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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Palermo
Sezione lavoro
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
Dott. Michele De Maria Consigliere
Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 725/24 R.G.L., promossa in grado di appello
D A
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Giovenco domiciliato nel suo studio in via Nunzio Morello n. 40, Palermo.
- Appellante - C O N T R O
CP_1
Rappresentato e difeso dall' Avvocato Marcella Camarda, domiciliato nell'ufficio legale in viale del Fante n. 58/D, Palermo
- Appellato – All'udienza del giorno 8 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. Fatto e motivi della decisione Premesso che con ricorso depositato in cancelleria il giorno 24/6/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza n.2000/24 del Parte_1
1 Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, che aveva respinto la sua domanda di accertamento dell'origine professionale della “asbestosi” della quale ha allegato di essere affetto e di condanna alla conseguente prestazione assicurativa e ha censurato le conclusioni del CTU recepite dal Tribunale. precisato che l , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Considerato che la consulenza espletata in questo grado del giudizio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), ha accertato:
< L'esame della documentazione sanitaria e il riscontro obiettivo permet-
tono di delineare il seguente quadro:
Soggetto di anni settantotto, che ha lavorato con le mansioni di gruista e a cui è stato riconosciuto il rischio di esposizione ad amianto, per gli anni 1978-1990, ex fumatore.
Quadro clinico-funzionale di broncopneumopatia cronica ostruttiva in trattamento con farmaci ad effetto broncodilatatore>.
Ha aggiunto che L'unico radiogramma del torace e le due TC del torace (basali) non permettono di rilevare alcuna lesione compatibile con l'esposizione ad amianto sia a carico del parenchima polmonare che delle pleure. L'analisi funzionale respiratoria (tre esami spirometrici) documentano un deficit ostruttivo (esami di giugno e settembre 2021) ed una normalità di volumi e flussi nell'esame di aprile 2024. I valori registrati e la morfologia delle curve spirometriche è, indubbia- mente, da deficit ostruttivo e la normalizzazione degli stessi è attribuibile ad una risposta positiva alle terapie specifiche prescritte. La lieve riduzione della DLCO (settembre 2021) ai livelli minimi della norma è stata registrata in concomitanza con una severa riacutizzazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Da quanto sopra, sia per l'assenza di lesioni pleuro-parenchimali che per i dati funzionali respiratori, si può escludere la presenza di una pneumoco- niosi da asbesto. L'unico radiogramma del torace e le due TC del torace (basali) non per- mettono di rilevare alcuna lesione compatibile con l'esposizione ad amian- to sia a carico del parenchima polmonare che delle pleure. L'analisi funzionale respiratoria (tre esami spirometrici) documentano un deficit ostruttivo (esami di giugno e settembre 2021) ed una normalità di volumi e flussi nell'esame di aprile 2024.
2 I valori registrati e la morfologia delle curve spirometriche è, indubbia- mente, da deficit ostruttivo e la normalizzazione degli stessi è attribuibile ad una risposta positiva alle terapie specifiche prescritte. La lieve riduzione della DLCO (settembre 2021) ai livelli minimi della norma è stata registrata in concomitanza con una severa riacutizzazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Da quanto sopra, sia per l'assenza di lesioni pleuro-parenchimali che per i dati funzionali respiratori, si può escludere la presenza di una pneumoco- niosi da asbesto. La patologia che affligge il ricorrente è riconducibile ad una broncopneu- mopatia cronica ostruttiva la cui eziologia non è relazionabile all'esposizione a fibre di amianto. > Ha concluso :< Non è rilevabile un nesso eziologico tra la patologia de- nunciata e l'attività lavorativa svolta >. Ritenuto che le esposte conclusioni, ben argomentate sulla base della do- cumentazione medica e dell'indagine medico-legale, vanno condivise e del resto l'appellante non ha sollevato nessun rilievo nel termine assegnatogli a seguito della ricezione della bozza né successivamente. Ritenuto, pertanto, che l'appello deve essere respinto e che alla soccom- benza non segue la condanna dell'appellante alle spese processuali stante la dichiarazione di reddito utili per l'esonero (art. 152 disp. Att. Cpc) e che, per la stessa ragione, le spese di ctu restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 2000/2024 del Tribunale di Palermo. Dichiara che l'appellante non è tenuto alla refusione delle spese processua- li. Pone le spese di ctu a carico dell' CP_1
Palermo 8 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Maria G. Di Marco
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