Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
- Proc. Nr. 1703 / 2023 R.G.
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- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- TRIBUNALE di PRATO
- SENTENZA EX ART 281 SEXIES CPC
- Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato
- ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
- SENTENZA
- nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1703/2023 , promossa da
- tra
- con l'avv. SANSONETTI GIANLUCA Parte_1
- ATTRICE IN OPPOSIZIONE
- e
- , con l'avv. Controparte_1
MAZZONI FRANCO
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
- on l'avv. FANTAPPIE' GIUSEPPE Controparte_2
- TERZO CHIAMATO
- Conclusioni
-
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis.
- nel merito, per i motivi sotto esposti revocare, annullare e/o dichiarare nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 662 del 22/05/2023, R.G. 1271/2023 Tribunale di Prato;
- sempre nel merito, per i motivi esposti rigettare le domande avversarie anche di Controparte_2 perché infondate in fatto e in diritto, con condanna della terza chiamata alla corresponsione di ogni e qualsivoglia somma eventualmente dovuta in relazione all'oggetto di causa a favore di
; Controparte_1
- in subordine, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo, ovvero di accoglimento anche solo parziale della domanda avversaria, condannare la società a pagare Controparte_2 direttamente ovvero a manlevare, garantire e rilevare indenne la di ogni e Parte_1 qualsiasi somma e/o pregiudizio che questa dovesse essere tenuta a corrispondere e/o ristorare in favore di per le causali di cui in atti. Controparte_1
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
- a) Ordine di esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato e/o di ovvero di Controparte_2 Parte_2
- Posto che non ha accesso alla documentazione dell'immobile di proprietà di Parte_1
e che il Comando dei Vigili del Fuoco non le ha rilasciato alcuna copia della Controparte_2 documentazione relativa alla CI antincendio, l'opponente domanda di voler ordinare in via principale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o, in subordine, alla società CP_2
pagina 1 di 7
CI Antincendio relativa al magazzino posto in Prato, Via del Lazzaretto n. 109, nonché i verbali di sopralluogo effettuati dai VVF durante l'occupazione del fondo da parte di Parte_2
[...]
- b) Richiesta di informazioni al Comando provinciale dei Vigli del Fuoco di Parto ex art. 213
c.p.c.
- In ipotesi domandare al Comando provinciale di Prato di voler riferire le circostanze che hanno reso necessaria la revoca della CI antincendio rilasciata a in data 02/11/2021 Parte_2 in relazione al magazzino posto in 59100 Prato, Via del Lazzaretto n. 109 e la data di revoca
- c) Prova per testi sui seguenti capitoli:
- 1. DCV che in data 8/03/2023 durante il sopralluogo presso il magazzino posto in Prato, Via del
Lazzaretto n. 109 la sig.ra domandava ai sig.ri , e Parte_3 Controparte_1 Parte_4
se il predetto magazzino era dotato di CI Antincendio in corso di validità Parte_5
e che entrambi dichiaravano che la CI antincendio era in regola;
- 2. DCV che conferma la dichiarazione a sua firma (allegato n. 1) che le si mostra;
- 3. DCV che in data 15/03/2023 durante il sopralluogo presso il magazzino posto in Prato, Via del Lazzaretto n. 109 la sig.ra domandava ai sig.ri , Parte_3 Controparte_1 Parte_4
e se il predetto magazzino era dotato di CI Antincendio in corso di Parte_5 validità e che entrambi dichiaravano che la CI antincendio era in regola;
- 4. DCV che conferma la dichiarazione a sua firma (allegato n. 4) che le si mostra;
- 5. DCV che in data 08/03/2023 e in data 15/03/2023 durante i sopralluoghi presso magazzino posto in Prato, Via del Lazzaretto n. 109 Lei domandava ai sig. , Controparte_1 Pt_4
e se il predetto magazzino era dotato di CI Antincendio in corso
[...] Parte_5 di validità e che entrambi dichiaravano che la CI antincendio era in regola.
