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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1079/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 12/10/2022
d a con sede in Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3 (C.F. ), aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_1
dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
[...]
in persona della Dr.ssa Controparte_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._1
AVINO GIUSEPPE (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._2
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
pagina 1 di 27 APPELLANTE
c o n t r o
(C. F. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._3
Virgilio (MN), Via Parma n. 56, anche quale titolare della ditta individuale “A'
Risacca di SI Luigi”, con sede in Borgo Virgilio (MN), Via Parma n. 56,
P.IVA rappresentato e difeso dall' avv. DENTI FRANCESCO P.IVA_2
(C.F. ) e dall'avv. CIARAMELLA MARCELLO (C.F. C.F._4
entrambi del Foro di Mantova, procuratori C.F._5
domiciliatari.
APPELLATO
e con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. Controparte_4
30, (C.F. n. ), iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex P.IVA_3
art. 106 TUB n. 227), in persona della procuratrice speciale Avv. Giovanna
Martire, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._6
DISCEPOLO DANIELE G. (C.F. e dall'Avv. C.F._7
PRAVETTONI FARINELLI (C.F. ) entrambi del Foro C.F._8
di Milano, procuratori domiciliatari.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 20 novembre 2024 avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc)
pagina 2 di 27 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, sez. Civile pubblicata in data 06 ottobre 2022 con il n. 745/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Brescia, per i motivi esposti nell'atto
di citazione di appello della e per gli Parte_1
altri che si dovessero ravvisare, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così giudicare in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Mantova
n. 745/2022 (repert. n. 1229/2022), emessa il 5.10.2022, depositata il
6.10.2022, resa a definizione del procedimento n. 2547/2018 r.g., notificata il
12.10.2022:
- in via principale dichiarare inammissibili e comunque integralmente
respingere le domande del Sig. , perché inammissibili ed Controparte_3
infondate in fatto e diritto;
- in subordine, in relazione e per effetto dell'accoglimento degli appositi
motivi di impugnazione esposti nell'atto di citazione di appello della in Pt_1
riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Mantova n. 745/2022
(repert. n. 1229/2022), emessa il 5.10.2022, depositata il 6.10.2022, resa a
definizione del procedimento n. 2547/2018 r.g., notificata il 12.10.2022, ed in
accoglimento delle eccezioni della esposte nel predetto atto di citazione Pt_1
di appello, rideterminare il saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di
pagina 3 di 27 causa con correzione delle rideterminazioni operate dal Tribunale di Mantova
con la sentenza impugnata e, in conseguenza di ciò, dichiarare inammissibili
e/o infondate e perciò respingere, in tutto o in parte, le domande del Sig.
[...]
proposte in prime cure;
CP_3
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese
generali 15%, i.v.a. e c.p.a., relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede che, in relazione all'accertata fondatezza dei motivi
di appello esposti, si disponga la rinnovazione o l'integrazione della
consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata in primo grado, statuendo che
il nominando consulente corregga la rettifica del saldo dei rapporti oggetto di
causa reintroducendo i relativi addebiti ingiustamente detratti con la
precedente relazione.”
Dell'appellato
“Premesso ogni opportuno accertamento, dichiarate inammissibili le domande
ed argomentazioni, nuove e/o diverse rispetto a quelle formulate dalla
appellante nel giudizio di primo grado,
1. respingere l'appello della Sentenza n. 745/22 pubblicata il 06/10/2022 (RG
n. 2547/2018) del Tribunale di Mantova, con ogni inerente e conseguente
statuizione;
In ogni caso:
pagina 4 di 27
2. accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma scritta
prevista dalla legge e/o per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio,
l'inesistenza o la nullità dei contratti di conto corrente n. 102350, n. 103789 e
n. 104854, accesi a nome della ditta individuale 'A Risacca di SI I'
ovvero a nome di 'SI I', presso la Banca convenuta
3. accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma scritta
prevista dalla legge e/o per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio, la
nullità della pattuizione dei tassi di interesse applicati ai saldi debitori dei
conti correnti n. 102350, n. 103789 e n. 104854 e, per l'effetto, dichiarare
l'illegittimità dei relativi addebiti effettuati sui predetti conti correnti dalla
convenuta in applicazione di detti tassi;
Pt_1
4. accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza dei requisiti di
determinatezza o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per
mancanza della forma scritta prevista dalla legge e/o per difetto di causa e/o
per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio, la nullità della pattuizione della
'Commissione di Massimo Scoperto' e della 'Commissione di Istruttoria
Veloce' applicata ai conti correnti n. 102350, n. 103789 e n. 104854 e, per
l'effetto, dichiarare l'illegittimità dei relativi addebiti effettuati su tali conti
correnti dalla convenuta in applicazione di dette Commissioni;
Pt_1
5. accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente n. 102350, n. pagina 5 di 27 103789 e n. 104854, nonché di qualsiasi ulteriore ed eventuale clausola
contrattuale, con cui è stata pattuita tra le parti la capitalizzazione periodica
degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli addebiti
effettuati dalla convenuta nel corso dei menzionati rapporti di conto Pt_1
corrente in virtù dell'applicazione di detta capitalizzazione;
6. accertata l'entità di tutte le somme percepite dalla convenuta in virtù Pt_1
degli illegittimi addebiti eseguiti sui conti correnti n. 102350, n. 103789 e n.
104854, così come individuati ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) e rideterminati a
tale scopo i saldi finali dei predetti conti correnti, con esclusione di tutti i
suddetti addebiti, condannare la convenuta, in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, a pagare al concludente, a titolo di ripetizione
dell'indebito, la somma di Euro 15.834,68, come determinata dal CTU, ovvero
quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre
ad interessi nella misura prevista dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., nonché
al maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, cod. civ., nella misura pari
alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato
di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dal
dovuto al saldo, così come sancito da Cass. Civ. Sez. Un., 16.07.2008,
nr.19499;
7. con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di
giudizio, da liquidarsi direttamente in favore dei Procuratori Avv.ti Francesco
pagina 6 di 27 Denti e Marcello Ciaramella i quali si dichiarano antistatari ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
In via istruttoria:
8. respingere in quanto inammissibili e/o inutili le nuove
istanze di prova chieste dalla Appellante”
Controparte_5
“ […] confida nell'accoglimento delle conclusioni già Controparte_4
Contr rassegnate da e fatte proprie dalla scrivente difesa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, unitamente a Risacca di SI Luigi, evocavano in giudizio Controparte_3
la banca e la sua filiale territoriale, Parte_1
deducendo di aver intrattenuto tre conti correnti, sui quali sarebbero state poi aperte una serie di aperture di credito con pegno su titoli, rapporti che sarebbero stati stipulati con moduli privi di condizioni economiche.
Ulteriormente, gli attori eccepivano l'illegittima applicazione di anatocismo e l'applicazione di valute differenti e di commissioni non pattuite.
Conseguentemente gli attori chiedevano che venisse accertata la nullità dei rapporti di conto corrente, con conseguente nullità degli addebiti applicati, e per l'effetto che venisse condannata la banca alla restituzione delle somme indebitamente applicate, previo ricalcolo dei saldi dei rapporti di conto corrente.
pagina 7 di 27 Costituendosi in giudizio la banca evidenziava l'inammissibilità della domanda concernente il rapporto di conto corrente n. 102350 essendo ancora in essere.
La banca produceva la documentazione sottoscritta relativa a tutti i rapporti oggetto di causa.
Rispetto all'anatocismo la banca osservava che tutti i rapporti erano stati aperti dopo la delibera CICR del 2000, e che le ulteriori doglianze formulate erano infondate in quanto erano state pattuite per iscritto le condizioni economiche.
