto alle spalle del fabbrica- to, insinuandosi, poi, nel solaio della loro proprietà, correndo lungo la fecale, che, al pari del- la parete perimetrale del fabbricato, sarebbe stata, a loro dire, priva di isolamento.
Pertanto, in mancanza di intervento da parte del e nell'impossibilità di Parte_1
fruire dell'appartamento, i ricorrenti avevano precedentemente chiesto al Tribunale di Torre
Annunziata disporsi accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e/o 696 bis
c.p.c., anche nei confronti della , sostenendo vi fosse un'infiltra- Controparte_3
zione proveniente anche dall'impianto idrico dell'abitazione di costei.
Precisarono le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
nella produzione dei danni all'immobile di proprietà dei sig.ri e CP_4 CP_1 [...]
; 2) condannare il a corrispondere ai sig.ri e Parte_3 CP_5 CP_1 CP_2
la complessiva somma di € 18.625,94 (…) a titolo di risarcimento danni per il ripristino
[...]
degli spazi abitativi così come quantificati nell'Accertamento Tecnico Preventivo o la maggior
o minor somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, nonché il risarcimento di tutti i danni che continuano a prodursi, essendo ancora in atto le infiltrazioni, oltre interessi e svalutazio- ne monetaria dalla data dell'evento o dalla messa in mora al soddisfo;
3) condannare il Con- dominio (…) a corrispondere ai sig.ri e la somma di € 3.090,00 CP_1 CP_2
(…) a titolo di risarcimento dei danni provocati all'arredo così come quantificati nell'Accerta- mento Tecnico Preventivo o la maggior o minor somma che l'adito Tribunale riterrà di giusti- zia oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo;
4) con- dannare il Condominio (…) a corrispondere ai sig.ri e la somma di CP_1 CP_2
€ 28.336,00 (…) considerando il valore espresso dal CTU per il fitto stagionale (€ 1.232,00 x
2 23) ovvero, considerando il valore del fitto continuativo espresso dal CTU (€784,55 x 23 me- si), quanto meno la somma di € 18.044,65 (…) a titolo di risarcimento dei danni per il manca- to godimento dell'appartamento nei mesi da marzo 2014 al mese di gennaio 2016, così come quantificati nell'Accertamento Tecnico Preventivo ovvero la maggior o minor somma che l'a- dito Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data di messa in mora o dalla scadenza di ogni singolo mese al soddisfo, oltre a quelli ulteriori che si doves- sero produrre nei mesi successivi da chiedere in separato giudizio, unitamente al possibile danno strutturale al solaio interpiano;
5) condannare il a corrispondere ai CP_5
sig.ri e al pagamento della somma di € 897,00 (…) a titolo di CP_1 CP_2
rimborso delle spese liquidate in sede di Accertamento Tecnico Preventivo oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data dei pagamenti in favore dell'ing. sino Controparte_6
al soddisfo;
6) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di Accer- tamento Tecnico Preventivo con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il si costituì chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Parte_1
2. Con sentenza del 25.06.2021 n. 1363, il Tribunale di Torre Annunziata ha così deciso:
“a) accoglie la domanda per quanto di ragione e ritenuto il convenuto responsa- Parte_1
bile dei danni oggetto di lite, lo condanna a corrispondere a parte attrice l'importo di €
38.335,63, oltre interessi legali e rivalutazione, come da punto 4. della motivazione;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_4
[.
e , che liquida in euro 7.558,00, di cui euro 7.254,00 per compensi professio- CP_2
nali, euro 304,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario, nonché spese della c.t.u.”.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che le circostanze di fatto foriere di danno risulta- no documentate e sostanzialmente non contestate.
In particolare, nel marzo 2014 si verificarono nell'appartamento degli attori rilevanti feno- meni infiltrativi con abbondante caduta d'acqua, che provocarono allagamenti e danni, come il distacco degli intonaci e delle pitture in tutti gli ambienti (due camere da letto, soggiorno, ingresso, corridoio e bagno), il crollo della controsoffittatura del bagno, nonché danni al pa- vimento e ai rivestimenti del bagno. Vennero altresì danneggiati l'impianto elettrico, le luci e i ventilatori a soffitto, nonché diversi arredi, in particolare: materasso letto matrimoniale;
n.
2 comodini in vimini;
armadio in legno laccato nella stanza da letto matrimoniale;
ventilatore
3 da soffitto;
lampada a muro stanza da letto;
letto a castello con relativi tre materassi;
casset- tiera in legno della stanza da letto;
faretti alogeni, lampada a parete e lampadario in cerami- ca del bagno;
faretti alogeni stanza da letto;
scaldabagno, specchio a parete, doccia in plasti- ca e pensili della stanza da bagno e lampade a muro dell'ingresso e del corridoio.
Di tanto venne edotto il , come attestato dalla documentazione delle delibere Parte_1
assembleari. Al riguardo, in data 12.04.2014 il Condominio deliberò quanto segue: “riguardo il fenomeno di infiltrazione in casa del dott. , dopo un'attenta valutazione sul- CP_1
le possibili cause, vista la concreta possibilità che si possa trattare di un infiltrazione prove- niente dalla parete posteriore del fabbricato prospiciente la montagna, l'Assemblea decide di nominare un consulente tecnico geologo, individuato nella persona del dott. Per_1
, sempre che nelle more non si accerti che la causa di infiltrazione dipenda da tuba-
[...]
zioni private”. Successivamente, nell'assemblea del 7.06.2014, l'indicato geologo, nel rela- zionare sulle possibili cause delle infiltrazioni, precisò di aver riscontrato una grave ineffi- cienza della struttura perimetrale del e precisamente che “la parete lato est è Parte_1
priva di muro di contenimento del terrapieno” e che la parte esistente era inidonea.
