Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 5/6/202 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 203 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. TENAGLIA ANGELO giusta procura Parte_1
in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. ANTONUCCI VINCENZO giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 327/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il
16/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
domanda di riconoscimento dello svolgimento di funzioni di dirigente f.f. di UOC, e di Parte conseguente condanna della al pagamento delle relative differenze retributive.
La sig.ra è dipendente della con la qualifica di collaboratore Pt_1 Parte_3
amministrativo professionale esperto cat. DS, ed in primo grado aveva rassegnato le seguenti conclusioni:
1 – dichiarare che la dott.ssa dal 02.09.2002 all'08.12.2004 ha svolto Parte_1
continuativamente ed ininterrottamente mansioni di Dirigente f.f della Unità Operativa
Complessa Ufficio Amministrativo del Dipartimento Servizi Sanitari Assistenziali della
[...]
ad eccezione del periodo dal 27.01.2003 a Febbraio 2003 (incarico conferito Parte_4
prima del pensionamento al Dott. dirigente amministrativo a tempo CP_2
indeterminato e dal 09.12.2004 alla Dott.ssa , dirigente amministrativo a Persona_1
tempo indeterminato) e dal 04.02.2003 al 30.10.2008 di dirigente f.f presso la Unità
Operativa Semplice Medicina di Base riqualificata come UOC con l'atto aziendale del 28 aprile 2008, senza percepire i compensi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i Dirigenti di struttura complessa e semplice ma quella inferiore goduta di “Collaboratore Amministrativo-Professionale Cat. D” per il periodo dal 29 agosto
2002 al 30 dicembre 2004 e di “Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto Cat.
DS” per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 28 dicembre 2017;
2 – dichiarare visti ed applicati gli artt. 3, 35 e 36 Cost., l'art. 2103 c.c., l'art. 52 D.Lgs. n.
165 del 2001, i CCNL anche integrativi applicabili al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, il diritto della dott.ssa al pagamento per il periodo corrente dal 29 agosto Parte_1
2002 al 30 ottobre 2008 delle differenze retributive correnti tra quanto percepito e quanto dovuto secondo i parametri retributivi previsti per i Dirigenti di Unità Operativa Complessa
e Semplice della compresa la retribuzione variabile di risultato Parte_4
(produttività collettiva);
3 – per l'effetto di quanto sopra dichiarato e stabilito, condannare la Parte_4
convenuta al pagamento verso ed in favore della ricorrente della complessiva somma di
€.580.570 di cui €.180.070 per differenze retributive su paga base ed €.180.070 per differenze retributive relative alla retribuzione di risultato anche denominata retribuzione per produttività collettiva, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia nel corso del giudizio anche a seguito di espletanda CTU contabile, oltre interessi o rivalutazione monetaria come per legge.
4 – condannare la P.A. convenuta a versare presso il competente istituto previdenziale gli accantonamenti relativi al Trattamento di Fine Rapporto altrimenti denominato Indennità di
Fine Servizio, sulla base delle differenze retributive riconosciute dovute alla ricorrente.
5 - dichiarare la prescrizione nei confronti dell' dei contributi previdenziali dovuti in CP_3 ragione dell'accertato diritto al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, e visto ed applicato l'art. 2116 c.c., condannare la P.A. convenuta in favore della ricorrente al pagamento del risarcimento del correlato danno da omissione contributiva.
6 – condannare la P.A. convenuta al pagamento delle spese del giudizio.”
La sig.ra a fondamento della propria pretesa deduceva in primo grado di essere stata Pt_1
nominata – in virtù di relativa vacanza del posto – con nota a firma del Direttore generale avente Prot. 16434 del 29/08/2002 Dirigente della Unità Operativa Complessa dell'Ufficio
Amministrativo di Supporto al Dipartimento dei Servizi Sanitari ed Assistenziali, a partire dal
2 settembre 2002 e fino all'8/12/2004 (fatta eccezione per un breve periodo in cui detto ruolo veniva rivestito dal dott. ; di essere stata, altresì, nominata con successiva CP_2
deliberazione del Direttore Generale n. 1054 del 4 febbraio 2003 Dirigente della Struttura
Semplice di Medicina di Base – poi riqualificata come Struttura complessa – ove prestava la propria attività in tale qualità fino al 30/10/2008, e di avere in tali periodi svolto le funzioni di Dirigente di UOC. Parte La costituendosi in primo grado contestava tali fatti, e la pretesa della ricorrente, e rappresentava che la stessa aveva sempre svolto mansioni esattamente corrispondenti al proprio inquadramento e alla propria qualifica.