A seguito dell'espletamento della CTU, il tribunale riteneva le domande attoree in parte fondate.
In via preliminare rilevava come fosse stata evocata in giudizio una filiale territoriale della banca convenuta, soggetto che, tuttavia, non aveva una distinta autonomia giuridica rispetto alla banca della quale rappresentava una diramazione territoriale, sicché le domande svolte dagli attori dovevano essere rivolte alla banca e non alla sua filiale.
Il tribunale riteneva di accogliere integralmente le risultanze della CTU, la quale aveva espunto la CMS poiché era stata pattuita in modo indeterminato,
considerato che conteneva una mera indicazione percentuale senza la specificazione della base di calcolo e del tempo per la quale era stata applicata.
L'anatocismo applicato dopo il 01/01/2014 era illegittimo a fronte della modifica dell'art. 120 TUB.
pagina 8 di 27 In considerazione di quanto premesso i rapporti erano stati ricalcolati verificando che agli stessi fossero state correttamente applicate le condizioni economiche pattuite.
L'indagine aveva restituito che il saldo del conto corrente n. 103789 alla data di chiusura (31/03/2015) “ammonta ad € ZERO e coincide con il saldo
originario stante il meccanismo di giro delle partite al c/c n. 102350, ragione
per cui la differenza a favore del correntista è di € ZERO”.
Quanto al saldo del conto corrente n. 102350, alla data del 21/06/2018 (data della domanda) “ammonta a € 9.870,02”.
Con riferimento al conto corrente n. 104854, precisava che lo stesso risultava essere stato chiuso in data 22/09/2017, “il saldo ricalcolato al 22/9/2017
ammonta a € 1.065,50 mentre il saldo originario in pari data ammontava a - €
21,08, ragione per cui la differenza a favore del correntista è di € 1.065,50 +
21,08 = € 1.086,58”.
Quanto alla domanda di ripetizione svolta dalle parti attrici, il tribunale ricordava che la Cassazione, con la decisione 798/2013 nella parte motiva,
aveva avuto modo di affermare che “è ripetibile la somma indebitamente
pagata e non già il debito sostenuto come illegale. Vero è, infatti, che un
pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di
averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una
pagina 9 di 27 prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente
spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e in tanto
può definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a norma dell'art.
2033 cod. civ., in quanto difetti di una idonea causa giustificativa”.
Poiché l'attore non aveva dimostrato che il conto corrente n. 102350 fosse chiuso, il tribunale riteneva che si potesse procedere solo ad accertare il saldo del conto alla data del 21/06/2018, così che la relativa domanda svolta dagli attori in parte viene rigettata.
Il tribunale accoglieva invece la domanda degli attori quanto al conto n.
104854, che risultava chiuso prima della instaurazione del presente giudizio,
così potendo recepire integralmente le valutazioni a cui era giunto il CTU con condanna della banca alla ripetizione a favore degli attori della somma di €
1.086,58.
Quanto alle spese, il tribunale poneva quella della CTU definitivamente a carico di parte convenuta, mentre le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti vista la reciproca parziale soccombenza.
In conclusione, il tribunale:
-accertava e dichiarava il saldo al 21/06/2018 del conto corrente n. 102350 era pari ad € +9.870,02;
- condannava la banca convenuta alla rettifica in conformità;
pagina 10 di 27 -condannava a Parte_1
corrispondere a (C.F. ) ed A Controparte_3 C.F._3
RISACCA DI SICILIANO LUIGI (C.F. ) la C.F._3 Pt_2
somma di € 1.086,58 maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284 c. 1 c.c.
dalla domanda al saldo effettivo;
- poneva in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta;
- compensava integralmente tra le parti le altre spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1)Omesso rigetto integrale delle domande per mancanza di prova - L'onere della prova: parte appellante ritiene che il tribunale abbia erroneamente valutato l'onere probatorio in quanto era onere del correntista produrre in giudizio la sequenza degli estratti conto idonei a ricostruire la propria pretesa.
Nel caso in esame parte appellante contesta che il correntista non ha prodotto gli estratti conto e gli scalari, ed ha ritenuto di poter ovviare a tale mancanza con un'inammissibile istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c., senza attendere il termine di 90 giorni ex art. 119 TUB.
Pertanto, parte appellante contesta che il tribunale avrebbe dovuto ritenere pagina 11 di 27 illegittima la domanda istruttoria ex art. 210 c.p.c. e rilevare che la mancanza di documentazione avrebbe dovuto determinare il rigetto di tutte le domande.
Dunque, in considerazione di quanto esposto parte appellante eccepisce che il tribunale ha erroneamente accolto la generica domanda ex art. 210 c.p.c. di esibizione, e conseguentemente è stata ritenuta provata la domanda di parte attrice, nonostante fosse priva di sostegno documentale.
Parte appellante afferma di aver prodotto con l'ordine istruttorio gli estratti conto e scalari del conto corrente n. 102350, dall'accensione a tutto il 2°
trimestre 2008 nonché dal 2° trimestre 2015 compreso al 30/06/2020; gli estratti conto e scalari conto corrente n. 104854, dal 2° trimestre 2015
compreso, alla data di chiusura del rapporto 22/09/2017 (data estinzione
27.9.2017).
Nello specifico parte appellante contesta l'accoglimento della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. in quanto aveva il fine di sostenere una domanda giudiziale esplorativa;
ed inoltre non era assistita dal requisito della
“sussidiarietà” ex art. 118 att. c.p.c., ovvero l'impossibilità di procurare altrimenti i documenti, in quanto la causa era stata promossa solo 9 giorni dopo la preventiva istanza alla ex art. 119 T.u.b. e senza che fosse decorso il Pt_1
termine di 90 giorni previsto dal TUB per consentire alla di raccogliere Pt_1
e fornire la documentazione richiesta.
pagina 12 di 27 Dunque, la mancanza di preventiva istanza ex art. 119 TUB rendeva illegittima l'ordinanza ex art. 210 c.p.c., nonché l'istruttoria documentale, unitamente alla valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte del correntista.
In conclusione, parte appellante chiede che venga dichiarato illegittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 14/07/2020, nonché che venga dichiarata l'infondatezza delle domande attoree per carenza di prova.
2)Inammissibilità ed infondatezza della domanda di accertamento quanto al c.c. n. 102350: parte appellante contesta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non aver rilevato l'inesistenza dei presupposti dell'azione di accertamento con riferimento al rapporto n. 102350, anche sotto il profilo dell'interesse ex art. 100 c.p.c..
In particolare, il tribunale avrebbe aderito all'erronea interpretazione secondo cui, sempre durante il rapporto di conto corrente, qualora il correntista non possa agire per la condanna, egli potrebbe comunque agire per l'accertamento delle annotazioni illegittime e per ottenere una rettifica del saldo.
Tale tesi sarebbe fondata su un doppio errore: 1) non terrebbe conto della disamina dei requisiti teorici dell'interesse ad agire per quel tipo di accertamento;
2) negli effetti emergerebbe un provvedimento giudiziale di rettifica del saldo di conto corrente, inammissibile, perché farebbe ottenere all'attore uno spostamento patrimoniale a suo favore, vietato proprio dalla pagina 13 di 27 regola dell'inammissibilità della condanna in stato di funzionamento del rapporto.
Parte appellante afferma che l'azione di mero accertamento costituisce tutela eccezionalmente ammessa dall'ordinamento (Cass. S.U. n. 27187 del
20.12.2006) e che, per questo, è necessaria una precisa allegazione e prova (da parte di chi agisce, ovviamente) del suo interesse ex art. 100 c.p.c.
specificamente individuato, dedotto e dimostrato.