Sulla responsabilità del , sostanzialmente riconosciuta dal medesimo, depon- Parte_1
gono inoltre le relazioni di ATP (ing. ) e di CTU (ing. . Pt_2 Per_2
L'ing. , richiesto di “descrivere le eventuali cause che le hanno determinate”, riferi- Pt_2
sce che “si può ragionevolmente ritenere che siano susseguiti i seguenti eventi: - a seguito di cause non rilevabili, sulla parete del fabbricato condominiale e contenimento del versante è sopraggiunta acqua proveniente da monte;
- non avendo tale parete alcun tipo di isolamen- to o drenaggio, né intercapedine che è buona norma costruttiva lasciare, l'acqua si è infiltra- ta e trovando la fecale (anch'essa priva di isolamento) si è mossa sulla parte esterna della stessa raggiungendo il massetto all'interno del quale essa si innesta;
- infiltrandosi nel mas- setto, l'acqua si è quindi accumulata all'interno dei laterizi del solaio fino a saturarne i fori e propagandosi per capillarità attraverso tali elementi instaurando un movimento da monte verso il mare;
- nel contempo, saturati i laterizi, l'acqua ha continuato il suo movimento at- traverso l'intonaco e gli elementi strutturali fino a determinare i fenomeni di degrado am- piamente descritti e in particolare lo stillicidio dal soffitto”.
Ad analoghe conclusioni giunge l'ing. affermando l'esclusiva responsabilità del Per_2
in assenza di qualsiasi concausa ascrivibile agli impianti dell'immobile sito al Parte_1
piano soprastante, e individuando nella mancanza di isolamenti, drenaggi e/o intercapedini
4 della parte posteriore del fabbricato e nella mancanza di isolamento del tubo della fecale condominiale che si innesta nel solaio di interpiano, la causa delle infiltrazioni. Il CTU ha ac- certato anche la totale inutilizzabilità del cespite a causa della persistenza delle infiltrazioni.
3. Il ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per violazione del combinato disposto ex artt. 163 e 164 cpc;
2) nel meri- to, in via principale, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto
e, comunque, non provate, in accoglimento delle eccezioni sollevate anche in questo grado di giudizio;
3) per l'effetto, condannare gli appellati alla ripetizione delle somme percepite in virtù dell'impugnata sentenza;
4) sempre nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi si ritenesse sussistente la responsabilità del , determinare la somma dovuta Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto della condotta dei ricorrenti, ai sensi dell'art.
1227 c.c., nonché delle spese già effettuate dal come specificate nel primo grado Parte_1
e nel presente atto, e sulla scorta delle sole prove eventualmente prodotte da controparte nel giudizio di primo grado a sostegno delle proprie pretese con esclusione, quindi, dei danni al mobilio e del cosiddetto lucro cessante, o, in subordine, con limitazione di quest'ultimo nella misura indicata nel presente atto, condannando conseguentemente gli appellati alla ripeti- zione delle somme percepite in eccesso in virtù dell'impugnata sentenza;
5) sempre nel meri- to e in via ulteriormente gradata, emendare, in ogni caso, la sentenza impugnata nella parte in cui essa duplica il risarcimento del danno per il mobilio (…) limitando il risarcimento del danno emergente all'immobile già versato alla somma di euro 16.445,00 con condanna degli appellati in solido alla conseguente restituzione della differenza; 6) il tutto con vittoria di spe- se e competenze di ambo i gradi di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anti- statari per anticipo fattone”.
4. e si sono costituiti e hanno eccepito: in rito, l'inammissibilità dell'appello CP_1 CP_2
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Infatti, dalla lettura dell'atto di gravame è possibile individuare con assoluta chiarezza – come potrà constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'appellante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la ri- forma della decisione assunta dal Tribunale.
5 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord. n. 40560/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di rife- rimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019).
Al riguardo va anche detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglian- ze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. SSUU n. 27199/2017).
6. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., diretta alla de- claratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame , la cui sede pro- pria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è ora destinata ad essere assorbita dalla deci- sione di merito.
7. Con il primo motivo il deduce la nullità dell'atto introduttivo del giudizio Parte_1
perché limitato alla generica allegazione di infiltrazioni nell'appartamento, senza specificare di che tipo di infiltrazioni si sarebbe trattato, quale sarebbe il vizio e/o difetto costruttivo del fabbricato, in che punto dell'abitazione si sarebbe verificato l'afflusso d'acqua e in che modo, di conseguenza, sarebbero stati danneggiati l'appartamento e i mobili, e infine il tipo di uti- lizzo del cespite ai fini della quantificazione del danno da mancata fruizione dell'immobile.
7.1. La censura è infondata. Il ricorso introduttivo del giudizio risulta infatti pienamente conforme ai requisiti di legge, contenendo l'indicazione delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto della domanda. Per costante giurisprudenza, ai fini della validità dell'atto introduttivo, è sufficiente che l'attore esponga i fatti costitutivi del diritto azionato in modo da rendere intellegibile la pretesa e consentire alla controparte di approntare una difesa consapevole. Nel caso in esame, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. descriveva puntualmen- te la causa delle infiltrazioni, il danno lamentato e la richiesta di risarcimento, tanto che il
6 si è costituito con articolate difese di merito: circostanza questa che esclude in Parte_1
radice la sussistenza di qualsivoglia incertezza sull'oggetto della domanda.
8. Il si duole poi della mancata formale acquisizione del fascicolo del procedi- Parte_1
mento di ATP, ciò che renderebbe inutilizzabile il relativo elaborato tecnico.
8.1. La censura è infondata. L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preven- tivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua ma- teriale acquisizione ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti l'irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse [così Cass.
5.04.2016 n. 6591].