- 6. DCV che la si occupa di commercio all'ingrosso di prodotti tessili;
Parte_1
- Sui capitoli n. 1, 2 e 6 si chiama il Rag. e sui capitoli n. 3 e 4 si chiama l'Ing. Persona_1
sui capitoli n. 5 e 6 la sig.ra Persona_2 Parte_3
- PER PARTE CONVENUTA Per tutti i suesposti motivi la Controparte_1 come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti conclusioni:
- 1. In via pregiudiziale e di rito:
- - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/od improponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla per le ragioni meglio dedotte ed argomentate in narrativa, Parte_1 con ogni consequenziale provvedimento di legge ed in rito;
- 2. In Tesi e nel merito: condannare, per le ragioni meglio descritte in narrativa, in liquidazione al pagamento, in favore dell'odierna convenuta opposta, l'importo di Euro 33.333,33 ovvero di quella
- diversa somma che risulterà di giustizia in esito all'espletanda istruttoria, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
- 3. In Tesi e nel merito: condannare, per le ragioni meglio descritte in narrativa, parte opposta al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. lite temeraria, per aver la
[...] pretestuosamente negato il compenso al mediatore dopo l'esecuzione della prestazione Parte_1 richiesta;
- 4. In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via pregiudiziale, rigettare l'opposizione attorea perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
- PER LA TERZA CHIAMATA;
“Voglia il Tribunale di Prato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa Respingere tutte le domande proposte dall'attore in Parte_1
pagina 2 di 7 persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t, in quanto infondate;
- - Condannare il sig. , ai sensi dell'art. 96 , comma 1, c.p.c., al risarcimento dei Parte_1 danni a favore di , chiamata in giudizio, nella misura che sarà provata in corso di Controparte_2 causa o ritenuta di giustizia od in subordine al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.Con vittoria di spese e compensi professionali
- In via istruttoria, occorrendo, chiede ammettersi prova per testi sui seguenti
- capitoli:
- 1) “DCV che in data 07.04.2023 presso i locali di Beste Hub, in Prato, Via Bologna,243 si svolse un incontro tra la sig.ra , della , con sede in Prato , ed il IG. Parte_3 Parte_1
della , con sede in AG (PO) , per discutere della proposta di Parte_6 Controparte_2 locazione del 13.03.2023 che vi si mostra (doc. 1) ”.
- 2) “ DCV che IG.ra comunicò al IG. di non volere procedere alla Parte_3 Parte_6 stipula del contratto di locazione per l'immobile posto in Prato, Via del Lazzeretto, 109 , menzionato in detta proposta di locazione, in quanto pochi giorni prima era stata convocata dalla Guardia di Finanza per indagini in corso sull'agenzia immobiliare Controparte_1
di CO TI e preferiva di non dare corso ad alcun tipo di operazione
[...] finanziaria;
ed inoltre suo marito era contrario alla stipula del contratto di locazione ritenendo il canone troppo oneroso”.
- Teste : IG. nato a [...], il [...]. Testimone_1
- La comparente società si oppone alle prove richieste dall'attore alle prove per testi capitolate nella memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.
- - all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
- - alla richiesta di informazioni al Comando dei VV.FF..
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa della parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662 del 22/05/2023, R.G. 1271/2023 emesso dall'intestato Tribunale ad istanza della Controparte_1 con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento di € 41.480,00, oltre interessi e refusione delle spese legali
- Nella narrativa dell'atto introduttivo la difesa di parte opponente eccepiva l'infondatezza della domanda avversaria deducendo la non debenza delle somme ingiunte per aver l'agente immobiliare ingiungente violato gli obblighi di diligenza professionale e obblighi informativi ex art. 1175, 1176 e 1759 c.c.. esponendo in fatto quanto segue:
- L'opponente si rivolgeva all'agenzia immobiliare opposta la fine di individuare un magazzino da condurre in locazione e destinare a deposito di tessuti chiarendo come fosse necessario che l'immobile da rinvenire per la locazione fosse immediatamente utilizzabile e quindi dotato di conformità urbanistica, edilizia e di CI antincendio in mancanza di tali requisiti, infatti, il magazzino non avrebbe potuto essere destinato a deposito di tessuti
- L'immobiliare individuava come idoneo per le esigenze della l'immobile di Parte_1 proprietà della di 5.765 mq posto in Prato, Via del Lazzaretto n. 109. Controparte_2
- In data 8/03/2023 si svolgeva un sopralluogo per visionare il magazzino all'incontro presenziava la IG.ra per la parte opponente accompagnata da un proprio tecnico di Parte_3 fiducia nonché l IG per la proprietà ed i mediatori sigg.ri e e- per Parte_5 CP_1 Pt_4 quanto riferito dalla difesa di parte opponente in tale incontro venne chiesta conferma della conformità dell'immobile alla destinazione d'suo richiesta dalla parte opponente con specifico riferimento alla CI anti incendio e che vennero forniti alla parte interessata alla locazione rassicurazioni sulla perfetta conformità dell'immobile alla destinazione d'uso indicata (id est deposito di tessuti)
pagina 3 di 7 - In data 13.03.2023 la parte opponente sottoscriveva quindi proposta irrevocabile di locazione ove veniva riportata sia la destinazione d'uso dell'immobile che la dichiarazione del locatore di conformità degli impianti a servizio dello stesso
- Veniva prevista la consegna dell'immobile dal 30.04.2023 e decorrenza della locazione dal 01.07.2023 (canone annuo di € 400.000,00 annui) con contestuale corresponsione di un assegno pari ad € 33.333,33 a titolo di caparra
- Nella stessa data dava incarico a proprio tecnico di fiducia per valutare Parte_1
l'insediamento nell'immobile che effettuava nuovo sopralluogo nello stesso con la sig.ra
[...] la proprietà ed i mediatori con ulteriore rassicurazione sulla presenza della CI anti Pt_3 incendio
- Veniva quindi inviata dalla proprietà alla opponente documentazione inerente l'immobile con CPI ricevuto dai Vigili del Fuoco in data 2.11.201 ottenuto dalla precedente affittuaria dell'immobile.