Nello specifico in materia bancaria non è vero che il correntista che non può
ottenere la condanna, sempre e comunque ha un interesse automatico all'accertamento ed il tribunale ha errato a giustificare la propria scelta solo con l'inammissibilità della condanna a ripetere a conto aperto, così
implicitamente ritenendo che tutti i correntisti, se non possono ottenere la condanna in corso di rapporto, quantomeno possono sempre e comunque ritenersi titolari di interesse all'accertamento.
Inoltre, parte appellante afferma che dalla giurisprudenza di legittimità sarebbe desumibile che l'interesse all'accertamento sussiste non per il solo fatto che un conto corrente esista, ma unicamente se è provata l'apertura di credito e limitatamente ad essa, con onere assertivo e probatorio di chi agisce.
Dunque, quello dell'apertura di credito sarebbe l'unico caso in cui il correntista avrebbe facoltà di agire perché, in corso di rapporto, siano accertati errori della pagina 14 di 27 per consentire che il cliente torni ad utilizzare correttamente la Pt_1
provvista del fido.
Tuttavia, nel caso in esame il Sig. non ha allegato e non ha provato CP_3
quale apertura di credito volesse “riespandere”, con prova del tipo,
dell'ammontare e della sua decorrenza e scadenza, nell'ambito di un rapporto sorto ampiamente dopo l'introduzione della forma scritta ad opera della L.
154/1992.
Inoltre, parte appellante contesta che le domande di accertamento proposte avevano unicamente finalità recuperatoria;
dunque, il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'interesse all'accertamento delle nullità
contrattuali/ricalcolo del saldo del conto corrente potesse essere considerato in maniera totalmente svincolata dalle prospettazioni dell'attore e che, dunque,
potesse esistere sempre e comunque.
Quindi per il primo giudice, la mera circostanza che un conto corrente sia ancora aperto autorizzerebbe, di per sé, il correntista ad agire per il ricalcolo dell'effettivo saldo, mentre il tribunale avrebbe dovuto rimanere vincolato alla manifestazione di quell'interesse e quindi al risultato pratico che aveva mosso l'attore ad agire per il ricalcolo del saldo.
In conclusione, parte appellante afferma che il Tribunale avrebbe dovuto respingere o, comunque, dichiarare inammissibile l'azione di accertamento pagina 15 di 27 proposta dal Sig. , quanto al rapporto di c.c. n. 102350, per le due CP_3
ragioni sopra esposte: perché l'azione non presupponeva l'asserzione e indicazione di un preciso affidamento con intenzione di “riespandere” la provvista e, comunque, perché era, per espressa sua indicazione, diretta ad ottenere la restituzione di somme indebite nei termini sopra esposti.
Premesso quanto sopra in merito all'art. 100 c.p.c., in subordine, parte appellante afferma che, qualora si ritenessero sussistenti i presupposti di esistenza dell'interesse ad agire per accertamento, rimarrebbe illegittimo il tipo di decisione conseguentemente emessa, perché equivalente ad una disposizione di spostamento patrimoniale e ciò si risolverebbe nell'inammissibilità della pronuncia in quanto si risolverebbe in una modifica artificiale del saldo del conto corrente, o nella formazione di una sorta di estratto conto parallelo.
3) Illegittima detrazione della capitalizzazione dopo 1.1.2014: parte appellante contesta che il tribunale ha erroneamente detratto da tutti i rapporti di causa gli addebiti relativi alla capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 01/01/2014.
Nello specifico parte appellante eccepisce che la doglianza fu formulata in maniera generica e che la riforma dell'art. 120 TUB, peraltro avvenuta in due soluzioni (con l'art. 1 co. 629 L. n. 147 del 2013 e con l'art. 17 bis D.L.
14.2.2016 n. 18, aggiunto con L. conv.
8.4.2016 n. 49) non ha effetto immediato, ma solo a decorrere dall'emanazione della normativa attuativa regolamentare (nella fattispecie: Del Cicr 3.8.2016), come previsto dall'art. pagina 16 di 27 161 co. 5° TUB, che espressamente subordina l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'art. 120 TUB all'emanazione della normativa di tipo secondario regolamentare richiamata dal medesimo decreto e prevede che “le disposizioni
emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite
continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
Dunque, solamente la citata Delibera Cicr del 03/08/2016 ha stabilito le modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni in attuazione dell'art. 120, comma secondo, TUB, con applicazione agli interessi maturati al più tardi dal 01/01/2016.
Pertanto, il Tribunale ha errato, laddove non ha concluso che l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità previsto in contratto deve essere ritenuto valido anche per il periodo successivo al 01/01/2014,
dunque per tutto il periodo oggetto di contestazione in questa sede, e conseguentemente parte appellante chiede che venga disposto il rinnovo e/o integrazione della c.t.u.
4)Omessa applicazione dei tassi contrattuali ed errore sul metodo di
“raccordo”: parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto di recepire acriticamente i risultati della ctu, in particolare nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto n. 102350 fosse privo di condizioni contrattualmente pattuite ed ha errato, quindi, nell'applicare i tassi sostitutivi pagina 17 di 27 ex art. 117 Tub, nonché ove ha ritenuto di recepire la ctu in tema di onere probatorio in relazione alla completezza degli estratti conto.
Conseguentemente parte appellante chiede che venga integrata la CTU
espletata.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data 9 febbraio 2024, ritenutane la necessità, il Collegio ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per il relativo prosieguo, sottoponendo al
CTU nominato il seguente quesito “esaminati atti e documenti di causa, il
CTU:
- verifichi, con riferimento all'utilizzo effettuato con riguardo alle aperture di
credito richiamate in atti, ed in relazione alle quali il giudice di prime cure
aveva riscontrato carenza di sufficiente determinazione delle relative
condizioni contrattuali, se nel contratto di conto corrente n.102350 fossero
state pattuite in maniera adeguatamente specifica le determinazioni in materia
di tassi di interesse attivi e passivi, così da rendersi applicabili ai rapporti di
apertura di credito successivamente stipulati;
proceda in caso affermativo al
ricalcolo dei saldi del conto corrente sul presupposto della ritenuta validità ed
efficacia dei predetti rapporti di apertura di credito in c/c;
pagina 18 di 27 -proceda infine alla rideterminazione dei saldi di tutti i rapporti oggetto di
causa (n.102350, n.103789 e n. 104854), con conteggio alternativamente
comprensivo ed esclusivo dell'anatocismo post 2014.”
In data 12 febbraio 2024 è intervenuta in giudizio Controparte_4
premettendo che:
- in data 03 agosto 2023 e Banca Parte_1
WI S.p.A. (in seguito “le NT) avevano sottoscritto con la società
(in seguito “Cessionario”) un contratto di cessione di crediti ai Controparte_7
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7,1, commi 1 e 6, della legge 30
aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale le CE avevano ceduto, a titolo oneroso e pro-soluto, alcuni crediti pecuniari classificati come “sofferenze” ai sensi delle Circolari di Banca d'Italia n. 139/1991 e n. 272/2008, con data di efficacia giuridica dal 30 ottobre 2023;
- successivamente, in data 24 novembre 2023 aveva ceduto in CP_7
blocco ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, a titolo oneroso e pro-soluto
alla la quale ha acquistato i crediti ai termini e alle Controparte_4
condizioni di cui all'accordo prodotto;
- ha dato notizia dell'avvenuta cessione a mezzo Controparte_4
pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 148 del 16 dicembre 2023;
- tra i crediti ceduti rientra quello vantato nei confronti del signor CP_3
pagina 19 di 27 CP_3
- in ragione delle caratteristiche della suddetta cessione, la pubblicazione del citato avviso in Gazzetta Ufficiale è valsa anche quale notifica ai debitori ceduti.
