Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 22/08/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, domiciliataria ex lege in LE, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 24 novembre 2023, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe-OMISSIS- (in appresso, L. M.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di LE sull’istanza del 24 novembre 2023, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, riconosciutagli con decreto del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Unione Europea (pronunciato in accoglimento del ricorso avverso la decisione negativa adottata dalla competente Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008);
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno rappresentava e documentava che il richiesto titolo di soggiorno era stato rilasciato;
- alla camera di consiglio del 22 luglio 2025, in cui in difensore del ricorrente confermava il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte del proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito;
- stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.