Peraltro, il giudice di primo grado, nel conferire l'incarico al CTU, fece espresso riferimento alla circostanza che questi dovesse svolgere il mandato “previo esame dei luoghi di causa, nonché del contenuto dell'ATP espletato”. Sicché l'elaborato dell'ATP fu così implicitamente acquisito.
9. Il censura l'omesso esame delle contestazioni mosse agli elaborati dei due Parte_1
consulenti d'ufficio, che sarebbero frutto di arbitrarie valutazioni, non avvalorati da argo- mentazioni di natura tecnica, generici e contraddittori su elementi di fondamentale impor- tanza per la corretta formulazione di un giudizio.
In particolare, le contestate relazioni tecniche non avrebbero specificato se “le acque pro- venienti da monte”, che sono venute a contatto con il muro perimetrale del fabbricato e si sono, poi, infiltrate nell'abitazione dei , fossero di origine naturale (aumento delle CP_1
precipitazioni piovose o modificazioni nella conformazione della montagna alle spalle del fabbricato) o fossero frutto di intervento umano (aumento dell'insediamento urbano a mon- te); l'Ing. a tal proposito, non avrebbe specificato neppure se trattasi di acqua Per_2
di falda o di un ruscellamento superficiale.
Secondo l'appellante, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del sussisterebbe solo Parte_1
ove siano riscontrati vizi o difetti strutturali del fabbricato. Ma nel nostro caso il fabbricato era ed è dotato, come confermato dagli stessi consulenti d'ufficio, di opere di contenimento e di drenaggio, che con il tempo (60 anni) sono “probabilmente” divenute insufficienti non per difetti di manutenzione o vizi costruttivi, ma per una mutata situazione geologica o per intervento dell'uomo, così integrando i caratteri dell'eccezionalità quanto dell'imprevedibili-
7 tà che la giurisprudenza individua per delimitare e determinare l'esimente della forza mag- giore. Il Condominio non avrebbe potuto prevenire questa inaspettata e improvvisa situazio- ne, pur essendosi proficuamente adoperato per risolvere le svariate problematiche eviden- ziatele dalla società specializzata Stress Srl, a cui si era rivolta in seguito all'ATP con una serie di interventi costati ai condomini una spesa complessiva di ben € 36.000,00 (oltre IVA), con deliberazioni assunte all'unanimità. Tali cospicui interventi non implicano un'ammissione di responsabilità, ma denotano, secondo l'appellante, la volontà del di risolvere il Parte_1
problema delle infiltrazioni nella proprietà e nell'intero fabbricato. CP_7
Il giudice di prime cure inoltre non avrebbe valutato l'eccezione secondo la quale l'even- tuale e contestata responsabilità del risulterebbe esclusa, o quantomeno atte- Parte_1
nuata, in virtù delle opere presenti all'interno dell'appartamento di parte appellata (
contro
- soffitti e
contro
-pareti, nonché un film impermeabile sulle pareti e sul soffitto del bagno e delle camere), che avrebbero finito per occultare l'infiltrazione e ingigantire oltremisura l'ac- cumulo di acqua all'interno del solaio.
9.1. L'articolata censura è infondata. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazio- ne abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo del- la motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sep- pur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli ele- menti di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni di- fensive [Cass. ord. 16.11.2022 n. 33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
Sotto altro profilo, può ricordarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimi- tà, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ra- gioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
Può aggiungersi che la responsabilità per danni cagionati dalle parti comuni dell'edificio grava sul ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode [Cass. Sez. Unite, 29.03.2006, Parte_1
n. 7037; Cass. 24.01.2018, n. 1773]. La prova liberatoria ammessa dal secondo inciso dell'ar-
8 ticolo – il caso fortuito – deve consistere in un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno [Cass. 21.01.2010, n. 1011].
Nel caso in esame, le consulenze tecniche – sia quella svolta in sede di ATP dall'ing. Per_3
[
, sia quella successiva dell'ing. – hanno accertato in modo concorde e persua- Per_2
sivo che le infiltrazioni derivavano dalla mancanza di opere di drenaggio, isolamento e con- tenimento del terrapieno retrostante il fabbricato , nonché dall'assenza di coi- CP_8
bentazione della fecale condominiale. Tali elementi costituiscono difetti costruttivi e di ma- nutenzione delle parti comuni, rientranti nella sfera di custodia del . Parte_1
L'appellante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza di un evento ecce- zionale o imprevedibile (quale una frana, un'alluvione o un fenomeno meteorologico straor- dinario) che possa integrare il caso fortuito. La generica deduzione circa una “mutata situa- zione geologica” o il “ruscellamento da monte” non è suffragata da alcun elemento tecnico oggettivo. Pertanto, correttamente il Tribunale ha affermato la responsabilità del Condomi- nio ex art. 2051 c.c..
Giova ricordare che il custode risponde dei danni da infiltrazioni provenienti da parti co- muni dell'edificio anche ove il deterioramento sia progressivo o concausato da fattori atmo- sferici, dovendo dimostrare che il fatto dannoso derivi da causa a sé non imputabile [Cass.
13.04.2018, n. 9178; Cass. 3.05.2021, n. 11596]. Nessuna prova in tal senso è stata offerta.
L'assunto del secondo cui opere interne (controsoffitti, impermeabilizzazioni Parte_1
interne, ecc.) avrebbero aggravato i danni è sfornito di prova e in contrasto con le risultanze peritali, che hanno escluso qualsivoglia contributo causale dell'appartamento sottostante o di opere interne. Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. deve essere rigorosamente provato dal debitore [Cass. 20.01.2020, n. 1098]. Non è il nostro caso.