Tutto quanto considerato interveniva e si costituiva a tutti Controparte_4
gli effetti di legge e di ragione nel presente procedimento subentrando a
[...]
richiamando e facendo proprie tutte le Parte_1
argomentazioni, eccezioni, produzioni e conclusioni sin ora svolte, con esplicita richiesta di estromissione della stessa Parte_1
ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c..
[...]
In data 20 settembre 2024 parte appellata ha chiesto l'acquisizione di documenti nuovi, anche previa rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., in quanto trattasi di documenti nuovi venuti in essere nel corso del giudizio,
rilevanti ed anzi indispensabili ai fini della decisione. Egualmente in data 19
novembre 2024 parte appellata ha proposto una nuova istanza di acquisizione di nuovi documenti, nonché in data 20 gennaio 2025 parte appellata ha proposto un ulteriore istanza di acquisizione di nuovi documenti. Preso atto della proposizione di tali istanze il Collegio riservava la sua analisi in sede di decisione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024 la causa è
pagina 20 di 27 stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta la richiesta formulata da CP_4
di estromissione di ai sensi
[...] Parte_1
dell'art. 111, comma 3 c.p.c. preso atto dell'assenza di una comune volontà
delle parti sul punto.
***
Ulteriormente, in via preliminare, il Collegio dichiara inammissibili le istanze di acquisizione di documenti proposte nel corso del presente giudizio da parte appellante essendo tardive, in quanto si osserva che la documentazione di cui si domanda l'acquisizione è antecedente alla data di instaurazione del presente giudizio di appello;
conseguentemente parte appellata aveva l'onere di produrle nella prima istanza o difesa possibile, ovvero nel caso in esame in sede di costituzione in giudizio.
***
Con il primo motivo parte appellante chiede che venga dichiarato illegittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 14/07/2020 e che vengano dichiarate infondate le domande proposte nel giudizio di prime cure dal correntista per carenza di prova.
pagina 21 di 27 Il motivo è infondato, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il titolare di un rapporto di conto corrente ha
sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del
d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova
dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una
diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché
non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di
penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione
da libera facoltà ad onere vincolante.”(Cassazione n. 3875/2019, in senso conforme Cassazione n. 24181/2020, n. 13277/2018 e n. 1154/2017).
Pertanto, il correntista può esercitare il diritto sostanziale previsto dall'art. 119,
comma 4 TUB anche in corso di causa e anche nei modi previsti dall'art. 210
c.p.c., e tale richiesta non incide sull'onere probatorio gravante sulle parti.
E in ogni caso la banca convenuta, ottemperando all'ordine di esibizione, ha offerto in comunicazione i documenti richiesti, che sono e restano quindi liberamente apprezzabili dal giudice, in virtù del principio di acquisizione.
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce l'inammissibilità della domanda di accertamento quanto al conto corrente n. 102350, in quanto la circostanza che il rapporto è in essere non determina la facoltà di poter agire pagina 22 di 27 tramite domanda di accertamento.
Il motivo è infondato.
Infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 24418/2010,
l'azione di mero accertamento della nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente è sorretta da un interesse suo proprio,
indipendentemente da quello posto a fondamento della richiesta di restituzione di somme di denaro in quanto indebitamente corrisposte. All'accoglimento dell'azione di nullità parziale consegue il diritto alla rideterminazione del saldo di conto, con esclusione degli addebiti illegittimamente effettuati.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha detratto dai rapporti oggetto di causa gli addebiti relativi alla capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 01/01/2014, in quanto ha ritenuto che risultasse illegittimo a fronte della modifica dell'art. 120 TUB.
Il motivo è infondato, in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21344/2024, “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto di
applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale
prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte
del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per
pagina 23 di 27 la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria.”.
Conseguentemente vengono confermate le risultanze della ctu ove è stato eliminato l'addebito di capitalizzazione.
***
Con il quarto motivo parte appellante contesta la valutazione del tribunale secondo cui il rapporto n. 102350 sarebbe privo di condizioni contrattualmente pattuite, e conseguentemente sarebbero stati erroneamente applicati i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
A seguito dell'analisi delle risultanze della CTU svolta si rileva che il consulente ha affermato che “il documento contrattuale del 28/12/2007
contiene in effetti pattuizioni specifiche ma solo per i “tassi creditori”
(“TASSO ANNUO NOMINALE AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE
2,714 INDICIZZATO SPREAD SU EURIBOR 1 MESE/365 MEDIA MESE
PRECEDENTE PUNTI 1,500 -”) e per i “tassi debitori su scoperti non a
fronte di fido” (“TASSO ANNUO NOMINALE AL LORDO DELLA
RITENUTA FISCALE 7,214 INDICIZZATO SPREAD SU EURIBOR 1 manca
quindi una pattuizione specifica per i “tassi debitori entro fido”;
-esistono due documenti
contrattuali datati 3/1/2012; uno di essi (riallegato in copia sub 4 per
pagina 24 di 27 comodità di confronto) non contiene pattuizioni specifiche sui tassi ma rinvia
in sostanza agli eventuali altri documenti contrattuali che invece le
contengano; l'altro (riallegato in copia sub 5 pure per comodità di confronto)
concerne specificamente il c/c n. 102350 e contiene invece pattuizioni
specifche per i “tassi a debito” (“TAN 11,350%... SCON. SBF”, “TAN
13,600… FIDO 101” e “TASSO DI INTERESSE PER
“SCONFINAMENTO””);
-stante il contenuto dei
citati documenti contrattuali, lo scrivente ha ricostruito la serie storica dei
tassi Euribor 1 mese, riportata nella Tabella A, e li ha assunti come base,
applicando i rispettivi spread, ai saldi creditori e ai saldi debitori “scoperti”
(o “extra fido” che dir si voglia); per i saldi debitori semplicemente “passivi”
(ossia “entro fido”) lo scrivente ha utilizzato i medesimi tassi applicati nelle
rielaborazioni contabili contenute nella consulenza tecnica d'ufficio versata
nel primo grado di giudizio;
-i principi di cui al
precedente alinea sono stati però parzialmente disattesi con riferimento al c/c
n. 102350, per il quale dal 3/1/2012 in avanti è stato applicato il tasso del
13,600% sia per i saldi debitori “scoperti” (o “extra fido” che dir si voglia)
sia per i saldi debitori semplicemente “passivi” (ossia “entro fido”).“
Conseguentemente, pagina 25 di 27 preso atto della sussistenza di idonee pattuizioni contrattuali, e tenuto conto dell'illegittimità dell'anatocismo post 2014 applicato, il CTU ha ricalcolato il saldo del c/c n. 102350 in € 8.672,13.
Quanto al saldo del c/c n. 104854 il CTU ha affermato che esso ammonta a € ZERO:
conseguentemente il Collegio accerta il diritto di parte appellante alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
Spese
Quanto alle spese del giudizio, preso atto della soccombenza reciproca delle parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il Collegio compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Egualmente le spese di
CTU vengono definitivamente a carico di ciascuna delle parti (originarie,
esclusa l'intervenuta) nella misura del 50%, in conformità al decreto di liquidazione emesso in data 17 dicembre 2024.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 26 di 27 -rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello proposto da
[...]
Parte_1
-accoglie il quarto motivo di appello e conseguentemente accerta che il saldo del c/c n. 102350 è pari a € 8.672,13.