La giudice di primo grado rilevava che le delibere menzionate dalla ricorrente non erano atti di nomina ma in realtà disposizioni di servizio con le quali le si attribuiva il compito di assicurare la funzionalità e l'ordinato andamento dell'ufficio amministrativo di supporto al dipartimento dei servizi sanitari e assistenziali, e alla struttura semplice di medicina di base, senza alcuna modifica dello stato giuridico ed economico. Durante tale periodo vi era la costante ed ininterrotta compresenza sia del Responsabile del coordinamento del
Dipartimento dei Servizi Sanitari ed Assistenziali - individuato nella figura del dottor nominato con nota Prot. 8159 del 4/11/1996 - che del Direttore Persona_2 Amministrativo, dott. i quali supervisionavano l'attività dalla preposta Persona_3
svolta, coordinandola. Ha dunque escluso che alla ricorrente fosse stato conferito un incarico Parte dirigenziale di fatto, evidenziando inoltre che la era dovuta intervenire per correggere comportamenti indebitamente assunti dalla sig.ra , che di sua iniziativa firmava Pt_1
ordinanze in qualità di dirigente f.f. laddove, invece, le era stato chiaramente rappresentato che la proposizione di atti deliberativi, le ordinanze e la corrispondenza interna dell'Ufficio avrebbero dovuto essere firmate “D'ordine del Direttore amministrativo, f.to dott.ssa Pt_1
Parte
”. Secondo la il Responsabile del Coordinamento del dipartimento degli Uffici
[...]
assistenziali, dott. era costretto a restituire al mittente gli atti non redatti in Persona_2
modo conforme alle impartite prescrizioni (doc. 10 e 11 allegati al fascicolo della convenuta).
La sottoscrizione degli atti “D'ordine del D.G. o del Direttore Amministrativo” costituiva, infatti, una mera delega di firma la quale costituisce un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna.
La prima giudice ha inoltre rilevato che molte delle mansioni che la riteneva essere Pt_1
proprie della qualifica dirigenziale in realtà rientravano nella qualifica professionale di appartenenza la quale, comunque, nel settore amministrativo in cui la stessa operava, era di carattere apicale (es. gestione del personale, controllo contabile senza possibilità, però di adottare atti comportanti un impegno di spesa, predisposizione di atti di natura preliminare e programmatica idonei a garantire il regolare funzionamento dell'unità operativa et similia).
Ha evidenziato che l'istruttoria ha confermato che la sig.ra non avesse responsabilità di Pt_1
firma e che si limitasse a predisporre i contratti che venivano poi firmati dal direttore generale o amministrativo, che veniva incaricata di svolgere attività urgenti e necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'ufficio nell'interesse dell'utenza, senza però responsabilità diretta, e senza autonomia decisionale nella gestione della contabilità.
Ha escluso la sussistenza di elementi sulla base dei quali poter affermare che la stessa fosse tenuta a perseguire obiettivi o che fosse sottoposta a valutazione circa il raggiungimento degli stessi
Infine ha evidenziato che il Servizio di Medicina di base nel periodo dedotto in giudizio era un semplice modulo operativo, essendo individuato dall'atto organizzativo aziendale come
UOC solo successivamente.
Avverso tale decisione la sig.ra ha articolato i seguenti motivi di appello: Pt_1 1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SOSTITUZIONE DEI DIRGENTI NELLA PA – VIOLAZIONE art. 18 del CCNNL
08.06.2000 DIRIGENZA SPTA- degli artt.li 17, comma 1bis, e 52 D.lgs 165 del 2001 - dell'art. 15 ter d.lgs. n. 502/92 - violazione di legge artt. 112, 115, 116, 132, 228, 253 e 421 cpc, 2103, 2730 e 2733 c.c., carente ed insufficiente motivazione ed omessa valutazione di fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti.
Il Tribunale non avrebbe fatto applicazione dei principi stabiliti in materia di mansioni dirigenziali di fatto dall'ordinanza della Cassazione civile sez. lav. - 29/01/2024, n. 2695, non correttamente applicati dal primo giudicante, dalla quale è stata ricavata la seguente massima:
“Pubblico impiego contrattualizzato: le aziende sanitarie possono istituire posizioni dirigenziali - In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato.
• In particolare il primo giudice non avrebbe considerato che le delibere di nomina della sig.ra come facente funzioni trovavano la ragione d'essere nel fatto che due dirigenti Pt_1
amministrativi erano andati in pensione con la conseguente inderogabile necessità aziendale Parte di sostituirli. La non ha disposto il conferimento dell'incarico dirigenziale ad CP_4
ad altro dirigente amministrativo ed ha ovviato a tale assenza con la nomina della . Se Pt_1
Parte la avesse proceduto allo scorrimento delle graduatorie del 2005 l'appellante avrebbe potuto stipulare un contratto di lavoro dirigenziale.