10. Il Condominio deduce ancora che i coniugi non avrebbero fornito la pro- Parte_5
va dell'esistenza e della misura dei danni, affidandosi totalmente alle indagini dei consulenti d'ufficio. In particolare, non avrebbero specificato né provato il tipo di utilizzo che facevano e intendevano fare dell'immobile, così da consentire al giudice di esprimersi in merito: essi, invece, sulla scorta della determinazione del canone di locazione da parte del CTU, si sareb- bero limitati a chiedere di moltiplicare uno dei due valori stimati (per fitto continuativo o per fitto stagionale) per il numero di mesi di presunto inutilizzo dell'immobile, demandando, poi, al giudice di stabilire quale dei due valori applicare per determinare il danno da mancato go- dimento dell'immobile. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il fatto inconte-
9 stato che l'abitazione fosse adibita a “seconda casa” degli appellati durante il solo periodo estivo (3 mesi), rimanendo praticamente disabitata nei mesi successivi.
L'appellante lamenta inoltre che il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU ing.
[...]
non abbia espunto, nel calcolo del canone, la superficie del terrazzo di mq. 21,29. Per_4
10.1. La censura è infondata. Le consulenze tecniche d'ufficio hanno fornito parametri og- gettivi e coerenti con i valori di mercato e le condizioni dell'immobile, non essendo stati for- niti elementi tecnici contrari di pari attendibilità. Correttamente il giudice ha ritenuto l'im- mobile totalmente inutilizzabile per oltre 23 mesi sulla base della CTU e della documentazio- ne fotografica. La circostanza che l'appartamento fosse adibito a seconda casa non incide sulla liquidazione del danno, atteso che la perdita di disponibilità e di godimento costituisce comunque pregiudizio economicamente valutabile e perciò risarcibile. Di nessun pregio è la tesi che dovesse espungersi dal calcolo la superficie della terrazza in quanto non danneggiata dalle infiltrazioni: l'impossibilità di abitare e di locare riguarda l'appartamento nella sua inte- rezza, comprese le porzioni sfuggite alle infiltrazioni. La terrazza, da sola, non è suscettibile di uso diretto o di locazione a terzi.
11. Il Tribunale – sostiene il – sarebbe incorso in un errore di calcolo nel quan- Parte_1
tificare il danno emergente in € 18.000,00, vale a dire in un importo intermedio tra quelli de- terminati in sede di ATP di € 18.625,94 ed € 17.364,52 da parte del CTU. Orbene, tale media sarebbe frutto di una “svista” da parte del Giudice, che non si sarebbe accorto che nell'im- porto di € 17.364,52 determinato dal CTU, ing. erano ricomprese anche le spe- Per_2
se per il mobilio di euro 3.100,00, che poi ha liquidato, duplicandole, come autonoma voce
(contestata) di risarcimento. Ne deriverebbe che il danno emergente avrebbe dovuto essere liquidato nel minore importo di euro 16.445,00.
11.1. La censura è fondata. ll Tribunale, nel determinare il danno emergente (ripristino dei luoghi e del mobilio danneggiato), nel fare la media tra gli importi indicati dall'ing. Pt_2
(€ 18.625,94) e dall'ing. (€ 17.364,52), per calcolare il danno emergente all'im- Per_2
mobile, al quale ha poi aggiunto la separata liquidazione di quello al mobilio, non ha conside- rato che quest'ultima era già inclusa nel calcolo per € 3.100,00. Sicché il calcolo Per_2
va rifatto nei termini che seguono:
€ 18.625,94 ( ) + € 14.264,52 ( 17.364,52 – 3.100,00) = 32.890,46 da di- Pt_2 Per_2
videre per due, con il risultato di € 16.445,23. A tale somma vanno aggiunti gli altri importi liquidati dal Tribunale: € 3.090,00 per il mobilio;
€ 16.348,63 per lucro cessante;
€ 897,00 per
10 spese di ATP;
per un totale di € 36.780,86.
In tali termini va riformata la sentenza impugnata.
L'esito globale della lite tra primo e secondo grado configura la soccombenza del CP_4
, a cui devono addebitarsi le spese di lite in base al DM 55\2014 e successive modifi-
[...]
che, scaglione da 26.001,00 a 52.000,00.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sito in Massa Lubrense alla Via Partenope n. 19/80, nei Parte_1
confronti di e , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annun- CP_1 CP_2
ziata del 25.06.2021 n.1363, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore di e , della Parte_1 CP_1 CP_2
somma di € 36.780,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati secondo i cri- teri indicati nella sentenza impugnata;
b) condanna il alla rifusione, in favore di e , Parte_1 CP_1 CP_2
con distrazione in favore degli avv.ti Filippo MA e LO EN MA, dichiaratisi antistatari, delle spese processuali, liquidate:
-- per il primo grado, in € 304,00 per esborsi, € 7.254,00 per compensi ed € 1.088,10 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa;
-- per il secondo grado, in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva, Cpa;
c) conferma nel resto, ivi compresa la condanna del alle spese di CTU. Parte_1
Così deciso in Napoli il 14 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
11
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 4304/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sen- tenza del Tribunale di Torre Annunziata del 25.06.2021 n.1363, notificata il 16.09.2021), ver- tente tra sito in Massa Lubrense, Via Partenope n. 19/80, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratrice in carica, autorizzata con delibera condominiale del 14.09.2019,
, nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti Gianfranco Parte_2
LE, c.f. e PA LE, c.f. , in virtù di procu- C.F._1 C.F._2
ra in calce all'originale dell'atto d'appello, appellante e
, nato a [...] il [...], c.f. , e , nata a CP_1 C.F._3 CP_2
Napoli il 14.06.1974, c.f. residenti in [...], domicilio C.F._4
eletto in Napoli, Via Crispi 62, studio degli avv.ti Filippo MA, c.f. , e C.F._5
LO EN MA, c.f. , che li rappresentano e difendono giusta C.F._6
procura in atti, appellati
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.05.2025.