Considerato che
il CTU ha rideterminato il saldo del c/c n. 104854 pari a euro ZERO, si accerta il diritto di parte appellante alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della pronuncia impugnata;
-compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio fra le parti;
-pone definitivamente a carico delle parti originarie, nella misura del 50%, le spese di CTU.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 27 di 27
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1079/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 12/10/2022
d a con sede in Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3 (C.F. ), aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_1
dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
[...]
in persona della Dr.ssa Controparte_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._1
AVINO GIUSEPPE (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._2
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
pagina 1 di 27 APPELLANTE
c o n t r o
(C. F. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._3
Virgilio (MN), Via Parma n. 56, anche quale titolare della ditta individuale “A'
Risacca di SI Luigi”, con sede in Borgo Virgilio (MN), Via Parma n. 56,
P.IVA rappresentato e difeso dall' avv. DENTI FRANCESCO P.IVA_2
(C.F. ) e dall'avv. CIARAMELLA MARCELLO (C.F. C.F._4
entrambi del Foro di Mantova, procuratori C.F._5
domiciliatari.
APPELLATO
e con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. Controparte_4
30, (C.F. n. ), iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex P.IVA_3
art. 106 TUB n. 227), in persona della procuratrice speciale Avv. Giovanna
Martire, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._6
DISCEPOLO DANIELE G. (C.F. e dall'Avv. C.F._7
PRAVETTONI FARINELLI (C.F. ) entrambi del Foro C.F._8
di Milano, procuratori domiciliatari.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 20 novembre 2024 avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc)
pagina 2 di 27 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova, sez. Civile pubblicata in data 06 ottobre 2022 con il n. 745/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Brescia, per i motivi esposti nell'atto
di citazione di appello della e per gli Parte_1
altri che si dovessero ravvisare, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così giudicare in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Mantova
n. 745/2022 (repert. n. 1229/2022), emessa il 5.10.2022, depositata il
6.10.2022, resa a definizione del procedimento n. 2547/2018 r.g., notificata il
12.10.2022:
- in via principale dichiarare inammissibili e comunque integralmente
respingere le domande del Sig. , perché inammissibili ed Controparte_3
infondate in fatto e diritto;
- in subordine, in relazione e per effetto dell'accoglimento degli appositi
motivi di impugnazione esposti nell'atto di citazione di appello della in Pt_1
riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Mantova n. 745/2022
(repert. n. 1229/2022), emessa il 5.10.2022, depositata il 6.10.2022, resa a
definizione del procedimento n. 2547/2018 r.g., notificata il 12.10.2022, ed in
accoglimento delle eccezioni della esposte nel predetto atto di citazione Pt_1
di appello, rideterminare il saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di
pagina 3 di 27 causa con correzione delle rideterminazioni operate dal Tribunale di Mantova
con la sentenza impugnata e, in conseguenza di ciò, dichiarare inammissibili
e/o infondate e perciò respingere, in tutto o in parte, le domande del Sig.
[...]
proposte in prime cure;
CP_3
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese
generali 15%, i.v.a. e c.p.a., relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede che, in relazione all'accertata fondatezza dei motivi
di appello esposti, si disponga la rinnovazione o l'integrazione della
consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata in primo grado, statuendo che
il nominando consulente corregga la rettifica del saldo dei rapporti oggetto di
causa reintroducendo i relativi addebiti ingiustamente detratti con la
precedente relazione.”
Dell'appellato
“Premesso ogni opportuno accertamento, dichiarate inammissibili le domande
ed argomentazioni, nuove e/o diverse rispetto a quelle formulate dalla
appellante nel giudizio di primo grado,
1. respingere l'appello della Sentenza n. 745/22 pubblicata il 06/10/2022 (RG
n. 2547/2018) del Tribunale di Mantova, con ogni inerente e conseguente
statuizione;
In ogni caso:
pagina 4 di 27
2. accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma scritta
prevista dalla legge e/o per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio,
l'inesistenza o la nullità dei contratti di conto corrente n. 102350, n. 103789 e
n. 104854, accesi a nome della ditta individuale 'A Risacca di SI I'
ovvero a nome di 'SI I', presso la Banca convenuta
3. accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza della forma scritta
prevista dalla legge e/o per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio, la
nullità della pattuizione dei tassi di interesse applicati ai saldi debitori dei
conti correnti n. 102350, n. 103789 e n. 104854 e, per l'effetto, dichiarare
l'illegittimità dei relativi addebiti effettuati sui predetti conti correnti dalla
convenuta in applicazione di detti tassi;
Pt_1
4. accertare e conseguentemente dichiarare, per mancanza dei requisiti di
determinatezza o determinabilità previsti dall'art.1346 Cod. Civ. e/o per
mancanza della forma scritta prevista dalla legge e/o per difetto di causa e/o
per tutti gli ulteriori motivi dedotti in giudizio, la nullità della pattuizione della
'Commissione di Massimo Scoperto' e della 'Commissione di Istruttoria
Veloce' applicata ai conti correnti n. 102350, n. 103789 e n. 104854 e, per
l'effetto, dichiarare l'illegittimità dei relativi addebiti effettuati su tali conti
correnti dalla convenuta in applicazione di dette Commissioni;
Pt_1
5. accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in
giudizio, la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente n. 102350, n. pagina 5 di 27 103789 e n. 104854, nonché di qualsiasi ulteriore ed eventuale clausola
contrattuale, con cui è stata pattuita tra le parti la capitalizzazione periodica
degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli addebiti
effettuati dalla convenuta nel corso dei menzionati rapporti di conto Pt_1
corrente in virtù dell'applicazione di detta capitalizzazione;
6. accertata l'entità di tutte le somme percepite dalla convenuta in virtù Pt_1
degli illegittimi addebiti eseguiti sui conti correnti n. 102350, n. 103789 e n.
104854, così come individuati ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) e rideterminati a
tale scopo i saldi finali dei predetti conti correnti, con esclusione di tutti i
suddetti addebiti, condannare la convenuta, in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore, a pagare al concludente, a titolo di ripetizione
dell'indebito, la somma di Euro 15.834,68, come determinata dal CTU, ovvero
quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre
ad interessi nella misura prevista dall'art.1284, 1° comma, Cod. Civ., nonché
al maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, cod. civ., nella misura pari
alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato
di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dal
dovuto al saldo, così come sancito da Cass. Civ. Sez. Un., 16.07.2008,
nr.19499;
7. con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di
giudizio, da liquidarsi direttamente in favore dei Procuratori Avv.ti Francesco
pagina 6 di 27 Denti e Marcello Ciaramella i quali si dichiarano antistatari ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
In via istruttoria:
8. respingere in quanto inammissibili e/o inutili le nuove
istanze di prova chieste dalla Appellante”
Controparte_5
“ […] confida nell'accoglimento delle conclusioni già Controparte_4
Contr rassegnate da e fatte proprie dalla scrivente difesa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, unitamente a Risacca di SI Luigi, evocavano in giudizio Controparte_3
la banca e la sua filiale territoriale, Parte_1
deducendo di aver intrattenuto tre conti correnti, sui quali sarebbero state poi aperte una serie di aperture di credito con pegno su titoli, rapporti che sarebbero stati stipulati con moduli privi di condizioni economiche.
Ulteriormente, gli attori eccepivano l'illegittima applicazione di anatocismo e l'applicazione di valute differenti e di commissioni non pattuite.
Conseguentemente gli attori chiedevano che venisse accertata la nullità dei rapporti di conto corrente, con conseguente nullità degli addebiti applicati, e per l'effetto che venisse condannata la banca alla restituzione delle somme indebitamente applicate, previo ricalcolo dei saldi dei rapporti di conto corrente.
pagina 7 di 27 Costituendosi in giudizio la banca evidenziava l'inammissibilità della domanda concernente il rapporto di conto corrente n. 102350 essendo ancora in essere.
La banca produceva la documentazione sottoscritta relativa a tutti i rapporti oggetto di causa.
Rispetto all'anatocismo la banca osservava che tutti i rapporti erano stati aperti dopo la delibera CICR del 2000, e che le ulteriori doglianze formulate erano infondate in quanto erano state pattuite per iscritto le condizioni economiche.
