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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
DA CE, Relatore
BUCCINI STEFANO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 634/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 7 e pubblicata il 30/03/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503CA00238 2010 IRES-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Le parti depositano un accordo conciliativo richiedendo congiuntamente, previo vaglio di ammissibilità della
Corte adita, la cessata materia del contendere a spese di lite interamente compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'ordinanza n. 1282/2023 con la quale la Corte di Cassazione rinviava alla Commissione
Regionale di Venezia la vertenza dalla stessa decisa con la Sentenza n. 670/18/2014 depositata il 22 aprile 2024, la Ricorrente_1 srl, parte ricorrente, notificava all'Agenzia Atto di riassunzione ex art. 63 del D.lgs. n. 546/1992 col fine di ottenere declaratoria di illegittimità, totale o parziale, e per l'effetto annullamento, totale o parziale dell'avviso di accertamento n. T6503CA00238, avente ad oggetto la rideterminazione del suo reddito complessivo ai fini IRES per il periodo di imposta 2004.,
Si costituiva l'Ufficio con proprie controdeduzioni per vedere confermata la legittimità del proprio operato e dell'atto impositivo emanato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio l'Ufficio, tenuto conto della particolarità del caso, ai fini conciliativi proponeva la determinazione e la definizione della vertenza annullando il rilievo perdite su crediti non di competenza per euro 84.800,90, e confermando, invece, la legittimità del rilievo perdite non deducibili a seguito di fusione per euro 104.897,00 con recupero di IRES pari ad euro 34.616,00 con relativi interess..
Le sanzioni di tutti gli atti impositivi oggetto della vertenza erano state definite dalla società ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997.
Al fine di evitare l'alea del giudizio, la società dichiarava di accettare la proposta conciliativa dell'Ufficio nei termini sopra precisati, evidenziando che la definizione in conciliazione della presente controversia era motivata da esclusive ragioni di convenienza economica, senza che ciò implicasse condivisione, neppure parziale, dei rilievi formulati dall'Ufficio.
Le parti sottoscrivevano un accordo conciliativo richiedendo congiuntamente, previo vaglio di ammissibilità della Corte adita, la cessata materia del contendere a spese di lite interamente compensate.
Per quanto sopra indicato questa Corte, verificata la regolarità della documentazione prodotta congiuntamente dalle parti
P.Q.M.
Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92 dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per tutti i gradi di giudizio (a seguito di conciliazione fuori udienza art. 48)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
DA CE, Relatore
BUCCINI STEFANO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 634/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 7 e pubblicata il 30/03/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503CA00238 2010 IRES-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Le parti depositano un accordo conciliativo richiedendo congiuntamente, previo vaglio di ammissibilità della
Corte adita, la cessata materia del contendere a spese di lite interamente compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'ordinanza n. 1282/2023 con la quale la Corte di Cassazione rinviava alla Commissione
Regionale di Venezia la vertenza dalla stessa decisa con la Sentenza n. 670/18/2014 depositata il 22 aprile 2024, la Ricorrente_1 srl, parte ricorrente, notificava all'Agenzia Atto di riassunzione ex art. 63 del D.lgs. n. 546/1992 col fine di ottenere declaratoria di illegittimità, totale o parziale, e per l'effetto annullamento, totale o parziale dell'avviso di accertamento n. T6503CA00238, avente ad oggetto la rideterminazione del suo reddito complessivo ai fini IRES per il periodo di imposta 2004.,
Si costituiva l'Ufficio con proprie controdeduzioni per vedere confermata la legittimità del proprio operato e dell'atto impositivo emanato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio l'Ufficio, tenuto conto della particolarità del caso, ai fini conciliativi proponeva la determinazione e la definizione della vertenza annullando il rilievo perdite su crediti non di competenza per euro 84.800,90, e confermando, invece, la legittimità del rilievo perdite non deducibili a seguito di fusione per euro 104.897,00 con recupero di IRES pari ad euro 34.616,00 con relativi interess..
Le sanzioni di tutti gli atti impositivi oggetto della vertenza erano state definite dalla società ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997.
Al fine di evitare l'alea del giudizio, la società dichiarava di accettare la proposta conciliativa dell'Ufficio nei termini sopra precisati, evidenziando che la definizione in conciliazione della presente controversia era motivata da esclusive ragioni di convenienza economica, senza che ciò implicasse condivisione, neppure parziale, dei rilievi formulati dall'Ufficio.
Le parti sottoscrivevano un accordo conciliativo richiedendo congiuntamente, previo vaglio di ammissibilità della Corte adita, la cessata materia del contendere a spese di lite interamente compensate.
Per quanto sopra indicato questa Corte, verificata la regolarità della documentazione prodotta congiuntamente dalle parti
P.Q.M.
Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92 dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per tutti i gradi di giudizio (a seguito di conciliazione fuori udienza art. 48)