• Alcune delle delibere che si sono succedute non contenevano alcuna delega di firma, legittimamente dunque le ordinanze di liquidazione afferenti all'ufficio amministrativo del
DSSA sarebbero state realizzate dalla sig.ra come dirigente /responsabile f.f e non con Pt_1
delega di firma.
• In diversi documenti il dott. , direttore amministrativo, avrebbe riconosciuto la Per_3
sig.ra come dirigente o responsabile ff. Pt_1 • Inoltre la delega di firma può riguardare solo alcune funzioni ed è di carattere straordinario. Il Direttore generale non potrebbe delegare alla firma un mero funzionario in ordine all'esercizio di poteri gestionali la cui titolarità appartiene al ruolo dirigenziale
• Nell'impugnata sentenza si argomenterebbe in modo erroneo non solo in ordine alla delega di firma ma ANCHE in merito alla delega di funzioni di cui al citato art. 17 comma 1 bis e si ignora il fatto che la delega di funzioni è prevista per ipotesi e finalità tassative, utilizzabile solo dal c.d dirigente di prima fascia per esigenze di carattere organizzativo e non già dal dirigente generale per conferire in sostanza la titolarità di un ufficio vacante. Sarebbe impensabile che un Direttore Generale possa lui stesso portare avanti interi uffici dalla complessa gestione attraverso una mera delega di firma (o di funzioni) a dei collaboratori amministrativi.
• Negli anni 2007 e 2008 la sig.ra avrebbe addirittura ricevuto dal Direttore Pt_1
Generale e dal Direttore Sanitario la formale assegnazione degli obiettivi di produttivita' dirigenziale come da documentazione allegata sub nn. 8 A a 8 G
• La sentenza impugnata non avrebbe motivato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che nelle more dello svolgimento da parte della dott.ssa della funzione Pt_1 di responsabile dell'Ufficio vi era la costante ed ininterrotta compresenza sia del Responsabile del coordinamento del Dipartimento dei Servizi Sanitari ed Assistenziali
2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI NELLA PA – VIOLAZIONE art. 18 del CCNNL
08.06.2000 DIRIGENZA SPTA- degli artt.li 17, comma 1bis, e 52 D.lgs 165 del 2001 - dell'art. 15 ter d.lgs. n. 502/92 - violazione di legge artt. 112, 115, 116, 132, 228, 253 e 421 cpc, 2103, 2730 e 2733 c.c., carente ed insufficiente motivazione ed omessa valutazione di fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti
Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe erronea perché:
-non avrebbe rilevato la tardività della memoria conclusiva depositata dall' ; Parte_3
- sarebbe contraria a quanto stabilito con la recente sentenza n. 122 del 2022 pubblicata il
21/04/2022 della sezione lavoro della Corte d'Appello di L'Aquila con la quale la Corte ha accolto il gravame proposto dalla dott.ssa Parte_5
- la ricorrente aveva documentato di aver svolto le mansioni superiori rivendicate;
-i testimoni escussi avevano confermato che esercitava le mansioni superiori di dirigente;
-la ricorrente dalla documentazione prodotta aveva provato che le sue attività erano connotate da autonomia, discrezionalità, la potestà provvedimentale e gestionale, tipiche della dirigenza;
-la ricorrente aveva dimostrato sempre dagli atti di causa che la sua attività dirigenziale era prevalente;
- il quantum debeatur richiesto era corretto e comunque s' imponeva nella specie una CTU contabile ovvero una condanna generica della convenuta al pagamento delle differenze retributive riconosciute dovute.
In data 18.2.2025 l'appellante ha depositato rinuncia al quinto capo della domanda (che vedrebbe l' quale legittimato passivo ai fini dell'accertamento della prescrizione dei CP_3
contributi ad esso dovuti).