- Il 29.03.2023 il tecnico di fiducia dell'opponente (ing si recava presso il comando dei Per_2
VVFF per volturare la CI ove riscontrava però come per motivi di sicurezza legati a problemi con gli estintori e porte di sicurezza chiuse in modo improprio dopo i sopralluoghi dei vigili del fuoco la Scia era stata revocata tale circostanza imponeva, quindi, la presentazione ex novo della domanda con tempi di rilascio della stessa quantificabili in 6/7 mesi
- Tale elemento - che rendeva di fatto inidoneo l'immobile all'uso a cui era destinata - aveva quindi determinato l'annullamento della proposta di locazione con risoluzione della stessa accettata dalla proprietà delle mura a fronte di un rimborso spese forfettario di € 5.000,00 con restituzione dell'assegno di € 33.333,33 corrisposto a titolo di caparra
- La difesa di parte opponente stigmatizzato, quindi, come il contratto di locazione non fosse stato portato a compimento a causa di una difformità dell'immobile rispetto ad un requisito essenziale, della cui sussistenza era stata data esplicita richiesta all'agenzia immobiliare e sulla cui esistenza era stata data (erronea) rassicurazione;
eccepiva, quindi, la responsabilità della agenzia ingiungente per non avere correttamente informato il cliente ed anzi dando informazioni non veritiere allo stesso. Queste le premesse ne faceva derivare il difetto del diritto dell'agenzia alla provvigione opposto assumendo al contempo, qualora l'opposizione non avesse trovato accoglimento, una concorrente responsabilità della proprietà dell'immobile – azionata in via di manleva – avendo la stessa tramite le informazioni non veritiere sullo stato dell'immobile, (consegnando documentazione relativa ad un CI revocata già da tempo) indotto in errore sulle qualità dello stesso e sulla effettiva possibilità di Parte_1 godimento e ledendo quindi l'obbligazione del locatore di consegnare un immobile idoneo all'uso pattuito
- Concludeva quindi come riportato in epigrafe
- Il Giudice autorizzava la chiamata in causa richiesta con differimento della prima udienza di trattazione
- Si costituivano entrambe le difese delle parti evocate in giudizio
- L'opposta contestava la rappresentazione dei fatti per come operata dalla difesa avversa in particolare quanto alla consustanzialità della esistenza della CI per la stipula della locazione eccependo come dopo che era emersa la circostanza della revoca della CI fossero comunque continuate le attività finalizzate alla redazione del contratto di locazione in termini di ricerca di un sub conduttore dell'immobile
- La difesa dell'agenzia riconduceva quindi la decisione della opponente di risolvere la proposta di locazione a circostanze altre e diverse (in particolare alla circostanza che la guardia di finanza per accertamenti relativi agli agenti immobiliari avesse convocato la sig.ra Parte_7
- Invero la difesa di parte opposta evidenziava come il contegno di essa agenzia fosse scevro da qualsiasi elemento di slealtà avendo l'immobile in locazione tutte le caratteristiche ritenute pagina 4 di 7 necessarie dalla parte opponente e trascolorando il difetto della presenza di una valida CI anti incendio come elemento non assorbente ai fini della locazione
- Sottolineava, altresì, come la procedura per il rilascio della CI fosse di integrale competenza del conduttore e di come la tempistica di cui al contratto (id est consegna delle chiavi entro il 30 aprile con decorrenza effettiva del contratto dal successivo 01 luglio) avrebbero comunque garantito il possibile rilascio della autorizzazione in parola
- Concludeva quindi per la concessione della provvisoria esecutorietà al titolo opposto e nel merito come riportato in epigrafe
- Si costituiva altresì la difesa della proprietà dell'immobile terza chiamata dalla parte attrice in ragione della domanda di manleva avanzata in via subordinata
- Nel costituirsi detta difesa contestava gli assunti difensivi della parte opponente sottolineato come, invero, la decisione della parte opponente di risolvere la locazione dovesse essere ricondotta a motivi altri e diversi rispetto alla presenza della CI anti incendio.