1 Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 6.05.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. e convennero in giudizio il con ricorso CP_1 CP_2 Parte_1
ex art. 702 bis c.p.c., assumendo di essere comproprietari di un appartamento sito in Massa
Lubrense alla Via Partenope n. 19 - Loc. Riviera San Montano - - nel qua- Parte_1
le, nel mese di marzo 2014, si erano verificati fenomeni infiltrativi con abbondante caduta d'acqua che aveva allagato l'appartamento, danneggiandolo assieme al mobilio in esso pre- sente.
I ricorrenti sostennero che l'acqua provenisse dal terrapieno posto alle spalle del fabbrica- to, insinuandosi, poi, nel solaio della loro proprietà, correndo lungo la fecale, che, al pari del- la parete perimetrale del fabbricato, sarebbe stata, a loro dire, priva di isolamento.
Pertanto, in mancanza di intervento da parte del e nell'impossibilità di Parte_1
fruire dell'appartamento, i ricorrenti avevano precedentemente chiesto al Tribunale di Torre
Annunziata disporsi accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e/o 696 bis
c.p.c., anche nei confronti della , sostenendo vi fosse un'infiltra- Controparte_3
zione proveniente anche dall'impianto idrico dell'abitazione di costei.
Precisarono le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
nella produzione dei danni all'immobile di proprietà dei sig.ri e CP_4 CP_1 [...]
; 2) condannare il a corrispondere ai sig.ri e Parte_3 CP_5 CP_1 CP_2
la complessiva somma di € 18.625,94 (…) a titolo di risarcimento danni per il ripristino
[...]
degli spazi abitativi così come quantificati nell'Accertamento Tecnico Preventivo o la maggior
o minor somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, nonché il risarcimento di tutti i danni che continuano a prodursi, essendo ancora in atto le infiltrazioni, oltre interessi e svalutazio- ne monetaria dalla data dell'evento o dalla messa in mora al soddisfo;
3) condannare il Con- dominio (…) a corrispondere ai sig.ri e la somma di € 3.090,00 CP_1 CP_2
(…) a titolo di risarcimento dei danni provocati all'arredo così come quantificati nell'Accerta- mento Tecnico Preventivo o la maggior o minor somma che l'adito Tribunale riterrà di giusti- zia oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data di messa in mora al soddisfo;
4) con- dannare il Condominio (…) a corrispondere ai sig.ri e la somma di CP_1 CP_2
€ 28.336,00 (…) considerando il valore espresso dal CTU per il fitto stagionale (€ 1.232,00 x
2 23) ovvero, considerando il valore del fitto continuativo espresso dal CTU (€784,55 x 23 me- si), quanto meno la somma di € 18.044,65 (…) a titolo di risarcimento dei danni per il manca- to godimento dell'appartamento nei mesi da marzo 2014 al mese di gennaio 2016, così come quantificati nell'Accertamento Tecnico Preventivo ovvero la maggior o minor somma che l'a- dito Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data di messa in mora o dalla scadenza di ogni singolo mese al soddisfo, oltre a quelli ulteriori che si doves- sero produrre nei mesi successivi da chiedere in separato giudizio, unitamente al possibile danno strutturale al solaio interpiano;
5) condannare il a corrispondere ai CP_5
sig.ri e al pagamento della somma di € 897,00 (…) a titolo di CP_1 CP_2
rimborso delle spese liquidate in sede di Accertamento Tecnico Preventivo oltre interessi e svalutazione monetaria dalla data dei pagamenti in favore dell'ing. sino Controparte_6
al soddisfo;
6) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di Accer- tamento Tecnico Preventivo con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il si costituì chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Parte_1
2. Con sentenza del 25.06.2021 n. 1363, il Tribunale di Torre Annunziata ha così deciso:
“a) accoglie la domanda per quanto di ragione e ritenuto il convenuto responsa- Parte_1
bile dei danni oggetto di lite, lo condanna a corrispondere a parte attrice l'importo di €
38.335,63, oltre interessi legali e rivalutazione, come da punto 4. della motivazione;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_4
[.
e , che liquida in euro 7.558,00, di cui euro 7.254,00 per compensi professio- CP_2
nali, euro 304,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex art. 2 D.M. Giustizia 10-3-2014 n. 55), con attribuzione al procuratore antistatario, nonché spese della c.t.u.”.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che le circostanze di fatto foriere di danno risulta- no documentate e sostanzialmente non contestate.
In particolare, nel marzo 2014 si verificarono nell'appartamento degli attori rilevanti feno- meni infiltrativi con abbondante caduta d'acqua, che provocarono allagamenti e danni, come il distacco degli intonaci e delle pitture in tutti gli ambienti (due camere da letto, soggiorno, ingresso, corridoio e bagno), il crollo della controsoffittatura del bagno, nonché danni al pa- vimento e ai rivestimenti del bagno. Vennero altresì danneggiati l'impianto elettrico, le luci e i ventilatori a soffitto, nonché diversi arredi, in particolare: materasso letto matrimoniale;
n.
2 comodini in vimini;
armadio in legno laccato nella stanza da letto matrimoniale;
ventilatore
3 da soffitto;
lampada a muro stanza da letto;
letto a castello con relativi tre materassi;
casset- tiera in legno della stanza da letto;
faretti alogeni, lampada a parete e lampadario in cerami- ca del bagno;
faretti alogeni stanza da letto;
scaldabagno, specchio a parete, doccia in plasti- ca e pensili della stanza da bagno e lampade a muro dell'ingresso e del corridoio.