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha esaurientemente e condivisibilmente motivato il convincimento che la ricorrente non abbia – in fatto – mai svolto funzioni dirigenziali. I provvedimenti che l'appellante ha indicato come fonte del conferimento delle funzioni sono in realtà ordini di servizio dai quali non si desume alcun autonomo potere decisionale in capo all'appellante, né tantomeno obiettivi di rendimento e di risultato, e che presuppongono il mantenimento della responsabilità di firma in capo ad altro soggetto, nonostante la ricorrente abbia ricevuto delega a firmare disposizioni “su richiesta – o su indicazione” del direttore generale. La prima delibera 1643/2002 infatti affida alla dott.ssa “in via temporanea Pt_1
e provvisoria il compito di assicuare la funzionalità dell'ufficio amministrativo di supporto del dipartimento dei servizi sanitari e assistenziali in considerazioni delle caratteristiche professionali di cui dotata ,delle attività di servizio svolte e dei titoli posseduti”, specificando che la stessa “continuerà a collaborare con l'ufficio affari legali” continuando a svolgere attività di rappresentanza e difesa ex art. 417 bis cpc, nonchè attività di studio e consulenza
,e senza mutamento di stato giuridico ed economico. La seconda delibera ,preso atto che l'incarico di responsabile dell'ufficio Amministratio di Supporto era stato assegnato al CP_5
dott. affidava alla dott.ssa il diverso incarico di “assicurare l'ordinato CP_2 Pt_1 andamento delle attività dell' , avvalendosi della collaborazione del Parte_6 personale assegnato all'Ufficio cui potrà fornire istruzioni, proponendo gli atti deliberativi all'adozione del Direttore Generale e istruendo le ordinanze di competenza dell'Ufficio – che saranno firmate per delega del Direttore Generale – fermo restando che il presente incarico non comporta alcuna modifica dello stato giuridico ed economico che resta quello di collaboratore amministrativo professionale categoria D”.
Con delibera dell' 8 aprile 2003 il direttore generale ha affidato alla dott.ssa il solo Pt_1
compito di partecipare ai comitati d'Azienda in Parte_7
sostituzione del dott. nel frattempo andato in pensione. CP_2
Con delibera del 9.12.2004 la dott.ssa è stata nominata Responsabile dell'ufficio Per_1
Amministratio di Supporto in sostituzione del dott. con revoca anche della CP_5 CP_2 delibera dell'8 aprile 2003.
Da tali atti non si evince il conferimento di responsabilità dirigenziali, neppure in sostituzione, in capo alla dott.ssa , avendo tali atti circoscritto l'oggetto dell'incarico ad assicurare Pt_1
l'ordinato andamento delle attività mediante formulazione di proposte al Direttore Generale, istruzione delle pratiche dell'Ufficio, e – per un periodo limitato di poco più di un anno e mezzo – allo specifico copmito di partecipazione ai comitati aziendali sopra indicati.
La circostanza che alcune delibere non contenessero alcuna delega di firma non consente di ritenere che l'appellante avesse pieni poteri di firma.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la semplice circostanza che l'appellante si firmasse in numerosi degli atti prodotti in giudizio autoqualificandosi come
“responsabile f.f.” o “dirigente” non assume rilievo determinante ai fini della individuazione del ruolo dalla stessa svolto in concreto, anche alla luce del fatto che alla stessa è stato intimato in plurime occasioni di cessare tale comportamento e di firmare “Il Direttore Amministrativo Parte (dott. ), d'ordine, Dott.ssa (doc 10 e 11 . E' dunque da Persona_3 Parte_1
escludere che il dott. abbia riconosciuto la dott.ssa quale dirigente o Per_3 Pt_1
responsabile f.f. Al tempo stesso i documenti da 8a ad 8g non contengono in alcun modo obiettivi di rendimento e produttività per la dott.ssa , ma riguardano obiettivi assegnati Pt_1
nel 2008 a tutti i servizi aziendali (8b), tra cui l'ufficio assistenza sanitaria di base, non essendo peraltro la dott.ssa indicata nella nota come responsabile. E' dunque irrilevante Pt_1
ai fini del decidere che lei abbia risposto a tale missiva indicandosi come Responsabile f.f., contravvenendo così alle disposizioni già impartite dal dott. e dal dott. Per_3 Per_2
(rispettivamente Direttore Amministrativo e Responsabile Coordinamento Servizi Sanitari
Assistenziali Della ) con le note del 4 aprile 2023 e del 22.6.2024. Parte_3
Quanto al secondo motivo di appello, deve innanzitutto rilevarsi l'inconferenza rispetto al caso di specie della sentenza relativa ad altra lavoratrice, in diversa posizione, sulla scorta di accertamenti fattuali del tutto diversi. Parimenti risulta irrilevante, ai fini della domanda
Parte dell'appellante, il rilievo circa l'intempestività delle note da ultimo depositate dalla nel primo grado di giudizio. La prima giudice ha correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria testimoniale, da cui è emerso che 1) la dott.ssa è stata affiancata da una Pt_1
responsabile amministrativa (dott.ssa ) che aveva la qualifica di dirigente e che ha Per_1
assunto la direzione dell'ufficio Amministratio di Supporto DSSA 2) che coordinava un piccolo gruppo di persone (4-5), in relazione alle quali tuttavia le decisioni gestorie (es. ferie e turni) venivano prese dal dott. su proposta della dott.ssa , 3) che per gli aspetti Per_2 Pt_1
amministrativi della sua attività la dott.ssa si rapportava con la direzione Pt_1
amministrativa, e non con il direttore di dipartimento come i precedenti direttori amministrativi titolari.