- Evidenziava al contempo come essa proprietà avesse inizialmente riferito della presenza della CI in quanto la precedente società conduttrice dell'immobile aveva comunicato alla proprietà dell'inoltro della domanda e dell'ottenimento della CI senza però, poi, dare conto al proprietario dell'avvenuta revoca del provvedimento amministrativo
- Anche la difesa della proprietà riportava come la pratica amministrativa di ottenimento di detto atto amministrativo fosse interamente a carico di parte conduttrice (essendo il rilascio dello stesso correlato al tipo di attività merceologica da svolgersi nei locali) e quindi della propria sostanziale estraneità al rilascio della stessa anche tenuto conto di come, in ragione della possibilità di sub conduzione dell'immobile, il rilascio fosse condizionato anche alla attività dell'eventuale sub conduttore
- Queste le premesse dava conto di come fosse intervenuto tra essa proprietà ed il locatore accordo transattivo per la risoluzione della locazione con riconoscimento in proprio favore della somma di € 5.000,00 e restituzione alla locatrice dell'assegno corrisposto a titolo di caparra
- Queste le premesse concludeva come riportato in epigrafe
- Così costituitosi il contraddittorio alla prima udienza il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al titolo opposto riservandosi sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti
- Con ordinanza riservata veniva disposto il mutamento del rito ed il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle evidenze documentali in atti fissava udienza per la discussione
- Tale udienza veniva rinviata al 13.02.2025 con concessione di termine per note difensive
- Alla udienza così fissata le parti provvedevano alla discussione della causa ed il Giudice riservava ex art 281 sexies III co c.p.c. il deposito della sentenza
- L'opposizione non merita accoglimento
- Dato atto di come l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. sia un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2022, n. 927) di talchè la domanda di pagamento somma, nella presente fase di merito, risulta asservita agli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori si consideri quanto appresso
- L'opposta ha fornito evidenza documentale della sottoscrizione di una proposta irrevocabile di locazione da parte della opponente accettata dalla parte promittente locatrice con ciò dando evidenza del perfezionarsi dell'affare mediato
- Al contempo il dato contrattuale vede ben indicata la misura della provvigione dovuta
- A fronte di tali evidente la opponente lamenta quale dato assorbente al fine della eccepita non debenza della somma la violazione del mediatore e/o della parte venditrice degli obblighi sugli stessi gravanti per avere essi date erronee rassicurazioni sulla sussistenza di una CI anti pagina 5 di 7 incendio valida contrariamente a quanto poi effettivamente riscontrato dal proprio tecnico di fiducia
- Invero la tesi difensiva di parte opponente non risulta convincente avuto riguardo alle allegazioni documentali versate in atti dalla difesa di parte opposta che coprono il periodo successivo alla sottoscrizione della proposta irrevocabile di locazione da parte della opponente
- Si ricorda infatti che la proposta irrevocabile di locazione è del 13.03
- Le comunicazioni tramite telefono prodotte dalla opposta (cfr allegazioni documentali di cui alla seconda memoria di cui all'art 171 ter cpc) evidenziano come in data successiva alla proposta irrevocabile sottoscritta sia stata ampiamente discussa tra l'agente ed il cliente la questione della assenza della CI anti incendio (cfr messaggi dal 19.03 al 21.03) senza che per questo la opponente manifestasse perdita di interesse alla locazione i successivi messaggi sono, infatti, tutti formulati tra le parti in vista del reperimento di un sub conduttore per una parte dell'immobile da prendersi in locazione
- La circostanza che sussista evidenza documentale dell'interesse alla locazione, nonostante la piena consapevolezza in capo alla opponente della sussistenza dell'obbligo di dover presentare le pratiche amministrative per un nuovo rilascio della CI anti incendio elude ogni adombrato profilo di inottemperanza agli obblighi di diligenza imposti in capo all'agente
- Ciò detto si rigetta la domanda avanzata in danno della parte opposta con conferma integrale del decreto opposto
- SULLA DOMANDA DI MANLEVA AZIONATA DALLA OPPONENTE IN DANNO DELLA TERZA CHIAMATA PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE
- Invero la domanda avanzata in danno della proprietà non può trovare accoglimento
- Risulta per dato documentale che la risoluzione della locazione sia intervenuta in forza di accordo transattivo tra le parti nonostante che la problematica della presenza o meno della CI fosse stata oggetto della interlocuzione tra le parti
- Vale infatti leggere come la proposta di risoluzione inviata dalla odierna opponente alla proprietà dell'immobile sia così formulata: “ A mezzo della presente , io sottoscritto
[...]