A seguito dell'espletamento della CTU, il tribunale riteneva le domande attoree in parte fondate.
In via preliminare rilevava come fosse stata evocata in giudizio una filiale territoriale della banca convenuta, soggetto che, tuttavia, non aveva una distinta autonomia giuridica rispetto alla banca della quale rappresentava una diramazione territoriale, sicché le domande svolte dagli attori dovevano essere rivolte alla banca e non alla sua filiale.
Il tribunale riteneva di accogliere integralmente le risultanze della CTU, la quale aveva espunto la CMS poiché era stata pattuita in modo indeterminato,
considerato che conteneva una mera indicazione percentuale senza la specificazione della base di calcolo e del tempo per la quale era stata applicata.
L'anatocismo applicato dopo il 01/01/2014 era illegittimo a fronte della modifica dell'art. 120 TUB.
pagina 8 di 27 In considerazione di quanto premesso i rapporti erano stati ricalcolati verificando che agli stessi fossero state correttamente applicate le condizioni economiche pattuite.
L'indagine aveva restituito che il saldo del conto corrente n. 103789 alla data di chiusura (31/03/2015) “ammonta ad € ZERO e coincide con il saldo
originario stante il meccanismo di giro delle partite al c/c n. 102350, ragione
per cui la differenza a favore del correntista è di € ZERO”.
Quanto al saldo del conto corrente n. 102350, alla data del 21/06/2018 (data della domanda) “ammonta a € 9.870,02”.
Con riferimento al conto corrente n. 104854, precisava che lo stesso risultava essere stato chiuso in data 22/09/2017, “il saldo ricalcolato al 22/9/2017
ammonta a € 1.065,50 mentre il saldo originario in pari data ammontava a - €
21,08, ragione per cui la differenza a favore del correntista è di € 1.065,50 +
21,08 = € 1.086,58”.
Quanto alla domanda di ripetizione svolta dalle parti attrici, il tribunale ricordava che la Cassazione, con la decisione 798/2013 nella parte motiva,
aveva avuto modo di affermare che “è ripetibile la somma indebitamente
pagata e non già il debito sostenuto come illegale. Vero è, infatti, che un
pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di
averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una
pagina 9 di 27 prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente
spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e in tanto
può definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a norma dell'art.
2033 cod. civ., in quanto difetti di una idonea causa giustificativa”.
Poiché l'attore non aveva dimostrato che il conto corrente n. 102350 fosse chiuso, il tribunale riteneva che si potesse procedere solo ad accertare il saldo del conto alla data del 21/06/2018, così che la relativa domanda svolta dagli attori in parte viene rigettata.
Il tribunale accoglieva invece la domanda degli attori quanto al conto n.
104854, che risultava chiuso prima della instaurazione del presente giudizio,
così potendo recepire integralmente le valutazioni a cui era giunto il CTU con condanna della banca alla ripetizione a favore degli attori della somma di €
1.086,58.
Quanto alle spese, il tribunale poneva quella della CTU definitivamente a carico di parte convenuta, mentre le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti vista la reciproca parziale soccombenza.
In conclusione, il tribunale:
-accertava e dichiarava il saldo al 21/06/2018 del conto corrente n. 102350 era pari ad € +9.870,02;
- condannava la banca convenuta alla rettifica in conformità;
pagina 10 di 27 -condannava a Parte_1
corrispondere a (C.F. ) ed A Controparte_3 C.F._3
RISACCA DI SICILIANO LUIGI (C.F. ) la C.F._3 Pt_2
somma di € 1.086,58 maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284 c. 1 c.c.
dalla domanda al saldo effettivo;
- poneva in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta;
- compensava integralmente tra le parti le altre spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1)Omesso rigetto integrale delle domande per mancanza di prova - L'onere della prova: parte appellante ritiene che il tribunale abbia erroneamente valutato l'onere probatorio in quanto era onere del correntista produrre in giudizio la sequenza degli estratti conto idonei a ricostruire la propria pretesa.
Nel caso in esame parte appellante contesta che il correntista non ha prodotto gli estratti conto e gli scalari, ed ha ritenuto di poter ovviare a tale mancanza con un'inammissibile istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c., senza attendere il termine di 90 giorni ex art. 119 TUB.
Pertanto, parte appellante contesta che il tribunale avrebbe dovuto ritenere pagina 11 di 27 illegittima la domanda istruttoria ex art. 210 c.p.c. e rilevare che la mancanza di documentazione avrebbe dovuto determinare il rigetto di tutte le domande.
Dunque, in considerazione di quanto esposto parte appellante eccepisce che il tribunale ha erroneamente accolto la generica domanda ex art. 210 c.p.c. di esibizione, e conseguentemente è stata ritenuta provata la domanda di parte attrice, nonostante fosse priva di sostegno documentale.
Parte appellante afferma di aver prodotto con l'ordine istruttorio gli estratti conto e scalari del conto corrente n. 102350, dall'accensione a tutto il 2°
trimestre 2008 nonché dal 2° trimestre 2015 compreso al 30/06/2020; gli estratti conto e scalari conto corrente n. 104854, dal 2° trimestre 2015
compreso, alla data di chiusura del rapporto 22/09/2017 (data estinzione
27.9.2017).
Nello specifico parte appellante contesta l'accoglimento della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. in quanto aveva il fine di sostenere una domanda giudiziale esplorativa;
ed inoltre non era assistita dal requisito della
“sussidiarietà” ex art. 118 att. c.p.c., ovvero l'impossibilità di procurare altrimenti i documenti, in quanto la causa era stata promossa solo 9 giorni dopo la preventiva istanza alla ex art. 119 T.u.b. e senza che fosse decorso il Pt_1
termine di 90 giorni previsto dal TUB per consentire alla di raccogliere Pt_1
e fornire la documentazione richiesta.
pagina 12 di 27 Dunque, la mancanza di preventiva istanza ex art. 119 TUB rendeva illegittima l'ordinanza ex art. 210 c.p.c., nonché l'istruttoria documentale, unitamente alla valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte del correntista.
In conclusione, parte appellante chiede che venga dichiarato illegittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 14/07/2020, nonché che venga dichiarata l'infondatezza delle domande attoree per carenza di prova.
2)Inammissibilità ed infondatezza della domanda di accertamento quanto al c.c. n. 102350: parte appellante contesta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non aver rilevato l'inesistenza dei presupposti dell'azione di accertamento con riferimento al rapporto n. 102350, anche sotto il profilo dell'interesse ex art. 100 c.p.c..
In particolare, il tribunale avrebbe aderito all'erronea interpretazione secondo cui, sempre durante il rapporto di conto corrente, qualora il correntista non possa agire per la condanna, egli potrebbe comunque agire per l'accertamento delle annotazioni illegittime e per ottenere una rettifica del saldo.
Tale tesi sarebbe fondata su un doppio errore: 1) non terrebbe conto della disamina dei requisiti teorici dell'interesse ad agire per quel tipo di accertamento;
2) negli effetti emergerebbe un provvedimento giudiziale di rettifica del saldo di conto corrente, inammissibile, perché farebbe ottenere all'attore uno spostamento patrimoniale a suo favore, vietato proprio dalla pagina 13 di 27 regola dell'inammissibilità della condanna in stato di funzionamento del rapporto.
Parte appellante afferma che l'azione di mero accertamento costituisce tutela eccezionalmente ammessa dall'ordinamento (Cass. S.U. n. 27187 del
20.12.2006) e che, per questo, è necessaria una precisa allegazione e prova (da parte di chi agisce, ovviamente) del suo interesse ex art. 100 c.p.c.
specificamente individuato, dedotto e dimostrato.