Di tanto venne edotto il , come attestato dalla documentazione delle delibere Parte_1
assembleari. Al riguardo, in data 12.04.2014 il Condominio deliberò quanto segue: “riguardo il fenomeno di infiltrazione in casa del dott. , dopo un'attenta valutazione sul- CP_1
le possibili cause, vista la concreta possibilità che si possa trattare di un infiltrazione prove- niente dalla parete posteriore del fabbricato prospiciente la montagna, l'Assemblea decide di nominare un consulente tecnico geologo, individuato nella persona del dott. Per_1
, sempre che nelle more non si accerti che la causa di infiltrazione dipenda da tuba-
[...]
zioni private”. Successivamente, nell'assemblea del 7.06.2014, l'indicato geologo, nel rela- zionare sulle possibili cause delle infiltrazioni, precisò di aver riscontrato una grave ineffi- cienza della struttura perimetrale del e precisamente che “la parete lato est è Parte_1
priva di muro di contenimento del terrapieno” e che la parte esistente era inidonea.
Sulla responsabilità del , sostanzialmente riconosciuta dal medesimo, depon- Parte_1
gono inoltre le relazioni di ATP (ing. ) e di CTU (ing. . Pt_2 Per_2
L'ing. , richiesto di “descrivere le eventuali cause che le hanno determinate”, riferi- Pt_2
sce che “si può ragionevolmente ritenere che siano susseguiti i seguenti eventi: - a seguito di cause non rilevabili, sulla parete del fabbricato condominiale e contenimento del versante è sopraggiunta acqua proveniente da monte;
- non avendo tale parete alcun tipo di isolamen- to o drenaggio, né intercapedine che è buona norma costruttiva lasciare, l'acqua si è infiltra- ta e trovando la fecale (anch'essa priva di isolamento) si è mossa sulla parte esterna della stessa raggiungendo il massetto all'interno del quale essa si innesta;
- infiltrandosi nel mas- setto, l'acqua si è quindi accumulata all'interno dei laterizi del solaio fino a saturarne i fori e propagandosi per capillarità attraverso tali elementi instaurando un movimento da monte verso il mare;
- nel contempo, saturati i laterizi, l'acqua ha continuato il suo movimento at- traverso l'intonaco e gli elementi strutturali fino a determinare i fenomeni di degrado am- piamente descritti e in particolare lo stillicidio dal soffitto”.
Ad analoghe conclusioni giunge l'ing. affermando l'esclusiva responsabilità del Per_2
in assenza di qualsiasi concausa ascrivibile agli impianti dell'immobile sito al Parte_1
piano soprastante, e individuando nella mancanza di isolamenti, drenaggi e/o intercapedini
4 della parte posteriore del fabbricato e nella mancanza di isolamento del tubo della fecale condominiale che si innesta nel solaio di interpiano, la causa delle infiltrazioni. Il CTU ha ac- certato anche la totale inutilizzabilità del cespite a causa della persistenza delle infiltrazioni.
3. Il ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata per violazione del combinato disposto ex artt. 163 e 164 cpc;
2) nel meri- to, in via principale, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto
e, comunque, non provate, in accoglimento delle eccezioni sollevate anche in questo grado di giudizio;
3) per l'effetto, condannare gli appellati alla ripetizione delle somme percepite in virtù dell'impugnata sentenza;
4) sempre nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi si ritenesse sussistente la responsabilità del , determinare la somma dovuta Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto della condotta dei ricorrenti, ai sensi dell'art.
1227 c.c., nonché delle spese già effettuate dal come specificate nel primo grado Parte_1
e nel presente atto, e sulla scorta delle sole prove eventualmente prodotte da controparte nel giudizio di primo grado a sostegno delle proprie pretese con esclusione, quindi, dei danni al mobilio e del cosiddetto lucro cessante, o, in subordine, con limitazione di quest'ultimo nella misura indicata nel presente atto, condannando conseguentemente gli appellati alla ripeti- zione delle somme percepite in eccesso in virtù dell'impugnata sentenza;
5) sempre nel meri- to e in via ulteriormente gradata, emendare, in ogni caso, la sentenza impugnata nella parte in cui essa duplica il risarcimento del danno per il mobilio (…) limitando il risarcimento del danno emergente all'immobile già versato alla somma di euro 16.445,00 con condanna degli appellati in solido alla conseguente restituzione della differenza; 6) il tutto con vittoria di spe- se e competenze di ambo i gradi di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anti- statari per anticipo fattone”.
4. e si sono costituiti e hanno eccepito: in rito, l'inammissibilità dell'appello CP_1 CP_2
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Infatti, dalla lettura dell'atto di gravame è possibile individuare con assoluta chiarezza – come potrà constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'appellante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la ri- forma della decisione assunta dal Tribunale.
5 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord. n. 40560/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di rife- rimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019).
Al riguardo va anche detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglian- ze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. SSUU n. 27199/2017).
6. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., diretta alla de- claratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame , la cui sede pro- pria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è ora destinata ad essere assorbita dalla deci- sione di merito.
7. Con il primo motivo il deduce la nullità dell'atto introduttivo del giudizio Parte_1
perché limitato alla generica allegazione di infiltrazioni nell'appartamento, senza specificare di che tipo di infiltrazioni si sarebbe trattato, quale sarebbe il vizio e/o difetto costruttivo del fabbricato, in che punto dell'abitazione si sarebbe verificato l'afflusso d'acqua e in che modo, di conseguenza, sarebbero stati danneggiati l'appartamento e i mobili, e infine il tipo di uti- lizzo del cespite ai fini della quantificazione del danno da mancata fruizione dell'immobile.
