Sentenza 29 luglio 1963
Massime • 1
A norma dell'art 294, ultimo comma legge comunale e provinciale, gli appalti di opere pubbliche finanziate in tutto o in parte dallo stato soggiacciono alla disciplina del capitolato generale delle opere pubbliche, la cui applicazione deriva dalla legge e non dal contratto;sicche la clausola limitativa di responsabilita, che il citato art 294 impone, sovrasta, per legge, la volonta delle parti, le quali, non possono rinunziare ad essa ne modificarla e non possono quindi farne oggetto di transazione e di compromesso. ( Conf 754'62).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/1963, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 29 luglio 1963 |
Testo completo
A norma dell'art 294, ultimo comma legge comunale e provinciale, gli appalti di opere pubbliche finanziate in tutto o in parte dallo stato soggiacciono alla disciplina del capitolato generale delle opere pubbliche, la cui applicazione deriva dalla legge e non dal contratto;
sicche la clausola limitativa di responsabilita, che il citato art 294 impone, sovrasta, per legge, la volonta delle parti, le quali, non possono rinunziare ad essa ne modificarla e non possono quindi farne oggetto di transazione e di compromesso. ( Conf 754'62).*