Nello specifico in materia bancaria non è vero che il correntista che non può
ottenere la condanna, sempre e comunque ha un interesse automatico all'accertamento ed il tribunale ha errato a giustificare la propria scelta solo con l'inammissibilità della condanna a ripetere a conto aperto, così
implicitamente ritenendo che tutti i correntisti, se non possono ottenere la condanna in corso di rapporto, quantomeno possono sempre e comunque ritenersi titolari di interesse all'accertamento.
Inoltre, parte appellante afferma che dalla giurisprudenza di legittimità sarebbe desumibile che l'interesse all'accertamento sussiste non per il solo fatto che un conto corrente esista, ma unicamente se è provata l'apertura di credito e limitatamente ad essa, con onere assertivo e probatorio di chi agisce.
Dunque, quello dell'apertura di credito sarebbe l'unico caso in cui il correntista avrebbe facoltà di agire perché, in corso di rapporto, siano accertati errori della pagina 14 di 27 per consentire che il cliente torni ad utilizzare correttamente la Pt_1
provvista del fido.
Tuttavia, nel caso in esame il Sig. non ha allegato e non ha provato CP_3
quale apertura di credito volesse “riespandere”, con prova del tipo,
dell'ammontare e della sua decorrenza e scadenza, nell'ambito di un rapporto sorto ampiamente dopo l'introduzione della forma scritta ad opera della L.
154/1992.
Inoltre, parte appellante contesta che le domande di accertamento proposte avevano unicamente finalità recuperatoria;
dunque, il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'interesse all'accertamento delle nullità
contrattuali/ricalcolo del saldo del conto corrente potesse essere considerato in maniera totalmente svincolata dalle prospettazioni dell'attore e che, dunque,
potesse esistere sempre e comunque.
Quindi per il primo giudice, la mera circostanza che un conto corrente sia ancora aperto autorizzerebbe, di per sé, il correntista ad agire per il ricalcolo dell'effettivo saldo, mentre il tribunale avrebbe dovuto rimanere vincolato alla manifestazione di quell'interesse e quindi al risultato pratico che aveva mosso l'attore ad agire per il ricalcolo del saldo.
In conclusione, parte appellante afferma che il Tribunale avrebbe dovuto respingere o, comunque, dichiarare inammissibile l'azione di accertamento pagina 15 di 27 proposta dal Sig. , quanto al rapporto di c.c. n. 102350, per le due CP_3
ragioni sopra esposte: perché l'azione non presupponeva l'asserzione e indicazione di un preciso affidamento con intenzione di “riespandere” la provvista e, comunque, perché era, per espressa sua indicazione, diretta ad ottenere la restituzione di somme indebite nei termini sopra esposti.
Premesso quanto sopra in merito all'art. 100 c.p.c., in subordine, parte appellante afferma che, qualora si ritenessero sussistenti i presupposti di esistenza dell'interesse ad agire per accertamento, rimarrebbe illegittimo il tipo di decisione conseguentemente emessa, perché equivalente ad una disposizione di spostamento patrimoniale e ciò si risolverebbe nell'inammissibilità della pronuncia in quanto si risolverebbe in una modifica artificiale del saldo del conto corrente, o nella formazione di una sorta di estratto conto parallelo.
3) Illegittima detrazione della capitalizzazione dopo 1.1.2014: parte appellante contesta che il tribunale ha erroneamente detratto da tutti i rapporti di causa gli addebiti relativi alla capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 01/01/2014.
Nello specifico parte appellante eccepisce che la doglianza fu formulata in maniera generica e che la riforma dell'art. 120 TUB, peraltro avvenuta in due soluzioni (con l'art. 1 co. 629 L. n. 147 del 2013 e con l'art. 17 bis D.L.
14.2.2016 n. 18, aggiunto con L. conv.
8.4.2016 n. 49) non ha effetto immediato, ma solo a decorrere dall'emanazione della normativa attuativa regolamentare (nella fattispecie: Del Cicr 3.8.2016), come previsto dall'art. pagina 16 di 27 161 co. 5° TUB, che espressamente subordina l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'art. 120 TUB all'emanazione della normativa di tipo secondario regolamentare richiamata dal medesimo decreto e prevede che “le disposizioni
emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite
continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
Dunque, solamente la citata Delibera Cicr del 03/08/2016 ha stabilito le modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni in attuazione dell'art. 120, comma secondo, TUB, con applicazione agli interessi maturati al più tardi dal 01/01/2016.
Pertanto, il Tribunale ha errato, laddove non ha concluso che l'anatocismo con capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità previsto in contratto deve essere ritenuto valido anche per il periodo successivo al 01/01/2014,
dunque per tutto il periodo oggetto di contestazione in questa sede, e conseguentemente parte appellante chiede che venga disposto il rinnovo e/o integrazione della c.t.u.
4)Omessa applicazione dei tassi contrattuali ed errore sul metodo di
“raccordo”: parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto di recepire acriticamente i risultati della ctu, in particolare nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto n. 102350 fosse privo di condizioni contrattualmente pattuite ed ha errato, quindi, nell'applicare i tassi sostitutivi pagina 17 di 27 ex art. 117 Tub, nonché ove ha ritenuto di recepire la ctu in tema di onere probatorio in relazione alla completezza degli estratti conto.
Conseguentemente parte appellante chiede che venga integrata la CTU
espletata.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data 9 febbraio 2024, ritenutane la necessità, il Collegio ha disposto la rimessione della causa in istruttoria per il relativo prosieguo, sottoponendo al
CTU nominato il seguente quesito “esaminati atti e documenti di causa, il
CTU:
- verifichi, con riferimento all'utilizzo effettuato con riguardo alle aperture di
credito richiamate in atti, ed in relazione alle quali il giudice di prime cure
aveva riscontrato carenza di sufficiente determinazione delle relative
condizioni contrattuali, se nel contratto di conto corrente n.102350 fossero
state pattuite in maniera adeguatamente specifica le determinazioni in materia
di tassi di interesse attivi e passivi, così da rendersi applicabili ai rapporti di
apertura di credito successivamente stipulati;
proceda in caso affermativo al
ricalcolo dei saldi del conto corrente sul presupposto della ritenuta validità ed
efficacia dei predetti rapporti di apertura di credito in c/c;
pagina 18 di 27 -proceda infine alla rideterminazione dei saldi di tutti i rapporti oggetto di
causa (n.102350, n.103789 e n. 104854), con conteggio alternativamente
comprensivo ed esclusivo dell'anatocismo post 2014.”
In data 12 febbraio 2024 è intervenuta in giudizio Controparte_4
premettendo che:
- in data 03 agosto 2023 e Banca Parte_1
WI S.p.A. (in seguito “le NT) avevano sottoscritto con la società
(in seguito “Cessionario”) un contratto di cessione di crediti ai Controparte_7
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7,1, commi 1 e 6, della legge 30
aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale le CE avevano ceduto, a titolo oneroso e pro-soluto, alcuni crediti pecuniari classificati come “sofferenze” ai sensi delle Circolari di Banca d'Italia n. 139/1991 e n. 272/2008, con data di efficacia giuridica dal 30 ottobre 2023;
- successivamente, in data 24 novembre 2023 aveva ceduto in CP_7
blocco ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, a titolo oneroso e pro-soluto
alla la quale ha acquistato i crediti ai termini e alle Controparte_4
condizioni di cui all'accordo prodotto;
- ha dato notizia dell'avvenuta cessione a mezzo Controparte_4
pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 148 del 16 dicembre 2023;
- tra i crediti ceduti rientra quello vantato nei confronti del signor CP_3
pagina 19 di 27 CP_3
- in ragione delle caratteristiche della suddetta cessione, la pubblicazione del citato avviso in Gazzetta Ufficiale è valsa anche quale notifica ai debitori ceduti.