7.1. La censura è infondata. Il ricorso introduttivo del giudizio risulta infatti pienamente conforme ai requisiti di legge, contenendo l'indicazione delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto della domanda. Per costante giurisprudenza, ai fini della validità dell'atto introduttivo, è sufficiente che l'attore esponga i fatti costitutivi del diritto azionato in modo da rendere intellegibile la pretesa e consentire alla controparte di approntare una difesa consapevole. Nel caso in esame, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. descriveva puntualmen- te la causa delle infiltrazioni, il danno lamentato e la richiesta di risarcimento, tanto che il
6 si è costituito con articolate difese di merito: circostanza questa che esclude in Parte_1
radice la sussistenza di qualsivoglia incertezza sull'oggetto della domanda.
8. Il si duole poi della mancata formale acquisizione del fascicolo del procedi- Parte_1
mento di ATP, ciò che renderebbe inutilizzabile il relativo elaborato tecnico.
8.1. La censura è infondata. L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preven- tivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua ma- teriale acquisizione ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti l'irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse [così Cass.
5.04.2016 n. 6591].
Peraltro, il giudice di primo grado, nel conferire l'incarico al CTU, fece espresso riferimento alla circostanza che questi dovesse svolgere il mandato “previo esame dei luoghi di causa, nonché del contenuto dell'ATP espletato”. Sicché l'elaborato dell'ATP fu così implicitamente acquisito.
9. Il censura l'omesso esame delle contestazioni mosse agli elaborati dei due Parte_1
consulenti d'ufficio, che sarebbero frutto di arbitrarie valutazioni, non avvalorati da argo- mentazioni di natura tecnica, generici e contraddittori su elementi di fondamentale impor- tanza per la corretta formulazione di un giudizio.
In particolare, le contestate relazioni tecniche non avrebbero specificato se “le acque pro- venienti da monte”, che sono venute a contatto con il muro perimetrale del fabbricato e si sono, poi, infiltrate nell'abitazione dei , fossero di origine naturale (aumento delle CP_1
precipitazioni piovose o modificazioni nella conformazione della montagna alle spalle del fabbricato) o fossero frutto di intervento umano (aumento dell'insediamento urbano a mon- te); l'Ing. a tal proposito, non avrebbe specificato neppure se trattasi di acqua Per_2
di falda o di un ruscellamento superficiale.
Secondo l'appellante, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del sussisterebbe solo Parte_1
ove siano riscontrati vizi o difetti strutturali del fabbricato. Ma nel nostro caso il fabbricato era ed è dotato, come confermato dagli stessi consulenti d'ufficio, di opere di contenimento e di drenaggio, che con il tempo (60 anni) sono “probabilmente” divenute insufficienti non per difetti di manutenzione o vizi costruttivi, ma per una mutata situazione geologica o per intervento dell'uomo, così integrando i caratteri dell'eccezionalità quanto dell'imprevedibili-
7 tà che la giurisprudenza individua per delimitare e determinare l'esimente della forza mag- giore. Il Condominio non avrebbe potuto prevenire questa inaspettata e improvvisa situazio- ne, pur essendosi proficuamente adoperato per risolvere le svariate problematiche eviden- ziatele dalla società specializzata Stress Srl, a cui si era rivolta in seguito all'ATP con una serie di interventi costati ai condomini una spesa complessiva di ben € 36.000,00 (oltre IVA), con deliberazioni assunte all'unanimità. Tali cospicui interventi non implicano un'ammissione di responsabilità, ma denotano, secondo l'appellante, la volontà del di risolvere il Parte_1
problema delle infiltrazioni nella proprietà e nell'intero fabbricato. CP_7
Il giudice di prime cure inoltre non avrebbe valutato l'eccezione secondo la quale l'even- tuale e contestata responsabilità del risulterebbe esclusa, o quantomeno atte- Parte_1
nuata, in virtù delle opere presenti all'interno dell'appartamento di parte appellata (
contro
- soffitti e
contro
-pareti, nonché un film impermeabile sulle pareti e sul soffitto del bagno e delle camere), che avrebbero finito per occultare l'infiltrazione e ingigantire oltremisura l'ac- cumulo di acqua all'interno del solaio.
9.1. L'articolata censura è infondata. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazio- ne abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo del- la motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sep- pur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli ele- menti di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni di- fensive [Cass. ord. 16.11.2022 n. 33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
Sotto altro profilo, può ricordarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimi- tà, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ra- gioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
Può aggiungersi che la responsabilità per danni cagionati dalle parti comuni dell'edificio grava sul ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode [Cass. Sez. Unite, 29.03.2006, Parte_1
n. 7037; Cass. 24.01.2018, n. 1773]. La prova liberatoria ammessa dal secondo inciso dell'ar-
8 ticolo – il caso fortuito – deve consistere in un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno [Cass. 21.01.2010, n. 1011].
Nel caso in esame, le consulenze tecniche – sia quella svolta in sede di ATP dall'ing. Per_3
[
, sia quella successiva dell'ing. – hanno accertato in modo concorde e persua- Per_2
sivo che le infiltrazioni derivavano dalla mancanza di opere di drenaggio, isolamento e con- tenimento del terrapieno retrostante il fabbricato , nonché dall'assenza di coi- CP_8
bentazione della fecale condominiale. Tali elementi costituiscono difetti costruttivi e di ma- nutenzione delle parti comuni, rientranti nella sfera di custodia del . Parte_1
L'appellante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'esistenza di un evento ecce- zionale o imprevedibile (quale una frana, un'alluvione o un fenomeno meteorologico straor- dinario) che possa integrare il caso fortuito. La generica deduzione circa una “mutata situa- zione geologica” o il “ruscellamento da monte” non è suffragata da alcun elemento tecnico oggettivo. Pertanto, correttamente il Tribunale ha affermato la responsabilità del Condomi- nio ex art. 2051 c.c..
Giova ricordare che il custode risponde dei danni da infiltrazioni provenienti da parti co- muni dell'edificio anche ove il deterioramento sia progressivo o concausato da fattori atmo- sferici, dovendo dimostrare che il fatto dannoso derivi da causa a sé non imputabile [Cass.