nato a [...] (P.R.C.) il 29/11/1973, residente in [...] , C.F. Pt_8
non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della C.F._1 Parte_1
[... con sede in PRATO (PO) via Yuri Gagarin 7, con riguardo alla proposta (allegata) irrevocabile di locazione del vostro capannone sito in Via del Lazzaretto 109 - Prato (PO) , superficie lorda 5.765 mq oltre pertinenza esterne privata , facendo seguito agli intercorsi verbali e, senza che valga quale rinuncia e/o ammissione alcuna,desidero richiedere – vista la appurata revoca della Scia antincendio che invero era stata assicicurata come valida ed in essere-l'annullamento della proposta di locazione e chiedo pertanto disporsi la risoluzione consensuale della allegata e predetta proposta di locazione impegnandomi ,pro bono pacis ed al sol fine di risolvere serenamente la vicenda, a corrispondere Euro 5.000,00 non appena avro' ricevuto la Vostra formale accettazione (cfr doc 2 allegato alla comparsa della terza chiamata)
- A fronte di tale proposta la proprietà formula l'accettazione della risoluzione nei seguenti termini: “ Nel precisare che la revoca del nulla osta prevenzione incendi è avvenuto A) nei giorni successivi alla sottoscrizione della Vostra proposta datata 13.03.2023 e B) per causa , futile, imputabile esclusivamente all'allora occupante a titolo provvisorio ( ) , si Parte_2 rileva invero che la motivazione da Voi indicata per chiedere la risoluzione della proposta non risulta appropriata. Pur tuttavia si manifesta la nostra accettazione della Vostra proposta di risoluzione sotto condizione del pagamento di Euro 5.000 a titolo di rimborso spese /penale che vi preghiamo di corrispondere sul seguente IBAN ([...]) a fronte del quale rilasceremo il corrispondente documento fiscale , pertanto precisando che al ricevimento del bonifico provvederemo a ritornarvi l'A/B di Euro 33.333 consegnatoci in
pagina 6 di 7 occasione della sottoscrizione della proposta confermando di non aver null'altro a che pretendere in via reciproca(cfr doc 2 allegato alla comparsa della terza chiamata)
- Orbene la circostanza che sia stato restituito l'assegno versato a caparra e sia stata corrisposta da parte della opponente alla proprietà la somma di € 5.000,00 dimostra l'avvenuto perfezionamento della transazione ove invero si precisa che le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra
- Una convenzione quindi, intervenuta, nonostante le difformi rappresentazioni sui motivi sottesi alla risoluzione, in senso tombale rispetto alla problematica quanto alla presenza o meno della CI (circostanza quindi perfettamente cognita alla parte opponente) con ciò rigettandosi la domanda di manleva azionata
- SULLA RICHIESTA DI CONDANNA EX ART 96 CPC
- Il tenore delle difese svolte dalla parte opponente non può ritenersi integrare gli stigmi della responsabilità aggravata di cui all'articolo in epigrafe con ciò non dandosi eco alle domande avanzate in tal senso
- Le spese e competenze di procedura devono regolarsi secondo il principio della soccombenza
-
-
PQM
- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione proposta e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. .
. 662/2023 ( R.G. 1271/2023) emesso dal Tribunale di Prato il 22/05/2023,
- Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte opponente
- Condanna parte opponente alla refusione delle competenze di lite di parte opposta che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 6.454,00 (di cui € 1.701,00 per fase di studio € 1.204,00 per fase introduttiva € 1.806,00 per trattazione ed € 1.743,00 per la fase conclusiva valore abbattuto del 40% per concentrazione della detta fase) oltre rimborso spese generali al 15% CAP ed IVA se dovuta
- Condanna parte opponente alla refusione delle competenze di lite della parte terza chiamata che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 6.454,00 (di cui € 1.701,00 per fase di studio € 1.204,00 per fase introduttiva € 1.806,00 per trattazione ed € 1.743,00 per la fase conclusiva valore abbattuto del 40% per concentrazione della detta fase) oltre rimborso spese generali al
15% CAP ed IVA se dovuta
- Prato 18.02.2025
- Il Giudice
- dott. Elena Moretti
.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies III co c.p.c.
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