Tutto quanto considerato interveniva e si costituiva a tutti Controparte_4
gli effetti di legge e di ragione nel presente procedimento subentrando a
[...]
richiamando e facendo proprie tutte le Parte_1
argomentazioni, eccezioni, produzioni e conclusioni sin ora svolte, con esplicita richiesta di estromissione della stessa Parte_1
ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c..
[...]
In data 20 settembre 2024 parte appellata ha chiesto l'acquisizione di documenti nuovi, anche previa rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., in quanto trattasi di documenti nuovi venuti in essere nel corso del giudizio,
rilevanti ed anzi indispensabili ai fini della decisione. Egualmente in data 19
novembre 2024 parte appellata ha proposto una nuova istanza di acquisizione di nuovi documenti, nonché in data 20 gennaio 2025 parte appellata ha proposto un ulteriore istanza di acquisizione di nuovi documenti. Preso atto della proposizione di tali istanze il Collegio riservava la sua analisi in sede di decisione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024 la causa è
pagina 20 di 27 stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta la richiesta formulata da CP_4
di estromissione di ai sensi
[...] Parte_1
dell'art. 111, comma 3 c.p.c. preso atto dell'assenza di una comune volontà
delle parti sul punto.
***
Ulteriormente, in via preliminare, il Collegio dichiara inammissibili le istanze di acquisizione di documenti proposte nel corso del presente giudizio da parte appellante essendo tardive, in quanto si osserva che la documentazione di cui si domanda l'acquisizione è antecedente alla data di instaurazione del presente giudizio di appello;
conseguentemente parte appellata aveva l'onere di produrle nella prima istanza o difesa possibile, ovvero nel caso in esame in sede di costituzione in giudizio.
***
Con il primo motivo parte appellante chiede che venga dichiarato illegittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del 14/07/2020 e che vengano dichiarate infondate le domande proposte nel giudizio di prime cure dal correntista per carenza di prova.
pagina 21 di 27 Il motivo è infondato, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il titolare di un rapporto di conto corrente ha
sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del
d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova
dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una
diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché
non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di
penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione
da libera facoltà ad onere vincolante.”(Cassazione n. 3875/2019, in senso conforme Cassazione n. 24181/2020, n. 13277/2018 e n. 1154/2017).
Pertanto, il correntista può esercitare il diritto sostanziale previsto dall'art. 119,
comma 4 TUB anche in corso di causa e anche nei modi previsti dall'art. 210
c.p.c., e tale richiesta non incide sull'onere probatorio gravante sulle parti.
E in ogni caso la banca convenuta, ottemperando all'ordine di esibizione, ha offerto in comunicazione i documenti richiesti, che sono e restano quindi liberamente apprezzabili dal giudice, in virtù del principio di acquisizione.
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce l'inammissibilità della domanda di accertamento quanto al conto corrente n. 102350, in quanto la circostanza che il rapporto è in essere non determina la facoltà di poter agire pagina 22 di 27 tramite domanda di accertamento.
Il motivo è infondato.
Infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 24418/2010,
l'azione di mero accertamento della nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente è sorretta da un interesse suo proprio,
indipendentemente da quello posto a fondamento della richiesta di restituzione di somme di denaro in quanto indebitamente corrisposte. All'accoglimento dell'azione di nullità parziale consegue il diritto alla rideterminazione del saldo di conto, con esclusione degli addebiti illegittimamente effettuati.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha detratto dai rapporti oggetto di causa gli addebiti relativi alla capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 01/01/2014, in quanto ha ritenuto che risultasse illegittimo a fronte della modifica dell'art. 120 TUB.
Il motivo è infondato, in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21344/2024, “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto di
applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale
prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte
del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per
pagina 23 di 27 la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria.”.
Conseguentemente vengono confermate le risultanze della ctu ove è stato eliminato l'addebito di capitalizzazione.
***
Con il quarto motivo parte appellante contesta la valutazione del tribunale secondo cui il rapporto n. 102350 sarebbe privo di condizioni contrattualmente pattuite, e conseguentemente sarebbero stati erroneamente applicati i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
A seguito dell'analisi delle risultanze della CTU svolta si rileva che il consulente ha affermato che “il documento contrattuale del 28/12/2007
contiene in effetti pattuizioni specifiche ma solo per i “tassi creditori”
(“TASSO ANNUO NOMINALE AL LORDO DELLA RITENUTA FISCALE
2,714 INDICIZZATO SPREAD SU EURIBOR 1 MESE/365 MEDIA MESE
PRECEDENTE PUNTI 1,500 -”) e per i “tassi debitori su scoperti non a
fronte di fido” (“TASSO ANNUO NOMINALE AL LORDO DELLA
RITENUTA FISCALE 7,214 INDICIZZATO SPREAD SU EURIBOR 1 manca
quindi una pattuizione specifica per i “tassi debitori entro fido”;
-esistono due documenti
contrattuali datati 3/1/2012; uno di essi (riallegato in copia sub 4 per
pagina 24 di 27 comodità di confronto) non contiene pattuizioni specifiche sui tassi ma rinvia
in sostanza agli eventuali altri documenti contrattuali che invece le
contengano; l'altro (riallegato in copia sub 5 pure per comodità di confronto)
concerne specificamente il c/c n. 102350 e contiene invece pattuizioni
specifche per i “tassi a debito” (“TAN 11,350%... SCON. SBF”, “TAN
13,600… FIDO 101” e “TASSO DI INTERESSE PER
“SCONFINAMENTO””);
-stante il contenuto dei
citati documenti contrattuali, lo scrivente ha ricostruito la serie storica dei
tassi Euribor 1 mese, riportata nella Tabella A, e li ha assunti come base,
applicando i rispettivi spread, ai saldi creditori e ai saldi debitori “scoperti”
(o “extra fido” che dir si voglia); per i saldi debitori semplicemente “passivi”
(ossia “entro fido”) lo scrivente ha utilizzato i medesimi tassi applicati nelle
rielaborazioni contabili contenute nella consulenza tecnica d'ufficio versata
nel primo grado di giudizio;
-i principi di cui al
precedente alinea sono stati però parzialmente disattesi con riferimento al c/c
n. 102350, per il quale dal 3/1/2012 in avanti è stato applicato il tasso del
13,600% sia per i saldi debitori “scoperti” (o “extra fido” che dir si voglia)
sia per i saldi debitori semplicemente “passivi” (ossia “entro fido”).“
Conseguentemente, pagina 25 di 27 preso atto della sussistenza di idonee pattuizioni contrattuali, e tenuto conto dell'illegittimità dell'anatocismo post 2014 applicato, il CTU ha ricalcolato il saldo del c/c n. 102350 in € 8.672,13.
Quanto al saldo del c/c n. 104854 il CTU ha affermato che esso ammonta a € ZERO:
conseguentemente il Collegio accerta il diritto di parte appellante alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
Spese
Quanto alle spese del giudizio, preso atto della soccombenza reciproca delle parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il Collegio compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Egualmente le spese di
CTU vengono definitivamente a carico di ciascuna delle parti (originarie,
esclusa l'intervenuta) nella misura del 50%, in conformità al decreto di liquidazione emesso in data 17 dicembre 2024.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 26 di 27 -rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello proposto da
[...]
Parte_1
-accoglie il quarto motivo di appello e conseguentemente accerta che il saldo del c/c n. 102350 è pari a € 8.672,13.
Considerato che
il CTU ha rideterminato il saldo del c/c n. 104854 pari a euro ZERO, si accerta il diritto di parte appellante alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della pronuncia impugnata;
-compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio fra le parti;
-pone definitivamente a carico delle parti originarie, nella misura del 50%, le spese di CTU.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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