Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/04/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3254/2024
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Anna Maria Giannantonio, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Ermanno Iencinella, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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della separazione dal coniuge, , alle condizioni di cui all'atto CP_1
introduttivo.
Con decreto provvisoriamente esecutivo del 27.12.2024, in accoglimento dell'istanza ex art.473 bis 15 c.p.c., il Giudice delegato ha assegnato, in via provvisoria ed urgente, la casa familiare alla ricorrente.
Si è costituito in giudizio ed ha dichiarato di aver raggiunto un CP_1
accordo sulle domande accessorie alla separazione.
Successivamente, le parti hanno depositato congiuntamente le condizioni di separazione.
Acquisito il parere favorevole del P.M., la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno,
nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c. Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Le spese vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate , il 23.5.2011, CP_2
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 33, P. I, dell'anno 2011);
pagina 2 di 3 OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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