13.04.2018, n. 9178; Cass. 3.05.2021, n. 11596]. Nessuna prova in tal senso è stata offerta.
L'assunto del secondo cui opere interne (controsoffitti, impermeabilizzazioni Parte_1
interne, ecc.) avrebbero aggravato i danni è sfornito di prova e in contrasto con le risultanze peritali, che hanno escluso qualsivoglia contributo causale dell'appartamento sottostante o di opere interne. Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. deve essere rigorosamente provato dal debitore [Cass. 20.01.2020, n. 1098]. Non è il nostro caso.
10. Il Condominio deduce ancora che i coniugi non avrebbero fornito la pro- Parte_5
va dell'esistenza e della misura dei danni, affidandosi totalmente alle indagini dei consulenti d'ufficio. In particolare, non avrebbero specificato né provato il tipo di utilizzo che facevano e intendevano fare dell'immobile, così da consentire al giudice di esprimersi in merito: essi, invece, sulla scorta della determinazione del canone di locazione da parte del CTU, si sareb- bero limitati a chiedere di moltiplicare uno dei due valori stimati (per fitto continuativo o per fitto stagionale) per il numero di mesi di presunto inutilizzo dell'immobile, demandando, poi, al giudice di stabilire quale dei due valori applicare per determinare il danno da mancato go- dimento dell'immobile. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il fatto inconte-
9 stato che l'abitazione fosse adibita a “seconda casa” degli appellati durante il solo periodo estivo (3 mesi), rimanendo praticamente disabitata nei mesi successivi.
L'appellante lamenta inoltre che il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU ing.
[...]
non abbia espunto, nel calcolo del canone, la superficie del terrazzo di mq. 21,29. Per_4
10.1. La censura è infondata. Le consulenze tecniche d'ufficio hanno fornito parametri og- gettivi e coerenti con i valori di mercato e le condizioni dell'immobile, non essendo stati for- niti elementi tecnici contrari di pari attendibilità. Correttamente il giudice ha ritenuto l'im- mobile totalmente inutilizzabile per oltre 23 mesi sulla base della CTU e della documentazio- ne fotografica. La circostanza che l'appartamento fosse adibito a seconda casa non incide sulla liquidazione del danno, atteso che la perdita di disponibilità e di godimento costituisce comunque pregiudizio economicamente valutabile e perciò risarcibile. Di nessun pregio è la tesi che dovesse espungersi dal calcolo la superficie della terrazza in quanto non danneggiata dalle infiltrazioni: l'impossibilità di abitare e di locare riguarda l'appartamento nella sua inte- rezza, comprese le porzioni sfuggite alle infiltrazioni. La terrazza, da sola, non è suscettibile di uso diretto o di locazione a terzi.
11. Il Tribunale – sostiene il – sarebbe incorso in un errore di calcolo nel quan- Parte_1
tificare il danno emergente in € 18.000,00, vale a dire in un importo intermedio tra quelli de- terminati in sede di ATP di € 18.625,94 ed € 17.364,52 da parte del CTU. Orbene, tale media sarebbe frutto di una “svista” da parte del Giudice, che non si sarebbe accorto che nell'im- porto di € 17.364,52 determinato dal CTU, ing. erano ricomprese anche le spe- Per_2
se per il mobilio di euro 3.100,00, che poi ha liquidato, duplicandole, come autonoma voce
(contestata) di risarcimento. Ne deriverebbe che il danno emergente avrebbe dovuto essere liquidato nel minore importo di euro 16.445,00.
11.1. La censura è fondata. ll Tribunale, nel determinare il danno emergente (ripristino dei luoghi e del mobilio danneggiato), nel fare la media tra gli importi indicati dall'ing. Pt_2
(€ 18.625,94) e dall'ing. (€ 17.364,52), per calcolare il danno emergente all'im- Per_2
mobile, al quale ha poi aggiunto la separata liquidazione di quello al mobilio, non ha conside- rato che quest'ultima era già inclusa nel calcolo per € 3.100,00. Sicché il calcolo Per_2
va rifatto nei termini che seguono:
€ 18.625,94 ( ) + € 14.264,52 ( 17.364,52 – 3.100,00) = 32.890,46 da di- Pt_2 Per_2
videre per due, con il risultato di € 16.445,23. A tale somma vanno aggiunti gli altri importi liquidati dal Tribunale: € 3.090,00 per il mobilio;
€ 16.348,63 per lucro cessante;
€ 897,00 per
10 spese di ATP;
per un totale di € 36.780,86.
In tali termini va riformata la sentenza impugnata.
L'esito globale della lite tra primo e secondo grado configura la soccombenza del CP_4
, a cui devono addebitarsi le spese di lite in base al DM 55\2014 e successive modifi-
[...]
che, scaglione da 26.001,00 a 52.000,00.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione quarta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sito in Massa Lubrense alla Via Partenope n. 19/80, nei Parte_1
confronti di e , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annun- CP_1 CP_2
ziata del 25.06.2021 n.1363, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore di e , della Parte_1 CP_1 CP_2
somma di € 36.780,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati secondo i cri- teri indicati nella sentenza impugnata;
b) condanna il alla rifusione, in favore di e , Parte_1 CP_1 CP_2
con distrazione in favore degli avv.ti Filippo MA e LO EN MA, dichiaratisi antistatari, delle spese processuali, liquidate:
-- per il primo grado, in € 304,00 per esborsi, € 7.254,00 per compensi ed € 1.088,10 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa;
-- per il secondo grado, in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva, Cpa;
c) conferma nel resto, ivi compresa la condanna del alle spese di CTU. Parte_1
Così deciso in Napoli il 14 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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