Sul punto si richiamano in particolare le testimonianze del dott. responsabile del Per_2
Dipartimento Servizi Sanitari e Assistenziali all'epoca dei fatti, e del dott. Tes_1
Direttore del Personale. Il primo infatti ha precisato tra le altre cose che:
- quanto ai medici in convenzione, l'aspetto sanitario delle prestazioni rese veniva controllato dal nucleo sanitario, mentre la ricorrente si occupava sia delle graduatorie per l'affidamento degli incarichi, dell'individuazione del medico avente diritto e della stipula del contratto di incarico in caso di disponibilità di posto, e del controllo della quantificazione della retribuzione dei medici convenzionati
- per gli aspetti amministrativi della sua attività, la ricorrente si rapportava direttamente con la direzione amministrativa;
in precedenza i direttori amministrativi titolari erano coordinati da me quale direttore del Dipartimento
- il personale amministrativo del dipartimento era diretto da me quanto a turni, autorizzazione per ferie e permessi, disposizione di visite fiscali;
la ricorrente coordinava il personale addetto all'ufficio per lo svolgimento delle attività amministrative affidatele;
preciso che quando arrivò la , le fu assegnato l'incarico anche di gestione del Per_1
personale; preciso inoltre che la aveva qualifica di dirigente, inizialmente operò, Per_1
nel suo settore di attribuzione, sotto il mio coordinamento, analogamente ai precedenti Parte dirigenti titolari, mentre successivamente l'organizzazione della fu modificata e le materia attribuitele furono rese autonome dal mio coordinamento;
- quanto alle case di cura, preciso che la fu assegnata al dipartimento nel 2004 Per_1
o 2005; la ricorrente mi aiutò nella predisposizione dei contratti con le case di cura nel periodo intermedio tra il pensionamento del e l'arrivo della , periodo che fu breve;
CP_2 Per_1
Parte
- i contratti venivano firmati, per la dal direttore generale o dal direttore amministrativo;
Parte
- la ricorrente inoltre rappresentava la nei comitati in cui si discutevano le condizioni degli accordi integrativi regionali con i medici ed i pediatri convenzionati;
preciso che le contrattazioni venivano dirette, per la parte pubblica, dai dirigenti dell'assessorato regionale alla Sanità delegati dall'assessore, e le decisioni sulle condizioni contrattuali erano riservate alla Regione;
il dott. ha, tra le altre cose, riferito: Tes_1
- a quanto ricordo, la d.ssa fu assegnata al Dipartimento non molto tempo Per_1
dopo il pensionamento del Le Donne;
la aveva qualifica di dirigente Per_1
amministrativo e si occupò di tutta la parte amministrativa della macrostruttura dipartimentale, a quanto ricordo sia della parte relativa ai rapporti con i medici in convenzione sia di quella relativa ai rapporti con le case di cura private;
- dopo il pensionamento del la ricorrente, per assumere determinazioni di un CP_2
Parte certo rilievo, doveva rivolgersi al Direttore Amministrativo della appunto in quanto aveva solo una delega di firma, quindi i provvedimenti venivano emessi sotto la responsabilità del Direttore stesso
Tutte le attività riferite dai testimoni si possono peraltro considerare pienamente riconducibili alla declaratoria contrattuale per la categoria D e DS, profilo di collaboratore amministrativo e collaboratore amministrativo esperto, in cui era inquadrata la dott.ssa . Il CCNL infatti Pt_1
prevede che
“Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
In particolare il collaboratore amministrativo-professionale esperto “Assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi - oltre che nell'area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.”
Tale profilo appare dunque pienamente compatibile con il ruolo svolto dalla dott.ssa Pt_1
nel periodo in questione, ricomprendendo attività discrezionale e di coordinamento di personale amministrativo, con assunzione diretta delle responsabilità amministrative e contabili per le attività più semplici e compiti di proposta per le attività più complesse.
L'appello è pertanto da respingere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 6.946,00 oltre spese generali ,IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 05/06/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga