Sentenza 18 marzo 2025
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 18/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2025, proposto da
CH Martino, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Princiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Messina, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2340/2023, emessa dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in data 6 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 4 gennaio 2025, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2340 in data 6 dicembre 2023, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere all’interessata la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e al conseguente accredito delle somme spettanti per l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda giudiziale è fondata.
Il ricorso è stato notificato in data 4 gennaio 2025 e la notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 7 dicembre 2023, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia sopra indicata.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2340 in data 6 dicembre 2023, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il Dirigente dell’Ufficio VII Contenzioso della Direzione Generale per il Personale Scolastico nell’ambito del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il Dirigente dell’Ufficio VII Contenzioso della Direzione Generale per il Personale Scolastico nell’ambito del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di novanta giorni; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristina Consoli | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO