Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/1963, n. 2124
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Sentenza 29 luglio 1963

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A norma dell'art 294, ultimo comma legge comunale e provinciale, gli appalti di opere pubbliche finanziate in tutto o in parte dallo stato soggiacciono alla disciplina del capitolato generale delle opere pubbliche, la cui applicazione deriva dalla legge e non dal contratto;sicche la clausola limitativa di responsabilita, che il citato art 294 impone, sovrasta, per legge, la volonta delle parti, le quali, non possono rinunziare ad essa ne modificarla e non possono quindi farne oggetto di transazione e di compromesso. ( Conf 754'62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/1963, n. 2124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2124
    Data del deposito : 29 luglio 1963

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